Legge
31/07/1954 n° 599
(in
Suppl.- Gazz. Uff. 10 agosto 1954, n. 181)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei
doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e
cessa con la perdita del grado.
Articolo
2
Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a
prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.
Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca
della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Articolo
3
I sottufficiali si distinguono in:
sottufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
sottufficiali in congedo;
sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie:
sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.
Articolo
4
Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di
reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con
determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale
per gli altri gradi.
Articolo
5
L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale
nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a
termini di legge. Per
anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i
pari grado dello stesso ruolo.
Articolo
6
L'anzianità assoluta è determinata dalla data del
provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto
dal provvedimento stesso. Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del
trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.
A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma
precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di
sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine
di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di
età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori
fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si
riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è
considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da
sottufficiale.
Articolo
7
Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una
detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena
restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o
sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi
20privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in
servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non
proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e
rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta
posizione. La detrazione di
anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo
ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle
promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate
nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i
mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle
situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione
di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.
Articolo
8
Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per
condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore
ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari
subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della
detenzione o della sospensione.
Articolo
9
L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato
di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di
tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non
debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità
posseduta.
Articolo
10
Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di
posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via
amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Articolo
11
I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto,
sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo
le leggi di ordinamento. Per i sottufficiali in servizio permanente non sono
ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi
specificati dalle leggi.
Articolo
12
Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da
rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.
Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna
professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad
occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento del suoi
doveri.
Articolo
13
Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una
delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa; sospensione dall'impiego.
Articolo
14
Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto
dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio
incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici,
e a bordo per i sottufficiali della Marina.
Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la
temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento
alla permanenza nel servizio effettivo.
Articolo
15
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una
delle seguenti cause: a)
prigionia di guerra; b)
infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in
aspettativa. L'aspettativa
per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o
di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima
del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di
licenza ammessi dai relativi regolamenti 20e non ancora fruiti.
L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono
essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è
subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data
fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data
corrisponde a quella della cattura.
Articolo
16
L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio,
tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha
determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa,
il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova
causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni
nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non
può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia
già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se
non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
Articolo
17
Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione
o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purché
idoneo a servizio incondizionato. Il
sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo
per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti
ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad
accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a
trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia
domanda, è richiamato in servizio.
Articolo
18
Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente
da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli
altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in
aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in
aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di
servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per
infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il
tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
Articolo
19
La sospensione dall'impiego può avere carattere
precauzionale, disciplinare, o penale.
La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al
sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.
La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel
quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di
sospensione disciplinare, anche la durata.
Articolo
20
Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per
imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a
procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso
precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del
procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si
trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la
sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di
proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento
disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad
ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza
dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al
sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel
periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della
sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.
Articolo
21
La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa
inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né
superiore a dodici.
Articolo
22
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la
pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale
militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per
effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Articolo
23
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la
metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in
sospensione dall'impiego è computato per metà.
Articolo
24
Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età
indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne
faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale
continuando a rimanere in servizio permanente.
L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finché non
siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, è
stabilito annualmente per ciascuna di esse, e separatamente per l'Arma dei
carabinieri, dal Ministro per la difesa. Di un numero corrispondente alla
consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei
sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero
complessivo dei sergenti e dei militari raffermati.
Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza
occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il
sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età,
colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.
Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di
ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego.
In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del
ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio
incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del
suo grado nel ruolo di provenienza.
Articolo
25
Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il
Ministro, sentito il parere: per l'Esercito, di una Commissione composta
di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti
in servizio permanente;
per la Marina, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali; per l'Aeronautica, della Commissione
centrale di avanzamento per i sottufficiali.
Articolo
26
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle
seguenti cause: a)
età; b)
infermità; c)
non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda; e)
inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con
decreto ministeriale.
Articolo
27
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al
raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla
presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel
ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24.
Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni
sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con
anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del terzo
comma dell'art. 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si
considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto
nel comma secondo dell'art. 32. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per
età è collocato nella riserva.
