Capo I
AMMINISTRAZIONE
DELLA POLIZIA TRIBUTARIA E COORDINAMENTO CON LE FORZE DI
POLIZIA
Art. 1.
(Istituzione del Corpo della polizia
tributaria).
1. È istituito il Corpo della polizia tributaria, al
quale sono attribuite le funzioni di polizia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle regioni,
degli enti locali e dell'Unione europea.
2. Il Corpo della polizia tributaria è un corpo civile
con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai
compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
3. Il Corpo della polizia tributaria dipende, per i
compiti istituzionali, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Per i compiti previsti dagli articoli 2 e 16 della
legge 1o aprile 1981, n. 121, il Corpo della
polizia tributaria dipende dal Ministro dell'interno.
Art. 2.
(Scioglimento del Corpo della guardia
di finanza).
1. Il Corpo della guardia di finanza è disciolto e
gli appartenenti entrano a far parte dei ruoli
dell'amministrazione della polizia tributaria secondo le
modalità e i criteri di inquadramento stabiliti dalla presente
legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 23.
Art. 3.
(Compiti istituzionali del Corpo della
polizia tributaria).
1. Il Corpo della polizia tributaria espleta tutti i
compiti conferitigli dalla presente legge e da ogni altra
disposizione vigente in materia.
2. Sono compiti istituzionali del Corpo della polizia
tributaria:
a) prevenire, ricercare e denunciare le
evasioni e le violazioni tributarie;
b) prevenire e reprimere i reati di natura
finanziaria e valutaria;
c) prevenire e reprimere i reati di natura
economico-finanziaria aventi finalità di eversione dell'ordine
democratico, di stampo mafioso e di criminalità organizzata;
d) vigilare, nei limiti stabiliti dalla
legge, sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;
e) eseguire la vigilanza in mare per fini
di polizia finanziaria.
3. Fatto salvo l'impiego previsto dall'articolo 16,
primo comma, lettera b), della legge 1o
aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo della polizia
tributaria non possono comunque essere impiegati in compiti
che non sono direttamente connessi ai servizi d'istituto.
Art. 4.
(Impiego per l'ordine e la sicurezza
pubblica).
1. Per i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 il
Corpo della polizia tributaria concorre con contingenti mobili
istituiti presso i nuclei provinciali di cui all'articolo 17.
2. Le aliquote di personale da assegnare ai contingenti
di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.(Compiti di polizia
giudiziaria).
1. L'ufficiale o l'agente della polizia tributaria
che venga a conoscenza di reati non riconducibili all'ambito
dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3
provvede comunque al compimento degli atti urgenti e necessari
a prevenire l'ulteriore consumazione del reato, a norma delle
disposizioni del codice di procedura penale e delle altre
disposizioni vigenti in materia, dandone immediata notizia
agli altri organi di polizia competenti.
Art. 6.
(Ufficiali ed agenti della polizia tributaria).
1. Sono ufficiali di polizia tributaria i dirigenti,
i commissari, gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della
polizia tributaria e il personale al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale
qualità.
2. Sono agenti di polizia tributaria gli assistenti e
gli agenti del Corpo della polizia tributaria ai quali
l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria
riconosce tale qualità.
3. Per le qualifiche di ufficiale e di agente della
polizia tributaria non espressamente previste dalla presente
legge, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 7.
(Ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria).
1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti,
i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli
appartenenti al Corpo della polizia tributaria ai quali
l'ordinamento
dello stesso Corpo riconosce tale qualità.
2. È agente di polizia giudiziaria il personale del
Corpo della polizia tributaria al quale l'ordinamento dello
stesso Corpo riconosce tale qualità.
Capo II
ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA POLIZIA
TRIBUTARIA
Art. 8.
(Dipartimento della polizia tributaria).
1. Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è
istituito il dipartimento della polizia tributaria, che
provvede secondo le direttive e alle dirette dipendenze del
Ministro dell'economia e delle finanze:
a) al coordinamento tecnico-operativo
degli uffici della polizia tributaria;
b) alla direzione e all'amministrazione
della polizia tributaria;
c) alla direzione e alla gestione dei
supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 9.
(Organizzazione del dipartimento della
polizia tributaria).
