Legge
10/04/1954 Num. 113
(in
Suppl. alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 98)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
Lo
stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti
inerenti al grado. Lo stato
di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita
del grado.
Articolo
2
L'ufficiale,
prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti
disposizioni. Per
l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con
effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Articolo
3
Gli
ufficiali si distinguono in:
ufficiali in servizio permanente;
ufficiali in congedo;
ufficiali in congedo assoluto.
Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di
impiego. Gli ufficiali in
congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di
servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono
ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di
complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.
Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio,
ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Articolo
4
Il
grado è indipendente dall'impiego. é conferito con decreto del Presidente
della Repubblica. Non sono
concessi gradi onorari.
Articolo
5
L'anzianità
di gradi è assoluta e relativa. Per
l'anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio
grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.
Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza
dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
Articolo
6
L'anzianità
assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione,
quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
Articolo
7
Salvo
disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è
determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di
reclutamento o nei concorsi.
Articolo
8
Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del
trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.
Articolo
9
Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianità assoluta,
l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali
provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza
acquisito nel comune ruolo di provenienza.
A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente
nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di
anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità
assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha
maggior servizio effettivo da ufficiale.
Articolo
10
L'ufficiale
del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando
sia stato: 1)
detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata
non inferiore ad un mese;
2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia
importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non
inferiore ad un mese; 3) sospeso dall'impiego per causa diversa
da condanna penale; 4)
in aspettativa per motivi privati;
5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di
servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello
stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato
numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media
numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito
dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa
del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici
giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.
Articolo
11
L'ufficiale
delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo
una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta
parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1º gennaio dell'anno in
cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a
quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.
Articolo
12
L'ufficiale
che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli
stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità
assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da
speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità
posseduta.
Articolo
13
Nessuna
rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può
disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di
ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Articolo
14
Gli
ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in
ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di
ciascuna Forza armata. Gli
ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo con o
senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il
trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.
Articolo
15
L'impiego
consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.
L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.
Articolo
16
Con
la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra
professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. é altresì
incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di
amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in
società costituite a fine di lucro.
Articolo
17
Le
posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:
a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;
d) sospensione dall'impiego.
Articolo
18
Il
servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al
servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di
servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.
Articolo
19
E'
idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli
consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi uffici, e a
bordo per gli ufficiali della Marina.
Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la
temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento
alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.
L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente
dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.
Articolo
20
La
posizione di <<a disposizione>> è quella dell'ufficiale idoneo al
servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in
applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di
impiego. L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle
cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo quando occorra
sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.
L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al
raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato,
ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non
idoneo all'avanzamento. All'ufficiale
che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro
anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente
legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.
Articolo
21
L'aspettativa
è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio
effettivo o dalla disposizione per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
d) motivi privati;
e) riduzione di quadri. L'aspettativa
è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a), a domanda o
d'autorità per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda
per la causa di cui alla lettera d).
Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei
modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere
giustificata 20dall'ufficiale. Prima
del collocamento in aspettativa per infermità all'ufficiale sono concessi i
periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.
Nel caso di cui alla lettera d) la concessione della aspettativa
è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere
inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale
termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di
richiamo anticipato in servizio. Verificandosi
una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono
collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne
facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può
essere collocato in aspettativa. Nel
collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un
turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed
eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado
medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.
Articolo
22
L'aspettativa
non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne
che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che
l'ha determinata. Verificandosi
una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può
essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa ma la durata
complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio,
escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per
qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno
due anni dal suo richiamo in servizio.
Articolo
23
L'aspettativa
decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo
l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono
essere concesse che a mesi interi.
Articolo
24
Allo
scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a
disposizione. Nei casi di
aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti
sanitari. Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora
temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è
prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 22.
Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora
giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni
dell'art. 36. Le stesse
disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente
inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo
massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non
idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di
aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
Articolo
25
L'ufficiale
in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle
aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi,
compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento,
deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli
esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al
quinto comma dell'art. 21. L'ufficiale
in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per
l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere
esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è
sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se
riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
Articolo
26
Nel
caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa
può essere richiamato in servizio, purché idoneo a servizio incondizionato,
ed anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. Se in aspettativa per
riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in
soprannumero.
