<<CENTRO
STUDI DIRITTO MILITARE DI SIDEWEB:
SCATTI STIPENDIALI>>
Scatti
stipendiali… questi sconosciuti.
Sideweb,
Centro Studi Diritto Militare.
I nostri studi legali sono stati interessati in merito a
presunte sperequazioni connesse con l’argomento in titolo. In
effetti, con l’entrata in vigore della legge 14 novembre 1987,
n. 468 (legge di conversione del d.l.16 settembre 1987, n. 379,
recante “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti
economici al personale militare e per la riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del
personale ad essi collegato ed equiparato”) e della legge 20
novembre 1987, n. 472 (legge di conversione del d.l. 21
settembre 1987, n. 387, recante “Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150,
di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo
al personale della Polizia di Stato ed estensione agli
altri Corpi di polizia”), è stato modificato il sistema
di attribuzione stipendiale e, in luogo della progressione per
classi di stipendio, è stato introdotto il sistema della
Retribuzione Individuale di Anzianità.
In attuazione della citata normativa fu sospesa l’attribuzione
di tutti quei benefici comunque collegati agli automatismi
biennali per anzianità quali:
1.
Benefici derivanti dalla concessione dell’equo indennizzo (legge
539/1950)
2.
Beneficio combattentistico (legge 336/1970, art. 1)
3.
Beneficio per servizio reso in zona intervento O.N.U. (legge
1746/1962)
4.
Beneficio demografico (legge n. 1/1939).
Essendosi determinato un contrasto interpretativo in ordine alla
permanente vigenza dei suddetti benefici (derivanti dal
passaggio dall’originario sistema della progressione economica
di carriera per classi e scatti di anzianità, sul quale peraltro
i benefici in parola erano conformati, al nuovo sistema fondato
sulla R.I.A.), il Dipartimento della Funzione Pubblica ritenne
opportuno a suo tempo interessare il Consiglio di Stato per un
definitivo chiarimento in merito alle problematiche nascenti,
relativamente ai primi due benefici.
L’Alto Consesso si pronunciò con parere n. 742/1992, espresso
dalla Sezione Prima - Adunanza Generale del 17 maggio 1993,
ritenendo che il nuovo sistema stipendiale non ha abrogato la
vigenza delle disposizioni relative ai benefici in oggetto e
dando chiarimenti circa le modalità di corresponsione dei
benefici nonché sull’individuazione dei beneficiari.
Tuttavia, resta necessario specificare che nulla mai è stato
disposto per gli analoghi benefici di cui ai punti 3 e 4.
Infatti, ad eccezione dei primi due, i restanti sono
riconosciuti solo a favore della dirigenza in quanto
resta ferma la progressione economica per classi e scatti.
Per quanto sopra, in attesa degli opportuni approfondimenti
finalizzati a valutare se vi siano gli spazi affinché gli
interessati possano ricorrere in forma collettiva, vi rimandiamo
ad ulteriori chiarimenti.
SideWeb s.r.l., 27/11/2007
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