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MINISTERO DELLA DIFESA
 


DECRETO 25 gennaio 2007

 

Modifica del decreto 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione
ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali dell'Aeronautica   militare   e   la
disciplina   delle   procedure concorsuali.
 
Capo I Disposizioni comuni
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n.  490  e  successive  modificazioni,  che  prevede che con distinti
decreti  del  Ministro della difesa siano indicati per ciascuna Forza
armata  i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti per la
partecipazione  ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle accademie
militari  e per la nomina a ufficiale in servizio permanente, nonche'
le  tipologie  e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi stessi e
delle  prove  di  esame;  gli  articoli 3,  4  e 5 del citato decreto
legislativo  n.  490 del 1997, che disciplinano il reclutamento degli
ufficiali  in  servizio permanente dei ruoli normali e speciali delle
Forze armate;
  Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni,  in  materia  di reclutamento, stato e avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate;
  Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n.   574  e  successive
modificazioni,  concernente il riordino dei ruoli normali, speciali e
di complemento degli ufficiali delle Forze armate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004, n. 270, recante
modifiche  al  regolamento  concernente  l'autonomia  didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  Visti   gli   articoli 24,  comma 3  e  25,  comma 4,  del  decreto
legislativo  8 maggio  2001,  n.  215 e successive modificazioni, che
prevedono,  per gli ufficiali in ferma prefissata e per gli ufficiali
inferiori   delle   forze   di   completamento,  la  possibilita'  di
partecipare ai concorsi di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 490 del 1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni,  recante disposizioni sull'accesso
agli impieghi pubblici e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 dicembre  1998,  che prevede i
requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Aeronautica  militare  e le
modalita' di svolgimento dei concorsi medesimi;
  Ravvisata   la   necessita'   di   modificare   il  citato  decreto
ministeriale  21 dicembre  1998,  al  fine  di adeguare la disciplina
delle procedure concorsuali al mutato quadro normativo;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                              Principi

  1.  I  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in servizio
permanente dell'Aeronautica militare si svolgono con modalita' che ne
assicurano   l'imparzialita',   l'economicita'   e  la  celerita'  di
svolgimento  nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre
1993,   n.  603,  ricorrendo,  se  ritenuto  opportuno,  a  forme  di
preselezione   con   eventuale   ricorso   all'ausilio   di   sistemi
automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

      
                               Art. 2.
                      Domande di partecipazione

  1. Se nel bando di concorso i posti sono ripartiti tra piu' ruoli o
tra  piu'  specialita' dello stesso ruolo, il candidato deve indicare
nella  domanda  di  partecipazione  il  ruolo o la specialita' per la
quale intende concorrere.

      
                               Art. 3.
                              Requisiti

  1.  Non  possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto
coloro   che   sono  stati  dimessi  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine  alla  vita  militare da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
  2.   Con  provvedimento  motivato  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  puo'  disporre  in ogni momento l'esclusione dal
concorso per mancanza dei requisiti.

      
                               Art. 4.
                    Titoli di studio equipollenti

  1.  Per partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali
in servizio permanente dell'Aeronautica militare sono comunque validi
i  titoli di studio dichiarati, al fini dei concorsi per l'accesso al
pubblico   impiego,  equipollenti  a  quelli  indicati  nel  presente
decreto.
  2.  Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  deve essere
presentata  attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto
in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente.
  3. Fermo restando il superamento dell'esame di Stato al termine del
secondo  ciclo  di  istruzione scolastica, l'amministrazione assicura
l'accesso  al  concorsi ai cittadini in possesso dei titoli di studio
di  nuova  denominazione conseguiti con i nuovi percorsi scolastici e
universitari.

      
                               Art. 5.
                          Titoli di merito

  1.  Nei concorsi per titoli ed esami i titoli di merito comprendono
i  titoli di servizio relativi alle qualita' militari e professionali
e   i   titoli   di   studio  diversi  da  quello  richiesto  per  la
partecipazione.
  2.  Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio
massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie.
  3.   La   valutazione   dei   titoli   viene   effettuata,   previa
individuazione  dei  criteri,  dopo  le  prove scritte e prima che si
proceda alla relativa correzione.

