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<<ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA>>

 

 

 

Pubblichiamo il nuovo disegno di legge nr. 3309 datato 18/12/2007 relativo alla "Istituzione e ordinamento del Corpo della polizia tributaria".


VERSIONE COMPLETA E STAMPABILE DEL DDL

 

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SideWeb s.r.l., 29/12/2007
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CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 3309

 

d'iniziativa dei deputati
 
TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO, PORETTI

 

Istituzione e ordinamento del Corpo della polizia tributaria

 

Presentata il 18 dicembre 2007

 

-------------------------

 

 
Capo I
 
AMMINISTRAZIONE DELLA POLIZIA TRIBUTARIA E COORDINAMENTO CON LE FORZE DI POLIZIA

 

Art. 1.
(Istituzione del Corpo della polizia
tributaria).

      1. È istituito il Corpo della polizia tributaria, al quale sono attribuite le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
      2. Il Corpo della polizia tributaria è un corpo civile con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
      3. Il Corpo della polizia tributaria dipende, per i compiti istituzionali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
      4. Per i compiti previsti dagli articoli 2 e 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, il Corpo della polizia tributaria dipende dal Ministro dell'interno.

 

Art. 2.
(Scioglimento del Corpo della guardia
di finanza).

      1. Il Corpo della guardia di finanza è disciolto e gli appartenenti entrano a far parte dei ruoli dell'amministrazione della polizia tributaria secondo le modalità e i criteri di inquadramento stabiliti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23.

 
Art. 3.
(Compiti istituzionali del Corpo della
polizia tributaria).

      1. Il Corpo della polizia tributaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente in materia.
      2. Sono compiti istituzionali del Corpo della polizia tributaria:

          a) prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni tributarie;

          b) prevenire e reprimere i reati di natura finanziaria e valutaria;

          c) prevenire e reprimere i reati di natura economico-finanziaria aventi finalità di eversione dell'ordine democratico, di stampo mafioso e di criminalità organizzata;

          d) vigilare, nei limiti stabiliti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

          e) eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria.

      3. Fatto salvo l'impiego previsto dall'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 1o aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non sono direttamente connessi ai servizi d'istituto.

 

Art. 4.
(Impiego per l'ordine e la sicurezza
pubblica).

      1. Per i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 il Corpo della polizia tributaria concorre con contingenti mobili istituiti presso i nuclei provinciali di cui all'articolo 17.
      2. Le aliquote di personale da assegnare ai contingenti di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.
(Compiti di polizia giudiziaria).

      1. L'ufficiale o l'agente della polizia tributaria che venga a conoscenza di reati non riconducibili all'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3 provvede comunque al compimento degli atti urgenti e necessari a prevenire l'ulteriore consumazione del reato, a norma delle disposizioni del codice di procedura penale e delle altre disposizioni vigenti in materia, dandone immediata notizia agli altri organi di polizia competenti.

 

Art. 6.
(Ufficiali ed agenti della polizia tributaria).

      1. Sono ufficiali di polizia tributaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della polizia tributaria e il personale al quale l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale qualità.
      2. Sono agenti di polizia tributaria gli assistenti e gli agenti del Corpo della polizia tributaria ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale qualità.
      3. Per le qualifiche di ufficiale e di agente della polizia tributaria non espressamente previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

Art. 7.
(Ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria).

      1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria ai quali l'ordinamento dello stesso Corpo riconosce tale qualità.
      2. È agente di polizia giudiziaria il personale del Corpo della polizia tributaria al quale l'ordinamento dello stesso Corpo riconosce tale qualità.

 

Capo II
ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA POLIZIA TRIBUTARIA

 

Art. 8.
(Dipartimento della polizia tributaria).

      1. Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito il dipartimento della polizia tributaria, che provvede secondo le direttive e alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze:

          a) al coordinamento tecnico-operativo degli uffici della polizia tributaria;

          b) alla direzione e all'amministrazione della polizia tributaria;

          c) alla direzione e alla gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Art. 9.
(Organizzazione del dipartimento della
polizia tributaria).

