ASSENTEISMO NELLE FF.AA?
Se l'assenteismo riferito alle malattie
nella Pubblica Amministrazione è così rappresentato (vedi
tabella), perchè prendersela
maggiormente con i più sani e più virtuosi, visto che sarà proprio il
personale delle Forze Armate ad essere maggiormente penalizzato da
quanto previsto all'art.
71 del Decreto legge 112/2008?
FONTE CORRIERE DELLA SERA DEL 18/7/2008
DECRETO LEGGE 112 DEL 25/6/2008
Art. 71
(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
1. Per i periodi di assenza per malattia,
di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul
lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day
hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente
comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello
Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta
per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata
esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata
da struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per
permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i
termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di
stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti
collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in
ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa,
l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per
ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5.
Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle
somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione
anticipata
dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione
di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento
delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all’articolo
33, comma
6,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5-bis.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in
attività operative e di addestramento.
6. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
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