SPEREQUATI
ECONOMICAMENTE DAGLI ALTRI UFFICIALI
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UFFICIALI GIA' LAUREATI ASSUNTI
TRAMITE LA NOMINA DIRETTA NELLE FF.AA.
riceviamo e pubblichiamo
In data 31 maggio 2004 il
Consiglio Intermedio di rappresentanza Militare (COIR) del Comando di Squadra
Aerea, ha approvato la delibera numero 3 concernente l’applicabilità dei periodi
di cui all’articolo 10 del regio decreto 31 dicembre 1928 n. 3458 ai fini del
computo degli anni universitari per il conseguimento dei benefici derivanti
dall’omogeneizzazione stipendiale degli Ufficiali a nomina diretta dei ruoli
normali.
Commentando l’originalità e la
portata di tale documento, è di tutta evidenza che la sua valenza non incontra,
nel passato, significativi precedenti se non nell’infruttuoso tentativo operato
dal Consiglio Centrale di Rappresentanza in data 25 ottobre 2002.
Come noto, gli interventi
normativi in materia di trattamento economico di funzionari ed ufficiali delle
Forze Armate, susseguitisi in un arco temporale di poco più di un decennio,
hanno progressivamente determinato l’allineamento tra il sistema retributivo
delle FF.AA. con quello delle forze di polizia. Ciò ha reso quasi del tutto
ininfluente la progressione di carriera agli effetti degli aumenti retributivi,
valendo a quest’ultimo scopo soltanto l’anzianità di servizio effettiva a
decorrere dalla nomina ad Ufficiale o ad Aspirante. Tale fenomeno, che prende il
nome di omogeneizzazione stipendiale, consente, infatti, al personale ufficiale
del ruolo direttivo, di godere degli stessi benefici retributivi spettanti agli
ufficiali di livello dirigenziale corrispondenti al grado di Colonnello e
Generale di Brigata o gradi corrispondenti.
Il veicolo normativo che ha
consentito di traghettare le retribuzioni del personale ufficiale di livello
direttivo, al traguardo economico sopra delineato, deve individuarsi nella legge
231/90.
Prima di tale intervento,
infatti, il trattamento economico del personale militare, era esclusivamente
proporzionato al grado con le minime differenze imputabili essenzialmente
alle diverse tipologie di indennità operative
percepite.
Tuttavia, gli
aggiustamenti di carattere normativo, apportati nel corso degli anni alla
disciplina di settore, nell’intento di modificare ed integrare le disposizioni
contenute nella legge 231/90, hanno lentamente depauperato quest’ultime di
qualsivoglia elemento discriminante ai fini del conseguimento dei benefici
economici connessi all’omogeneizzazione stipendiale, eliminando ogni residuo
riferimento ai percorsi di carriera che davano titolo alla percezione degli
stessi.
La legge 86/01, da ultimo,
eliminando, il limite imposto dal decreto legislativo n.490/97 ha genericamente
fissato nella data di nomina ad ufficiale o ad aspirante il dies a quo a
decorrere dal quale , si può procedere al computo del periodo utile ai fini
dell’omogeneizzazione
stipendiale.
Indipendentemente dalle ragioni che hanno animato le scelte normative del
legislatore dell’ultimo decennio, è a lui che deve senza meno attribuirsi, per
alcuni il merito, per altri, tra cui lo Scrivente, la colpa di aver
definitivamente abbattuto ogni presunto criterio meritocratico nell’attribuzione
dei benefici economici in parola. Infatti, ciò che in precedenza poteva essere
attribuito soltanto al conseguimento di determinati traguardi di carriera, nella
fattispecie la promozione ad un determinato grado della scala gerarchica
militare, è ora riconosciuto, esclusivamente ed indistintamente, sulla base
della semplice anzianità di
servizio.
Alla luce delle considerazioni testè argomentate, non v’è chi non veda come, un
sistema di progressione economica così strutturato, oltre a risolversi in
un’attenuazione del principio in forza del quale la retribuzione del militare
viene commisurata al grado, sancito dal R.D. n.3458/28, contribuisca, ancor
più, a confinare la competenza e la professionalità di molti ufficiali
appartenenti ai ruoli normali di F.A. ad una condizione di anonimato e
indiscriminazione.
Un panorama del genere che
vede l’appiattimento delle differenze culturali e professionali, a beneficio
dell’uguaglianza economica di tutti gli ufficiali indistintamente considerati
alimenta, anziché sopire, il desiderio di quelli appartenenti ai ruoli normali
di affermare le differenze di carattere lavorativo anche dal punto di vista
economico.
