MINISTERO
DELLA DIFESA
DECRETO 25 gennaio 2007
Modifica del decreto 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e la
disciplina delle procedure concorsuali.
Capo I Disposizioni comuni
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 e successive modificazioni, che prevede che con distinti
decreti del Ministro della difesa siano indicati per ciascuna Forza
armata i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti per la
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle accademie
militari e per la nomina a ufficiale in servizio permanente, nonche'
le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi stessi e
delle prove di esame; gli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto
legislativo n. 490 del 1997, che disciplinano il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali delle
Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 e successive
modificazioni, concernente il riordino dei ruoli normali, speciali e
di complemento degli ufficiali delle Forze armate;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante
modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visti gli articoli 24, comma 3 e 25, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, che
prevedono, per gli ufficiali in ferma prefissata e per gli ufficiali
inferiori delle forze di completamento, la possibilita' di
partecipare ai concorsi di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 490 del 1997;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante disposizioni sull'accesso
agli impieghi pubblici e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, che prevede i
requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare e le
modalita' di svolgimento dei concorsi medesimi;
Ravvisata la necessita' di modificare il citato decreto
ministeriale 21 dicembre 1998, al fine di adeguare la disciplina
delle procedure concorsuali al mutato quadro normativo;
Decreta:
Art. 1.
Principi
1. I concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Aeronautica militare si svolgono con modalita' che ne
assicurano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di
svolgimento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre
1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di
preselezione con eventuale ricorso all'ausilio di sistemi
automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.
Art. 2.
Domande di partecipazione
1. Se nel bando di concorso i posti sono ripartiti tra piu' ruoli o
tra piu' specialita' dello stesso ruolo, il candidato deve indicare
nella domanda di partecipazione il ruolo o la specialita' per la
quale intende concorrere.
Art. 3.
Requisiti
1. Non possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto
coloro che sono stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
2. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il
personale militare puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal
concorso per mancanza dei requisiti.
Art. 4.
Titoli di studio equipollenti
1. Per partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali
in servizio permanente dell'Aeronautica militare sono comunque validi
i titoli di studio dichiarati, al fini dei concorsi per l'accesso al
pubblico impiego, equipollenti a quelli indicati nel presente
decreto.
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere
presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto
in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente.
3. Fermo restando il superamento dell'esame di Stato al termine del
secondo ciclo di istruzione scolastica, l'amministrazione assicura
l'accesso al concorsi ai cittadini in possesso dei titoli di studio
di nuova denominazione conseguiti con i nuovi percorsi scolastici e
universitari.
Art. 5.
Titoli di merito
1. Nei concorsi per titoli ed esami i titoli di merito comprendono
i titoli di servizio relativi alle qualita' militari e professionali
e i titoli di studio diversi da quello richiesto per la
partecipazione.
2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio
massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa
individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima che si
proceda alla relativa correzione.
Art. 6.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini indicato nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 7.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici previste dal presente decreto
possono essere composte anche da docenti, da funzionari delle
amministrazioni pubbliche o da estranei alle medesime, esperti nelle
materie oggetto del concorso.
Art. 8.
Approvazione delle graduatorie
1. I provvedimenti con i quali sono approvate le graduatorie di
merito dei concorsi e ne sono dichiarati i vincitori sono pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della
pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Art. 9.
Prova di informatica
1. Nei bandi di concorso di cui ai Capi II, III, IV, V e VI e'
facolta' della Forza armata prevedere, in aggiunta alle prove
indicate nel presente decreto, l'effettuazione di una prova per
l'accertamento delle conoscenze informatiche. Le modalita' di
svolgimento della prova e i criteri per l'attribuzione del punteggio,
comunque non superiore a 1 punto da sommare ai punteggi conseguiti
nelle altre prove, saranno specificati di volta in volta negli
appositi bandi ai fini della formazione della graduatoria finale.
Art. 10.
R i n v i o
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Capo II Concorso per l'ammissione ai
corsi regolari dell'accademia
aeronautica
Art. 11.
Titoli di studio
1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un
titolo di studio quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'ammissione al corsi universitari dall'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
2. La partecipazione al concorso e' consentita anche a coloro che
conseguiranno il diploma nel corso dell'anno di ammissione
all'Accademia.
Art. 12.
Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le
modalita' stabilite nel bando di concorso;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo prescelto, effettuato, secondo le modalita' indicate nel bando
di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, prove
di efficienza fisica e tirocinio psico-attitudinale;
c) una prova scritta che puo' consistere in quesiti a risposta
multipla predeterminata o libera, ovvero in una composizione tendente
ad accertare la padronanza e l'uso della lingua italiana, le
capacita' logico critiche ed espressive e la conoscenza degli
argomenti di cultura generale relativi a materie svolte nei programmi
didattici degli istituti del secondo ciclo di istruzione e
specificate nel bando di concorso;
d) la prova orale di matematica;
e) la prova orale di lingua inglese;
f) una prova orale facoltativa per l'accertamento della
conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.
Art. 13.
Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dal candidati ed ottenuti sommando:
a) il punteggio riportato nella prova scritta espresso in
trentesimi;
b) il punteggio riportato nella prova orale di matematica
espresso in trentesimi;
c) un terzo del punteggio in trentesimi riportato nella prova
orale di lingua inglese;
d) il punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua
straniera cosi' determinato:
1) da 21/30 a 23,999/30 = 0,90;
2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,80;
3) da 27/30 a 30/30 = 2,70.
2. A parita' di merito hanno la preferenza i candidati in possesso
dei titoli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
dall'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79 e dalla legge 24
dicembre 1986, n. 958.
Art. 14.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
a) il comandante dell'Accademia aeronautica ovvero, nel caso di
impedimento grave e documentato, un ufficiale di grado non inferiore
a generale di brigata aerea, presidente;
b) due o piu' ufficiali in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore, per l'accertamento dell'efficienza fisica e
dell'idoneita' psico attitudinale, membri;
c) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso, membri.
2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente
civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area
funzionale C.
Capo III Concorso per il reclutamento
degli ufficiali dei ruoli normali
Art. 15.
Titoli di studio
1. Per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali
dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni,
occorre essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea
magistrale:
a) ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica e ruolo normale
delle armi dell'arma aeronautica: diploma di laurea magistrale
previsto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica ed indicato
nel bando di concorso;
b) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:
1) specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche: ingegneria
aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica,
ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria
elettronica, ingegneria nucleare, ingegneria chimica, ingegneria
delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico, elettrico,
chimico ed economico organizzativo;
2) specialita' ingegneri infrastrutture aeronautiche:
ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l'ambiente ed il
territorio, architettura;
3) specialita' ingegneri elettronici: ingegneria elettronica o
elettrotecnica, ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo
elettronico ed economico organizzativo, ingegneria delle
telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria informatica;
4) specialita' chimici: chimica, chimica industriale;
5) specialita' fisici: fisica, astronomia, matematica e fisica,
matematica, discipline nautiche, scienze dell'informazione;
c) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico:
giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, economia
politica, economia bancaria finanziaria ed assicurativa, economia
marittima e dei trasporti, economia del commercio internazionale e
mercati valutari, scienze economiche e sociali, scienze politiche,
scienze dell'amministrazione, scienze statistiche e demografiche,
scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche,
scienze economiche e marittime, scienze economiche, scienze
economiche e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, sociologia,
discipline economiche e sociali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario: medicina e chirurgia con
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Nel
bando di concorso puo' essere richiesto il possesso di particolari
diplomi di specializzazione.
Art. 16.
Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le
modalita' stabilite nel bando di concorso;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli normali dell'Aeronautica militare effettuato, secondo le
modalita' indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche
generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di
efficienza fisica;
c) la valutazione dei titoli secondo le modalita' stabilite nel
bando di concorso;
d) due prove scritte nelle seguenti materie:
1) per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle
armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso;
2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:
2.1) specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche:
meccanica razionale, costruzioni meccaniche;
2.2) specialita' ingegneri infrastrutture aeronautiche:
architettura tecnica, tecnica delle costruzioni;
2.3) specialita' ingegneri elettronici: comunicazioni
elettroniche, elettronica applicata;
2.4) specialita' chimici: chimica fisica e inorganica,
chimica organica;
2.5) specialita' fisici: matematica, fisica;
3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico:
diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e
commerciale;
4) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico:
problematiche di interesse generale socio-sanitario, argomenti
specifici in materia medica, chirurgica o specialistica;
e) la prova orale consistente in un colloquio per l'accertamento
della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie:
1) per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle
armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso;
2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:
2.1) specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche: sistemi
di propulsione aeronautici, costruzioni meccaniche;
2.2) specialita' ingegneri infrastrutture aeronautiche:
scienza delle costruzioni, architettura tecnica, tecnica delle
costruzioni;
2.3) specialita' ingegneri elettronici: sistemi di
elaborazione delle informazioni, comunicazioni elettriche,
elettronica applicata;
2.4) specialita' chimici: chimica fisica e inorganica,
chimica organica, chimica applicata;
2.5) specialita' fisici: matematica, fisica;
3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico:
diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e
commerciale, diritto e legislazione aeronautica, amministrazione e
contabilita' generale dello Stato, economia politica, diritto penale
militare, statistica;
4) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico:
clinica medica e medicina d'urgenza, clinica chirurgica e chirurgia
d'urgenza e di pronto soccorso, igiene, medicina legale e delle
assicurazioni;
f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di non piu' di due delle seguenti lingue straniere da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.
