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SPEREQUATI ECONOMICAMENTE DAGLI ALTRI UFFICIALI

 

 UFFICIALI GIA' LAUREATI ASSUNTI TRAMITE LA NOMINA DIRETTA NELLE FF.AA.

 

riceviamo e pubblichiamo

 

In data 31 maggio 2004 il Consiglio Intermedio di rappresentanza Militare (COIR) del Comando di Squadra Aerea, ha approvato la delibera numero 3 concernente l’applicabilità dei periodi di cui all’articolo 10 del regio decreto 31 dicembre 1928 n. 3458 ai fini del computo degli anni universitari per il conseguimento dei benefici derivanti dall’omogeneizzazione stipendiale degli Ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali.  

Commentando l’originalità e la portata di tale documento, è di tutta evidenza che la sua valenza non incontra, nel passato, significativi precedenti se non nell’infruttuoso tentativo operato dal Consiglio Centrale di Rappresentanza in data 25 ottobre 2002.

Come noto, gli interventi normativi in materia di trattamento economico di funzionari ed ufficiali delle Forze Armate, susseguitisi in un arco temporale di poco più di un decennio, hanno progressivamente determinato l’allineamento tra il sistema retributivo delle FF.AA. con quello delle forze di polizia. Ciò ha reso quasi del tutto ininfluente la progressione di carriera agli effetti degli aumenti retributivi, valendo a quest’ultimo scopo soltanto l’anzianità di servizio effettiva a decorrere dalla nomina ad Ufficiale o ad Aspirante. Tale fenomeno, che prende il nome di omogeneizzazione stipendiale, consente, infatti, al personale ufficiale del ruolo direttivo, di godere degli stessi benefici retributivi spettanti agli ufficiali di livello dirigenziale corrispondenti al grado di Colonnello e Generale di Brigata o gradi corrispondenti.     

Il veicolo normativo che ha consentito di traghettare le retribuzioni del personale ufficiale di livello direttivo, al traguardo economico sopra delineato, deve individuarsi nella legge 231/90.

Prima  di  tale intervento, infatti, il trattamento economico  del  personale militare, era esclusivamente  proporzionato  al grado  con  le  minime  differenze  imputabili essenzialmente alle diverse tipologie di indennità operative percepite.                                                                                                               Tuttavia, gli aggiustamenti di carattere normativo, apportati nel corso degli anni alla disciplina di settore, nell’intento di modificare ed integrare le disposizioni contenute nella legge 231/90, hanno lentamente depauperato quest’ultime di qualsivoglia elemento discriminante ai fini del conseguimento dei benefici economici connessi all’omogeneizzazione stipendiale, eliminando ogni  residuo riferimento ai percorsi di carriera che davano titolo alla percezione degli stessi.                   

La legge 86/01, da ultimo, eliminando, il limite imposto dal decreto legislativo n.490/97 ha genericamente fissato nella data di nomina ad ufficiale o ad aspirante il dies a quo a decorrere dal quale , si può procedere al computo del periodo utile ai fini dell’omogeneizzazione stipendiale.                                                                                                     Indipendentemente dalle ragioni che hanno animato le scelte normative del legislatore dell’ultimo decennio, è a lui che deve senza meno attribuirsi, per alcuni il merito, per altri, tra cui lo Scrivente, la colpa di aver definitivamente abbattuto ogni presunto criterio meritocratico nell’attribuzione dei benefici economici in parola. Infatti, ciò che in precedenza poteva essere attribuito soltanto al conseguimento di determinati traguardi di carriera, nella fattispecie la promozione ad un determinato grado della scala gerarchica militare, è ora riconosciuto, esclusivamente ed indistintamente, sulla base della semplice anzianità di servizio.                                                                                                                                    Alla luce delle considerazioni testè argomentate, non v’è chi non veda come, un sistema di progressione economica così strutturato, oltre a risolversi in un’attenuazione del principio in forza del quale la retribuzione del militare viene commisurata al grado, sancito dal R.D. n.3458/28,  contribuisca, ancor  più, a confinare la competenza e la professionalità di molti ufficiali appartenenti ai ruoli normali di F.A. ad una condizione di anonimato e indiscriminazione.                

Un panorama del genere che vede l’appiattimento delle differenze culturali e professionali, a beneficio dell’uguaglianza economica di tutti gli ufficiali indistintamente considerati alimenta, anziché  sopire, il desiderio di quelli appartenenti ai ruoli normali di affermare le differenze di carattere lavorativo anche dal punto di vista economico.                                  