Appare evidente, allora,
l'insufficienza dell'unico elemento economico discriminante, all’interno del
fenomeno dell’omogeneizzazione, costituito dall’art. 5 comma 3 della legge
86/01, e che lo strumento idoneo a remunerare, in parte, il contributo
qualitativo profferto dall’attività lavorativa di un ufficiale dei ruoli
normali, laureato in giurisprudenza, fisica, chimica, ingegneria o medicina,
possa essere individuato proprio nell’articolo 10 del regio decreto n.3458/28.
Nel conesto lavorativo
attuale, infatti, le eventuali differenze retributive, quando ravvisabili, sono
espressione esclusivamente della gravosità, del rischio e del disagio che il
militare è tenuto a sopportare in ragione dell’attività svolta, non certamente
manifestazione della maggiore professionalità offerta.
Dalle argomentazioni sopra
sviluppate, quindi, si può evincere come la scarsa considerazione, che il
Legislatore non ha trascurato di manifestare, nei confronti del prezioso
contributo lavorativo offerto dagli ufficiali del ruolo normale a nomina
diretta, possa essere così sintetizzata:
-
equiparazione
retributiva agli ufficiali del ruolo speciale;
-
possibilità sia per
gli ufficiali dei ruoli speciali che dei ruoli normali provenienti
dall’Accademia di vedersi riconoscere il trattamento economico di
omogeneizzazione a decorrere dalla nomina ad Aspirante;
-
notevoli rallentamenti
nella progressione di carriera imposte, dal decreto legislativo n. 490/97, agli
ufficiali del ruolo normale a nomina diretta.
Senza esasperazione alcuna dei
concetti testè delineati, si potrebbe, allora, giungere anche alla non
inverosimile conclusione che il legislatore si sia fino ad ora disinteressato
completamente, continuando a farlo, di incentivare e favorire all’interno della
Forza Armata un contributo lavorativo di qualità che si elevi dalla media comune
di ufficiali diplomati, non in possesso di un titolo di laurea.
L'indifferenza legislativa,
penalizza fortemente coloro che hanno investito a proprie spese e a proprio
rischio, tempo , risorse economiche e personali, per il conseguimento di una
formazione culturale acquisita calcolando un percorso di studi denso di
difficoltà e sacrifici. Stando a quanto fino ad ora commentato, non deve neanche
meravigliare il verificarsi di un sempre più crescente fenomeno di esodo
dall’Arma Azzurra di buona parte del personale ufficiale laureato in fisica,
ingegneria, chimica, giurisprudenza e medicina che non tollerano di doversi
confrontare quotidianamente con un sistema normativo anacronistico e obsoleto
perché, come si è già detto, incapace di riconoscere dal punto di vista
economico il loro contributo qualitativo apportato all'attività istituzionale di
Forza Armata.
Si tratta, allora, di un'uguaglianza che crea
ingiustizia e disparità: non è,
infatti, ammissibile in una società come la nostra, che impone la formazione di
sempre più ardite professionalità, che, ad esempio, il geometra o il ragioniere
di Forza Armata, a parità di anzianità di servizio, siano assoggettati al
medesimo regime economico dei pari grado, laureati rispettivamente in igegneria
e giurisprudenza, quando l'attività e le responsabilità dei secondi sono, di
fatto e per logica comune, superiori a quelle dei primi. Per molti, ciò alimenta
frustrazioni e voglia di riscatto economico - professionale in un ambiente
diverso da quello della stessa Forza Armata.
In tale contesto normativo,
appare chiaro, allora, che l’unica soluzione normativa di giustizia sia formale
che sostanziale, idonea di per sé a rendere la stessa Forza Armata all’altezza
di apprezzare economicamente il plusvalore di carattere qualitativo realizzato
dall'attività degli ufficiali in argomento, sia quella di legittimamente
riconoscere, ai fini dell’omogeneizzazione stipendiale, gli anni di studio
corrispondenti alla durata legale dei diversi corsi di laurea, diminuiti di un
anno, in ossequio al dettato normativo disposto all’articolo 10 del Regio
decreto n.3458/1928.
Tale
apprezzamento, infatti, potrebbe costituire un rimedio, seppur parziale, alla
forte sperequazione creata a danno degli ufficiali dei ruoli normali a nomina
diretta, i quali potrebbero così approdare al beneficio dell’omogeneizzazione
stipendiale in un’età anagrafica che andrebbe in media intorno ai 40 anni circa,
rimanendo anche in questa ipotesi, nel complesso gli ufficiali meno retribuiti
in assoluto delle FF.AA. se solo si considera che le altre categorie di
ufficiali giungono attualmente al beneficio in argomento in età anagrafiche
medie notevolmente inferiori: quali 32/33 anni per gli ufficiali provenienti dal
complemento e 34/35 anni per quelli provenienti dagli istituti di formazione di
Accademia.
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