Articolo
28
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi
dell'articolo precedente:
a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione
a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più
anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo,
consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di
servizio effettivo; c)
se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici
o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo,
consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli
assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Articolo
29
Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile 20al
servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del
periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non
idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e
gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal
servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a
seconda dell'idoneità. Se
trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o
aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il
sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno
rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattisi di infermità non proveniente da causa di
servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e
c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di
tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al
pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli
di quiescenza.
Articolo
30
Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia
cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o
aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un
assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data
di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno
rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli
spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è
computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria
anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di
quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio
permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma
precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di
quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal
servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di
guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal
Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima
ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di
servizio utile aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale
che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile
di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta
escluso l'aumento di sei anni.
Articolo
31
Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di
ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di
guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un
assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa 20dal servizio
permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda
della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è
concessa la pensione o l'assegno. Il
sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio 20permanente
qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di
sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La
domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione
della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio
medico legale. Il sottufficiale che sia cessato dal servizio
permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in
seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà
riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento
sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni
dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa
seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato
raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del
servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della
posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in
aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente
comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata
del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della
presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della
pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Articolo
32
Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver
raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente
legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché al
sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo
comma dell'art. 24 spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la
seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:
aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti
. . . . . . . . . . . . . .
L. 120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . >>
100.000 maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti
>> 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti . . >>
60.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal
sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al
compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio
permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A
annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio,
fino al compimento degli anni sessanta al sottufficiale che cessa dal servizio
permanente in applicazione del terzo comma dell'art. 24.
L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al
compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle
condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla
pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di
quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il
sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art.
30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista
dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a
pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare
tale somma.
Articolo
33
Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del
proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal
servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
é del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella
riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a
proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo
parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento. Al
sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si
applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a
seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono
corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del
servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di
quiescenza.
Articolo
34
Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio
effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di
servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio
anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non
consegue alcun trattamento di quiescenza.
Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali
20 o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è
collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle
condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo. L'applicazione del presente articolo è sospesa in
tempo di guerra.
Articolo
35
Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul
matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.
Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente
si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle
lettere a) b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella
riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b)
dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei
sottufficiali di complemento. L'applicazione del presente articolo è sospesa in
tempo di guerra.
Articolo
36
Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai
sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa
dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali 20di
complemento.
Articolo
37
Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle
cause di cessazione dal servizio permanente previsto dal presente capo, cessa
dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o
disciplinare. Qualora il
procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di
disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale
dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa
e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Articolo
38
Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è
vincolato, 20per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo
determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita
dalle leggi di reclutamento.
Articolo
39
Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse
norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto
applicabili.
Articolo
40
Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla
rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio
incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla
ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia
riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente
spettantigli; b) inettitudine a disimpegnare le
attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio
o in privato; c)
motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da
importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita
del grado; d) condanna penale per la quale il
sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale; e) domanda, per gravi comprovati motivi; la
domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei
sottufficiali; g)
applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado. La
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla
lettera b) è disposta previo parere delle Commissioni o autorità competenti
ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di
cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta formale.
Articolo
41
Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma
volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause
previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella
categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal
servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio
incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.
Articolo
42
Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma
volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella
misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia
acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.
Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma
volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b),
e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento è corrisposto in
proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la
frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale
che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste
dalle lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.
Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità
proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio
di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione
privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni
in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non
fa perdere il diritto al premio di congedamento.
Articolo
43
Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della
rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita
dalle apposite disposizioni di legge.
Articolo
44
I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun
rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti
dalla presente legge.
Articolo
45
Il sottufficiale in congedo può trovarsi:
in servizio temporaneo;
in congedo illimitato;
sospeso dalle attribuzioni del grado.
Articolo
46
Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio
temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali
in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di
legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della Forza in
congedo.
Articolo
47
Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio
temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il
sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche
oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.
I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della
Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a
presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di
richiamo. I richiami col
consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che
vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere
transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.
Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è
impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.
Articolo
48
Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle
attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e
disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione
dall'impiego, in quanto applicabili.
La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i
casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi
della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni
del grado durante l'espiazione della pena.
Articolo
49
Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere
trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma
ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro
servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa
arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza
a detta arma o servizio. Analogamente
può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità
il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a
categoria il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.
Articolo
50
La categoria di complemento, destinata a completare i quadri
dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali
20direttamente nominati in tale categoria, nonché i sottufficiali che dal
servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono
collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della
presente legge.
Articolo
51
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi
di servizio fino all'età indicata nella tabella B annessa alla presente
legge. Tali obblighi sono:
prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio
eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;
rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per
istruzione; frequentare
i corsi di addestramento e di allenamento prescritti 20per le singole Forze
armate; rispondere
alle chiamate di controllo. In
tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorché abbia superato
l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo
per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Articolo
52
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di
complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del
sessantesimo anno di età. Il
sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata
nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al
servizio militare. Il
sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al
compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità
posseduti, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento
dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento,
tenute all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella
vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda
e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed
addestramenti fino all'età di quarantacinque anni nonché il sottufficiale
che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo
possono, per determinazione del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al
compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è
trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità innanzi
indicate e con le stesse modalità sono trasferiti nel ruolo servizi o in
altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo
naviganti o non ottenga di rimanervi, nonché il sottufficiale che non adempia
l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.
Articolo
53
La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal
servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione
delle disposizioni della presente legge.
Articolo
54
Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere
richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.
In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a
disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Articolo
55
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della
riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del
sessantaduesimo 20anno di età. Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche
prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto
permanentemente inabile al servizio militare.
Articolo
56
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di
servizio. Il sottufficiale
in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto
alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo
57
Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo
servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma
volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di
servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e
meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli
impieghi prescelti. L'ordine
di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di
presentazione delle domande.
Articolo
58
Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o
dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste,
rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dall'art. 40, lettere b),
c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile.
Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia
acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia
cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o
comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.
Articolo
59
Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai
sensi dell'art. 57, sono i seguenti:
a) nell'Amministrazione della Difesa:
per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto
nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di applicato nel
ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi
dell'Esercito;
per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo
del personale d'ordine per i servizi della Marina;
per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo
del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica;
b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle
Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei
posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo C.
I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio
militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante
pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo
degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale
d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'articolo 20 del
regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera b) sono ripartiti
dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande
rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti
anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due,
con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di
applicato o equiparato.
Articolo
60
Il grado si perde per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati
esteri; 3)
assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da
quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle
carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza
armata di appartenenza; 4) interdizione civile o inabilitazione
civile; 5)
irreperibilità accertata;
6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi
disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la
pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui
agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene
accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice
penale. Il grado si perde
altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo
militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato
sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215
del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia
stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di
custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in
un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e
nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità
psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto
codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene
dimesso.
Articolo
61
La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.
La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai
commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 60, dalla data di assunzione
del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo
comma, nn. 4 e 7, dell'articolo 60.
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la
perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7,
dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal
servizio permanente.
Articolo
62
Può essere reintegrato nel grado:
1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado
per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5, dell'articolo 60,
quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo
incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3, dell'art. 60,
quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza
o alla Guardia di finanza o al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o al
Corpo degli agenti di custodia delle carceri;
3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo
20militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai
sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 60, quando abbia conservato ottima
condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione.
Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di
valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione
per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia
conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la
reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia
stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che
non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver
luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo
militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per
condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60, quando sia
intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e,
nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 7,
anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e
decorre dalla data del decreto. La
reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non
importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del
servizio permanente.
Articolo
63
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi
disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c); c) la sospensione disciplinare dalle
attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;
d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6,
dell'articolo 60.
Articolo
64
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il
sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate
all'articolo 63, è effettuato mediante formale inchiesta.
L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con
facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.