      
                               Art. 6.
                        Titoli di preferenza

  1.  I  titoli  di  preferenza debbono essere posseduti alla data di
scadenza   dei   termini  indicato  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione della domanda di partecipazione.

      
                               Art. 7.
                      Commissioni esaminatrici

  1.  Le  commissioni  esaminatrici  previste  dal  presente  decreto
possono  essere  composte  anche  da  docenti,  da  funzionari  delle
amministrazioni  pubbliche o da estranei alle medesime, esperti nelle
materie oggetto del concorso.

      
                               Art. 8.
                   Approvazione delle graduatorie

  1.  I  provvedimenti  con  i quali sono approvate le graduatorie di
merito  dei concorsi e ne sono dichiarati i vincitori sono pubblicati
nel   Giornale   ufficiale   del   Ministero  della  difesa  e  della
pubblicazione  viene  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

      
                               Art. 9.
                        Prova di informatica

  1.  Nei  bandi  di  concorso  di cui ai Capi II, III, IV, V e VI e'
facolta'  della  Forza  armata  prevedere,  in  aggiunta  alle  prove
indicate  nel  presente  decreto,  l'effettuazione  di  una prova per
l'accertamento   delle   conoscenze  informatiche.  Le  modalita'  di
svolgimento della prova e i criteri per l'attribuzione del punteggio,
comunque  non  superiore  a 1 punto da sommare ai punteggi conseguiti
nelle  altre  prove,  saranno  specificati  di  volta  in volta negli
appositi bandi ai fini della formazione della graduatoria finale.

      
                              Art. 10.
                             R i n v i o

  1.  Per  quanto  non diversamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

      
 
Capo II Concorso per l'ammissione ai corsi regolari dell'accademia
aeronautica
 
 
                              Art. 11.
                          Titoli di studio

  1.  Per  partecipare  al  concorso occorre essere in possesso di un
diploma   di   istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale  che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un
titolo  di  studio  quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per  l'ammissione  al  corsi  universitari  dall'art.  1  della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
  2.  La  partecipazione al concorso e' consentita anche a coloro che
conseguiranno   il   diploma   nel   corso  dell'anno  di  ammissione
all'Accademia.

      
                              Art. 12.
                          Prove di concorso

  1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
    a) la  prova  di  preselezione,  se  ritenuta  opportuna e con le
modalita' stabilite nel bando di concorso;
    b) l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica e attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente del
ruolo  prescelto, effettuato, secondo le modalita' indicate nel bando
di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, prove
di efficienza fisica e tirocinio psico-attitudinale;
    c) una  prova  scritta  che puo' consistere in quesiti a risposta
multipla predeterminata o libera, ovvero in una composizione tendente
ad  accertare  la  padronanza  e  l'uso  della  lingua  italiana,  le
capacita'  logico  critiche  ed  espressive  e  la  conoscenza  degli
argomenti di cultura generale relativi a materie svolte nei programmi
didattici   degli   istituti   del  secondo  ciclo  di  istruzione  e
specificate nel bando di concorso;
    d) la prova orale di matematica;
    e) la prova orale di lingua inglese;
    f) una   prova   orale   facoltativa   per  l'accertamento  della
conoscenza  di una delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

      
                              Art. 13.
                             Graduatoria

  1.  La  graduatoria  di  merito  dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dal candidati ed ottenuti sommando:
    a) il   punteggio  riportato  nella  prova  scritta  espresso  in
trentesimi;
    b) il   punteggio  riportato  nella  prova  orale  di  matematica
espresso in trentesimi;
    c) un  terzo  del  punteggio  in trentesimi riportato nella prova
orale di lingua inglese;
    d) il punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua
straniera cosi' determinato:
      1) da 21/30 a 23,999/30 = 0,90;
      2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,80;
      3) da 27/30 a 30/30 = 2,70.
  2.  A parita' di merito hanno la preferenza i candidati in possesso
dei  titoli  previsti  dall'art.  5  del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,  n.  487  e  successive  modificazioni,
dall'art.  1  della  legge  19 marzo  1980,  n.  79  e dalla legge 24
dicembre 1986, n. 958.

