Stato Giuridico degli ufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica

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Legge 10/04/1954 Num.  113

(in Suppl. alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 98)  

 

Preambolo 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;   Il Presidente della Repubblica:   Promulga la seguente legge:

 

Articolo 1

 Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.   Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Articolo 2

L'ufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.   Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Articolo 3

Gli ufficiali si distinguono in:     ufficiali in servizio permanente;     ufficiali in congedo;     ufficiali in congedo assoluto.   Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.   Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.   Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

Articolo 4

Il grado è indipendente dall'impiego. é conferito con decreto del Presidente della Repubblica.   Non sono concessi gradi onorari.

Articolo 5

 L'anzianità di gradi è assoluta e relativa.   Per l'anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.   Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

Articolo 6

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Articolo 7

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.

Articolo 8

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

Articolo 9

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.   A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.   Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.

Articolo 10

L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:     1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;     2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;     3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;     4) in aspettativa per motivi privati;     5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.   La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

Articolo 11

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1º gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

Articolo 12

L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

Articolo 13

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Articolo 14

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.   Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 15

L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.   L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 16

Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. é altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

Articolo 17

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:     a) servizio effettivo;     b) a disposizione;     c) aspettativa;     d) sospensione dall'impiego.

Articolo 18

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.

Articolo 19

E' idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.   Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.   L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.

Articolo 20

La posizione di <<a disposizione>> è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.   L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.   L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.   All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

Articolo 21

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dalla disposizione per una delle seguenti cause:     a) prigionia di guerra;     b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;     c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;     d) motivi privati;     e) riduzione di quadri.   L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera d).   Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere giustificata 20dall'ufficiale.   Prima del collocamento in aspettativa per infermità all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.   Nel caso di cui alla lettera d) la concessione della aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.   Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.   Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

Articolo 22

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.   Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.   L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

Articolo 23

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.   L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Articolo 24

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.   Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.   Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 22.   Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 36.   Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

Articolo 25

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'art. 21.   L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

Articolo 26

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.

Articolo 27

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto Ministeriale.

Articolo 28

La sospensione dall'impiego può avere carattere:     a) precauzionale;     b) disciplinare;     c) penale.   La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Articolo 29

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.   Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.   Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.   Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.   Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.   L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

Articolo 30

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

Articolo 31

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Articolo 32

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale.   Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.

Articolo 33

 L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:     a) età;     b) infermità;     c) non idoneità agli uffici del grado;     d) domanda;     e) d'autorità;     f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;     g) applicazione della legge sull'avanzamento;     h) perdita del grado.   Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

Articolo 34

L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art. 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.   Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

Articolo 35

L'ufficiale che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2, e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva, o in congedo assoluto a seconda della idoneità.   L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.   L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.   All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva, o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Articolo 36

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.   Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.   Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:     a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;     b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;     c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Articolo 37

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.   Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.   Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Articolo 38

All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.   All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.   Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Articolo 39

L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.   L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.   L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione 20dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.   All'ufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'art. 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Articolo 40

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.   L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:     a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della Difesa;     b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Articolo 41

Nei confronti dell'ufficiale proposto, per la cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

Articolo 42

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.   Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.   All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36.

Articolo 43

L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.   Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni.   I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purché abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.   L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo, ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.   L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, semprechè abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.   Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Articolo 44

L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'art. 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.   L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:     a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e dal Capo di stato maggiore della Difesa.     b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Articolo 45

L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente.   La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.   All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

Articolo 46

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.   Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.   Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.   All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'art. 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 36.

Articolo 47

L'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

Articolo 48

L'ufficiale in congedo può trovarsi:     a) in servizio temporaneo;     b) in congedo illimitato;     c) sospeso dalle funzioni del grado.

Articolo 49

L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.   L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Articolo 50

 L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.

Articolo 51

L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art. 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

Articolo 52

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.   La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.   La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Articolo 53

L'ufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda.   Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi.   L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

Articolo 54

Per l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.   Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

Articolo 55

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.   L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68.

Articolo 56

La durata massima di permanenza nella ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.   Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.   Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.   L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Articolo 57

 L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 56 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.   Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

Articolo 58

La categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.

Articolo 59

L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:     a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;     b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;     c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

Articolo 60

Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Articolo 61

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge.   Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.   L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella n. 4.   L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni 35, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'annessa tabella n. 4; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.   All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo servizi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.

Articolo 62

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Articolo 63

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:     73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;     70 anni se colonnello o grado corrispondente;     66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti;     62 anni se ufficiale inferiore.   Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:     65 anni se capitano;     63 anni se ufficiale subalterno.

Articolo 64

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Articolo 65

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:     65 anni se ufficiale superiore;     62 anni se ufficiale inferiore.

