TESTO UNICO DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE”
Schema di decreto legislativo!
|
|
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
2/12/2005
entrera' in vigore nel 2008.
1
Schema di Decreto Legislativo
“TESTO UNICO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
Attuazione della delega conferita dall’art.1, comma 2,
lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
2
Indice:
Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2 Destinatari
Art. 3 Istituzione delle forme pensionistiche
complementari
Art. 4 Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all’esercizio
Art. 5. Partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo e responsabilità
Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli
gestionali
Art. 7 Banca depositaria
Art. 8 Finanziamento
Art. 9 Istituzione e disciplina delle forma
pensionistica complementare residuale presso
l’INPS
Art. 10 Misure compensative per le imprese
Art. 11 Prestazioni
Art. 12 Fondi pensione aperti
Art. 13 Forme pensionistiche individuali
Art. 14 Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di
partecipazione e portabilità
Art. 15 Vicende del fondo pensione
Art. 16 Contributo di solidarietà
Art. 17 Regime tributario delle forme
pensionistiche complementari
Art. 18 Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari
Art. 19 Compiti della COVIP
Art. 20 Forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421
Art. 21 Abrogazioni e modifiche
Art. 22 Disposizioni finanziarie
Art. 23 Entrata in vigore e norme transitorie
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
3
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 23
agosto 2004, n. 243, recante delega al Governo
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge medesima,
uno o più decreti legislativi nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare o all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria;
Vista la delega conferita d all’art.
1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto
2004, n. 243;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993 n.
124, e successive modificazioni e integrazioni;
Effettuato il previsto confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori e dei prestatori di
lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
4
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le
forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema
obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli
enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, al fine di assicurare più elevati livelli di
copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto è libera
e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a)
“forme pensionistiche complementari collettive”: le
forme di cui agli articoli 3, comma
1, lettere da a) a g), e 12 del presente decreto
che hanno ottenuto l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività da parte della COVIP
e di cui all’articolo 20 iscritte
all’apposito albo, alle quali è possibile aderire
collettivamente o individualmente e con
l’apporto di quote del trattamento di fine
rapporto;
b)
“forme pensionistiche complementari individuali”: le
forme di cui all’articolo 13 che
hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da
parte della COVIP alle quali è possibile
destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c)
“COVIP”: la Commissione di vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari istituita
ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto,
di seguito definita “COVIP”.
4. Le forme pensionistiche complementari sono
attuate mediante la costituzione, ai sensi
dell’articolo 4, di appositi fondi, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo
pensione", la quale non può essere utilizzata da
altri soggetti.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5
Art. 2
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in
modo individuale o collettivo:
a)
i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici,
anche secondo il criterio di appartenenza
alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese,
categoria, comparto o raggruppamento,
anche territorialmente delimitato, o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva,
ivi compresi i lavoratori assunti in base alle
tipologie contrattuali previste dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b)
i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,
anche organizzati per aree professionali e
per territorio, ivi compresi i lavoratori
autonomi impiegati nell’ambito di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e a
progetto di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
c)
i soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, anche unitamente ai lavoratori
dipendenti dalle cooperative
interessate;
d)
i soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti
al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere istituite:
a)
per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c)
e d), esclusivamente forme pensionistiche
complementari in regime di
contribuzione definita;
b)
per i soggetti di cui al comma 1, lettera b),
anche forme pensionistiche complementari
in regime di prestazioni definite volte ad
assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a
quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
6
Art. 3
Istituzione delle forme pensionistiche
complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite da:
a)
contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti
collettivi nazionali di lavoro; accordi,
anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle
organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b)
accordi fra lavoratori autonomi, compresi i
collaboratori coordinati e continuativi e a
progetto, o fra liberi professionisti, promossi
anche da loro sindacati o associazioni di
rilievo almeno regionale;
c)
regolamenti di enti o aziende;
d)
accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi anche da
associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
e)
accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi
anche da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale;
f)
gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio
1996, n. 103, con l’obbligo della gestione
separata, sia direttamente sia secondo
le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
g)
i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione
aperti di cui
all’articolo 12;
h)
i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente
alle forme pensionistiche complementari
individuali.
2. Per il personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
forme pensionistiche complementari possono
essere istituite mediante i contratti collettivi
di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.
Per il personale dipendente di cui all’articolo
3, comma 1, del medesimo decreto legislativo
le forme pensionistiche complementari possono
essere istituite secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi
da loro associazioni.
3 .
Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le
modalità di
partecipazione garantendo la libertà
di adesione individuale.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
7
Art. 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all’esercizio
1. I Fondi pensione sono costituiti:
a)
come soggetti giuridici, di natura associativa ai
sensi dell’articolo 36 del codice civile,
distinti dai soggetti promotori
dell’iniziativa;
b)
come soggetti dotati di personalità giuridica; in
tal caso, in deroga alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento
della personalità giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività adottato dalla COVIP; per tali
fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del
registro delle persone giuridiche e provvede ai
relativi adempimenti.
2. I Fondi pensione istituiti ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettere
f), g) e h), possono essere
costituiti altresì nell'ambito della singola
società o del singolo ente attraverso la formazione, con
apposita deliberazione, di un patrimonio di
destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della
medesima società od ente, con gli effetti di cui
all’articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività delle forme
pensionistiche complementari di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da
a) a g), è subordinato alla preventiva
autorizzazione da parte della COVIP,
la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze l’esito del
procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega
l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni
dal ricevimento da parte della COVIP
dell’istanza e della prescritta documentazione,
ovvero in trenta giorni dal ricevimento
dell’ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento
dell’istanza; la COVIP può determinare con
proprio regolamento le modalità di presentazione
dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa
ed eventuali diversi termini per il rilascio
dell’autorizzazione comunque non superiori ad
ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti
da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina:
a)
i requisiti formali di costituzione, nonché gli
elementi essenziali sia dello statuto sia
dell'atto di destinazione del patrimonio, con
particolare riferimento ai profili della trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli
organi collegiali;
b)
i requisiti per l'esercizio dell'attività, con
particolare riferimento all'onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e,
comunque, del responsabile della
forma pensionistica complementare, facendo
riferimento ai criteri definiti ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione
delle modalità di gestione del fondo stesso sia
in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
c)
i contenuti e le modalità del protocollo di
autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti l’attività di cui al
presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da 5.200 euro a
25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle
cose che sono servite o sono state destinate
a commettere il reato o che ne sono il prodotto o
il profitto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
8
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di
categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi ,
devono assumere forma di soggetto riconosciuto
ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi
statuti devono prevedere modalità di raccolta
delle adesioni compatibili con le disposizioni
per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall’autorizzazione quando il fondo pensione
non abbia iniziato la propria attività, ovvero
quando non sia stata conseguita la base associativa
minima prevista dal fondo stesso, previa
convocazione delle fonti istitutive.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
9
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e
di controllo e responsabilità
1. La composizione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, escluse quelle di cui agli
articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro. Per quelle caratterizzate
da contribuzione unilaterale a carico dei
lavoratori, la composizione degli organi collegiali
risponde al criterio rappresentativo di
partecipazione delle categorie e raggruppamenti
interessati. I componenti dei primi organi
collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo.
Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti
costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna
forma pensionistica complementare nomina il
responsabile della forma stessa in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità, e per
il quale non sussistano le cause di
ineleggibilità e di decadenza così come previsto dal decreto
di cui all’articolo 4, comma 3. Il responsabile
della forma pensionistica svolge la propria attività
in modo autonomo e indipendente riportando
direttamente all’organo amministrativo della
forma pensionistica complementare relativamente
ai risultati dell’attività svolta. Per le forme
pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile
della forma pensionistica può essere conferito
anche ad uno degli amministratori della
forma stessa.
3. Il responsabile della forma pensionistica
verifica che la gestione della stessa sia svolta
nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché
nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni
stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla
base delle direttive emanate da COVIP
provvede all’invio di dati e notizie
sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa
COVIP. In particolare vigila sul rispetto dei
limiti di investimento, complessivamente e per
ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle
operazioni in conflitto di interesse e sulle buone
pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela
degli iscritti.
4. I fondi pensione aperti di cui all’articolo 12
prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza
composto da almeno due membri, designati dai
soggetti istitutori dei fondi stessi, in
possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità, e per i quali non sussistano le cause di
ineleggibilità e di decadenza previsti dal
decreto di cui all’articolo 4, comma 3. La partecipazione
all’organismo di sorveglianza è incompatibile con
la carica di amministratore o di componente
di altri organi sociali, nonché con lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato, di
consulenza, di prestazione d’opera continuativa,
presso i soggetti istitutori dei fondi pensione
aperti, ovvero presso le società da questi
controllate o che li controllano. I componenti
dell’organismo di sorveglianza non possono essere
proprietari, usufruttuari o titolari di altri
diritti – anche indirettamente o per conto terzi
– relativamente a partecipazioni azionarie di
soggetti istitutori di fondi pensione aperti,
ovvero di società da questi controllate o che li controllano.
La sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla presente disposizione
deve essere attestata dal candidato mediante
apposita dichiarazione sottoscritta.
L’accertamento del mancato possesso anche di uno
solo dei requisiti indicati determina la decadenza
dall’ufficio che sarà dichiarata ai sensi del
comma 8.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
10
5. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli
interessi degli aderenti e verifica che
l’amministrazione e la gestione complessiva del
fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli
stessi, anche sulla base delle informazioni
ricevute dal responsabile della forma pensionistica.
L’organismo riferisce agli organi di
amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali
irregolarità riscontrate.
6. Nei confronti dei componenti degli organi di
cui al comma 1 e del responsabile della forma
pensionistica si applicano gli articoli 2392,
2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di
controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica
l’articolo 2407 del codice civile.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, su proposta della COVIP, possono
essere sospesi dall'incarico e, nei casi di
maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico
i componenti degli organi collegiali e il
responsabile della forma pensionistica che:
a)
non ottemperano alle richieste o non si uniformano
alle prescrizioni della COVIP di
cui all’articolo 16;
b)
forniscono alla COVIP informazioni false;
c)
violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 7 e
13;
d)
non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione della condizione
di onorabilità nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative.
9 .
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui
all’articolo 5, comma 1,
e i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o
documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei
mesi a tre anni salvo che il fatto costituisca
più grave reato; b) nel termine prescritto non
ottemperano, anche in parte, alle richieste della
COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 2.600
euro a 15.500 euro; c) non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione
delle condizioni di onorabilità di cui
all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative,
sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600 euro a
15.500 euro.
10. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo sono applicate con la procedura
di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva
l’attribuzione delle relative competenze alla
COVIP e al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
11. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo
15 si applicano le disposizioni contenute nel
presente articolo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11
Art. 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a)
convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera d) del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attività, con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione
Europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b)
convenzioni con imprese assicurative di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo,
ovvero con imprese svolgenti la medesima
attività, con sede in uno dei Paesi aderenti
all’Unione Europea, che abbiano ottenuto
il mutuo riconoscimento;
c)
convenzioni con società di gestione del risparmio,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero
con imprese svolgenti la medesima
attività, con sede in uno dei Paesi aderenti
all’Unione Europea, che abbiano ottenuto
il mutuo riconoscimento;
d)
sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
società immobiliari nelle quali il fondo
pensione può detenere partecipazioni anche
superiori ai limiti di cui al comma 13,
lettera
a), nonché di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti
di cui alla lettera
e);
e)
sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi
secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro del tesoro di cui al comma
11 ,
ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per
cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi
pensione convenzioni per l’utilizzazione
del servizio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni
e delle attività connesse e strumentali anche
attraverso la costituzione di società di capitali
di cui debbono conservare in ogni caso la
maggioranza del capitale sociale; detto servizio
deve essere organizzato secondo criteri di
separatezza contabile dalle attività istituzionali del
medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11
erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono
mediante convenzioni con una o più imprese
assicurative di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
4 .
I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare
direttamente le rendite,
affidandone la gestione finanziaria ai soggetti
di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni
in base a criteri generali determinati con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati dal citato decreto, con riferimento alla
dimensione minima dei fondi per numero
di iscritti, alla costituzione e alla
composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e
finanziarie da utilizzare per la conversione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni
di assicurazione contro il rischio di
sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre
la media. I fondi autorizzati all’erogazione
delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
12
almeno triennale, un bilancio tecnico contenente
proiezioni riferite ad un arco temporale non
inferiore a quindici anni.