1. Il dipartimento della polizia tributaria si
articola nelle seguenti direzioni centrali e nei seguenti
uffici:
a) direzione centrale per gli affari
generali;
b) direzione centrale della polizia
tributaria;
c) direzione centrale del personale;
d) direzione centrale per i servizi
tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
e) direzione centrale per gli istituti di
istruzione;
f) ufficio centrale ispettivo;
g) ufficio centrale per il coordinamento e
la pianificazione.
2. Al dipartimento della polizia tributaria è
preposto il capo della polizia tributaria - direttore
generale, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Sono assegnati al dipartimento della polizia
tributaria due vice direttori generali, di cui uno per
l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività
di coordinamento e di pianificazione.
4. Il direttore generale e il vice direttore generale
vicario sono scelti tra i direttori generali della polizia
tributaria che posseggono i requisiti indicati nei decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23.
5. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del
Ministro dell'economia e delle finanze o del direttore
generale del dipartimento della polizia tributaria, ha il
compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle
direttive degli stessi Ministro e direttore generale, di
riferire sull'attività svolta dagli uffici e dagli organi
periferici dell'amministrazione della polizia tributaria,
nonché di verificare l'efficienza dei servizi e la corretta
gestione patrimoniale e contabile.
6. La determinazione del numero e le competenze degli
uffici e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio
centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonché la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 21.
7. Alla direzione degli uffici e delle direzioni
centrali sono preposti dirigenti generali.
8. Il Corpo della polizia tributaria ha un proprio
consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro
dell'economia e delle finanze o, per delega, da un
Sottosegretario di Stato, composto dal direttore generale del
dipartimento della polizia
tributaria, dal vice direttore generale, da quattro dirigenti
generali del Corpo con maggiore anzianità di nomina nella
qualifica più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del
personale nominati secondo criteri analoghi a quelli previsti
per la Polizia di Stato.
9. L'ufficio di segreteria del consiglio di
amministrazione è retto da un dirigente del Corpo della
polizia tributaria con qualifica non inferiore a commissario
di quarta qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
a).
10. I provvedimenti relativi all'amministrazione del
personale sono adottati da un'apposita commissione di
avanzamento presieduta dal direttore generale del dipartimento
della polizia tributaria o, per sua delega, dal vice direttore
generale, e composta da due direttori generali, di cui uno
preposto ai ruoli del personale che svolge attività
tecnico-logistico-amministrative, nonché dai rappresentanti
dei ruoli del personale nominati secondo criteri analoghi a
quelli previsti per la Polizia di Stato.
11. L'ufficio di segreteria della commissione di
avanzamento è retto da un funzionario con qualifica non
inferiore a commissario di terza qualifica di cui all'articolo
23, comma 1, lettera a).
Art. 10.
(Compiti del dipartimento della polizia
tributaria).
1. Il dipartimento della polizia tributaria, ai fini
dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'esercizio delle
attribuzioni di coordinamento e di pianificazione unitaria in
materia di politica economico-finanziaria, esplica compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione
delle informazioni e dei dati in materia economico-finanziaria
forniti anche dalle altre Forze di polizia nonché dagli uffici
finanziari e dalla stessa polizia tributaria;
b) elaborazione della pianificazione
generale dei servizi in materia di prevenzione e di
repressione di violazioni economico-finanziarie;
c) ricerca tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
d) pianificazione generale e coordinamento
delle pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi;
e) pianificazione generale e coordinamento
delle pianificazioni operative della dislocazione degli uffici
della polizia tributaria e dei relativi servizi tecnici.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 è
assegnato al dipartimento della polizia tributaria, in base a
criteri di competenza tecnico-professionale, personale
appartenente ai ruoli della polizia tributaria secondo
contingenti fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
3. Per l'espletamento di particolari compiti tecnici
possono essere conferiti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, incarichi anche a soggetti
esterni alla pubblica amministrazione.
4. Qualora l'incarico di cui al comma 3 sia conferito ad
un pubblico dipendente, è necessario il preventivo nulla osta
da parte dell'amministrazione di appartenenza.
5. Il compenso per lo svolgimento dei particolari
compiti di cui al comma 3 è stabilito, in relazione
all'importanza e alla durata dell'incarico, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
(Ordinamento della polizia tributaria).