      1. Il dipartimento della polizia tributaria si articola nelle seguenti direzioni centrali e nei seguenti uffici:

          a) direzione centrale per gli affari generali;

          b) direzione centrale della polizia tributaria;

          c) direzione centrale del personale;

          d) direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

          e) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

          f) ufficio centrale ispettivo;

          g) ufficio centrale per il coordinamento e la pianificazione.

      2. Al dipartimento della polizia tributaria è preposto il capo della polizia tributaria - direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Sono assegnati al dipartimento della polizia tributaria due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.
      4. Il direttore generale e il vice direttore generale vicario sono scelti tra i direttori generali della polizia tributaria che posseggono i requisiti indicati nei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23.
      5. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze o del direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive degli stessi Ministro e direttore generale, di riferire sull'attività svolta dagli uffici e dagli organi periferici dell'amministrazione della polizia tributaria, nonché di verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
      6. La determinazione del numero e le competenze degli uffici e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 21.
      7. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
      8. Il Corpo della polizia tributaria ha un proprio consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, composto dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, dal vice direttore generale, da quattro dirigenti generali del Corpo con maggiore anzianità di nomina nella qualifica più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati secondo criteri analoghi a quelli previsti per la Polizia di Stato.
      9. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione è retto da un dirigente del Corpo della polizia tributaria con qualifica non inferiore a commissario di quarta qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).
      10. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati da un'apposita commissione di avanzamento presieduta dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria o, per sua delega, dal vice direttore generale, e composta da due direttori generali, di cui uno preposto ai ruoli del personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati secondo criteri analoghi a quelli previsti per la Polizia di Stato.
      11. L'ufficio di segreteria della commissione di avanzamento è retto da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario di terza qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).

 

Art. 10.
(Compiti del dipartimento della polizia
tributaria).

      1. Il dipartimento della polizia tributaria, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di pianificazione unitaria in materia di politica economico-finanziaria, esplica compiti di:

          a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati in materia economico-finanziaria forniti anche dalle altre Forze di polizia nonché dagli uffici finanziari e dalla stessa polizia tributaria;

          b) elaborazione della pianificazione generale dei servizi in materia di prevenzione e di repressione di violazioni economico-finanziarie;

          c) ricerca tecnologica, documentazione, studio e statistica;

          d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi;

          e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione degli uffici della polizia tributaria e dei relativi servizi tecnici.
 

      2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 è assegnato al dipartimento della polizia tributaria, in base a criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della polizia tributaria secondo contingenti fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
      3. Per l'espletamento di particolari compiti tecnici possono essere conferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
      4. Qualora l'incarico di cui al comma 3 sia conferito ad un pubblico dipendente, è necessario il preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.
      5. Il compenso per lo svolgimento dei particolari compiti di cui al comma 3 è stabilito, in relazione all'importanza e alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 11.
(Ordinamento della polizia tributaria).

      1. L'amministrazione della polizia tributaria è articolata in:

          a) organi centrali;

          b) organi periferici;

          c) ispettorati e uffici speciali privi di competenza territoriale;

          d) nucleo speciale di polizia valutaria;

          e) nuclei provinciali;

          f) nuclei subprovinciali, ove particolari ed effettive esigenze lo richiedano;

          g) reparti mobili, istituiti alle dipendenze dei nuclei provinciali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

          h) istituti di istruzione, per le esigenze di formazione, addestramento e perfezionamento del personale.

 

Art. 12.
(Istituzione del centro elaborazione dati).