5. Per le forme pensionistiche in regime di
prestazione definita e per le eventuali prestazioni
per invalidità e premorienza, sono in ogni caso
stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si
applica l’articolo 7.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai
commi 3, 4 , e 5, e
all’articolo 7, i competenti organismi
di amministrazione dei fondi, individuati ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono
offerte contrattuali, per ogni tipologia di
servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità
notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale,
a soggetti abilitati che non appartengono ad
identici gruppi societari e comunque non
sono legati, direttamente o indirettamente, da
rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte
ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da consentire il raffronto
dell’insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano
tutti i poteri di controllo su di essi, sono
determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti
ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della
stipula delle convenzioni previste nei precedenti
commi.
8. Il processo di selezione dei gestori deve
essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla
COVIP e comunque in modo da garantire la
trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi
e modalità gestionali, decisi preventivamente
dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.
Le convenzioni possono essere stipulate,
nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
a)
contenere le linee di indirizzo dell’attività dei
soggetti convenzionati nell’ambito dei
criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio di cui al comma 11 e le modalità
con le quali possono essere modificate le linee
di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi
pensione possono prevedere linee di investimento
che consentano di garantire rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto;
b)
prevedere i termini e le modalità attraverso cui i
fondi pensione esercitano la facoltà di
recesso, contemplando anche la possibilità per il
fondo pensione di rientrare in possesso
del proprio patrimonio attraverso la restituzione
delle attività finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all’atto
della comunicazione al gestore della volontà
di recesso dalla convenzione;
c)
prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarità dei diritti di voto
inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano
investite le disponibilità del fondo
medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e
delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro
in facoltà degli stessi di concludere, in tema di
titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò
abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla
garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilità affidati ai gestori di cui al comma
1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
13
convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati
a valori correnti e non possono essere distratti
dal fine al quale sono stati destinati né formare
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti
dei creditori stessi, né possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione è legittimato a
proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo
103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi,
diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento
dei valori oggetto della domanda è ammessa
ogni prova soggetto documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo
parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti
convenzionati, sono fissati criteri e modalità
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in
modo da assicurare la piena comparabilità
delle diverse convenzioni.
11. I criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio, nella scelta degli investimenti, devono
essere indicati nello statuto di cui all’articolo
4, comma 3, lettera a). Con
decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze,
sentita la COVIP , sono individuati:
a)
le attività nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilità, con i
rispettivi limiti massimi di investimento, avendo
particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b)
i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c)
le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse compresi quelli eventuali attinenti
alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive dei fondi pensione
ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
12 .
I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui
soggetti gestori a favore
dei dipendenti delle stesse, possono gestire
direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o
concedere prestiti, né investire le disponibilità
di competenza:
a)
in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una
stessa società, per un valore nominale
superiore al cinque per cento del valore nominale
complessivo di tutte le azioni o
quote con diritto di voto emesse dalla società
medesima se quotata, ovvero al dieci per
cento se non quotata, né comunque, azioni o quote
con diritto di voto per un ammontare
tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla società emittente;
b)
in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente
o indirettamente, per interposta persona o
tramite società fiduciaria, o agli stessi
legati da rapporti di controllo ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e,
se trattasi di fondo pensione di categoria, in
misura complessiva superiore al trenta per
cento;
c)
fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera precedente, i fondi pensione aventi
come destinatari i lavoratori di una determinata
impresa non possono investire le proprie
disponibilità in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorché
l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese
appartenenti al gruppo medesimo, in
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
14
misura complessivamente superiore,
rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del
patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione
di gruppo si fa riferimento all'articolo
23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
14 .
Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto
annuale e,
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche
agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione
delle risorse si siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le
linee seguite nell’esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
15
Art. 7
Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione,
sono depositate presso una banca distinta dal gestore
che presenti i requisiti di cui all’articolo 38
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni
impartite dal soggetto gestore del patrimonio del
fondo, se non siano contrarie alla legge, allo
statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma
11 .
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto
n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci
della banca depositaria riferiscono senza ritardo
alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella
gestione dei fondi pensione.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
16
Art. 8
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari può essere attuato mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore,
del datore di lavoro o del committente e attraverso
il conferimento del TFR maturando. Nel caso di
lavoratori autonomi e di liberi professionisti
il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari è attuato mediante contribuzioni
a carico dei soggetti stessi. Nel caso di
soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro
o d’impresa il finanziamento alle citate forme è
attuato dagli stessi o dai soggetti nei
confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i
lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione
a proprio carico, relativamente ai lavoratori
dipendenti la misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro o del
committente e del lavoratore stesso sono fissati
dai contratti e dagli accordi collettivi, anche
aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti
di enti o aziende; gli accordi fra soli
lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione
a carico degli stessi. Il contributo da destinare
alle forme pensionistiche complementari
è stabilito in cifra fissa oppure: per i
lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione
assunta per il calcolo del TFR o con riferimento
ad elementi particolari della retribuzione
stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti, in percentuale del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF,
relativo al periodo d'imposta precedente;
per i soci lavoratori di società cooperative,
secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale
della retribuzione assunta per il calcolo del TFR
ovvero degli imponibili considerati
ai fini dei contributi previdenziali obbligatori
ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo
d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari
di cui siano destinatari i dipendenti della
pubblica amministrazione, i contributi alle forme
pensionistiche debbono essere definiti in sede
di determinazione del trattamento economico,
secondo procedure coerenti alla natura del
rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal
datore di lavoro o committente alle forme di previdenza
complementare sono deducibili, ai sensi
dell’articolo 10 del Testo Unico delle imposte
sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n.