1. L'amministrazione della polizia tributaria è
articolata in:
a) organi centrali;
b) organi periferici;
c) ispettorati e uffici speciali privi di
competenza territoriale;
d) nucleo speciale di polizia valutaria;
e) nuclei provinciali;
f) nuclei subprovinciali, ove particolari
ed effettive esigenze lo richiedano;
g) reparti mobili, istituiti alle
dipendenze dei nuclei provinciali, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno;
h) istituti di istruzione, per le esigenze
di formazione, addestramento e perfezionamento del personale.
Art. 12.
(Istituzione del centro elaborazione dati).
1. È istituito presso il dipartimento della polizia
tributaria, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 9, il centro elaborazione dati
(CED), collegato con l'anagrafe tributaria e con il centro
elaborazione dati della Polizia di Stato, con la finalità di
raccogliere informazioni e dati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera a), della presente legge, nonché per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
2. Il CED provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione in archivi magnetici delle
informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai
soggetti autorizzati, indicati all'articolo 13, secondo i
criteri e le norme tecniche fissati da una commissione
presieduta dal dirigente preposto all'ufficio di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, costituita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I criteri e le norme tecniche fissati dalla
commissione di cui al comma 2 sono resi esecutivi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 13.
(Accesso ai dati e alle informazioni e
loro uso).
1. L'accesso ai dati e alle informazioni conservati
negli archivi automatizzati del CED ai sensi dell'articolo 12
e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di
polizia tributaria e ai funzionari dell'amministrazione
finanziaria.
2. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
1 è altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli organi
della polizia giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari
per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice
di procedura penale.
3. Per i controlli, le procedure, le sanzioni e
quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge,
si applicano al CED, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel capo I della legge 1o aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.
Art. 14.
(Divisione regionale della polizia tributaria).
1. In ogni capoluogo di regione è istituita una
divisione regionale con compiti di coordinamento e di
direzione dei nuclei provinciali, dei nuclei subprovinciali e
delle direzioni regionali dei servizi
tecnico-logistico-amministrativi di cui agli articoli 15 e
seguenti.
2. La divisione di cui al comma 1 è retta da un
dirigente con grado e qualifica non inferiori a quella di
dirigente superiore, alle cui dipendenze è posto un dirigente
con il grado non inferiore a quello di primo dirigente, che ha
il compito di dirigere e di coordinare quanto attiene alle
attività della direzione regionale dei servizi
tecnico-logistico-amministrativi, di cui all'articolo 15,
nell'ambito della regione.
Art. 15.
(Direzioni regionali dei servizi
tecnico-logistico-amministrativi).
1. È istituita, presso ogni divisione regionale della
polizia tributaria, la direzione regionale dei servizi
tecnico-logistico-amministrativi, che ha il compito di
dirigere e di organizzare le attività strumentali e
amministrative ausiliarie all'attività operativa dei nuclei
provinciali di polizia tributaria di cui all'articolo 17.
Art. 16.
(Nucleo speciale di polizia valutaria).
1. Al nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo
della polizia tributaria di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 11, si applicano le disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia, purché non in
contrasto con i princìpi generali contenuti nella presente
legge.
Art. 17.
(Nucleo provinciale di polizia tributaria).
1. Il nucleo provinciale di polizia tributaria
assolve i compiti di direzione e di organizzazione dei servizi
operativi della polizia tributaria, nonché le funzioni
attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Al nucleo di cui al comma 1 è preposto un dirigente
con grado non inferiore a quello di primo dirigente, alle cui
dipendenze operano funzionari con il grado non inferiore a
commissario di terza qualifica, di cui all'articolo 23, comma
1, lettera a), che hanno il compito di dirigere e di
organizzare quanto attiene al servizio d'istituto.
3. Presso ogni nucleo provinciale è istituito un
servizio tecnico-logistico-amministrativo per fare fronte ai
compiti di cui al comma 1 nell'ambito territoriale di
competenza. Il servizio dipende dalla direzione
regionale di cui all'articolo 15 competente per territorio.
4. Al servizio di cui al comma 3 è preposto un
funzionario con grado non inferiore a commissario di terza
qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).
Art. 18.
(Nucleo subprovinciale di polizia
tributaria).