      1. È istituito presso il dipartimento della polizia tributaria, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, il centro elaborazione dati (CED), collegato con l'anagrafe tributaria e con il centro elaborazione dati della Polizia di Stato, con la finalità di raccogliere informazioni e dati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della presente legge, nonché per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
      2. Il CED provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione in archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati all'articolo 13, secondo i criteri e le norme tecniche fissati da una commissione presieduta dal dirigente preposto all'ufficio di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. I criteri e le norme tecniche fissati dalla commissione di cui al comma 2 sono resi esecutivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 13.

(Accesso ai dati e alle informazioni e
loro uso).

      1. L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del CED ai sensi dell'articolo 12 e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia tributaria e ai funzionari dell'amministrazione finanziaria.
      2. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 è altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli organi della polizia giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
      3. Per i controlli, le procedure, le sanzioni e quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano al CED, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

 

Art. 14.
(Divisione regionale della polizia tributaria).

      1. In ogni capoluogo di regione è istituita una divisione regionale con compiti di coordinamento e di direzione dei nuclei provinciali, dei nuclei subprovinciali e delle direzioni regionali dei servizi tecnico-logistico-amministrativi di cui agli articoli 15 e seguenti.
      2. La divisione di cui al comma 1 è retta da un dirigente con grado e qualifica non inferiori a quella di dirigente superiore, alle cui dipendenze è posto un dirigente con il grado non inferiore a quello di primo dirigente, che ha il compito di dirigere e di coordinare quanto attiene alle attività della direzione regionale dei servizi tecnico-logistico-amministrativi, di cui all'articolo 15, nell'ambito della regione.

 

Art. 15.
(Direzioni regionali dei servizi tecnico-logistico-amministrativi).

      1. È istituita, presso ogni divisione regionale della polizia tributaria, la direzione regionale dei servizi tecnico-logistico-amministrativi, che ha il compito di dirigere e di organizzare le attività strumentali e amministrative ausiliarie all'attività operativa dei nuclei provinciali di polizia tributaria di cui all'articolo 17.

 

Art. 16.
(Nucleo speciale di polizia valutaria).

      1. Al nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della polizia tributaria di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, purché non in contrasto con i princìpi generali contenuti nella presente legge.

 

Art. 17.
(Nucleo provinciale di polizia tributaria).

      1. Il nucleo provinciale di polizia tributaria assolve i compiti di direzione e di organizzazione dei servizi operativi della polizia tributaria, nonché le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
      2. Al nucleo di cui al comma 1 è preposto un dirigente con grado non inferiore a quello di primo dirigente, alle cui dipendenze operano funzionari con il grado non inferiore a commissario di terza qualifica, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), che hanno il compito di dirigere e di organizzare quanto attiene al servizio d'istituto.
      3. Presso ogni nucleo provinciale è istituito un servizio tecnico-logistico-amministrativo per fare fronte ai compiti di cui al comma 1 nell'ambito territoriale di competenza. Il servizio dipende dalla direzione regionale di cui all'articolo 15 competente per territorio.
      4. Al servizio di cui al comma 3 è preposto un funzionario con grado non inferiore a commissario di terza qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).

 

Art. 18.
(Nucleo subprovinciale di polizia
tributaria).

      1. Per esigenze particolari, legate alla conformazione socio-economica del territorio, sono istituiti nuclei subprovinciali di polizia tributaria alle dipendenze dei nuclei provinciali. L'organizzazione e le dotazioni di personale e di mezzi dei nuclei subprovinciali sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.
      2. Il nucleo subprovinciale è diretto da un funzionario avente il grado non inferiore a commissario di terza qualifica, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e assolve esclusivamente compiti inerenti al servizio d'istituto.
      3. Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, è istituita una sezione tecnico-logistico amministrativa subprovinciale, diretta da un funzionario con qualifica non inferiore al grado di ispettore.

 

Art. 19.
(Sezioni operative).

      1. Per l'espletamento del servizio d'istituto, i nuclei di cui agli articoli 16 e 17 si avvalgono di personale specializzato che svolge funzioni di polizia ripartito in sezioni operative, distinte per settori di competenza in materia di:

          a) imposte dirette e indirette e tasse sugli affari;

          b) dogane, monopoli e imposte di fabbricazione.