Appare evidente, allora, l'insufficienza dell'unico elemento  economico discriminante, all’interno del fenomeno dell’omogeneizzazione, costituito dall’art. 5 comma 3 della legge 86/01, e che lo strumento idoneo a remunerare, in parte, il contributo qualitativo profferto dall’attività lavorativa di un ufficiale dei ruoli normali, laureato in giurisprudenza, fisica, chimica, ingegneria o medicina, possa essere individuato proprio nell’articolo 10 del regio decreto n.3458/28.

Nel conesto lavorativo attuale, infatti, le eventuali differenze retributive, quando ravvisabili, sono espressione esclusivamente della gravosità, del rischio e del disagio che il militare è tenuto a sopportare in ragione dell’attività svolta, non certamente manifestazione della maggiore professionalità offerta.        

Dalle argomentazioni sopra sviluppate, quindi, si può  evincere come la scarsa considerazione, che il Legislatore non ha trascurato di manifestare, nei confronti del prezioso contributo lavorativo offerto dagli ufficiali del ruolo normale a nomina diretta, possa essere così sintetizzata:

-         equiparazione retributiva agli ufficiali del ruolo speciale;

-         possibilità sia per gli ufficiali dei ruoli speciali che dei ruoli normali provenienti       dall’Accademia di vedersi riconoscere il trattamento economico di omogeneizzazione a decorrere dalla nomina ad Aspirante;

-          notevoli rallentamenti nella progressione di carriera imposte, dal decreto legislativo n. 490/97, agli ufficiali del ruolo normale a nomina diretta.

Senza esasperazione alcuna dei concetti testè delineati, si potrebbe, allora, giungere anche alla non inverosimile conclusione che il legislatore si sia fino ad ora disinteressato completamente, continuando a farlo, di incentivare e favorire all’interno della Forza Armata un contributo lavorativo di qualità che si elevi dalla media comune di ufficiali diplomati, non in possesso di un titolo di laurea.

L'indifferenza legislativa, penalizza fortemente coloro che hanno investito a proprie spese e a proprio rischio, tempo , risorse economiche e personali, per il conseguimento di una formazione culturale acquisita calcolando un percorso di studi denso di difficoltà e sacrifici. Stando a quanto fino ad ora commentato, non deve neanche meravigliare il verificarsi di un sempre più crescente fenomeno di esodo dall’Arma Azzurra di buona parte del personale ufficiale laureato in fisica, ingegneria, chimica, giurisprudenza e medicina che non tollerano di doversi confrontare quotidianamente con un sistema normativo anacronistico e obsoleto perché, come si è già detto, incapace di riconoscere dal punto di vista economico il loro contributo qualitativo apportato all'attività istituzionale di Forza Armata.

Si tratta, allora, di un'uguaglianza che crea ingiustizia e disparità: non è, infatti, ammissibile in una società come la nostra, che impone la formazione di sempre più ardite professionalità, che, ad esempio, il geometra o il ragioniere di Forza Armata, a parità di anzianità di servizio, siano assoggettati al medesimo regime economico dei pari grado, laureati rispettivamente in igegneria e giurisprudenza, quando l'attività e le responsabilità dei secondi sono, di fatto e per logica comune, superiori a quelle dei primi. Per molti, ciò alimenta frustrazioni e voglia di riscatto economico - professionale in un ambiente diverso da quello della stessa Forza Armata.

In tale contesto normativo, appare chiaro, allora, che l’unica soluzione normativa di giustizia sia formale che sostanziale, idonea di per sé a rendere la stessa Forza Armata all’altezza di apprezzare economicamente il plusvalore di carattere qualitativo realizzato dall'attività degli ufficiali in argomento, sia quella di legittimamente riconoscere, ai fini dell’omogeneizzazione stipendiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei diversi corsi di laurea, diminuiti di un anno, in ossequio al dettato normativo disposto all’articolo 10 del Regio decreto n.3458/1928.                                                                                                                                                                               Tale apprezzamento, infatti, potrebbe costituire un rimedio, seppur parziale, alla forte sperequazione creata a danno degli ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta, i quali potrebbero così approdare al beneficio dell’omogeneizzazione stipendiale in un’età anagrafica che andrebbe in media intorno ai 40 anni circa, rimanendo anche in questa ipotesi, nel complesso gli ufficiali meno retribuiti in assoluto delle FF.AA. se solo si considera che le altre categorie di ufficiali giungono attualmente al beneficio in argomento in età anagrafiche medie notevolmente inferiori: quali 32/33 anni per gli ufficiali provenienti dal complemento e 34/35 anni per quelli provenienti dagli istituti di formazione di Accademia.
 

 


 

 

 

 

 

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