1. Per esigenze particolari, legate alla
conformazione socio-economica del territorio, sono istituiti
nuclei subprovinciali di polizia tributaria alle dipendenze
dei nuclei provinciali. L'organizzazione e le dotazioni di
personale e di mezzi dei nuclei subprovinciali sono stabiliti
con il regolamento di cui all'articolo 21.
2. Il nucleo subprovinciale è diretto da un funzionario
avente il grado non inferiore a commissario di terza
qualifica, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a),
e assolve esclusivamente compiti inerenti al servizio
d'istituto.
3. Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, è
istituita una sezione tecnico-logistico amministrativa
subprovinciale, diretta da un funzionario con qualifica non
inferiore al grado di ispettore.
Art. 19.
(Sezioni operative).
1. Per l'espletamento del servizio d'istituto, i
nuclei di cui agli articoli 16 e 17 si avvalgono di personale
specializzato che svolge funzioni di polizia ripartito in
sezioni operative, distinte per settori di competenza in
materia di:
a) imposte dirette e indirette e tasse
sugli affari;
b) dogane, monopoli e imposte di
fabbricazione.
2. Le sezioni operative di cui al comma 1 sono
dirette da funzionari con grado non inferiore a commissario di
prima qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
a).
Art. 20.
(Reparti mobili).
1. Nell'ambito dei nuclei provinciali di cui
all'articolo 17 sono istituiti i reparti mobili della polizia
tributaria.
2. I reparti mobili, oltre ad assolvere servizi di
sicurezza e di sorveglianza presso ogni sede della polizia
tributaria, possono essere chiamati a concorrere in operazioni
di ordine e sicurezza pubblica ai sensi degli articoli 2 e 16
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. I reparti mobili dispongono di attrezzature atte a
prestare soccorso in caso di calamità e il personale che vi
presta servizio deve essere preparato a tale impiego speciale.
4. I reparti mobili sono diretti da funzionari con grado
non inferiore a commissario di prima qualifica di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera a); il personale
dipendente proviene da sezioni speciali di allievi-agenti
ausiliari, istituite in seno ad ogni istituto di istruzione
per allievi-agenti ove è ammesso personale di leva.
Art. 21.
(Regolamento organico dell'amministrazione della
polizia tributaria).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è
adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni della
presente legge in materia di:
a) struttura del dipartimento della
polizia tributaria;
b) struttura delle direzioni centrali e
degli uffici centrali;
c) struttura degli ispettorati e degli
uffici speciali privi di competenza territoriale;
d) struttura degli organi periferici,
degli organismi decentrati e dei reparti mobili;
e) dotazione di personale e di mezzi degli
organi centrali e competenze del direttore generale e dei
direttori centrali;
f) dotazione di personale e di mezzi di
tutti gli organi periferici;
g) accesso, amministrazione, governo e
cessazione dal servizio del personale;
h) note caratteristiche, fogli matricolari
e documenti caratteristici.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Corpo
della polizia tributaria dispone di un servizio navale e di un
servizio aereo organizzato secondo le disposizioni contenute
nel regolamento di cui al comma 1.
Art. 22.
(Regolamento di servizi).
1. Il regolamento di servizio del Corpo della polizia
tributaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione e per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
sentiti i rappresentanti sindacali di cui all'articolo 27.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le
seguenti materie:
a) ordinamento ed esecuzione del servizio;
b) orario di servizio;
c) reperibilità;
d) residenza;
e) mobilità del personale;
f) ordine gerarchico;
g) disciplina;
h) armamento e uniformi;
i) scuole e istituti di istruzione;
l) disposizioni varie; alloggi di
servizio; trasporti; mense; ricompense; benessere.
3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata
in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore
del regolamento di servizio di cui al comma 1, si applicano,
per quanto non previsto dalla medesima legge e purché non in
contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, le disposizioni
vigenti in materia.
Capo III
ORDINAMENTO DEL
PERSONALEDELLA POLIZIA TRIBUTARIA
Art. 23.
(Delega al Governo).