Articolo
65
L'inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo
d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità
corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal
comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare
marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea
territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per
ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la inchiesta formale è
disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del
dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo
dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o
comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.
Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta
è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante
della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di
impiego. Qualora siavi
corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per
l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di
comandanti militari diversi, l'inchiesta è disposta dal comandante militare
competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più
anziano. Se il più elevato in grado o più anziano sia sottufficiale in
servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando o
reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra
sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi
ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.
Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare
direttamente un'inchiesta formale.
Articolo
66
L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale,
qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale
sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c)
dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il
deferimento a Commissione di disciplina; l'autorità predetta, qualora ritenga
il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a
Commissione di disciplina. Nei
casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione
è adottata dal Ministro.
Articolo
67
E'
sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale
che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto
responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.
Articolo
68
La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o
più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in
servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di
grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui
il giudicando o i giudicandi appartengono.
Per i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse,
la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio
permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non
inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi.
Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti
uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se
i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti
due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.
Il presidente della Commissione di disciplina non può avere grado
inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il
membro meno elevato in grado o meno anziano.
Articolo
69
La Commissione di disciplina è formata, di volta in volta,
dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal
comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare
territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o
comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante
della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando
dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione
di disciplina è formata dal comandante militare territoriale o dal comandante
in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo
autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o
comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.
Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o
reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina è formata dal
comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui
giurisdizione questi presta servizio.
Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la
Commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il
giudicando dipende per ragioni di impiego.
Se trattasi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per
l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di
comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze armate
diverse, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare
competente a provvedere per il più elevato in grado o più anziano dei
giudicandi. Qualora il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi sia
sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di
disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia
stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi
del quinto comma dell'articolo 65 o in applicazione di quanto stabilito nel
primo comma dell'articolo 66, la Commissione di disciplina è formata da uno
dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente
articolo designato dal Ministro.
Articolo
70
Non possono far parte della Commissione di disciplina:
a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava
servizio allorché commise i fatti che determinarono il procedimento
disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di
convocazione della Commissione di disciplina;
b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui
fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia
dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla
disciplina dei sottufficiali.
c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente
giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia
stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti; d) i parenti e gli affini tra loro, sino al
terzo grado incluso; e)
l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o
danneggiato, sino al quarto grado incluso;
f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto
del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari
generali; g)
gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;
h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento
disciplinare.
Articolo
71
Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha
diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La
ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni
dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della
convocazione della Commissione di disciplina.
Il componente ricusato è sostituito.
Articolo
72
La Commissione di disciplina è convocata dal comandante
militare dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 69.
L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione.
Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale
deferito a Commissione di disciplina.
Articolo
73
Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale
difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di
disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.
Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a
quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve
trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70.
L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.
Articolo
74
La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato
nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e
comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina. Se il
sottufficiale non si presenta né fa constare di essere legittimamente
impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che
eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.
Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della
Commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e
invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti
dell'inchiesta formale. Fatto,
quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:
legge l'ordine di convocazione;
fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta; chiede se i membri della Commissione, il
giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto
dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della
Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al
sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Il giudicando può presentare una memoria difensiva
preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti;
la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.
Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale
difensore, le ragioni a difesa. Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da
aggiungere e quindi lo fa ritirare.
Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio
giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il
procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la
convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori
indagini. Se la commissione ritiene di poter deliberare, il
presidente pone ai voti il seguente quesito:
<<Il . . . è meritevole di conservare il grado?>>
La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a
maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta
riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e
firmato dai componenti della Commissione.
Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente
al Ministero. I componenti
della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.
Articolo
75
Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di
disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare
gravità, anche a sfavore.
Articolo
76
In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali
per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento
disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento a carico degli ufficiali.
Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di
disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei
procedimenti.
Articolo
77
Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale
residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel
territorio della Repubblica. Il
sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente
all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne
dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di
cui all'art. 74.