      
                              Art. 14.
                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
    a) il  comandante  dell'Accademia aeronautica ovvero, nel caso di
impedimento  grave e documentato, un ufficiale di grado non inferiore
a generale di brigata aerea, presidente;
    b) due  o  piu'  ufficiali  in  servizio  permanente di grado non
inferiore  a  maggiore,  per  l'accertamento dell'efficienza fisica e
dell'idoneita' psico attitudinale, membri;
    c) due  o  piu'  ufficiali  di  grado non inferiore a maggiore in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso, membri.
  2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a tenente o da un dipendente
civile   dell'amministrazione   della  Difesa  appartenente  all'area
funzionale C.

      
 
Capo III Concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali
 
                              Art. 15.
                          Titoli di studio

  1.  Per  partecipare  ai  concorsi  per  titoli  ed  esami  per  il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali
dell'Aeronautica  militare,  di  cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490  e successive modificazioni,
occorre  essere  in  possesso  di  uno dei seguenti diplomi di laurea
magistrale:
    a) ruolo  naviganti normale dell'arma aeronautica e ruolo normale
delle  armi  dell'arma  aeronautica:  diploma  di  laurea  magistrale
previsto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica ed indicato
nel bando di concorso;
    b) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:
      1)  specialita'  ingegneri costruzioni aeronautiche: ingegneria
aeronautica,    ingegneria    aerospaziale,   ingegneria   meccanica,
ingegneria  navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria
elettronica,  ingegneria  nucleare,  ingegneria  chimica,  ingegneria
delle  tecnologie  industriali  ad  indirizzo  meccanico,  elettrico,
chimico ed economico organizzativo;
      2)    specialita'    ingegneri   infrastrutture   aeronautiche:
ingegneria  civile, ingegneria edile, ingegneria per l'ambiente ed il
territorio, architettura;
      3)  specialita' ingegneri elettronici: ingegneria elettronica o
elettrotecnica,  ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo
elettronico    ed    economico    organizzativo,   ingegneria   delle
telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria informatica;
      4) specialita' chimici: chimica, chimica industriale;
      5) specialita' fisici: fisica, astronomia, matematica e fisica,
matematica, discipline nautiche, scienze dell'informazione;
    c) ruolo   normale   del   Corpo  di  commissariato  aeronautico:
giurisprudenza,  economia  e  commercio, economia aziendale, economia
politica,  economia  bancaria  finanziaria  ed assicurativa, economia
marittima  e  dei  trasporti, economia del commercio internazionale e
mercati  valutari,  scienze  economiche e sociali, scienze politiche,
scienze  dell'amministrazione,  scienze  statistiche  e demografiche,
scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche,
scienze   economiche   e   marittime,   scienze  economiche,  scienze
economiche  e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, sociologia,
discipline economiche e sociali;
    d) ruolo  normale  del  Corpo sanitario: medicina e chirurgia con
abilitazione  all'esercizio della professione di medico chirurgo. Nel
bando  di  concorso  puo' essere richiesto il possesso di particolari
diplomi di specializzazione.

