1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
adottare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli
ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità,
anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative
procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità
degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i
propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di
riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle modifiche
intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché, in
quanto compatibili, dei principi e criteri di delega di cui alla
presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle
specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'unificazione del
ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e
qualifiche o gradi corrispondenti, fermo restando la dotazione
organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo:
1) il possesso del diploma di scuola
media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del
nuovo ruolo;
2) l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un
percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica
finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti
disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna,
riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e
assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con almeno due
anni di anzianità;
3) l'introduzione di procedure agevolate
per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale
vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti indetti
in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197 e destinatario della previsione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), nonché la previsione di
trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo
dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
b) revisione del ruolo degli
ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale
trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore
superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – sostituto
commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;
c) revisione dei ruoli direttivi
delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i
processi di riqualificazione professionale del personale di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche prevedendo:
1) l'istituzione di un nuovo ruolo
direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli
diretti vi speciali e la riduzione della dotazione organica degli
altri ruoli, al quale si accede, per almeno il cinquanta per cento
della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a
cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da
svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno
riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori
e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio,
fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo
direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli
ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli
altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli
direttivi speciali;
2) l'eventuale introduzione di
meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati
all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il
personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli
corrispondenti;
d) revisione dei ruoli dirigenziali
delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova
disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico
riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle
professionalità richieste, anche prevedendo:
1) l'unificazione del ruolo dei
commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti
della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico,
attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive
dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in
materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime
modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari,
attraverso concorso pubblico, assicurando altresì, l'accesso, per
un'aliquota riservata non superiore al venti per cento dei posti
disponibili, anche al personale del nuovo ruolo direttivo in possesso
del medesimo titolo di studio;
2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali
delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso
l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento
economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli
analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica,
ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando,
comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al n. 1;
3) l'aggiornamento dei meccanismi di
rideterminazione annuale dei trattamenti economici, anche attraverso
l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti
giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con
procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche
rappresentative del personale interessato;
e) assicurare la funzionalità delle
diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione
ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessate dal processo
di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi
di carattere economico, compresi quelli una tantum, finalizzati ad
assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei
trattamenti economici fondamentali del personale;
f) adeguare la corrispondenza
funzionale e tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze
armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai
processi di riqualificazione professionale del personale di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla
dirigenza pubblica;
g) assicurare l'invarianza della
spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 4, anche attraverso la
rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle
qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già
previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati
all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché
il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato
e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale
dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4
sono adottati su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non
proponenti e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza
militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano
il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
dello schema di decreto, trascorso il quale il parere si intende
favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque
giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1, alle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque
alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
può emanare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti
iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i
vincoli di finanzia pubblica e in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico finanziaria».
SALTAMARTINI,
BOSCETTO,
LAURO,
SARO,
SARRO,
FAZZONE,
BENEDETTI VALENTINI,
MALAN,
SAIA,
BUTTI,
ALLEGRINI,
FERRARA,
BIANCONI,
DI STEFANO,
CENTARO,
MASSIDDA,
TOMASSINI,
CASELLI,
MENARDI,
MUSSO,
COLLINO,
TOTARO,
CASOLI,
SCARPA BONAZZA BUORA,
D'AMBROSIO LETTIERI,
FLUTTERO,
VALDITARA,
DELOGU,
DE ECCHER,
PISCITELLI,
DE ANGELIS