917, dal reddito complessivo per un importo
non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del
computo del predetto limite si tiene conto anche
delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all’articolo 105,
comma 1, del citato DPR. Per la parte dei
contributi versati che non hanno fruito della deduzione,
compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare,
il contribuente comunica alla forma
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui è stato
effettuato il versamento, ovvero, se antecedente,
alla data in cui sorge il diritto alla prestazione,
l’importo non dedotto o che non sarà dedotto
nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell’interesse delle
persone indicate nell’articolo 12 del Testo Unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta al soggetto nei confronti del quale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
17
dette persone sono a carico la deduzione per
l’ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l’importo complessivamente
stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto
e, limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari,
è consentito, nei venti anni successivi al quinto
anno di partecipazione a tali forme,
dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla
differenza positiva tra l’importo di 25.822,85
euro e i contributi effettivamente versati nei
primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e comunque per un importo non
superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari comporta
l’adesione alle forme stesse e avviene secondo:
a)
modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima
assunzione il lavoratore può conferire
l’intero importo del TFR maturando ad una forma
di previdenza complementare
dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa,
il lavoratore decida, nel predetto periodo
di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il
proprio datore di lavoro, tale scelta
può essere successivamente revocata e il
lavoratore può conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica complementare dallo
stesso prescelta;
b)
modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel
periodo di tempo indicato alla lett. a)
non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese
successivo alla scadenza dei sei mesi
ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR
maturando dei propri dipendenti alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi o
contratti collettivi, anche territoriali,
salvo sia intervenuto un diverso accordo
aziendale tra le parti che preveda la destinazione
del TFR a una forma collettiva tra quelle
previste all’articolo 1, comma
2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004,
n. 243; tale accordo deve essere notificato
dal datore di lavoro al lavoratore, in modo
diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme
pensionistiche di cui al n. 1) alle quali l’azienda
abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad
una di esse, individuata in accordo
tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR
maturando è conferito a quella delle
predette forme pensionistiche alla quale
l’azienda abbia aderito con il maggior
numero di lavoratori;
3) in caso di mancato accordo tra le parti e in
assenza di una forma pensionistica
complementare collettiva prevista da accordi o
contratti collettivi della quale i lavoratori
siano destinatari, il datore di lavoro
trasferisce il TFR maturando alla forma
pensionistica complementare istituita presso
l’INPS;
c)
con riferimento ai lavoratori già assunti
antecedentemente alla data del 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all’articolo
20, qualora risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, è
consentito scegliere, entro sei mesi dalla
predetta data, se mantenere il residuo
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,
ovvero conferirlo, anche nel caso
in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma
complementare collettiva alla
quale gli stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a
forme pensionistiche complementari, è consentito
scegliere, entro sei mesi dalla
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
18
predetta data, se mantenere il TFR maturando
presso il proprio datore di lavoro,
ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al
50 per cento, con possibilità di incrementi
successivi, ad una forma pensionistica
complementare; nel caso in cui
non esprimano alcuna volontà,si applica quanto
previsto alla lettera b).
8. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l’investimento di
tali somme nella linea a contenuto più prudenziale.
9. L’adesione a una forma pensionistica
realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito
del TFR non comporta l’obbligo della
contribuzione a carico del lavoratore e del datore
di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia,
di destinare una parte della retribuzione alla
forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed
anche in assenza di accordi collettivi; in
tal caso comunica al datore di lavoro l’entità
del contributo e il fondo di destinazione. Il datore
può a sua volta decidere, anche in assenza di
accordi collettivi e sulla base del regolamento
aziendale o accordo aziendale con i lavoratori,
di contribuire alla forma pensionistica collettiva
alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a
quella prescelta in base al citato accordo o
regolamento. Nel caso in cui il lavoratore
intenda contribuire alla forma pensionistica complementare
e qualora abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro in base ad accordi collettivi,
accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende,
detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.
10. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari può proseguire volontariamente
fino ad un massimo di sette anni oltre il
raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal
regime obbligatorio di appartenenza, a condizione
che l’aderente, alla data del pensionamento,
possa far valere almeno tre anni di contribuzione
continuativa a favore delle forme di previdenza
complementare. E’ fatta salva la facoltà del
soggetto che decida di proseguire volontariamente
la contribuzione, di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni
pensionistiche.
11. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari può essere altresì attuato delegando
il centro servizi o l'azienda emittente la carta
di credito o di debito al versamento con
cadenza trimestrale alla forma pensionistica
complementare dell'importo corrispondente agli
abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di
pagamento presso i centri vendita convenzionati.
Per la regolarizzazione di dette operazioni
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto
che conferisce la delega al centro convenzionato
con il titolare della posizione aperta presso la
forma pensionistica complementare medesima.
12. Fermo restando che non è consentito
contribuire contemporaneamente a più di una forma
pensionistica complementare, gli statuti e i
regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti
dalla COVIP, le modalità in base alle quali
l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche
su diverse linee di investimento all’interno
della forma pensionistica medesima, nonché le
modalità attraverso le quali può trasferire
l’intera posizione individuale a una o più linee.
Art. 9
Istituzione e disciplina delle forma
pensionistica
complementare residuale presso l’INPS
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
19
1. Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica
complementare a contribuzione definita prevista
dall’articolo 1 comma 2, lettera
e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
alla quale affluiscono le quote di TFR maturando
nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7,
lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica
è integralmente disciplinata dalle norme del
presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente
articolo è amministrata da un comitato composto
da tre membri che abbiano maturato una
particolare esperienza nel settore della previdenza
complementare. I membri del comitato sono
nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e restano in carica per quattro
anni. I membri del comitato devono possedere i
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
stabiliti con decreto di cui all’articolo 4,
comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la
forma pensionistica di cui al presente articolo
può essere trasferita, su richiesta del
lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 10,
comma 6, ad altra forma pensionistica dallo
stesso prescelta, ovvero viene trasferita alla forma
pensionistica collettiva alla quale l’azienda
aderisca, previa informazione diretta e personale
da parte del datore di lavoro al lavoratore
almeno trenta giorni prima del trasferimento della
posizione stessa.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
20
Art. 10
Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo
pari al quattro per cento dell’ammontare del
TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari; per le imprese con meno
di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per
cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento
del contributo al fondo di garanzia previsto
dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n.
297, nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche
complementari, ferma restando l’applicazione del contributo
previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è istituito un
Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito,
in particolare per le piccole e medie imprese, a
seguito del conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari di cui al presente
decreto legislativo e la cui dotazione finanziaria
è stabilita con successivo provvedimento
legislativo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
21
Art. 11
Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari
definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle
prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal
presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti
di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza, con almeno
cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita
possono essere erogate in capitale, secondo il
valore attuale, fino ad un massimo del 50 per
cento del montante finale accumulato, e in
rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile
in capitale sono detratte le somme erogate a
titolo di anticipazione per le quali non si
sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la
rendita derivante dalla conversione di almeno il
70 per cento del montante finale sia inferiore al
50 per cento dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335, la stessa può essere erogata in
capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari
prevedono che, in caso di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni
pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente,
consentite con un anticipo massimo di
cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso
alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A miglior tutela dell’aderente, gli schemi per
l’erogazione delle rendite possono prevedere,
in caso di morte del titolare della prestazione
pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo
stesso indicati del montante residuo o, in
alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita
calcolata in base al montante residuale. In tal
caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi
collaterali contro i rischi di morte o di
sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di capitale sono imponibili
per il loro ammontare complessivo, al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati
ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono
imponibili per il loro ammontare complessivo, al
netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla
lettera g- quinquies) del comma
1 dell’articolo 44
del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile
delle prestazioni pensionistiche comunque erogate
è operata una ritenuta a titolo d’imposta
con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione
a forme pensionistiche complementari con
un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma
di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di
prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è
applicata dai soggetti eroganti. La forma
pensionistica complementare comunica ai soggetti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
22
che erogano le rendite i dati in suo possesso
necessari per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche
complementari possono richiedere un’anticipazione
della posizione individuale maturata:
a)
in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie
a seguito di gravissime situazioni relative a sé,
al coniuge e ai figli per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche. Sull’importo erogato,
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta,
è applicata una ritenuta a titolo
d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta
di una quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali;
b)
decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 50 per cento, per
l’acquisto della prima casa di abitazione per sé
o per i figli, documentato con atto notarile,
o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b),
c), e d) del comma
1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, relativamente
alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta
a titolo di imposta del 23 per cento;
c)
decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 30 per cento, per ulteriori
esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al
netto dei redditi già assoggettati
ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di
imposta del 23 per cento;
d)
le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga
le anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione,
che complessivamente non possono mai eccedere
il cinquanta per cento della posizione
individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione
delle ipotesi di cui al comma 7, lettera a), che
inibisce, fino al riassorbimento al di sotto
del 50 per cento, qualsiasi ulteriore
anticipazione relativamente ai casi di cui alle lettere b) e
c), possono essere reintegrate, a scelta
dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di
5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto
limite, corrispondenti alle anticipazioni
reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito
d’imposta pari all’imposta pagata al momento
della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente
riferibile all’importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell’anzianità
necessaria per la richiesta delle anticipazioni e
delle prestazioni pensionistiche sono considerati
utili tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari maturati
dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato
il riscatto totale della posizione individuale.
10. Ferma restando l’intangibilità delle
posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le
prestazioni pensionistiche in capitale e rendita,
e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a),
sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le
pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria previsti dall’articolo 128 del Regio
Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
23
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
modificazioni e integrazioni. I crediti relativi
alle somme oggetto di riscatto totale e parziale
e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate
ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
24
Art. 12
Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali è consentita la
stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, possono istituire e gestire
direttamente, forme pensionistiche complementari mediante
la costituzione di appositi fondi nel rispetto
dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2.
Detti fondi sono aperti alle adesioni dei
destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi
possono destinare anche la contribuzione a carico
del datore di lavoro a cui abbiano diritto,
nonché le quote del trattamento di fine rapporto.
2. L’adesione ai fondi pensione aperti può
avvenire, oltre che su base individuale, anche su
base collettiva mediante contratti e accordi
collettivi, anche aziendali, accordi fra soli lavoratori,
ovvero mediante regolamenti di enti o aziende.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario,
l'autorizzazione alla costituzione e all’esercizio
è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
dalla COVIP, d’intesa con le rispettive autorità
di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti,
redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP
e dalla stessa preventivamente approvati,
stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le
norme di cui al presente decreto.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
25
Art. 13
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando l’applicazione delle norme del
presente decreto in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, le forme
pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a)
adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b)
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con
imprese di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio
dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche
da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma
1, lettera b) sono corredati da un regolamento,
redatto in base alle direttive impartite dalla
COVIP e dalla stessa preventivamente approvato
nei termini temporali di cui all’articolo 4,
comma 3, recante disposizioni circa le modalità di
partecipazione, il trasferimento delle posizioni
individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilità dei costi e dei risultati di
gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni
contrattuali nonché le modalità di comunicazione,
agli iscritti e alla COVIP, delle attività della
forma pensionistica e della posizione
individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante
dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere comunicate dalle
imprese assicuratrici alla COVIP, prima della
loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche
individuali costituiscono patrimonio autonomo e
separato con gli effetti di cui
all’articolo 4, comma 2. La gestione delle
risorse delle forme pensionistiche di cui al comma
1, lettera b), del presente articolo, avviene
secondo le regole d’investimento di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 6, comma 11,
lettera c).
4. L’ammontare dei contributi, definito anche in
misura fissa all’atto dell’adesione, può essere
successivamente variato. I lavoratori possono
destinare a tali forme anche le quote
dell’accantonamento annuale al trattamento di
fine rapporto e le contribuzioni del datore di
lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di
lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella
vigente nel regime obbligatorio di base.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
26
Art. 14
Permanenza nella forma pensionistica
complementare e
cessazione dei requisiti di partecipazione e
portabilità
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari stabiliscono le modalità
di esercizio relative alla partecipazione alle
forme medesime, alla portabilità delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonché al
riscatto parziale o totale delle posizioni individuali,
secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione
alla forma pensionistica complementare gli
statuti e i regolamenti stabiliscono:
a)
il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda
in relazione alla nuova attività;
b)
il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento
della posizione individuale maturata,
nei casi di cessazione dell’attività lavorativa
che comporti l’inoccupazione per un periodo
di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore
a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria;
c)
il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidità permanente
e a seguito di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale
facoltà non può essere esercitata nel
quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari; in questi casi si applicano le
previsioni di cui al comma 4
dell’articolo 11.