      
                              Art. 16.
                          Prove di concorso

  1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
    a) la  prova  di  preselezione,  se  ritenuta  opportuna e con le
modalita' stabilite nel bando di concorso;
    b) l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica e attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente dei
ruoli   normali  dell'Aeronautica  militare  effettuato,  secondo  le
modalita'  indicate  nel  bando  di concorso, mediante visite mediche
generali  e  specialistiche,  accertamenti  attitudinali  e  prove di
efficienza fisica;
    c) la  valutazione  dei titoli secondo le modalita' stabilite nel
bando di concorso;
    d) due prove scritte nelle seguenti materie:
      1)  per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle
armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso;
      2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:
        2.1)    specialita'   ingegneri   costruzioni   aeronautiche:
meccanica razionale, costruzioni meccaniche;
        2.2)   specialita'   ingegneri  infrastrutture  aeronautiche:
architettura tecnica, tecnica delle costruzioni;
        2.3)   specialita'   ingegneri   elettronici:   comunicazioni
elettroniche, elettronica applicata;
        2.4)   specialita'  chimici:  chimica  fisica  e  inorganica,
chimica organica;
        2.5) specialita' fisici: matematica, fisica;
      3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico:
diritto   costituzionale   e   amministrativo,   diritto   civile   e
commerciale;
      4)  per  il  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario aeronautico:
problematiche   di   interesse  generale  socio-sanitario,  argomenti
specifici in materia medica, chirurgica o specialistica;
    e) la  prova orale consistente in un colloquio per l'accertamento
della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie:
      1)  per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle
armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso;
      2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:
        2.1)  specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche: sistemi
di propulsione aeronautici, costruzioni meccaniche;
        2.2)   specialita'   ingegneri  infrastrutture  aeronautiche:
scienza   delle  costruzioni,  architettura  tecnica,  tecnica  delle
costruzioni;
        2.3)    specialita'   ingegneri   elettronici:   sistemi   di
elaborazione    delle    informazioni,    comunicazioni   elettriche,
elettronica applicata;
        2.4)   specialita'  chimici:  chimica  fisica  e  inorganica,
chimica organica, chimica applicata;
        2.5) specialita' fisici: matematica, fisica;
      3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico:
diritto   costituzionale   e   amministrativo,   diritto   civile   e
commerciale,  diritto  e  legislazione aeronautica, amministrazione e
contabilita'  generale dello Stato, economia politica, diritto penale
militare, statistica;
      4)  per  il  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario aeronautico:
clinica  medica  e medicina d'urgenza, clinica chirurgica e chirurgia
d'urgenza  e  di  pronto  soccorso,  igiene,  medicina legale e delle
assicurazioni;
    f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di  non piu' di due delle seguenti lingue straniere da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

      
                              Art. 17.
                             Graduatoria

  1)  La  graduatoria  di  merito  dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
    a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
    b) il punteggio riportato nella prova orale;
    c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
    d) il  punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
      1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
      2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
      3) da27/30 a30/30 = 2,00.

      
                              Art. 18.
                      Commissione esaminatrice

  1) La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
    a) un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a generale di brigata
aerea  o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria
da  non  oltre  tre  anni  alla  data  di  pubblicazione del bando di
concorso, presidente;
    b) due  o  piu'  ufficiali  di  grado non inferiore a maggiore in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto
del concorso, membri.
    2)  Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte
da  un  ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente
civile   dell'amministrazione   della  Difesa  appartenente  all'area
funzionale C.

      
 
Capo IV Concorso per il reclutamento degli ufficiali del ruolo naviganti
speciale riservato al personale appartenente al ruolo marescialli
 
 
                              Art. 19.
                              Requisiti

  1.  Per  partecipare  al  concorso  per  titoli  ed  esami  per  il
reclutamento   degli  ufficiali  in  servizio  permanente  del  ruolo
naviganti  speciale dell'arma aeronautica di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a),  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490 e
successive  modificazioni,  in  aggiunta  ai requisiti previsti dallo
stesso  decreto  legislativo,  i candidati, alla data di scadenza del
termine  stabilito  nel  bando di concorso per la presentazione delle
domande  di  partecipazione,  debbono  aver  superato  in qualita' di
allievi  marescialli  la  selezione per la specialita' di pilota o di
navigatore militare dell'Aeronautica.

      
                              Art. 20.
                          Titoli di studio

  1.  Per  partecipare  al  concorso occorre essere in possesso di un
diploma   di   istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale  che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un
titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto  per  l'ammissione  ai  corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.