Art. 17.
Graduatoria
1) La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
3) da27/30 a30/30 = 2,00.
Art. 18.
Commissione esaminatrice
1) La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata
aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di
concorso, presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto
del concorso, membri.
2) Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte
da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente
civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area
funzionale C.
Capo IV Concorso per il reclutamento
degli ufficiali del ruolo naviganti
speciale riservato al personale appartenente al ruolo
marescialli
Art. 19.
Requisiti
1. Per partecipare al concorso per titoli ed esami per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo
naviganti speciale dell'arma aeronautica di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e
successive modificazioni, in aggiunta ai requisiti previsti dallo
stesso decreto legislativo, i candidati, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle
domande di partecipazione, debbono aver superato in qualita' di
allievi marescialli la selezione per la specialita' di pilota o di
navigatore militare dell'Aeronautica.
Art. 20.
Titoli di studio
1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
Art. 21.
Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
a) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le
modalita' previste nel bando di concorso, mediante visite mediche
generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di
efficienza fisica;
b) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalita'
stabilite nel bando di concorso;
c) la prova scritta su argomenti di cultura generale;
d) la prova orale consistente in un colloquio nelle seguenti
materie: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea,
meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese;
e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.
Art. 22.
Corso per il conseguimento del brevetto di pilota o di navigatore
militare e graduatoria
1. I concorrenti che superano le prove di esame previste dall'art.
21 sono ammessi a frequentare il corso per il conseguimento del
brevetto di pilota militare o di navigatore militare.
2. Al termine del corso e' formata la graduatoria di merito dei
concorrenti, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun
candidato ed ottenuti sommando:
a) la media del punteggio riportato nella prova scritta e nella
prova orale;
b) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
c) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
3) da 27/30 a 30/30 = 2,00;
d) il punteggio riportato al termine dei corso.
Art. 23.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo
naviganti normale in servizio permanente, presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore del
ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.
2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente
civile dell'amministrazione della difesa appartenente all'area
funzionale C.
Capo V Concorso per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente
del ruolo naviganti speciale riservato agli ufficiali piloti di
complemento
Art. 24.
R e q u i s i t i
1. Per partecipare al concorso per titoli ed esami per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo
naviganti speciale dell'arma aeronautica, di cui all'art. 5, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e
successive modificazioni, i candidati, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle
domande di partecipazione, debbono aver compiuto i due anni di
servizio previsti dallo stesso decreto legislativo, in qualita' di
ufficiali piloti di complemento.
Art. 25.
Titoli di studio
1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di uno
dei titoli di studio previsti dall'art. 20.
Art. 26.
Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
a) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le
modalita' previste nel bando di concorso, mediante visite mediche
generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di
efficienza fisica;
b) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalita'
stabilite dal bando di concorso;
c) la prova scritta su argomenti di cultura generale;
d) la prova orale consistente in un colloquio sulle seguenti
materie: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea,
meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese;
e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.
Art. 27.
Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
a) la media del punteggio riportato nella prova scritta;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
3) da27/30 a30/30 = 2,00.
Art. 28.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' cosi' composta:
a) un ufficiale del ruolo naviganti normale in servizio
permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore del
ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.
2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente
civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area
funzionale C.
Capo VI Concorso per il reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente
dei ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica, del corpo
del
genio aeronautico, del corpo di commissariato aeronautico e del
corpo
sanitario aeronautico
Art. 29.
