DECRETO 22
novembre 2002, n.299
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MINISTERO
DELLA DIFESA
DECRETO 22
novembre 2002, n.299
Regolamento recante
modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le
modalita' ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi
per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.
(Gazzetta
Ufficiale N. 13 del 17 Gennaio 2003)
IL MINISTRO
DELLA DIFESA
Visto l'articolo 45, comma 1,
della legge 19 maggio 1986, n. 224,
che prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, siano stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i
punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze
armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base
delle valutazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, adottato in
attuazione della predetta disposizione;
Visto l'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come
modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
la riforma strutturale delle Forze armate;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in materia di
ristrutturazione dei vertici militari;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 ottobre 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre
1993, n. 571, la parola "tre" e' sostituita dalla parola
"quattro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il titolo del decreto ministeriale 2 novembre 1993,
n. 571, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 25 e 26 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per
il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
1986; si riporta il testo dell'art. 45, comma 1:
"1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalita' applicative delle norme di cui agli articoli 25 e
26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le
procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli
ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che
evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.".
- Il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571,
recante "Regolamento concernente modalita' e criteri
applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le
procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli
ufficiali delle Forze armate", e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1994.
- La legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante
"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 7 dicembre 1955; si riporta il testo degli
articoli 25 e 26 (come modificato dall'art. 10, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997):
"Art. 25. - La commissione superiore e la commissione
ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta
dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a
valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento
l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli
superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno
degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito
da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una
graduatoria di merito di detti ufficiali, dando a parita'
di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non
idoneita' sono iscritti dalla commissione in un elenco in
ordine di ruolo.
Art. 26. - Il punto di merito di cui al secondo comma
dell'art. 25 e' attribuito dalla commissione con
l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non
superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente
della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a
trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle
seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e
qualita' professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo
all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche,
qualora richiesti dalla presente legge ai fini
dell'avanzamento al servizio prestato presso reparti o in
imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare
riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego
di particolare interesse per l'amministrazione.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per
il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al
centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi'
ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il
quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il
punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di
generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado
corrispondente, ogni componente della commissione assegna
all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli
elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d)
considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi'
assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando
il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il
punto di merito attribuito all'ufficiale dalla
commissione.".
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28
dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante
"Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art.
10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18 maggio 2000.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre
1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 (vedi nota alle
premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 7 (Categorie di requisiti. Punteggi relativi.
Valutazione di sintesi). - 1. I punteggi di merito
attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti
previste dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955
devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una
valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della
commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati
per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.
2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre
alla particolare fisionomia del ruolo, cui l'ufficiale
valutando appartiene ed al grado superiore da conseguire,
non puo' comunque prescindere dai criteri e dagli elementi
di giudizio riportati negli articoli successivi.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 novembre
1993, n. 571, dopo le parole "incarichi di particolare
responsabilita'" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli a
carattere interforze ed internazionali".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 (vedi nota alle
premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 9 (Qualita' professionali). - 1. La valutazione
delle qualita' professionali, dimostrate durante la
carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere
condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi
desumibili dalla documentazione personale, tra cui in
particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di
comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso
i reparti o in imbarco; incarichi di particolare
responsabilita' ivi compresi quelli a carattere interforze
ed internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini
e versatilita' dimostrate in relazione al ruolo di
appartenenza ed alle differenti situazioni d'impiego;
encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle
relative motivazioni.
2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta
alla motivazione al lavoro che, completando le qualita'
professionali, e' l'espressione dell'interesse diretto agli
obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione
con senso del dovere, della responsabilita', della
disciplina, nonche' con spirito di abnegazione e di
sacrificio".
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 2 novembre
1993, n. 571, e' sostituito dal seguente:
"2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi
corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli
incarichi che richiedono spiccate capacita' professionali e che
comportano gradi di autonomia e responsabilita' elevati.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 (vedi nota alle
premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 10 (Rilevanza degli incarichi). - 1. Ferma
restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei
periodi di comando e delle attribuzioni specifiche,
costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri
incarichi eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e
generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve
essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate
capacita' professionali e che comportano gradi di autonomia
e responsabilita' elevati.
3. La rilevanza degli incarichi non e' comunque di per
se' attributiva di capacita' e di attitudini, le quali
vanno sempre accertate in concreto.".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 11 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n.
571, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore). - 1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi
nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego
di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta
attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla
documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare:
gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado
rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati
conseguiti; specifiche attitudini e versatilita' evidenziate in
relazione alle differenti situazioni di impiego.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 novembre 2002
Il Ministro: Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti
l'8 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 3
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