      
                              Art. 21.
                          Prove di concorso

  1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
    a) l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica e attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente del
ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le
modalita'  previste  nel  bando  di concorso, mediante visite mediche
generali  e  specialistiche,  accertamenti  attitudinali  e  prove di
efficienza fisica;
    b) la  valutazione  dei  titoli  di  merito  secondo le modalita'
stabilite nel bando di concorso;
    c) la prova scritta su argomenti di cultura generale;
    d) la  prova  orale  consistente  in  un colloquio nelle seguenti
materie:  matematica,  fisica,  storia, geografia, navigazione aerea,
meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese;
    e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

      
                              Art. 22.
Corso  per  il  conseguimento  del brevetto di pilota o di navigatore
                       militare e graduatoria

  1.  I concorrenti che superano le prove di esame previste dall'art.
21  sono  ammessi  a  frequentare  il  corso per il conseguimento del
brevetto di pilota militare o di navigatore militare.
  2.  Al  termine  del  corso e' formata la graduatoria di merito dei
concorrenti,  secondo  l'ordine  dei  punteggi  conseguiti da ciascun
candidato ed ottenuti sommando:
    a) la  media  del punteggio riportato nella prova scritta e nella
prova orale;
    b) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
    c) il  punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
      1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
      2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
      3) da 27/30 a 30/30 = 2,00;
    d) il punteggio riportato al termine dei corso.

      
                              Art. 23.
                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
    a) un  ufficiale  di  grado  non inferiore a colonnello del ruolo
naviganti normale in servizio permanente, presidente;
    b) due  o  piu'  ufficiali  di grado non inferiore a maggiore del
ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.
  2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a tenente o da un dipendente
civile   dell'amministrazione   della  difesa  appartenente  all'area
funzionale C.

      
 
Capo V Concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
del ruolo naviganti speciale riservato agli ufficiali piloti di
complemento
 
 
                              Art. 24.
                          R e q u i s i t i

  1.  Per  partecipare  al  concorso  per  titoli  ed  esami  per  il
reclutamento   degli  ufficiali  in  servizio  permanente  del  ruolo
naviganti speciale dell'arma aeronautica, di cui all'art. 5, comma 2,
lettera b),  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490 e
successive  modificazioni,  i  candidati,  alla  data di scadenza del
termine  stabilito  nel  bando di concorso per la presentazione delle
domande  di  partecipazione,  debbono  aver  compiuto  i  due anni di
servizio  previsti  dallo  stesso decreto legislativo, in qualita' di
ufficiali piloti di complemento.

      
                              Art. 25.
                          Titoli di studio

  1.  Per  partecipare  al concorso occorre essere in possesso di uno
dei titoli di studio previsti dall'art. 20.

      
                              Art. 26.
                          Prove di concorso

  1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
    a) l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica e attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente del
ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le
modalita'  previste  nel  bando  di concorso, mediante visite mediche
generali  e  specialistiche,  accertamenti  attitudinali  e  prove di
efficienza fisica;
    b) la  valutazione  dei  titoli  di  merito  secondo le modalita'
stabilite dal bando di concorso;
    c) la prova scritta su argomenti di cultura generale;
    d) la  prova  orale  consistente  in  un colloquio sulle seguenti
materie:  matematica,  fisica,  storia, geografia, navigazione aerea,
meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese;
    e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

      
                              Art. 27.
                             Graduatoria

  1.  La  graduatoria  di  merito  dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
    a) la media del punteggio riportato nella prova scritta;
    b) il punteggio riportato nella prova orale;
    c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
    d) il  punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
      1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
      2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
      3) da27/30 a30/30 = 2,00.

      
                              Art. 28.
                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
    a) un   ufficiale   del   ruolo  naviganti  normale  in  servizio
permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente;
    b) due  o  piu'  ufficiali  di grado non inferiore a maggiore del
ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.
  2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a tenente o da un dipendente
civile   dell'amministrazione   della  Difesa  appartenente  all'area
funzionale C.