Articolo
27
I
collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra
aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto Ministeriale.
Articolo
28
La
sospensione dall'impiego può avere carattere:
a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche
agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano
in quella di sospensione dall'impiego.
Articolo
29
L'ufficiale
cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento
penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere
sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito
del procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico
dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la
sospensione è revocata a tutti gli effetti.
Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano
fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti
disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare. Oltre al caso
di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli
effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a
procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a
provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la
sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di
tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione
precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.
L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi
oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
Articolo
30
La
sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale,
senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la
sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.
Articolo
31
Salvo
i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego
come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna
all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione
dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Articolo
32
La
sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale.
Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno
determinato la sospensione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.
Articolo
33
L'ufficiale
cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età; b)
infermità; c) non idoneità agli uffici del grado;
d) domanda; e) d'autorità;
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
g) applicazione della legge sull'avanzamento;
h) perdita del grado. Il
provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto
del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne
è fatta menzione nel decreto.
Articolo
34
L'ufficiale,
nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art. 33,
cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento
penale o disciplinare. Qualora
detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un
Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione
dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto,
per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Articolo
35
L'ufficiale
che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2, e 3,
annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato
nell'ausiliaria, nella riserva, o in congedo assoluto a seconda della
idoneità. L'ufficiale che
ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle
vigenti disposizioni. L'ufficiale
che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di
servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo,
consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di
servizio effettivo. All'ufficiale
che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva, o in congedo
assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero
quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di
servizio effettivo, si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo
comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato
con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Articolo
36
L'ufficiale
che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non
abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa
o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio
incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli
siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli
del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a
seconda della idoneità. Se
trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od
aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra,
l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno
rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:
a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue
la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di
servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto
venti anni di servizio effettivo;
c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la
pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di
dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta
tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di
servizio utile per la pensione.
Articolo
37
Il
provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 36
decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di
aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti
all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio
permanente. Tali assegni
non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Articolo
38
All'ufficiale
in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite,
lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia
conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad
una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo
della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento
ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero
degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini
del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale
trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del
trattamento stesso. All'ufficiale
suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia
raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di
anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è
corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura
intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un
assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del
tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria
calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio
utile aumentati di sei anni. Il
beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua
o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra
dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso
l'aumento di sei anni.
Articolo
39
L'ufficiale
in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità
riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra,
abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi
ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del
comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o
in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio
permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata
dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese
dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo
comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione
vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio
permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal
giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal
servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione
20dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età
previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del
servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di
stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per
infermità proveniente da causa di servizio.
All'ufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente
comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della
durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 36 della
presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della
pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale,
invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta
lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come
raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni
di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale
limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'art.
96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato
dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.
Articolo
40
L'ufficiale
non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di
carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio
permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale
di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una
commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di
stato maggiore della Difesa; b) alla determinazione del Ministro su
proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti
di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle
commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Articolo
41
Nei
confronti dell'ufficiale proposto, per la cessazione dal servizio ai sensi
dell'art. 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella
eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia
adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Articolo
42
L'ufficiale
non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e
collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della
partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo
riguarda. Dalla data di
cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti
all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio
permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni
contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36.
Articolo
43
L'ufficiale,
che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età
pari a quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla
cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.
Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono
ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi
armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo,
per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà
essere superiore a cinque anni. I
colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado
corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il
proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purché abbiano raggiunto
il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado
corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse
norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli
effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.
L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle
disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in
congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo, ai
servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva,
qualora ne faccia domanda. L'ufficiale
che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente
articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente,
semprechè abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali
eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di
quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di
complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado
inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda
per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi
di servizio.