3. In caso di morte dell’aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione
del diritto alla prestazione pensionistica
l’intera posizione individuale maturata è riscattata
dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo
stesso designati, siano essi persone fisiche
o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la
posizione resta acquisita alla forma pensionistica
complementare.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto
della posizione individuale relative alle fattispecie
previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a
titolo di imposta con l’aliquota del 15 per
cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo
imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per
cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3,
si applica una ritenuta a titolo di imposta del
23 per cento sul medesimo imponibile di cui
all’articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione
ad una forma pensionistica complementare
l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera
posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche prevedono esplicitamente la
predetta facoltà e non possono contenere clausole
che risultino, anche di fatto, limitative del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
27
suddetto diritto alla portabilità dell’intera
posizione individuale. Sono comunque inefficaci
clausole che, all’atto dell’adesione o del
trasferimento, consentano l’applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente
più elevate di quelle applicate nel corso del
rapporto e che possono quindi costituire ostacolo
alla portabilità. In caso di esercizio della
predetta facoltà di trasferimento della posizione
individuale, il lavoratore ha diritto al versamento
alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR
maturando nonché delle contribuzioni
a carico del datore di lavoro o del committente
in precedenza godute.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,
a condizione che avvengano a favore di forme
pensionistiche disciplinate dal presente
decreto. Sono altresì esenti da ogni onere
fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve
matematiche da un fondo pensione o da una forma
pensionistica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica
individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme
pensionistiche complementari conseguenti
all’esercizio delle facoltà di cui al presente
articolo devono essere effettuati entro il termine
massimo di due mesi dall’esercizio stesso.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
28
Art. 15
Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione
per vicende concernenti i soggetti tenuti alla
contribuzione, si provvede alla intestazione
diretta della copertura assicurativa in essere per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell’attività o di
sottoposizione a procedura concorsuale del datore
di lavoro che abbia costituito un fondo pensione
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nomina, su
proposta della COVIP, un commissario straordinario
che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
essere comunicate entro sessanta giorni
alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci
di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo,
individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e
comunque i suoi responsabili devono
comunicare preventivamente alla COVIP stessa i
provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia
dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la
disciplina dell'amministrazione straordinaria
e della liquidazione coatta amministrativa, con
esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli
70 e seguenti del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
ed integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ed alla COVIP.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
29
Art. 16
Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l'assoggettamento a
contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza
di tutte le quote ed elementi retributivi di cui
all’articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, anche
se destinate a previdenza complementare, a
carico del lavoratore, sulle contribuzioni o
somme a carico del datore di lavoro, diverse da
quella costituita dalla quota di accantonamento
al TFR, destinate a realizzare le finalità di
previdenza pensionistica complementare di cui
all’articolo 1 del presente decreto legislativo, è
applicato il contributo di solidarietà previsto
nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis
del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno
1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di
solidarietà di cui al comma 1:
a)
è finanziato, attraverso l’applicazione di una
aliquota pari all’1 per cento, l’apposito
fondo di garanzia istituito, mediante evidenza
contabile nell’ambito della gestione delle
prestazioni temporanee dell’INPS, contro il
rischio derivante dall’omesso o insufficiente
versamento da parte dei datori di lavoro
sottoposti a procedura di fallimento, di
concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di amministrazione
controllata, come previsto ai sensi dell’articolo
5 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80;
b)
è destinato al finanziamento della COVIP l’importo
di ulteriori 3 milioni di euro annui
a decorrere dal 2005, a incremento dell’importo
previsto dall’articolo 13, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato
dall’articolo 59, comma 39, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tal fine è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la
spesa di 3 milioni di euro annui a favore
dell’INPS.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
30
Art. 17
Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento, che si applica sul risultato
netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di
contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio,
alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente
investito in immobili relativamente alla restante
parte del patrimonio e per le forme
pensionistiche complementari di cui all’articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della
capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo
dal valore del patrimonio netto al termine di
ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva,aumentato delle erogazioni effettuate
per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi
versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta,
del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo
del comma 1 dell'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio soggetti
ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per
cento di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, dei redditi esenti o comunque non soggetti
ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da
quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con
l'aliquota del 12,50 per cento concorrono
a formare il risultato della gestione se
percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di
essi compete un credito d'imposta del 15 per
cento. Il credito d’imposta concorre a formare il
risultato della gestione ed è detratto
dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio
netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun
anno e' desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del
patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del
fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,
è computato in diminuzione del risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi,
per l'intero importo che trova in essi capienza o
utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in
diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal
medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo
importo a favore della linea di investimento che
ha maturato il risultato negativo. Nel caso in
cui all’atto dello scioglimento del fondo
pensione il risultato della gestione sia negativo, il
fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale,
un’apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo che la forma di previdenza destinataria
della posizione individuale può portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d’imposta successivi e che consente di
computare la quota di partecipazione alla forma
pensionistica complementare tenendo conto
anche del credito d’imposta corrispondente
all’11% di tale importo.”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
31
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste
dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi e altri proventi dei conti
correnti bancari e postali, nonché le ritenute
previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5
per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del
predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a
formare il risultato della gestione e sui quali non
e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta
o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con la
stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali
di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e
per le forme pensionistiche complementari di
cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante
convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato
netto si determina sottraendo dal valore attuale
della rendita in via di costituzione, calcolato
al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il
valore attuale della rendita stessa all'inizio
dell'anno. Il risultato negativo e' computato in
riduzione del risultato dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in
essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in
beni immobili, sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello
0,50 per cento del patrimonio riferibile agli
immobili, determinato, in base ad apposita contabilità
separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi, calcolato come media annua
dei valori risultanti dai prospetti periodici
previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile
al valore degli immobili per i quali il fondo
pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva
di cui al periodo precedente e' aumentata
all'1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni
definite gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della ripartizione,
se costituite in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, nella misura dell’11
per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il
valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L’ imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 6 e
7 e' versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori
di fondi pensione aperti, dalle imprese di
assicurazione e dalle società e dagli enti
nell’ambito del cui patrimonio il fondo è
costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano
le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta
sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalità
e negli ordinari termini previsti per la
dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti
nell'ambito del patrimonio di società ed enti la
dichiarazione e' presentata contestualmente
alla dichiarazione dei redditi propri della
società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione a Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
32
perti e di forme pensionistiche individuali di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione
è presentata rispettivamente dai soggetti
istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese
di assicurazione.