1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di
cui all'articolo 27, è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per provvedere all'ordinamento del
personale del Corpo della polizia tributaria, tenuto conto di
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, nonché dagli
articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione delle seguenti qualifiche
nell'ambito di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti e degli assistenti:
agente, agente scelto, assistente;
2) ruolo dei sovrintendenti: vice
sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore,
ispettore, ispettore capo, ispettore superiore;
4) ruolo dei commissari: commissario di prima
qualifica, commissario di seconda qualifica, commissario di
terza qualifica e commissario di quarta qualifica;
5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente,
dirigente superiore, dirigente generale;
b) determinazione per ciascun ruolo delle
relative qualifiche e delle specifiche attribuzioni con
l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli
agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive
in ordine ai compiti istituzionali con i margini di iniziativa
e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute; agli
agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti
compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio
d'istituto, nonché incarichi specialistici;
2) al personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti sono attribuite mansioni richiedenti
un'adeguata preparazione professionale e con i margini di
iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche di
ufficiale di polizia penitenziaria e tributaria, nonché
funzioni di coordinamento di unità operative a cui tale
personale impartisce disposizioni delle quali controlla
l'esecuzione e di cui risponde;
3) al personale appartenente al ruolo degli
ispettori sono attribuite specifiche funzioni inerenti
all'attività istituzionale di cui al comma 2 dell'articolo 3,
con particolare riguardo all'attività investigativa; tale
personale svolge inoltre funzioni di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì
ad esso attribuite funzioni di direzione,
di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la
responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite
nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso
di temporanea assenza o di impedimento, gli ispettori possono
sostituire il titolare nella direzione di uffici e nel comando
di reparti; essi svolgono, in relazione alla professionalità
posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale
del Corpo della polizia tributaria; gli ispettori superiori,
in particolare, oltre a quanto previsto dal presente numero,
sono preposti, di norma, al comando di sezioni o di unità
operative o di addestramento ed espletano mansioni la cui
esecuzione richiede continuità di impiego per elevata
specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni
tecnologiche;
4) al personale appartenente al ruolo dei
commissari sono attribuiti le specifiche funzioni indicate al
numero 3), nonché la direzione di uffici e il comando di
reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la
valutazione di opportunità nell'ambito di direttive ricevute;
5) al personale appartenente al ruolo dei
dirigenti sono attribuite, oltre alle funzioni previste per i
dirigenti della Polizia di Stato ai sensi della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, le funzioni dei
dirigenti civili dello Stato, nonché le funzioni la cui
previsione si renda eventualmente necessaria nel contesto del
nuovo ordinamento della polizia tributaria. Ai dirigenti
superiori e ai dirigenti generali non sono attribuite le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria;
c) istituzione di ruoli per il personale
che esplica funzioni di polizia e di ruoli per il personale
che svolge attività tecnico-logistico-amministrative;
d) suddivisione del personale che svolge
attività tecnico-logistico-amministrative anche di carattere
esecutivo, in ruoli da determinare in relazione alle
funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità
richiesti;
e) gli inquadramenti nei ruoli di cui alla
tabella A allegata alla presente legge devono essere
effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal
momento d'iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza
secondo i seguenti criteri:
1) i finanzieri scelti e i finanzieri del
disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
confermati nei gradi di rispettiva appartenenza e sono
iscritti nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
della polizia tributaria, con la medesima anzianità di
servizio e di grado rivestita, secondo la tabella B allegata
alla presente legge; gli appuntati del disciolto Corpo della
guardia di finanza sono iscritti nello stesso ruolo con
l'anzianità posseduta e assumono la denominazione di
assistenti;
2) gli allievi finanzieri dei battaglioni
allievi del disciolto Corpo della guardia di finanza, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
inquadrati, al termine del corso, dopo gli agenti inquadrati
nello stesso grado, in attuazione di quanto previsto dal
numero 1);
3) gli appuntati e gli appuntati scelti
ufficiali di polizia giudiziaria del disciolto Corpo della
guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella C
allegata alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo dei
sovrintendenti:
3.1) nel grado di sovrintendente capo,
gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria con
anzianità di servizio minima nel grado pari a venticinque
anni;
3.2) nel grado di sovrintendente, gli
appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria che non
hanno maturato l'anzianità di cui al numero 3.1);
3.3) nel grado di vice sovrintendente,
gli appuntati scelti previa frequenza di un corso di
qualificazione;
4) i marescialli, i brigadieri e i vice
brigadieri dei disciolto Corpo della guardia di finanza, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono inquadrati, secondo la tabella D allegata alla presente