      2. Le sezioni operative di cui al comma 1 sono dirette da funzionari con grado non inferiore a commissario di prima qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).

 

Art. 20.
(Reparti mobili).

      1. Nell'ambito dei nuclei provinciali di cui all'articolo 17 sono istituiti i reparti mobili della polizia tributaria.
      2. I reparti mobili, oltre ad assolvere servizi di sicurezza e di sorveglianza presso ogni sede della polizia tributaria, possono essere chiamati a concorrere in operazioni di ordine e sicurezza pubblica ai sensi degli articoli 2 e 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
      3. I reparti mobili dispongono di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità e il personale che vi presta servizio deve essere preparato a tale impiego speciale.
      4. I reparti mobili sono diretti da funzionari con grado non inferiore a commissario di prima qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a); il personale dipendente proviene da sezioni speciali di allievi-agenti ausiliari, istituite in seno ad ogni istituto di istruzione per allievi-agenti ove è ammesso personale di leva.

 

Art. 21.
(Regolamento organico dell'amministrazione della polizia tributaria).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge in materia di:

          a) struttura del dipartimento della polizia tributaria;

          b) struttura delle direzioni centrali e degli uffici centrali;

          c) struttura degli ispettorati e degli uffici speciali privi di competenza territoriale;

          d) struttura degli organi periferici, degli organismi decentrati e dei reparti mobili;

          e) dotazione di personale e di mezzi degli organi centrali e competenze del direttore generale e dei direttori centrali;

          f) dotazione di personale e di mezzi di tutti gli organi periferici;

          g) accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale;

          h) note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici.

      2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Corpo della polizia tributaria dispone di un servizio navale e di un servizio aereo organizzato secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

 

Art. 22.
(Regolamento di servizi).

      1. Il regolamento di servizio del Corpo della polizia tributaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i rappresentanti sindacali di cui all'articolo 27.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le seguenti materie:

          a) ordinamento ed esecuzione del servizio;

          b) orario di servizio;

          c) reperibilità;

          d) residenza;

          e) mobilità del personale;

          f) ordine gerarchico;

          g) disciplina;

          h) armamento e uniformi;

          i) scuole e istituti di istruzione;

          l) disposizioni varie; alloggi di servizio; trasporti; mense; ricompense; benessere.

      3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio di cui al comma 1, si applicano, per quanto non previsto dalla medesima legge e purché non in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le disposizioni vigenti in materia.

 

Capo III

 

ORDINAMENTO DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA TRIBUTARIA

 

Art. 23.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 27, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere all'ordinamento del personale del Corpo della polizia tributaria, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

              1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente, agente scelto, assistente;

              2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;

              3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore;

              4) ruolo dei commissari: commissario di prima qualifica, commissario di seconda qualifica, commissario di terza qualifica e commissario di quarta qualifica;

              5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale;

          b) determinazione per ciascun ruolo delle relative qualifiche e delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

              1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio d'istituto, nonché incarichi specialistici;

              2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite mansioni richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia penitenziaria e tributaria, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui tale personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

              3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni inerenti all'attività istituzionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, con particolare riguardo all'attività investigativa; tale personale svolge inoltre funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì ad esso attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, gli ispettori possono sostituire il titolare nella direzione di uffici e nel comando di reparti; essi svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo della polizia tributaria; gli ispettori superiori, in particolare, oltre a quanto previsto dal presente numero, sono preposti, di norma, al comando di sezioni o di unità operative o di addestramento ed espletano mansioni la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche;

              4) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuiti le specifiche funzioni indicate al numero 3), nonché la direzione di uffici e il comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito di direttive ricevute;