10. Le operazioni di costituzione,
trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione
sono soggette ad imposta di registro e ad imposta
catastale e ipotecaria in misura fissa per
ciascuna di esse.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
33
Art. 18
Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di
alta vigilanza sul settore della previdenza
complementare, mediante l’adozione, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze,
di direttive generali volte a determinare le linee
di indirizzo in materia di previdenza
complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di
perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
e la sana e prudente gestione delle forme
pensionistiche complementari, avendo riguardo
alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza
complementare. La COVIP ha personalità giuridica
di diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalità nelle
materie di pertinenza della stessa e di
indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con
la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio
dei ministri è adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il presidente e i commissari durano in
carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni
di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai commissari competono le indennità
di carica fissate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. E’
previsto un apposito ruolo del personale
dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di
esperti nelle materie di competenza;
essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta
richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti
dalla legge o dal regolamento di cui al presente
comma. Il presidente sovrintende all'attività
istruttoria e cura l'esecuzione delle
deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette
le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
La COVIP delibera con apposito regolamento,
nei limiti delle risorse disponibili e sulla base
dei principi di trasparenza e celerità dell'attività,
del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine
al proprio funzionamento e alla propria
organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli
uffici la qualifica di direttore generale
determinandone le funzioni, al numero dei posti della
pianta organica, al trattamento giuridico ed
economico del personale, all’ordinamento delle
carriere, nonché circa la disciplina delle spese
e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo
che devono osservare i principi del regolamento
di cui all’articolo 1, settimo comma,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla
verifica di legittimità del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e sono esecutive
decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel
termine suddetto non vengano formulati
rilievi sulle singole disposizioni. Il
trattamento economico complessivo del personale delle
carriere direttiva e operativa della COVIP è
definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trat Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
34
tamento economico complessivo previsto per il
livello massimo della corrispondente carriera
o fascia retributiva per il personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale
in posizione di comando o distacco è corrisposta
una indennità pari alla eventuale differenza
tra il trattamento erogato dall’amministrazione o
dall’ente di provenienza e quello
spettante al corrispondente personale di ruolo.
La Corte dei Conti esercita il controllo generale
sulla COVIP per assicurare la legalità e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente
al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i
provvedimenti di carattere generale emanati dalla
COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo
19 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
e nel bollettino della COVIP.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
35
Art. 19
Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui
al presente decreto, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i
fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni
complementari al trattamento di base e al
trattamento di fine rapporto, comunque risultino
gli stessi configurati nei bilanci di società o
enti ovvero determinate le modalità di erogazione,
ad eccezione delle forme istituite all'interno di
enti pubblici, anche economici, che
esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa
sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura
della COVIP.
2. In conformità agli indirizzi generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità
esercitata dalle rispettive autorità di controllo
sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6,
comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l’emanazione di istruzioni di carattere generale
e particolare, la vigilanza su tutte le forme
pensionistiche complementari. In tale ambito:
a)
definisce le condizioni che, al fine di garantire il
rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilità e portabilità, le forme
pensionistiche complementari devono soddisfare
per poter essere ricondotte nell’ambito di
applicazione del presente decreto ed essere
iscritte all’albo di cui al comma 1;
b)
approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificandola
ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3
dell'articolo 4 e delle altre condizioni
richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti
di carattere generale da essa emanati; nel
disciplinare, con propri regolamenti,
le procedure per l’autorizzazione dei fondi
pensione all’esercizio dell’attività e
per l’approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche,
la COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo
anche l’utilizzo del silenzio-assenso e
l’esclusione di forme di approvazione preventiva.
Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle
ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni
normative. Ai fini di sana e prudente gestione,
la COVIP può richiedere di apportare
modifiche agli statuti e ai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari,
fissando un termine per l’adozione delle relative
delibere;
c)
verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati
ai sensi dei commi 11, e 13
dell'articolo 6;
d)
definisce, sentite le autorità di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle
forme pensionistiche complementari, i criteri di
redazione delle convenzioni per la gestione
delle risorse, cui devono attenersi le medesime
forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e)
verifica le linee di indirizzo della gestione e
vigila sulla corrispondenza delle convenzioni
per la gestione delle risorse ai criteri di cui
all’articolo 6, nonché alla lettera d)
del presente comma;
f)
indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme
pensionistiche complementari, della loro
redditività, nonché per la determinazione della
consistenza patrimoniale delle posizioni
individuali accese presso le forme stesse;
detta disposizioni volte all’applicazione di
regole comuni a tutte le forme pensionistiche
circa la definizione del termine massimo entro il
quale le contribuzioni versate de Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
36
vono essere rese disponibili per la
valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle
scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente
le operazioni di incasso dei contributi e di
pagamento delle prestazioni,
nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri
libri contabili, il prospetto della composizione
e del valore del patrimonio della forma
pensionistica complementare attraverso
la contabilizzazione secondo i criteri definiti
in base al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni
individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare;
il rendiconto e il prospetto sono
considerati quali comunicazioni sociali agli
effetti di cui all’articolo 2621 del codice
civile;
g)
detta disposizioni volte a garantire la trasparenza
delle condizioni contrattuali di tutte
le forme pensionistiche complementari, al fine di
tutelare l’adesione consapevole dei
soggetti destinatari e garantire il diritto alla
portabilità della posizione individuale tra
le varie forme pensionistiche complementari,
avendo anche riguardo all’esigenza di
garantire la comparabilità dei costi; disciplina,
tenendo presenti le disposizioni in materia
di sollecitazione del pubblico risparmio, le
modalità di offerta al pubblico di tutte
le predette forme pensionistiche, dettando
disposizioni volte all’applicazione di regole
comuni per tutte le forme pensionistiche
complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per quella
concernente l’informativa periodica agli aderenti
circa l’andamento amministrativo e finanziario
delle forme pensionistiche complementari,
anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli
aderenti; a tal fine elabora schemi per gli
statuti, i regolamenti, le schede informative, i
prospetti e le note informative da indirizzare ai
potenziali aderenti a tutte le forme
pensionistiche complementari, nonché per le
comunicazioni periodiche da inoltrare agli
aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione
delle predette disposizioni nonché, in generale,
sull’attuazione dei principi di trasparenza nei
rapporti con gli aderenti, nonché
sulle modalità di pubblicità, con facoltà di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni
in caso di violazione delle disposizioni stesse;
h)
detta disposizioni volte a disciplinare le modalità
con le quali le forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre nel
rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in
quale misura nella gestione delle risorse
si siano presi in considerazione aspetti sociali,
etici ed ambientali, nonché le linee seguite
nell’esercizio dei diritti derivanti dalla
titolarità dei valori in portafoglio;
i)
esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle
forme pensionistiche complementari, anche
mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che
ritenga necessari;
l)
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali formulando anche
proposte di modifiche legislative in materia di
previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali;
n)
programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare
anche in rapporto alla previdenza di base; a tal
fine, le forme pensionistiche
complementari sono tenute a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione
la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del
lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può
disporre che le siano fatti pervenire, con le
modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a)
le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e
documento richiesti;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
37
b)
i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli
organi interni di controllo delle forme
pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a)
convocare presso di sé gli organi di amministrazione
e di controllo delle forme pensionistiche
complementari;
b)
richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione delle forme pensionistiche
complementari, fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la COVIP ha
diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati,
le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP
nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono
tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice
di procedura penale sugli atti coperti dal segreto.