Articolo
44
L'ufficiale
può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con
diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni
richieste dai primi due commi dell'art. 43 per la cessazione dal servizio
permanente a domanda. L'adozione
del relativo provvedimento è subordinata:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale
di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una
commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e dal Capo di
stato maggiore della Difesa.
b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o
autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di
ufficiale di altro grado.
Articolo
45
L'ufficiale
che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa
dal servizio permanente. La
inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi
stabiliti dalle vigenti disposizioni.
All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi,
le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36. L'ufficiale
è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti
dalla lettera b) dello stesso art. 36, altrimenti nella categoria degli
ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.
Articolo
46
L'ufficiale
che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute
nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile
per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno
di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli
ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.
In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere
disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione
ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento. Dalla
data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono
corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del
servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di
quiescenza. All'ufficiale
collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di
complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'art.
36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi,
le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 36.
Articolo
47
L'ufficiale
in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o
ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e
alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di
ordinamento.
Articolo
48
L'ufficiale
in congedo può trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato;
c) sospeso dalle funzioni del grado.
Articolo
49
L'ufficiale
in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai
regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli
siano applicabili. L'ufficiale
in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il
grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Articolo
50
L'ufficiale
in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e
nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a
domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata.
Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa
adesione del Ministro per il tesoro.
Articolo
51
L'ufficiale
in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma
dell'art. 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli
articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi
servizio militare, è collocato in congedo assoluto.
Articolo
52
L'ufficiale
in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi
precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare,
è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la
sospensione dall'impiego. La
condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la
sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Articolo
53
L'ufficiale
in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o
ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un
ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di
studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per
trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il
quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i
trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di
trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda.
Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio,
prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle
armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha
tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che,
appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi.
L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità;
però, nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti
obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado
superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che
aveva in tale grado.
Articolo
54
Per
l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a
corpo. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è
ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria,
salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge e i
casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.
Articolo
55
La
categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal
servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza
chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio
permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in
temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto
Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.
L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire
cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o
assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali
o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare.
L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere
all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità
eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68.
Articolo
56
La
durata massima di permanenza nella ausiliaria è di otto anni. Per gli
ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima
nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi
militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma
aeronautica la permanenza massima è di quattro anni. Gli eventuali richiami
in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.
Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale è
collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della
idoneità. Salvo il
disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella
riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di
salute, previ accertamenti sanitari.
L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva
o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi
professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad
esprimere il giudizio sull'avanzamento.
Articolo
57
L'ufficiale
che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di
età, sia stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi
dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma
dell'art. 56 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a
domanda, essere iscritto in tale categoria.
Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini
della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
Articolo
58
La
categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in
tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a
completare i quadri della rispettiva Forza armata.
Articolo
59
L'ufficiale
di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di
legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al
periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un
minimo di tre mesi; b)
rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate
per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre
circostanze; c)
frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le
singole Forze armate.
Articolo
60
Le
chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i
successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione
ministeriale.
Articolo
61
L'ufficiale
cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella
riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella
n. 4 annessa alla presente legge. Salvo
il disposto dell'art. 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti
di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento
è collocato nella riserva di complemento.
L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma
precedente può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di
complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non
abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella n. 4.
L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica,
al compimento degli anni 35, è trasferito, con il grado e l'anzianità
posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o
eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri
ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della
competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità,
l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile.
L'ufficiale, però, che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni ad
effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché
l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere
continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte
del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto
dall'annessa tabella n. 4; raggiunto tale limite essi sono collocati nella
riserva di complemento di detto ruolo.
All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo
naviganti o che non ottenga di rimanervi nonché all'ufficiale che non adempia
l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti
disposizioni circa il trasferimento nel ruolo servizi o, eccezionalmente, in
altro ruolo o categoria.
Articolo
62
La
categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal
servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti
dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
Articolo
63
L'ufficiale
cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando
raggiunge i seguenti limiti di età:
73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
70 anni se colonnello o grado corrispondente;
66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti;
62 anni se ufficiale inferiore.
Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli
ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età per il
collocamento in congedo assoluto è di:
65 anni se capitano;
63 anni se ufficiale subalterno.
Articolo
64
La
categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo
cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente
nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di
servizio soltanto in tempo di guerra.
Articolo
65
L'ufficiale
cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo
assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
65 anni se ufficiale superiore;
62 anni se ufficiale inferiore.
Articolo
66
L'ufficiale
in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il
grado e la disciplina.
Articolo
67
All'ufficiale
in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e
all'indennità speciale spettante ai sensi dell'art. 68, la seguente
indennità annua lorda, non riversibile:
subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. 40.000
capitani e gradi corrispondenti .
. . . . . . . . >> 50.000
maggiori e gradi corrispondenti .
. . . . . . . . >>
60.000 tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti .
. . . >>
70.000 colonnelli
e gradi corrispondenti . . . . .
. . . >>
90.000 generali
di brigata e gradi corrispondenti . . . .
>> 120.000
generali di divisione e gradi corrispondenti . . .
>> 140.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti
>> 160.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
designati d'armata . . . .
. . . . . . . . . . >>
180.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito
dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza,
dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale
degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare, di
assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di
carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di
volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di
grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della
cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino
a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.
Articolo
68
All'ufficiale
che cessa dal servizio permanente ed è collocato:
nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute
nella legge sull'avanzamento;
nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite,
lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;
compete per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in
aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria
prevista dall'art. 67 la seguente indennità speciale annua lorda, non
riversibile:
subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. 120.000 capitani
e gradi corrispondenti . . . . .
. . . >> 150.000
maggiori e gradi corrispondenti .
. . . . . . . >>
180.000 tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti .
. . >>
210.000 colonnelli
e gradi corrispondenti . . . . .
. . >> 270.000
generali di brigata e gradi corrispondenti . . .
>> 360.000
generali di divisione e gradi corrispondenti . .
>> 420.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti
>> 480.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti,
designati d'armata . . . .
. . . . . . . . . >>
540.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito
dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia
compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento
della età suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età, l'indennità
è, comunque, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale
dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti
dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa
causa. L'indennità
stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella
riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e
secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di
guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti
dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al
secondo comma dell'art. 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi
della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono
gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa non può
però, in alcun caso superare tale somma. Le disposizioni contenute nel precedente comma si
applicano altresì all'ufficiale, collocato in ausiliaria dal servizio
permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella
riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma
dell'art. 38. All'ufficiale
che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute
nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46,
è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di
complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti
ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di
servizio utile per la pensione.
Articolo
69
Il
periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del
presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come
servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso
richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il
periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio
utile agli effetti della pensione.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale
la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per
cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in
relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che
servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione
dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato
per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà
liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il
richiamo. Per l'ufficiale
collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'art. 44 o a domanda ai sensi
dell'art. 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo
comma del presente articolo è ridotto alla metà.
Articolo
70
Il
grado si perde per una delle seguenti cause:
1) dimissioni volontarie. Non
può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la
quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo
i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della
Repubblica. L'ufficiale
provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal
grado finché conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia
raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.
L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è
indetta la mobilitazione totale o parziale;
2) dimissioni di autorità:
a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;
b) per irreperibilità accertata;
c) per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;
d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo
militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato
sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo
215 del Codice penale comune: ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato
ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di
custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un
manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale, comune, e nel
caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica
in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto Codice, la
decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso; 3) cancellazione dai ruoli: a) per perdita della
cittadinanza; b) per assunzione di servizio
con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale
appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica
sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con
grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;
c) per assunzione di servizio, non autorizzata nelle Forze armate degli
Stati esteri; 4)
rimozione; per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari,
previo giudizio di un Consiglio di disciplina;
5) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la
pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui
agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene
accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto
Codice penale.