              5) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, oltre alle funzioni previste per i dirigenti della Polizia di Stato ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le funzioni dei dirigenti civili dello Stato, nonché le funzioni la cui previsione si renda eventualmente necessaria nel contesto del nuovo ordinamento della polizia tributaria. Ai dirigenti superiori e ai dirigenti generali non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria;

          c) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia e di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative;

          d) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative anche di carattere esecutivo, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti;

          e) gli inquadramenti nei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge devono essere effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento d'iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza secondo i seguenti criteri:

              1) i finanzieri scelti e i finanzieri del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati nei gradi di rispettiva appartenenza e sono iscritti nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo della polizia tributaria, con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita, secondo la tabella B allegata alla presente legge; gli appuntati del disciolto Corpo della guardia di finanza sono iscritti nello stesso ruolo con l'anzianità posseduta e assumono la denominazione di assistenti;

              2) gli allievi finanzieri dei battaglioni allievi del disciolto Corpo della guardia di finanza, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine del corso, dopo gli agenti inquadrati nello stesso grado, in attuazione di quanto previsto dal numero 1);

              3) gli appuntati e gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella C allegata alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo dei sovrintendenti:

                  3.1) nel grado di sovrintendente capo, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria con anzianità di servizio minima nel grado pari a venticinque anni;

                  3.2) nel grado di sovrintendente, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno maturato l'anzianità di cui al numero 3.1);

                  3.3) nel grado di vice sovrintendente, gli appuntati scelti previa frequenza di un corso di qualificazione;

              4) i marescialli, i brigadieri e i vice brigadieri dei disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella D allegata alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo degli ispettori:

                  4.1) nel grado di ispettore superiore, i marescialli maggiori aiutanti carica speciale, i marescialli maggiori aiutanti, i marescialli maggiori e i marescialli capi;

                  4.2) nel grado di ispettore capo, i marescialli ordinari e i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a nove anni;

                  4.3) nel grado di ispettore, i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a tre anni e sei mesi;

                  4.4) nel grado di vice ispettore, i brigadieri con anzianità di grado inferiore a tre anni e sei mesi e i vice brigadieri;

              5) le anzianità di grado eccedenti quelle indicate al numero 4) sono utili per il conseguimento del grado superiore in sede di avanzamento; gli allievi sottufficiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, reclutati ai sensi della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, che frequentano la scuola sottufficiali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine del corso e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di vice ispettore dopo i vice brigadieri inquadrati nello stesso grado, in attuazione del numero 4.1);

              6) gli ufficiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei commissari con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale della Polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;

              7) il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza cui è riconosciuta l'appartenenza al ruolo dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale della Polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;

          f) prevedere per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti il conferimento dei gradi con le seguenti modalità e secondo quanto stabilito dalla tabella E allegata alla presente legge:

              1) agli agenti che hanno compiuto una permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di agente scelto;

              2) agli agenti scelti che hanno compiuto una permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di assistente;

              3) i gradi di cui ai numeri 1) e 2) sono conferiti con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, con determinazione del direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, o dell'autorità da esso delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso:

                  3.1) dal dirigente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche da cui l'agente o l'assistente dipende;

                  3.2) dalla commissione di avanzamento di cui al comma 10 dell'articolo 9;

          g) prevedere per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti l'avanzamento per meriti eccezionali e la promozione straordinaria per benemerenze di servizio;

          h) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo dei sovrintendenti avvenga, annualmente, con le seguenti modalità:

              1) nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di un corso di aggiornamento e di formazione professionali, della durata di sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare, a domanda e in relazione all'anzianità posseduta, gli assistenti con almeno un anno di anzianità nel grado, distintamente per contingenti;

              2) nel limite del 3 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli ed esami e superamento di un successivo corso di aggiornamento e di formazione professionali, di durata non inferiore a sei mesi, al quale sono ammessi gli agenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado;

          i) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo degli ispettori avvenga, annualmente, con le seguenti modalità:

              1) il 70 per cento dei posti disponibili nell'organico è riservato agli allievi della scuola per ispettori del Corpo della polizia tributaria che hanno superato un apposito corso della durata di due anni;

              2) il rimanente 30 per cento dei posti disponibili nell'organico è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata una quota pari a due terzi dei posti disponibili, e agli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che hanno superato un apposito concorso, nonché un corso di qualificazione di durata non superiore a tre mesi per gli assistenti e di nove mesi per gli agenti scelti e per gli agenti;

          l) prevedere per il personale appartenente a tutti i ruoli, escluso quello della dirigenza, le seguenti forme di avanzamento:

                  1) ad anzianità;

                  2) a scelta;

                  3) per meriti eccezionali;

                  4) per benemerenze di servizio;

          m) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sulla base di quanto stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge;

          n) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo degli ispettori sulla base di quanto stabilito dalla tabella G allegata alla presente legge;

          o) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo dei commissari sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti per il personale di pari qualifica e grado della Polizia di Stato ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

          p) prevedere per l'accesso al ruolo dei commissari un'aliquota del 30 per cento da riservare al personale nelle seguenti percentuali:

              1) il 20 per cento dei posti disponibili è riservato agli ispettori capo e agli ispettori superiori che non hanno superato i quarantacinque anni di età;

              2) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non hanno superato i quaranta anni di età;

              3) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al Corpo della polizia tributaria in possesso di laurea in materie economico-giuridiche e che non hanno superato i quarantacinque anni di età.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

 

Art. 24.
(Personale del Corpo della
polizia tributaria).

      1. La polizia tributaria espleta i propri compiti d'istituto con personale di sesso maschile e femminile avente parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

      2. Il personale della polizia tributaria è suddiviso nei seguenti ruoli secondo l'ordine gerarchico:
 

          a) ruolo degli agenti e degli assistenti;
 

          b) ruolo dei sovrintendenti;
 

          c) ruolo degli ispettori;
 

          d) ruolo dei commissari;

          e) ruolo dei dirigenti.
 

      3. La successione gerarchica nei vari gradi dei ruoli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si attua sulla base di quanto stabilito dalla tabella H allegata alla presente legge.

      4. Per la successione gerarchica dei ruoli di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

      5. Gli organici della polizia tributaria sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.

 

Art. 25.
(Organizzazione del Corpo della polizia
tributaria).

      1. Il Corpo della polizia tributaria è suddiviso in:

          a) ruolo operativo;

          b) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

      2. La suddivisione di cui al comma 1 si applica nelle strutture del Corpo della polizia tributaria fino al livello provinciale.

 

Art. 26.
(Trattamento economico).

      1. Al personale del Corpo della polizia tributaria spetta il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

      2. Al personale del Corpo della polizia tributaria è attribuito il trattamento economico secondo i seguenti livelli:
 

          a) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti, il livello V e, in aggiunta, uno scatto stipendiale ad ogni passaggio di grado;

          b) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti:
 

              1) il livello VI nel grado di vice sovrintendente;

              2) il livello VI-bis nel grado di sovrintendente;

              3) il livello VII nel grado di sovrintendente capo;
 

          c) al personale appartenente al ruolo degli ispettori:

              1) il livello VII nel grado di vice ispettore;

              2) il livello VI-bis nel grado di ispettore;

              3) il livello VII-bis nel grado di ispettore capo;

              4) il livello VIII-bis nel grado di ispettore superiore;
 

          d) al personale direttivo del Corpo della polizia tributaria è attribuito lo stesso trattamento economico spettante al personale direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

          e) al personale dirigente del Corpo della polizia tributaria è attribuito il trattamento economico previsto ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
 

      3. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Sottosegretario di Stato, da questi designato, dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del medesimo Corpo.

 

Capo IV
NORME DI COMPORTAMENTO POLITICO. RAPPRESENTANZE E DIRITTI SINDACALI

 

Art. 27.
(Norme di comportamento politico. Rappresentanze e diritti sindacali).

