RIORDINO DELLE CARRIERE

 

 
   

 

   

RIORDINO DELLE CARRIERE

 

 

BOZZA DI NORMA Dl DELEGA INTEGRATA

(Concordata dalle Amministrazioni interessate alla data del 15 luglio 2005)

 

Art. 1

(Riordinamento delle carriere del personale delle forze di polizia e

delle forze armate)

 

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:
 

a) per il riordinamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze Armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi ed a valorizzare le risorse umane, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all’appartenenza alle Forze Armate o di polizia ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni;
 

b) per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
 

c) per la ridefinizione del procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di razionalizzare la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e di quello delle Forze armate, in relazione alle specifiche e rispettive peculiarità.  

2. Saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle risorse disponibili e dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i decreti legislativi recanti:
 

a) l’unificazione dei ruoli dei personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, tenuto conto delle rispettive peculiarità, prevedendo:  

1) la revisione delle procedure di avanzamento nelle qualifiche dei sovrintendenti e corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l’anzianità, ed assicurando, comunque, l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, prima della cessazione dal servizio, salvo  demerito;  

2) per le Forze Armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, l’ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dai decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle nome a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l’accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all’articolo 10 del  decreto legislativo 12 maggio1995, n. 196;  

b) interventi perequativi, arche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente al ruoli degli ispettori e corrispondenti, tenendo reciprocamente conto di quelli spettanti ai marescialli delle Forze armate, anche in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e dei luogotenenti e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;  

c) l’unificazione dei ruoli di cui all’articolo del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e di anelli corrispondenti sanitari e tecnico- scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, tenuto conto delle disposizioni in vigore per l’accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l’ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica e riconoscimento, nell’ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle funzioni dirigenziali per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l’attribuzione di un’indennità perequativa di base, in luogo dell’assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo:  

1) l’estensione del medesimo modello dirigenziale agli ufficiali delle Forze di

polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la

specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto

previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, a 298,

prevedendone il completamento del processo di valorizzazione dirigenziale

con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli ufficiali di grado

corrispondente;

 

2) conseguenti modificazioni dell’ordinamento del ruolo direttivo speciale della

Polizia di Stato ovvero la sua soppressione;

 

3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità

operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia

Penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con

le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione.

 

d) la ridefinizione del procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

 

e) le disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino

l’inquadramento nei ruoli superiori.

 

3. Al completamento dei riordinamenti di cui al comma 1 e, particolarmente, alla

valorizzazione ed ai riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica

o grado iniziale del ruolo di base, all’integrazione dei contenuti economici dei

trattamenti dirigenziali per i vice questori aggiunti, i maggiori e i tenenti colonnelli ed il

personale di qualifica o grado corrispondente, si provvede con successivi decreti

legislativi, da adottarsi entro il 30 giugno 2007, compatibilmente con i vincoli di finanza

pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in

coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria

A tal fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze

finanziarie per la graduale attuazione dei riordinamenti di cui al comma 1.

 

4. i decreti di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale

equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici fissi e continuativi del

personale interessato.

 

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 saranno trasmessi alle

organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di

rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano

esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema

stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole Essi saranno, inoltre, trasmessi,

almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, al

Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e

dei Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque

alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni

dalla richiesta.

 

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere

corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n 468, e successive modificazioni.

 

7. I decreti legislativi di cui al comma 3 la cui attuazione determini nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

8. Provvedimenti correttivi potranno essere adottati, con le modalità previste dal

presente articolo, entro l’anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti

legislativi di cui ai commi 2 e 3. 

 

Art. 2

(Trattamenti economici e giuridici per il personale dirigente delle

Forze di polizia e delle Forze armate)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino a quando non saranno approvate le

norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale

dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate i relativi trattamenti sono

determinati come segue:

 

a) gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del

personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, comprese le

indennità di posizione e perequativa, sono adeguati di diritto annualmente in

ragione degli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie

di personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n 165, ivi compresa l’indennità integrativa speciale. La percentuale

dell’adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno

con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i

termini previsti, l’adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale

dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio;

 

b) le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste

dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di

cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, a 195 e successive modificazioni

sono estese ai dirigenti civile e militari delle Forze di polizia e delle Forze

armate, nell’ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai

miglioramenti economici dei predetto personale. Parimenti si provvede alla

ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, per i

dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, e

dell’indennità pensionabile di cui all’articolo 43 della legge 1° Aprile 1981, n

121, per dirigenti civile e militari delle Forze di polizia, in ragione degli

incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la

corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la

detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di

quanto previsto dall’art.24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448

e dalla lettera a) del presente articolo.

 

2. All’attuazione del comma 1 sì provvede con decreto del Presidente dei

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell’ambito

delle risorse da destinare ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30

marzo2001, n. 165, ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui

all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

 

3. Al comma 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze

armate, sono indicate, altresì, le somme occorrenti per l’estensione dei miglioramenti,

derivanti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e delle procedure di

concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195”.

 

4. Nella fase di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1, lettera a),

entro il 30 aprile 2005, il Ministero dell’economia e delle finanze definisce, d’intesa con il

Dipartimento della funzione pubblica e sentite le Amministrazioni interessate, il quadro

delle esigenze ai fini della determinazione delle risorse da destinare, ai sensi dell’articolo

24, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165, ai miglioramenti economici per

il personale di cui al presente articolo, per la perequazione dei trattamenti economici dei

personale dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, anche in raffronto con le

restanti categorie di personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e per lo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale di cui

all’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216,

ed all’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad

applicarsi al personale dirigente delle forze di polizia e delle forze armate anche per

l’anno 2005, a titolo di anticipazione, solo se, entro il 30 aprile dello stesso anno, non

sono disponibili i dati di cui ai comma 1, lettera a), del presente articolo.

  

Art. 3

(Disposizioni relative alla Polizia Penitenziaria)

 

1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo previsto dall’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo.  

2. All’articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2- is. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell’11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche i sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.” 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 267.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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