Articolo
71
La
perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
La perdita del grado decorre:
dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c) e
d), 3 lettera a), e 4 dell'art. 70;
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati
ai numeri 2 lettera a), e 5 dell'art. 70;
dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3 lettere
b) e c) dello stesso art. 70. Qualora
ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 34, la perdita del grado
per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto art. 70 decorre dalla data
in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
Articolo
72
Può
essere reintegrato nel grado:
1) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per
una delle cause indicate al n. 2 lettere a), b) e c) e n. 3 lettera a)
dell'art. 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo
cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3 lettera b) dell'art. 70, quando
cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla
Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri; 3) a domanda, e previo parere favorevole
del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi
disciplinari ai sensi del n. 4 dell'art. 70, quando abbia conservato ottima
condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione.
Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di valore
personale compiuti dopo la rimozione di grado, abbia conseguito una promozione
per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. L'ufficiale che
abbia conseguito più di una di dette promozioni, o ricompense può ottenere
la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia
stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che
non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver
luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo
militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai
sensi del n. 5 dell'art. 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione
a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi
della lettera a) di detto n. 5, anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente
della Repubblica e decorre dalla data del decreto.
La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente
non importa di diritto la restrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del
servizio permanente.
Articolo
73
Le
sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 30;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista
dall'art. 52; c)
la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 4 dell'art. 70.
Articolo
74
L'inchiesta
formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione
disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle
sanzioni indicate all'art. 73. L'inchiesta
formale comporta la contestazione degli addebiti.
L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel
regolamento.
Articolo
75
La
decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante
di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità
corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di
impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del
dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo
dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui
l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di residenza, in
caso diverso. Se trattisi
di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal Capo di stato maggiore
della Difesa o dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale
stesso appartiene o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la
decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti
Capi di stato maggiore o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di
grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego
all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra
Forza armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma
dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al
Ministro. Quando siavi
corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
o connessione tra i fatti ad essi iscritti, la decisione di sottoporre gli
ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.
Articolo
76
Il
Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente una
inchiesta formale.
Articolo
77
Le
autorità militari indicate ai primi due commi dell'art. 75, e il Ministro nei
casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso art. 75 e dall'art. 76,
decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale
debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle
lettere a) e b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere
deferito al Consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per
rimozione. Ove le autorità
militari di cui ai primi due commi dell'art. 75 ritengano che all'ufficiale
debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle
funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale può anche
deferire l'ufficiale al Consiglio di disciplina.
L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione
disciplinare.
Articolo
78
L'ufficiale
che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile
della sanzione disciplinare di cui all'art. 73, lettera c), è sottoposto ad
un Consiglio di disciplina. Il
Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le
eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora
meritevole di conservare il grado.
Articolo
79
Il
Consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado
rivestito dal giudicando:
a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado
corrispondente, dal Ministro;
b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o
dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente
dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal
comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento
militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto
Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale
dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso
diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal Capo di stato
maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore della propria Forza armata
o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è
assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti,
comandi, o reparti di altra Forza armata, il Consiglio di disciplina è
formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale,
nella cui giurisdizione questi presta servizio.
Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze
armate, il Consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in
grado o più anziano. Nei
casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Consiglio è
formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera b),
designato dal Ministro.
Articolo
80
Il
Consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente
colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della
stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente
e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente
non può essere di grado inferiore a colonnello, o grado corrispondente e,
qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il
presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado
corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o
meno anziano. L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono
appartenere gli ufficiali che costituiscono il Consiglio di disciplina in
relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da
giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.
Articolo
81
Il
Consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado
corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque
ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il
giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a
quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore
se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.
In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del
Consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza
armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso
di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado
corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.
Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il
Consiglio di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli
più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal
parteciparvi. Il presidente
deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'amata o
corrispondente. Funziona da
segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Articolo
82
Per
la formazione del Consiglio di disciplina a carico di più ufficiali
appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.
Per la scelta degli altri quattro membri:
a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla
Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un
membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;
b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano
a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene
il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla
Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in
grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano
alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno
elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità
appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;
c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano
alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze
armate diverse da quella cui appartiene il presidente.