      1. Gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

      2. I sindacati del personale del Corpo della polizia tributaria sono formati, diretti e rappresentati anche da appartenenti in attività di servizio o in congedo del disciolto Corpo della guardia di finanza, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

      3. Il personale del Corpo della polizia tributaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso che effettuate durante il servizio possano pregiudicare lo stesso.

      4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che la presiede, e dal Ministro dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato da essi delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della polizia tributaria, sono disciplinate le seguenti materie:
 

          a) il trattamento economico;
 

          b) i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;

          c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 

          d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, dei turni di servizio e delle altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attività operative;
 

          e) i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento professionali;
 

          f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

          g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

          h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e di controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e del fondo di assistenza di cui all'articolo 32.
 

      5. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato, e composta dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, o da un suo delegato, da rappresentanti dei titolari degli uffici centrali e periferici di cui all'articolo 11, nonché da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del medesimo Corpo.

      6. Gli accordi adottati ai sensi del comma 5 riguardano in particolare le modalità e i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 4.
      7. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge si applica il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

CAPO V
AMMISSIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 28.
(Nomina ad agente).

      1. L'ammissione al corso per la nomina ad agente del Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante concorso pubblico.

      2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione al corso per la nomina ad agente sono stabiliti da un apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 27 della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

Art. 29.
(Nomina ad ispettore).

      1. L'ammissione al corso per la nomina a vice ispettore del Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante concorso pubblico.
      2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione al corso per la nomina a vice ispettore sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 28.

      3. Per l'accesso al ruolo di vice ispettore, tramite concorsi interni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

 

Art. 30.
(Nomina a commissario).

      1. L'ammissione al corso per la nomina a commissario di prima qualifica del Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante concorso pubblico.

      2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione al corso per la nomina a commissario di prima qualifica sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 28.

      3. Per l'accesso al ruolo di commissario di prima qualifica, tramite concorsi interni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

 

Art. 31.
(Istruzione e formazione professionali).

      1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo della polizia tributaria perseguono il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.

      2. Le scuole e gli istituti di cui al comma 1 organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del Corpo della polizia tributaria o presso enti pubblici, istituti specializzati o centri italiani e stranieri:
 

          a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;
 

          b) corsi e seminari di aggiornamento e di qualificazione per l'acquisizione di maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.
 

      3. La direzione centrale per gli istituti di istruzione sovrintende e coordina la scuola superiore di polizia tributaria, l'accademia della polizia tributaria, l'istituto per ispettori e sovrintendenti e la scuola per allievi-agenti di polizia tributaria.

      4. Alla struttura e all'organizzazione degli istituti e delle scuole di cui al comma 2 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      5. Sulla base delle direttive impartite dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento dell'istituto per ispettori e sovrintendenti e della scuola per allievi-agenti di polizia tributaria sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con provvedimento della stesso direttore generale del dipartimento, composta da rappresentanti dell'amministrazione della polizia tributaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della polizia tributaria.

      6. La commissione paritetica di cui al comma 5 è presieduta dal dirigente generale della direzione centrale per gli istituti di istruzione.
      7. Alla commissione paritetica di cui al comma 5 competono altresì:
 

          a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, nonché la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove, quando non siano riservate da leggi o da regolamenti ad altre pubbliche istituzioni;
 

          b) la scelta dei docenti.

 

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 32.
(Fondo di assistenza per i finanzieri).

      1. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, istituito dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, muta la propria denominazione in fondo di assistenza.

 

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della polizia tributaria, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del fondo di assistenza di cui al comma 1.
      3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie alla legislazione vigente conseguenti alla nuova denominazione disposta ai sensi del comma 1.

 

Art. 33.
(Rinvio ad altre norme).

      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute:
 

          a) nella legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

          b) nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni.






 

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