Articolo 66

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Articolo 67

 All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'art. 68, la seguente indennità annua lorda, non riversibile:

    subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L.  40.000     capitani e gradi corrispondenti  . . . . . . . . .   >>  50.000     maggiori e gradi corrispondenti  . . . . . . . . .   >>  60.000     tenenti colonnelli e gradi corrispondenti  . . . .   >>  70.000     colonnelli e gradi corrispondenti  . . . . . . . .   >>  90.000     generali di brigata e gradi corrispondenti . . . .   >> 120.000     generali di divisione e gradi corrispondenti . . .   >> 140.000     generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti    >> 160.000     generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti,        designati d'armata  . . . . . . . . . . . . . .   >> 180.000

  L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.   Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

Articolo 68

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:     nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;     nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;     compete per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'art. 67 la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

    subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L. 120.000     capitani e gradi corrispondenti  . . . . . . . .     >> 150.000     maggiori e gradi corrispondenti  . . . . . . . .     >> 180.000     tenenti colonnelli e gradi corrispondenti  . . .     >> 210.000     colonnelli e gradi corrispondenti  . . . . . . .     >> 270.000     generali di brigata e gradi corrispondenti . . .     >> 360.000     generali di divisione e gradi corrispondenti . .     >> 420.000     generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti    >> 480.000     generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti,        designati d'armata  . . . . . . . . . . . . .     >> 540.000

  L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.   Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età, l'indennità è, comunque, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa.   L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa non può però, in alcun caso superare tale somma.   Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale, collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 38.   All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Articolo 69

Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.   Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.   Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'art. 44 o a domanda ai sensi dell'art. 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo è ridotto alla metà.

Articolo 70

Il grado si perde per una delle seguenti cause:     1) dimissioni volontarie.   Non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica.   L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal grado finché conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.   L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.   La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione totale o parziale;     2) dimissioni di autorità:       a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;       b) per irreperibilità accertata;       c) per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;       d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune: ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale, comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;     3) cancellazione dai ruoli:       a) per perdita della cittadinanza;       b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;       c) per assunzione di servizio, non autorizzata nelle Forze armate degli Stati esteri;     4) rimozione; per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di un Consiglio di disciplina;     5) condanna:       a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;       b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

Articolo 71

La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.   La perdita del grado decorre:     dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c) e d), 3 lettera a), e 4 dell'art. 70;     dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera a), e 5 dell'art. 70;     dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3 lettere b) e c) dello stesso art. 70.   Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto art. 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Articolo 72

Può essere reintegrato nel grado:     1) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al n. 2 lettere a), b) e c) e n. 3 lettera a) dell'art. 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;     2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3 lettera b) dell'art. 70, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;     3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 4 dell'art. 70, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione di grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. L'ufficiale che abbia conseguito più di una di dette promozioni, o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;     4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5 dell'art. 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5, anche a norma della legge penale militare.   La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.   La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la restrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

Articolo 73

Le sanzioni disciplinari di stato sono:     a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 30;     b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'art. 52;     c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 4 dell'art. 70.

Articolo 74

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 73.   L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.   L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.

Articolo 75

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.   Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti Capi di stato maggiore o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.   Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al Ministro.   Quando siavi corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi iscritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

Articolo 76

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.

Articolo 77

Le autorità militari indicate ai primi due commi dell'art. 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso art. 75 e dall'art. 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione.   Ove le autorità militari di cui ai primi due commi dell'art. 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale al Consiglio di disciplina.   L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Articolo 78

L'ufficiale che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'art. 73, lettera c), è sottoposto ad un Consiglio di disciplina.   Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

Articolo 79

Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando:     a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;     b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, o reparti di altra Forza armata, il Consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.   Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate, il Consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.   Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Consiglio è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera b), designato dal Ministro.

Articolo 80

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello, o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.   L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il Consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.

Articolo 81

Il Consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.   In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del Consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.   Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il Consiglio di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal parteciparvi.   Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'amata o corrispondente.   Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Articolo 82

Per la formazione del Consiglio di disciplina a carico di più ufficiali appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.   Per la scelta degli altri quattro membri:     a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;     b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;     c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

Articolo 83

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:     a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;     b) il Capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;     c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;     d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;     e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;     f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;     g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;     h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;     i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;     l) l'ufficiale sottoposto a provvedimento penale o a procedimento disciplinare.

Articolo 84

L'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti del Consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione del Consiglio di disciplina.   I componenti ricusati sono sostituiti.

Articolo 85

Il consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi dell'art. 79.   Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del Consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.   Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

Articolo 86

Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.   Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

Articolo 87

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.   Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:     a) legge l'ordine di convocazione;     b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;     c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;     d) chiede se i membri del Consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.   Il presidente e i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.   Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.   La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti.   Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.   Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.   Il Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.   Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:   <<Il ...... è meritevole di conservare il grado? >>.   La votazione è segreta. Il giudizio del Consiglio è espresso a maggioranza assoluta.   Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio; in verbale viene letto e firmato dai componenti il Consiglio.   Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.   I componenti del Consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

Articolo 88

Il Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

Articolo 89

Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Articolo 90

La ricusazione di cui all'art. 84 può essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del Consiglio.