      
 
Capo VI Concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dei ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica, del corpo del
genio aeronautico, del corpo di commissariato aeronautico e del corpo
sanitario aeronautico
 
 
                              Art. 29.
                              Requisiti

  1.  Per  partecipare  ai  concorsi  per  titoli  ed  esami  per  il
reclutamento   degli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali  delle  armi  dell'arma  aeronautica,  del  Corpo  del genio
aeronautico,  del  Corpo  di  commissariato  aeronautico  e del Corpo
sanitario  aeronautico,  di  cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto   legislativo   30 dicembre   1997,   n.   490  e  successive
modificazioni,  i  candidati debbono possedere, alla data di scadenza
del  termine  stabilito  dal  bando  di concorso per la presentazione
della  domanda  di partecipazione, i seguenti requisiti in aggiunta a
quelli previsti dallo stesso decreto legislativo:
    a) se  appartenenti al ruolo sergenti, aver conseguito il diploma
di  istruzione  secondaria di secondo grado, aver maturato almeno tre
anni  di  permanenza  nel  ruolo  e aver svolto per almeno un anno le
mansioni  previste  per  la  categoria  di  appartenenza,  riportando
qualifiche non inferiori a «nella media»;
    b) se appartenenti al ruolo dei marescialli:
      1)  aver  svolto  almeno quattro anni di servizio nel ruolo, se
reclutati  ai  sensi  dell'art.  11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni;
      2)  aver  svolto  almeno  due  anni  di  servizio nel ruolo, se
reclutati  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 196 del 1995;
      3)   non   aver   riportato   un   giudizio  di  non  idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
      4)  aver  svolto per almeno un anno le mansioni previste per la
categoria  di  appartenenza,  riportando  qualifiche  non inferiori a
«nella media»;
    c) se ufficiali di complemento vincolati alla ferma volontaria di
due  anni  contratta  ai  sensi dell'art. 37 della legge 20 settembre
1980, n. 574:
      1) avere svolto almeno un anno di servizio in tale ferma;
      2)   non   aver   riportato   un   giudizio  di  non  idoneita'
all'avanzamento al grado superiore;
    d) se    ufficiali    inferiori   di   complemento   in   congedo
dell'Aeronautica militare facenti parte delle forze di completamento,
non  aver  superato  il  quarantesimo  anno di eta' e aver aderito ai
richiami   in   servizio  per  le  esigenze  correlate  con  missioni
internazionali  o  essere  stati impiegati in attivita' addestrative,
operative  e  logistiche  sia sul territorio nazionale sia all'estero
per  esigenze di completamento di comandi, enti e unita' connesse con
la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali;
    e) se  ufficiali  in  ferma  prefissata,  non  aver  superato  il
quarantesimo anno di eta' e aver completato un anno di servizio;
    f) se  personale  giudicato idoneo non vincitore dei concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente dei ruoli normali
dell'Aeronautica  militare,  non aver riportato, qualora in servizio,
un  giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al grado superiore
nell'ultimo anno;
    g) se ex allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica che
non abbiano superato il secondo o terzo anno del ciclo formativo, non
essere  stati  dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  da  accademie,  scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o delle Forze di polizia.

      
                              Art. 30.
                          Titoli di studio

  Per  partecipare  al concorsi occorre essere in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
    a) ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica e del Corpo di
commissariato   aeronautico:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi  universitari  o  titolo  di  studio  di  durata  quadriennale,
integrato  dal  corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai corsi
universitari  dall'art.  1  della  legge  11 dicembre  1969, n. 910 e
successive modificazioni;
    b) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico:
      1) specialita' geofisici, fotografi, motorizzazione, armamento,
elettricisti: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado;
      2)  specialita'  aeronautici:  diploma  di  perito  industriale
indirizzo  specializzato  per costruzioni aeronautiche, per industrie
metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma
di  maturita'  professionale  equipollente  al  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
      3)  specialita'  elettronici:  diploma  di  perito  industriale
indirizzo  specializzato  per  elettronica  industriale,  per energia
nucleare,  per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale
equipollente  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253;
      4)  specialita'  edili: diploma di perito industriale indirizzo
specializzato  per  edilizia, per termotecnica geometra, o diploma di
maturita'   professionale  equipollente  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
      5)  specialita'  assistenti  di  laboratorio: diploma di perito
industriale  indirizzo  specializzato  per  chimica  industriale, per
chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia o diploma di
maturita'   professionale  equipollente  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19 marzo  1970,  n.  253,  diploma  di
maturita' scientifica;
    c) ruolo  speciale  del  Corpo  sanitario  aeronautico: titoli di
studio  ed  eventuali  specializzazioni  e  abilitazioni indicati nel
bando di concorso.