Articolo
83
Non
possono far parte del Consiglio di disciplina:
a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della Difesa,
i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato
maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizio al
Ministero della difesa in qualità di segretario generale, direttore generale,
capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle
segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette
dipendenze dei segretari generali;
e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sino al
terzo grado incluso; g)
l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o
danneggiato, sino al quarto grado incluso;
h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui
fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia
dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato,
all'avanzamento e alla disciplina del personale; i) gli ufficiali che in qualsiasi modo
abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina
per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione
disciplinare di cui trattasi;
l) l'ufficiale sottoposto a provvedimento penale o a procedimento
disciplinare.
Articolo
84
L'ufficiale
sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta
uno o due dei componenti del Consiglio. La ricusazione non deve essere
motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui
l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione del Consiglio di
disciplina. I componenti
ricusati sono sostituiti.
Articolo
85
Il
consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi
dell'art. 79. Detta
autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale
sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del
Consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta,
tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal
giudicando. Il Consiglio di
disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
Articolo
86
Il
presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso;
invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.
Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute
le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il presidente fissa
il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto
al Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si
presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, sarà
proceduto in sua assenza.
Articolo
87
Aperta
la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio
sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre,
che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.
Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:
a) legge l'ordine di convocazione;
b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria
e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
d) chiede se i membri del Consiglio o il giudicando desiderino che sia
letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza
la lettura. Il presidente e
i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere
all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e
firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti.
Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia, seduta stante,
dichiarazione scritta. La
memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed
allegati agli atti. Il presidente chiede al giudicando se ha altro da
aggiungere. Udite le
ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa
ritirare l'ufficiale. Il
Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un
supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti
all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali
giudica necessarie nuove indagini.
Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il
presidente mette ai voti il seguente quesito:
<<Il ...... è meritevole di conservare il grado? >>.
La votazione è segreta. Il giudizio del Consiglio è espresso a
maggioranza assoluta. Il
segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio;
in verbale viene letto e firmato dai componenti il Consiglio.
Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente
al Ministero. I componenti
del Consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.
Articolo
88
Il
Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore
dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.
Articolo
89
Agli
effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si
considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della
Repubblica.
Articolo
90
La
ricusazione di cui all'art. 84 può essere presentata dall'ufficiale residente
all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto
comunicazione della convocazione del Consiglio.
Articolo
91
L'ufficiale
residente all'estero che sia sottoposto a Consiglio di disciplina, qualora
ritenga di non potersi presentare al Consiglio, ne dà partecipazione al
presidente al quale può far pervenire la memoria a difesa di cui all'art. 87.
Articolo
92
In
tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è
costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza,
richiamato in servizio.
Articolo
93
In
tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato
maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali
di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati
nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.
Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.
Articolo
94
In
tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della
presente legge.
Articolo
95
In
tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui
al precedente titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente
colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante
di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità
corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre
l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito
all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a Consiglio di disciplina, la
competenza a formare e a convocare il Consiglio spettano ai comandanti
suddetti. Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il
Ministro, per la formazione del Consiglio di disciplina, può designare anche
uno dei comandanti predetti. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di
grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti
o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e
dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della
Forza armata interessata a formare e a convocare il Consiglio di disciplina.
Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il Consiglio di
disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di
formare il Consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa
dipendenti.
Articolo
96
L'ufficiale
che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di
aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite
nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'art. 22, rimane
in tale posizione sino al termine del periodo concessogli.
Articolo
97
Per
le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della
presente legge, le decisioni di cui all'art. 77 sono adottate dall'autorità
che ebbe ad ordinare l'inchiesta. Per
i Consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in vigore della
presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente
alla data predetta.
Articolo
98
L'ufficiale,
che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo
assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora
raggiunto i limiti di età previsti dalla presente legge.
Articolo
99
Agli
ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in
servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
100
Gli
ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a
domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella
ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla
data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di
detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore
anteriormente alla presente legge.
Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente
compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità
prevista dall'art. 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto,
all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità di cui all'art. 48
della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla
data predetta, in luogo di tale ultima indennità, quella di cui all'articolo
68 della presente legge.