legge, nei seguenti gradi del ruolo degli ispettori:
4.1) nel grado di ispettore superiore, i
marescialli maggiori aiutanti carica speciale, i marescialli
maggiori aiutanti, i marescialli maggiori e i marescialli
capi;
4.2) nel grado di ispettore capo, i
marescialli ordinari e i brigadieri con anzianità minima nel
grado pari a nove anni;
4.3) nel grado di ispettore, i brigadieri
con anzianità minima nel grado pari a tre anni e sei mesi;
4.4) nel grado di vice ispettore, i
brigadieri con anzianità di grado inferiore a tre anni e sei
mesi e i vice brigadieri;
5) le anzianità di grado eccedenti quelle
indicate al numero 4) sono utili per il conseguimento del
grado superiore in sede di avanzamento; gli allievi
sottufficiali del disciolto Corpo della guardia di finanza,
reclutati ai sensi della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni, che frequentano la
scuola sottufficiali alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono inquadrati, al termine del corso e
nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di vice
ispettore dopo i vice brigadieri inquadrati nello stesso
grado, in attuazione del numero 4.1);
6) gli ufficiali del disciolto Corpo della
guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei commissari
con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestito,
secondo le disposizioni previste per il personale della
Polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;
7) il personale del disciolto Corpo della
guardia di finanza cui è riconosciuta
l'appartenenza al ruolo dirigenziale, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo
dei dirigenti con la medesima anzianità di servizio e di grado
rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale
della Polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;
f) prevedere per il personale appartenente
al ruolo degli agenti e degli assistenti il conferimento dei
gradi con le seguenti modalità e secondo quanto stabilito
dalla tabella E allegata alla presente legge:
1) agli agenti che hanno compiuto una
permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il
grado di agente scelto;
2) agli agenti scelti che hanno compiuto una
permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il
grado di assistente;
3) i gradi di cui ai numeri 1) e 2) sono
conferiti con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, con
determinazione del direttore generale del dipartimento della
polizia tributaria, o dell'autorità da esso delegata, previo
giudizio di idoneità all'avanzamento espresso:
3.1) dal dirigente, sentito il parere
formulato da almeno una delle autorità gerarchiche da cui
l'agente o l'assistente dipende;
3.2) dalla commissione di avanzamento di
cui al comma 10 dell'articolo 9;
g) prevedere per il personale appartenente
al ruolo degli agenti e degli assistenti l'avanzamento per
meriti eccezionali e la promozione straordinaria per
benemerenze di servizio;
h) prevedere che l'accesso al primo grado
del ruolo dei sovrintendenti avvenga, annualmente, con le
seguenti modalità:
1) nel limite del 70 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
superamento di un corso di aggiornamento e di formazione
professionali,
della durata di sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare,
a domanda e in relazione all'anzianità posseduta, gli
assistenti con almeno un anno di anzianità nel grado,
distintamente per contingenti;
2) nel limite del 3 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso
interno per titoli ed esami e superamento di un successivo
corso di aggiornamento e di formazione professionali, di
durata non inferiore a sei mesi, al quale sono ammessi gli
agenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado;
i) prevedere che l'accesso al primo grado
del ruolo degli ispettori avvenga, annualmente, con le
seguenti modalità:
1) il 70 per cento dei posti disponibili
nell'organico è riservato agli allievi della scuola per
ispettori del Corpo della polizia tributaria che hanno
superato un apposito corso della durata di due anni;
2) il rimanente 30 per cento dei posti
disponibili nell'organico è riservato agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata una quota pari
a due terzi dei posti disponibili, e agli appartenenti al
ruolo degli agenti e degli assistenti che hanno superato un
apposito concorso, nonché un corso di qualificazione di durata
non superiore a tre mesi per gli assistenti e di nove mesi per
gli agenti scelti e per gli agenti;
l) prevedere per il personale appartenente
a tutti i ruoli, escluso quello della dirigenza, le seguenti
forme di avanzamento:
1) ad anzianità;
2) a scelta;
3) per meriti eccezionali;
4) per benemerenze di servizio;
m) attuare gli avanzamenti del personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti sulla base di quanto
stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge;
n) attuare gli avanzamenti del personale
appartenente al ruolo degli ispettori sulla base di quanto
stabilito dalla tabella G allegata alla presente legge;
o) attuare gli avanzamenti del personale
appartenente al ruolo dei commissari sulla base delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti per il
personale di pari qualifica e grado della Polizia di Stato ai
sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni;
p) prevedere per l'accesso al ruolo dei
commissari un'aliquota del 30 per cento da riservare al
personale nelle seguenti percentuali:
1) il 20 per cento dei posti disponibili è
riservato agli ispettori capo e agli ispettori superiori che
non hanno superato i quarantacinque anni di età;
2) il 5 per cento dei posti disponibili è
riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono
in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
e che non hanno superato i quaranta anni di età;
3) il 5 per cento dei posti disponibili è
riservato agli appartenenti al Corpo della polizia tributaria
in possesso di laurea in materie economico-giuridiche e che
non hanno superato i quarantacinque anni di età.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 14 della
legge n. 400 del 1988.