Requisiti
1. Per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
speciali delle armi dell'arma aeronautica, del Corpo del genio
aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo
sanitario aeronautico, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni, i candidati debbono possedere, alla data di scadenza
del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione
della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti in aggiunta a
quelli previsti dallo stesso decreto legislativo:
a) se appartenenti al ruolo sergenti, aver conseguito il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, aver maturato almeno tre
anni di permanenza nel ruolo e aver svolto per almeno un anno le
mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche non inferiori a «nella media»;
b) se appartenenti al ruolo dei marescialli:
1) aver svolto almeno quattro anni di servizio nel ruolo, se
reclutati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni;
2) aver svolto almeno due anni di servizio nel ruolo, se
reclutati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 196 del 1995;
3) non aver riportato un giudizio di non idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
4) aver svolto per almeno un anno le mansioni previste per la
categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a
«nella media»;
c) se ufficiali di complemento vincolati alla ferma volontaria di
due anni contratta ai sensi dell'art. 37 della legge 20 settembre
1980, n. 574:
1) avere svolto almeno un anno di servizio in tale ferma;
2) non aver riportato un giudizio di non idoneita'
all'avanzamento al grado superiore;
d) se ufficiali inferiori di complemento in congedo
dell'Aeronautica militare facenti parte delle forze di completamento,
non aver superato il quarantesimo anno di eta' e aver aderito ai
richiami in servizio per le esigenze correlate con missioni
internazionali o essere stati impiegati in attivita' addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero
per esigenze di completamento di comandi, enti e unita' connesse con
la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali;
e) se ufficiali in ferma prefissata, non aver superato il
quarantesimo anno di eta' e aver completato un anno di servizio;
f) se personale giudicato idoneo non vincitore dei concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali
dell'Aeronautica militare, non aver riportato, qualora in servizio,
un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno;
g) se ex allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica che
non abbiano superato il secondo o terzo anno del ciclo formativo, non
essere stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o delle Forze di polizia.
Art. 30.
Titoli di studio
Per partecipare al concorsi occorre essere in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
a) ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica e del Corpo di
commissariato aeronautico: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari o titolo di studio di durata quadriennale,
integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi
universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modificazioni;
b) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico:
1) specialita' geofisici, fotografi, motorizzazione, armamento,
elettricisti: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado;
2) specialita' aeronautici: diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie
metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma
di maturita' professionale equipollente al sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
3) specialita' elettronici: diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia
nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale
equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253;
4) specialita' edili: diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per edilizia, per termotecnica geometra, o diploma di
maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
5) specialita' assistenti di laboratorio: diploma di perito
industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per
chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia o diploma di
maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, diploma di
maturita' scientifica;
c) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico: titoli di
studio ed eventuali specializzazioni e abilitazioni indicati nel
bando di concorso.
Art. 31.
Prove di concorso
1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:
a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le
modalita' stabilite dal bando di concorso;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale per il quale e' bandito il concorso effettuato,
secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, mediante visite
mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove
di efficienza fisica;
c) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalita'
stabilite dal bando di concorso;
d) due prove scritte nelle seguenti materie:
1) per il ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica:
cultura generale, matematica;
2) per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico:
argomenti di cultura generale, matematica e fisica;
3) per il ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico: argomenti di cultura generale, amministrazione e
contabilita' generale dello Stato;
4) per il ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico:
cultura generale, materie tecnico-professionali, eventuali altre
materie indicate nel bando di concorso;
e) la prova orale, consistente in un colloquio per l'accertamento
della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie:
1) per il ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica:
argomenti di cultura generale, matematica e fisica, storia, geografia
ed educazione civica, materie tecnico-professionali;
2) per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico:
matematica e fisica, chimica, storia e geografia, materia
aeronautica, materie tecnico-professionali distinte per le varie
specialita';
3) per il ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico: amministrazione e contabilita' generale dello Stato,
elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo,
economia politica e scienza delle finanze;
4) per il ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico:
materie indicate nel bando di concorso;
f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di non piu' di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e,
qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.
Art. 32.
Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:
a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera cosi' determinato:
1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;
3) da 27/30 a 30/30 = 2,00.
Art. 33.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o
grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso,
presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto
del concorso, membri.
2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da
un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente
civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area
funzionale C.
Art. 34.
Abrogazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1998
1. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1998 e' abrogato.
2. Sono fatte salve le disposizioni richiamate nei bandi di
concorso per il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica
militare, le cui procedure, all'atto dell'emanazione del presente
decreto, non si siano ancora concluse.
Roma, 25 gennaio 2007
Il Ministro: Parisi
SideWeb, 14/2/2007
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Tessera 2007/08
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