Articolo
101
Le
norme di cui al primo comma del precedente articolo 100 si applicano anche
agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio
decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20
gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti
fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria.
Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto
dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.
Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà
ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del
collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo
dell'indennità prevista dall'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e
successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di
cui all'art. 68 della presente legge.
Articolo
102
Agli
ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa
diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e
che fruiscano dell'indennità di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n.
369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita
dall'art. 68. Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati
collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità
dipendenti da cause di servizio, l'indennità stabilita dall'art. 68 compete
dalla data di entrata in vigore della presente legge anche se non fruiscano
già dell'indennità di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e
successive modificazioni.
Articolo
103
Gli
ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di
riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di
complemento, a seconda dell'età.
Articolo
104
Agli
ufficiali della Marina nei cui confronti abbia trovato applicazione il
disposto dell'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, si
applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.
Quelli, però, di detti ufficiali che all'atto del collocamento
<<a disposizione>> erano iscritti al primo posto nei quadri di
avanzamento o, se ammiragli di divisione o tenenti generali dei Corpi del
genio navale e delle armi navali, erano iscritti al primo posto del rispettivo
ruolo di anzianità e avevano raggiunto le condizioni per l'avanzamento al
grado di ammiraglio di squadra o di generale ispettore, qualora abbiano
conseguito la promozione al grado superiore nella posizione di <<a
disposizione>> cessano da tale posizione al raggiungimento del limite di
età di detto grado. Gli
ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano a disposizione e che in tale posizione siano stati collocati per
motivi diversi da quello indicato all'art. 20, primo comma, della legge 18
dicembre 1952, n. 2386, possono, entro tre mesi dalla data suddetta,
presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.
Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma
competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle
previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e
successive modificazioni, e dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e
successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in
ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo
sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di <<a
disposizione>>, il massimo di otto anni.
Agli ufficiali di cui al terzo comma che non presenteranno domanda per
il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad
applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della
pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.
Articolo
105
La
categoria di <<fuori organico>> prevista dalla legge 6 giugno
1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.
Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in
ausiliaria. Agli ufficiali
trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità
di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio
decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Gli
ufficiali per i quali il trattamento complessivo risulti inferiore a quello
goduto nella posizione di <<fuori organico>> conserveranno la
differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in
cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta.
Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza
in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio
effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di
<<fuori organico>>, il massimo di otto anni.
Articolo
106
Agli
ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente
legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati
per età o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo
di permanenza nelle posizioni di <<a disposizione>> o
<<fuori organico>>, o in applicazione dell'art. 122 del testo
unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, competono dalla
data suddetta e salvo quanto disposto dagli ultimi due commi del presente
articolo, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non
sono corrisposte le indennità previste dall'art. 4 del regio decreto legge 10
febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 18
dicembre 1930,n. 1684, e successive modificazioni, dall'art. 26 della legge 6
giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto
legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni.
Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per
motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data
suddetta, l'indennità di cui all'art. 67. A detti ufficiali non è
corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10
febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.
Restano ferme, per gli ufficiali di cui ai precedenti commi, le norme
precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione,
del periodo trascorso in ausiliaria.
Gli ufficiali della Marina, che siano stati collocati a disposizione,
in applicazione dell'art. 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive
modificazioni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge si
trovino in ausiliaria, sono, a domanda, ricollocati a disposizione, sempre che
abbiano cessato dal servizio permanente prima del raggiungimento del limite di
età del grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e tale
limite non abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente
legge. Agli ufficiali
ricollocati a disposizione ai sensi del comma precedente si applicano le norme
degli articoli 20 e 69 della presente legge.
Articolo
107
Gli
ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto
legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano
riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali
compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati
in ausiliaria per età. Gli
ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono
collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto
all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale
trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto
legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti
ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'art. 68 della presente
legge.