Art. 24.
(Personale del Corpo della
polizia tributaria).
1. La polizia tributaria espleta i propri compiti
d'istituto con personale di sesso maschile e femminile avente
parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico
e di progressione di carriera.
2. Il personale della polizia tributaria è suddiviso nei
seguenti ruoli secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli agenti e degli assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei commissari;
e) ruolo dei dirigenti.
3. La successione gerarchica nei vari gradi dei ruoli
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si
attua sulla base di quanto stabilito dalla tabella H allegata
alla presente legge.
4. Per la successione gerarchica dei ruoli di cui alle
lettere d) ed e) del comma 2 si applicano le
disposizioni previste per i corrispondenti ruoli del personale
della Polizia di Stato ai sensi della legge 1o
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
5. Gli organici della polizia tributaria sono stabiliti
con il regolamento di cui all'articolo 21.
Art. 25.
(Organizzazione del Corpo della polizia
tributaria).
1. Il Corpo della polizia tributaria è suddiviso in:
a) ruolo operativo;
b) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. La suddivisione di cui al comma 1 si applica nelle
strutture del Corpo della polizia tributaria fino al livello
provinciale.
Art. 26.
(Trattamento economico).
1. Al personale del Corpo della polizia tributaria
spetta il trattamento economico previsto per gli appartenenti
alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui
alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Al personale del Corpo della polizia tributaria è
attribuito il trattamento economico secondo i seguenti
livelli:
a) al personale appartenente al ruolo
degli agenti e degli assistenti, il livello V e, in aggiunta,
uno scatto stipendiale ad ogni passaggio di grado;
b) al personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti:
1) il livello VI nel grado di vice
sovrintendente;
2) il livello VI-bis nel grado di
sovrintendente;
3) il livello VII nel grado di sovrintendente
capo;
c) al personale appartenente al ruolo
degli ispettori:
1) il livello VII nel grado di vice
ispettore;
2) il livello VI-bis nel grado di
ispettore;
3) il livello VII-bis nel grado di
ispettore capo;
4) il livello VIII-bis nel grado di
ispettore superiore;
d) al personale direttivo del Corpo della
polizia tributaria è attribuito lo stesso trattamento
economico spettante al personale direttivo delle
corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi
della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia;
e) al personale dirigente del Corpo della
polizia tributaria è attribuito il trattamento economico
previsto ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216.
3. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della
legge 1o aprile 1981, n. 121, sono integrate dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Sottosegretario
di Stato, da questi designato, dal direttore generale del
dipartimento della polizia tributaria e dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale del personale del medesimo Corpo.
Capo IV
NORME DI COMPORTAMENTO POLITICO. RAPPRESENTANZE E
DIRITTI SINDACALI
Art. 27.
(Norme di comportamento politico. Rappresentanze
e diritti sindacali).
1. Gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria
hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. I sindacati del personale del Corpo della polizia
tributaria sono formati, diretti e rappresentati anche da
appartenenti in attività di servizio o in congedo del
disciolto Corpo della guardia di finanza, e ne tutelano gli
interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei
compiti operativi.
3. Il personale del Corpo della polizia tributaria non
può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive
di esso che effettuate durante il servizio possano
pregiudicare lo stesso.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, che la presiede, e dal Ministro dell'economia
e
delle finanze o dai Sottosegretari di Stato da essi delegati,
e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo
della polizia tributaria, sono disciplinate le seguenti
materie:
a) il trattamento economico;
b) i permessi, le ferie, i congedi e le
aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi
di lavoro, dei turni di servizio e delle altre misure volte a
migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attività
operative;
e) i criteri generali per la formazione e
l'aggiornamento professionali;
f) i criteri per l'attuazione della
mobilità del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto
alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di
vigilanza e di controllo sulla gestione delle mense e degli
spacci e del fondo di assistenza di cui all'articolo 32.
5. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina
emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono
adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione
presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un
Sottosegretario di Stato da questi delegato, e composta dal
direttore generale del dipartimento della polizia tributaria,
o da un suo delegato, da rappresentanti dei titolari degli
uffici centrali e periferici di cui all'articolo 11, nonché da
una delegazione composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale del personale del medesimo Corpo.
6. Gli accordi adottati ai sensi del comma 5 riguardano
in particolare le modalità e i criteri applicativi degli
accordi di cui al comma 4.
7. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente
legge si applica il testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni.
CAPO V
AMMISSIONE, ISTRUZIONEE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 28.
(Nomina ad agente).
1. L'ammissione al corso per la nomina ad agente del
Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante concorso
pubblico.
2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione
al corso per la nomina ad agente sono stabiliti da un apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 27 della presente legge, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
Art. 29.
(Nomina ad ispettore).
1. L'ammissione al corso per la nomina a vice
ispettore del Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante
concorso pubblico.
2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione
al corso per la nomina a vice ispettore sono stabiliti dal
regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 28.
3. Per l'accesso al ruolo di vice ispettore, tramite
concorsi interni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 23.
Art. 30.
(Nomina a commissario).
1. L'ammissione al corso per la nomina a commissario
di prima qualifica del Corpo della polizia tributaria ha luogo
mediante concorso pubblico.
2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione
al corso per la nomina a commissario di prima qualifica sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 28.
3. Per l'accesso al ruolo di commissario di prima
qualifica, tramite concorsi interni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 23.
Art. 31.
(Istruzione e formazione professionali).
1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo
della polizia tributaria perseguono il fine di garantire la
formazione e l'aggiornamento del personale.
2. Le scuole e gli istituti di cui al comma 1
organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso altre
strutture del Corpo della polizia tributaria o presso enti
pubblici, istituti specializzati o centri italiani e
stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati
all'inserimento del personale immediatamente dopo
l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e di
qualificazione per l'acquisizione di maggiori elementi di
conoscenza generale e professionale.
3. La direzione centrale per gli istituti di
istruzione sovrintende e coordina la scuola superiore di
polizia tributaria, l'accademia della polizia tributaria,
l'istituto per ispettori e sovrintendenti e la scuola per
allievi-agenti di polizia tributaria.
4. Alla struttura e all'organizzazione degli istituti e
delle scuole di cui al comma 2 si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Sulla base delle direttive impartite dal direttore
generale del dipartimento della polizia tributaria, la
programmazione e il coordinamento delle attività di formazione
e di aggiornamento dell'istituto per ispettori e
sovrintendenti e della scuola per allievi-agenti di polizia
tributaria sono affidati ad una commissione paritetica,
istituita con provvedimento della stesso direttore generale
del dipartimento, composta da rappresentanti
dell'amministrazione della polizia tributaria e da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo
della polizia tributaria.
6. La commissione paritetica di cui al comma 5 è
presieduta dal dirigente generale della direzione centrale per
gli istituti di istruzione.
7. Alla commissione paritetica di cui al comma 5
competono altresì:
a) la formulazione dei programmi e dei
metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto
numerico tra docenti e allievi, nonché la scelta e la
disciplina delle modalità di svolgimento delle prove, quando
non siano riservate da leggi o da regolamenti ad altre
pubbliche istituzioni;
b) la scelta dei docenti.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 32.
(Fondo di assistenza per i finanzieri).
1. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, istituito
dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive
modificazioni, muta la propria denominazione in fondo di
assistenza.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo
della polizia tributaria, si provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione
del fondo di assistenza di cui al comma 1.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il
Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le
modifiche necessarie alla legislazione vigente conseguenti
alla nuova denominazione disposta ai sensi del comma 1.
Art. 33.
(Rinvio ad altre norme).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le disposizioni contenute:
a) nella legge 1o aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni;
b) nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e
successive modificazioni.