Articolo
78
In tempo di guerra:
la Commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali
dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;
per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di
divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti dellaMarina e
della Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni
da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a
convocare la Commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Nei
casi indicati nell'ultimo comma dell'art. 69 il Ministro, per la formazione
della Commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti
predetti.
Articolo
79
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono
la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali
aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di
battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:
per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei
carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta
vincolati a rafferma; per
la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti;
per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non
inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati
in carriera dopo avere ultimato la rafferma.
Articolo
80
I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal
servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano
raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'art. 55, sono iscritti nella
categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.
Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei,
i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a
pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'età di anni
sessanta. Le disposizioni
del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo
servizio. I sottufficiali
indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti
fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto, se già non vi siano.
Sono del pari collocati in congedo assoluto, se già non vi siano, i
sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla
data predetta abbiano compiuto le età previste nel primo comma del presente
articolo.
Articolo
81
I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a
pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di
anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se
riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo
assoluto. I sottufficiali,
che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa
abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque, restano nella posizione di
congedo assoluto.
Articolo
82
Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il
limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma
dell'art. 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.
Articolo
83
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle
disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'art. 2 del regio
decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936,
n. 91, per la Marina nell'art. 90, lettera a), del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'art. 31 della legge 13
giugno 1933, n. 778 e con l'art. 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936,
n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica
nell'art. 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella
legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre
i limiti di età indicati nella tabella A annessa alla presente legge, fino al
raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio previsti
dalle disposizioni predette.
Articolo
84
Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera
continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di
carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in
carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite
di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che
alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a
decorrere dal 1º gennaio 1954, l'indennità speciale prevista dall'art. 32.
La stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai
sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti
legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità
è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno
mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera c), dei citati
decreti legislativi nonché agli effetti della determinazione dell'assegno
mensile previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.
Articolo
85
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su
proposta del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei ministri e previo
parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di
accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego
civile. Fino a quando tale
decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto continuerà ad essere
effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.
Articolo
86
Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile,
continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative alle cause di
perdita del titolo stesso.
Articolo
87
Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di
entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle
stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla
data predetta.
Articolo
88
Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in
vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli
articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneità al
servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della
posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente. Detti
sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti
dall'art. 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.
Articolo
89
Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto
della Marina, istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n.
1257, è soppresso. I
sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in
servizio secondo le norme contenute nell'art. 26 del regio decreto 18 agosto
1920, n. 1257, e successive modificazioni.
I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente
sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però applicabili le
disposizioni dell'art. 24 della presente legge.
Articolo
90
I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in
vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in
servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio
1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in
tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto
art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.
Articolo
91
Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione
dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato
o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto
dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, di cui al
successivo art. 95, decorre, agli effetti economici, da data comunque non
anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione
di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un
provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la
riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data
di decorrenza del provvedimento annullato.
Articolo
92
In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono
iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali
che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizi di
guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile
da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato,
anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato
liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio
1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di
servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime
otto categorie. I
sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col
loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi
particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le
loro condizioni fisiche.
Articolo
93
Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul
reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per
i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
le norme contenute nell'art. 71 e nel primo comma dell'art. 72 del regio
decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio
1939, n. 468. In ogni caso, però, i sottufficiali predetti non possono essere
trattenuti in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella A
annessa alla presente legge. I
sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo
comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito
nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi
dell'art. 29 della presente legge.
Articolo
94
Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica
non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza
contenute nell'art. 87 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744,
convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti
la licenza di convalescenza sarà disciplinata dagli appositi regolamenti.
Articolo
95
Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con
questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15
settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle
disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi
militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive
modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito
nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed
avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonché sullo stato dei
sottufficiali della Aeronautica, e successive modificazioni. é pure abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1926,
n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché ogni altra
disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.
Articolo
96
Alla copertura dell'onere di lire 725 milioni, che
nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente
legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per
l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:
OMISSIS
L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55
sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
1
Tabella
A.
LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEI SOTTUFFICIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE
PER MANSIONI DI UFFICIO
OMISSIS
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