Articolo 91

L'ufficiale residente all'estero che sia sottoposto a Consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare al Consiglio, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire la memoria a difesa di cui all'art. 87.

Articolo 92

In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Articolo 93

In tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.   Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

Articolo 94

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della presente legge.

Articolo 95

In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.   Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a Consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il Consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del Consiglio di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.   Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il Consiglio di disciplina.   Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il Consiglio di disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare il Consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

Articolo 96

L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'art. 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo concessogli.

Articolo 97

Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 77 sono adottate dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta.   Per i Consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.

Articolo 98

L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla presente legge.

Articolo 99

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 100

Gli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.   Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dall'art. 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale ultima indennità, quella di cui all'articolo 68 della presente legge.

Articolo 101

Le norme di cui al primo comma del precedente articolo 100 si applicano anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria.   Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.   Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'art. 68 della presente legge.

Articolo 102

Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennità di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'art. 68. Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, l'indennità stabilita dall'art. 68 compete dalla data di entrata in vigore della presente legge anche se non fruiscano già dell'indennità di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

Articolo 103

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

Articolo 104

Agli ufficiali della Marina nei cui confronti abbia trovato applicazione il disposto dell'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.   Quelli, però, di detti ufficiali che all'atto del collocamento <<a disposizione>> erano iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento o, se ammiragli di divisione o tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, erano iscritti al primo posto del rispettivo ruolo di anzianità e avevano raggiunto le condizioni per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra o di generale ispettore, qualora abbiano conseguito la promozione al grado superiore nella posizione di <<a disposizione>> cessano da tale posizione al raggiungimento del limite di età di detto grado.   Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano a disposizione e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quello indicato all'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.   Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di <<a disposizione>>, il massimo di otto anni.   Agli ufficiali di cui al terzo comma che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

Articolo 105

La categoria di <<fuori organico>> prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.   Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria.   Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Gli ufficiali per i quali il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella posizione di <<fuori organico>> conserveranno la differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta.   Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di <<fuori organico>>, il massimo di otto anni.

Articolo 106

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di <<a disposizione>> o <<fuori organico>>, o in applicazione dell'art. 122 del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, competono dalla data suddetta e salvo quanto disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'art. 4 del regio decreto legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 18 dicembre 1930,n. 1684, e successive modificazioni, dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni.   Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'art. 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.   Restano ferme, per gli ufficiali di cui ai precedenti commi, le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.   Gli ufficiali della Marina, che siano stati collocati a disposizione, in applicazione dell'art. 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, sono, a domanda, ricollocati a disposizione, sempre che abbiano cessato dal servizio permanente prima del raggiungimento del limite di età del grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e tale limite non abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.   Agli ufficiali ricollocati a disposizione ai sensi del comma precedente si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

Articolo 107

Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.   Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'art. 68 della presente legge.

Articolo 108

Agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con diritto alla indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'art. 68 della presente legge.   Tuttavia, agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica che siano stati collocati in riforma, a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio l'indennità stabilita dall'art. 68 compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non fruiscano già dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.

Articolo 109

La categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione definitiva dall'avanzamento o per non idoneità agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per infermità.   All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.   All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista dall'art. 67 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.   Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio.   Per la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 110

Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.   Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'art. 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.   Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

Articolo 111

Gli ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.   Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui all'art. 68 della presente legge.

Articolo 112

Gli ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'art. 35 della legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.   Gli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del predetto regio decreto-legge.

Articolo 113

Per l'ufficiale nella riserva che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato richiamato in servizio per almeno un anno e che, per effetto del richiamo, abbia conseguito diritto ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, tale nuova liquidazione si effettua sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Articolo 114

I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per età dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro per la difesa per la durata di un anno.   Con le stesse modalità e per la stessa durata possono essere richiamati, in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che, per età, siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953.

Articolo 115

Per l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, di cui al successivo art. 119, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.   Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

Articolo 116

 In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:     a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;     b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;     c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.   L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni 20di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.   Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

Articolo 117

Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 118

 La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonché il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

Articolo 119

Sono abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397, e 9 maggio 1940, n. 369, e le successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili. é pure abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149.

Articolo 120

 Alla copertura dell'onere di lire 3 miliardi e 535 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

     Capitolo 184  . . . . . . . . . . . . .   L.  1.665.000.000         >>    190  . . . . . . . . . . . . .   >>    174.000.000         >>    191  . . . . . . . . . . . . .   >>    208.000.000         >>    196  . . . . . . . . . . . . .   >>     80.000.000         >>    199  . . . . . . . . . . . . .   >>    348.000.000         >>    245  . . . . . . . . . . . . .   >>    945.000.000         >>    271  . . . . . . . . . . . . .   >>    115.000.000

  Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 121

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.   Agli ufficiali, che con l'entrata in vigore della presente legge acquistano diritto alle indennita' di cui agli articoli 67 e 68, le indennita' stesse sono corrisposte con effetto dal 1 gennaio 1953.   Le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1952.

Allegato 1

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