Articolo
108
Agli
ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore
della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con
diritto alla indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre
1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto
legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla
data suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'art. 68
della presente legge. Tuttavia,
agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica che siano stati collocati in
riforma, a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità
dipendenti da cause di servizio l'indennità stabilita dall'art. 68 compete,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non fruiscano
già dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre
1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto
legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.
Articolo
109
La
categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e
dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge
fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella
riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per
esclusione definitiva dall'avanzamento o per non idoneità agli uffici del
grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in
congedo provvisorio per infermità.
All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in
ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se
avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista
dall'art. 67 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge
10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.
Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a
percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo
provvisorio, conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno
ad personam per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di
congedo provvisorio. Per la
permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della
pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme
esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Articolo
110
Agli
ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente
legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati
per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto
periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le
indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono
corrisposte le indennità previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10
febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 7 del regio
decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'art.
9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni, e dall'art. 1
del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.
Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per
motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data
suddetta, l'indennità di cui all'art. 67. A detti ufficiali non è
corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10
febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.
Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme
precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione,
del periodo trascorso in ausiliaria.
Articolo
111
Gli
ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto
legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti
fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se
più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in
ausiliaria per età. Gli
ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono
collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto
all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale
trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto
legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, sarà
attribuita l'indennità di cui all'art. 68 della presente legge.
Articolo
112
Gli
ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'art. 35 della
legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio
permanente. Gli ufficiali
dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si
trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli
articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono
in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art.
44 del predetto regio decreto-legge.
Articolo
113
Per
l'ufficiale nella riserva che, anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stato richiamato in servizio per almeno un anno e
che, per effetto del richiamo, abbia conseguito diritto ad una nuova
liquidazione del trattamento di quiescenza, tale nuova liquidazione si
effettua sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il
richiamo.
Articolo
114
I
colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per
età dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della
presente legge, possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro
per la difesa per la durata di un anno.
Con le stesse modalità e per la stessa durata possono essere
richiamati, in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei
carabinieri che, per età, siano cessati dal servizio permanente a partire dal
25 settembre 1953.
Articolo
115
Per
l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un
provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al
Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per
effetto dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202,
convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'art. 123 della legge
9 maggio 1940, n. 369, di cui al successivo art. 119, decorre, agli effetti
economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge. Se però
non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello
annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un
provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in
seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga
dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrerà,
anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento
annullato.
Articolo
116
In
ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio,
previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti
permanentemente inabili al servizio militare per:
a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di
guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile
da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato,
anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato
liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio
1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di
servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime
otto categorie. L'allievo
ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni 20di cui
alle lettere a), b) e c) del presente articolo è nominato sottotenente di
complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio
cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e
iscritto nel ruolo d'onore. Gli
ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro
consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per
essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni
fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.
Articolo
117
Sono
sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o
della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo
118
La
presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate
diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica o dei corpi militari od
organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano
applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i
relativi regolamenti, nonché il regolamento di disciplina militare per gli
ufficiali medesimi.
Articolo
119
Sono
abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397, e 9 maggio 1940, n. 369, e le
successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute
nella presente legge o comunque con essa incompatibili. é pure abrogato il
regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25
novembre 1926, n. 2149.
Articolo
120
Alla
copertura dell'onere di lire 3 miliardi e 535 milioni derivante dalla presente
legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante
riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:
Capitolo 184 . . . . . . . . . . . . .
L. 1.665.000.000
>> 190 .
. . . . . . . . . . . . >>
174.000.000 >>
191 . . . . . . . . . . .
. . >> 208.000.000
>> 196
. . . . . . . . . . . . . >> 80.000.000
>> 199
. . . . . . . . . . . . . >>
348.000.000
>> 245
. . . . . . . . . . . . . >>
945.000.000
>> 271 .
. . . . . . . . . . . . >>
115.000.000
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
121
La
presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Agli ufficiali, che con l'entrata in vigore della presente legge
acquistano diritto alle indennita' di cui agli articoli 67 e 68, le indennita'
stesse sono corrisposte con effetto dal 1 gennaio 1953.
Le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa
tabella n. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1952.
Allegato
1
OMISSIS
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