      
                              Art. 31.
                          Prove di concorso

  1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
    a) la  prova  di  preselezione,  se  ritenuta  opportuna e con le
modalita' stabilite dal bando di concorso;
    b) l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica e attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente del
ruolo  speciale  per  il  quale  e'  bandito  il concorso effettuato,
secondo  le modalita' indicate nel bando di concorso, mediante visite
mediche  generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove
di efficienza fisica;
    c) la  valutazione  dei  titoli  di  merito  secondo le modalita'
stabilite dal bando di concorso;
    d) due prove scritte nelle seguenti materie:
      1)  per  il  ruolo  speciale  delle armi dell'arma aeronautica:
cultura generale, matematica;
      2)  per  il  ruolo  speciale  del  Corpo del genio aeronautico:
argomenti di cultura generale, matematica e fisica;
      3)   per   il   ruolo   speciale  del  Corpo  di  commissariato
aeronautico:   argomenti   di  cultura  generale,  amministrazione  e
contabilita' generale dello Stato;
      4)  per  il  ruolo  speciale  del  Corpo sanitario aeronautico:
cultura  generale,  materie  tecnico-professionali,  eventuali  altre
materie indicate nel bando di concorso;
    e) la prova orale, consistente in un colloquio per l'accertamento
della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie:
      1)  per  il  ruolo  speciale  delle armi dell'arma aeronautica:
argomenti di cultura generale, matematica e fisica, storia, geografia
ed educazione civica, materie tecnico-professionali;
      2)  per  il  ruolo  speciale  del  Corpo del genio aeronautico:
matematica   e   fisica,   chimica,   storia   e  geografia,  materia
aeronautica,  materie  tecnico-professionali  distinte  per  le varie
specialita';
      3)   per   il   ruolo   speciale  del  Corpo  di  commissariato
aeronautico:  amministrazione  e  contabilita'  generale dello Stato,
elementi   di   diritto  privato,  costituzionale  e  amministrativo,
economia politica e scienza delle finanze;
      4)  per  il  ruolo  speciale  del  Corpo sanitario aeronautico:
materie indicate nel bando di concorso;
    f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

      
                              Art. 32.
                             Graduatoria

  1.  La  graduatoria  di  merito  dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
    a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
    b) il punteggio riportato nella prova orale;
    c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
    d) il  punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
      1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
      2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
      3) da 27/30 a 30/30 = 2,00.

      
                              Art. 33.
                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice del concorso e' cosi' composta:
    a) un  ufficiale  di  grado non inferiore a generale di brigata o
grado  corrispondente,  in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre  tre  anni  alla  data  di pubblicazione del bando di concorso,
presidente;
    b) due  o  piu'  ufficiali  di  grado non inferiore a maggiore in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto
del concorso, membri.
  2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a tenente o da un dipendente
civile   dell'amministrazione   della  Difesa  appartenente  all'area
funzionale C.

      
                              Art. 34.
        Abrogazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1998

  1. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1998 e' abrogato.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  richiamate  nei  bandi di
concorso   per   il  reclutamento  degli  ufficiali  dell'Aeronautica
militare,  le  cui  procedure,  all'atto dell'emanazione del presente
decreto, non si siano ancora concluse.
    Roma, 25 gennaio 2007
                                                  Il Ministro: Parisi

      

SideWeb, 14/2/2007
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