I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP
nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di
un pubblico servizio. Essi sono vincolati al
segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla
COVIP tutte le irregolarità constatate, anche
quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire
tra la COVIP, le Autorità preposte alla vigilanza
sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e
l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato al fine di favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di
controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali una relazione sull’attività svolta, sulle
questioni in corso di maggior rilievo e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende
seguire. Entro il 30 giugno successivo il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
38
Art. 20
Forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al
comma 2, alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non
si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi
1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3,
dette forme, se già configurate ai sensi
dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente
dalla natura giuridica del datore di lavoro,
devono essere dotate di strutture gestionali amministrative
e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi
alle disposizioni del presente decreto legislativo
secondo i criteri, le modalità e i tempi
stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche
di talune delle suddette forme, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP,
da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto. Le operazioni necessarie
per l'adeguamento alle disposizioni di cui al
presente comma sono esenti da ogni onere
fiscale. Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte
in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo
19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al
comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le
operazioni di conferimento non concorrono
in alcun caso a formare il reddito imponibile del
soggetto conferente e i relativi atti sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli
effetti dell'imposta sull'incremento di valore
degli immobili, le disposizioni di cui
all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6,
settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
4. L'attività di vigilanza sulle forme
pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP
secondo piani di attività differenziati
temporalmente anche con riferimento alle modalità di
controllo e alle diverse categorie delle predette
forme pensionistiche. La COVIP riferisce al
riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla
data del 28 aprile 1993, si applicano le
disposizioni stabilite dal presente decreto e, per quelli
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non
possono essere previste prestazioni definite volte
ad assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello
del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di
cui al comma 1, che garantiscono prestazioni
definite ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
39
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1,
gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico–
finanziario della ripartizione e con squilibri
finanziari, che siano già state destinatarie del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con il quale è stata accertata una situazione
di squilibrio finanziario derivante
dall’applicazione del previgente decreto legislativo n.
124/93, possono deliberare di continuare, sotto
la propria responsabilità, a derogare agli articoli
8 e 11 del presente decreto. Ai relativi
contributi versati continua ad applicarsi, anche per
gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento
tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7,
debbono presentare annualmente alla COVIP e
al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il bilancio tecnico nonché documentazione idonea
a dimostrare il permanere della situazione
finanziaria di cui al precedente comma 7;
con cadenza quinquennale un piano che, con
riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento
alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al
patrimonio investito, determini le condizioni
necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario
della gestione ed il progressivo allineamento
alle norme generali del presente decreto. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo
parere della COVIP, accerta la sussistenza delle
predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di
cui al comma 1 continuano a essere validamente
adottate secondo le procedure previste dai
rispettivi statuti, anche con il metodo referendario,
non intendendosi applicabili ad esse le modalità
di presenza previste dagli articoli 20 e 21
del codice civile.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
40
Art. 21
Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) dell’articolo 52 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni è sostituita
dalla seguente:
“ d) per le prestazioni pensionistiche di cui
alla lett. h-bis) del comma 1, dell’articolo 50,
comunque erogate, si applicano le disposizioni
dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23,
comma 6, del decreto legislativo recante testo
unico della previdenza complementare”.
2. La lettera e-bis) del comma 1, dell’articolo
10, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
è sostituita dalla seguente:
“e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
recante testo unico della previdenza
complementare, alle condizioni e nei limiti previsti
dall’articolo 11 del medesimo decreto;”
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:
a)
l’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 10;
b)
la lettera a-bis) dell’articolo 17;
c)
l’articolo 20;
d)
la lettera d-ter) dell’articolo 52
4. Il comma 3 dell’articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre
1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “3.
L’ammontare del TFR annualmente destinato
a forme pensionistiche complementari è deducibile
nella misura prevista dall’articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo recante testo
unico della previdenza complementare.”.
5. All’articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n.
600, aggiungere il seguente comma: “1-
quater Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui
all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR
22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta
con l’aliquota stabilita con l’articolo 11 del
decreto legislativo recante testo unico della
previdenza complementare.”.
6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
e la lettera d-bis) del comma 2, dell’articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5
del dlgs 27 gennaio 1992, n. 80.
8. E’ abrogato il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
41
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di cui al
presente decreto, volti al rafforzamento della vigilanza
sulle forme pensionistiche complementari e alla
realizzazione di campagne informative
intese a promuovere adesioni consapevoli alle
medesime forme pensionistiche complementari
è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17
milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente decreto, per gli anni a decorrere dal 2005,
si provvede mediante utilizzazione dello
stanziamento previsto, all’articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
42
Art. 23
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°
gennaio 2006, salvo per quanto attiene alle disposizioni
di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18
e 19, che entrano il vigore il giorno successivo
alla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del presente decreto, la COVIP emana le
direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base
dei contenuti del presente decreto. Entro 3 mesi
dall’emanazione delle predette direttive:
a)
tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi,
sulla base delle citate direttive, alle
norme del presente decreto.
b)
le imprese di assicurazione, per le forme
pensionistiche individuali attuate prima della
predetta data mediante contratti di assicurazione
sulla vita provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e
separato di cui dell’articolo 13, comma
3, con l’individuazione degli attivi posti a
copertura dei relativi impegni secondo
criteri di proporzionalità dei valori e delle
tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui
all’articolo 13, comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, solo le forme
pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno
ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione,
anche tramite procedura di silenzio-assenso, da
parte della COVIP, possono ricevere
nuove adesioni anche con riferimento al
finanziamento tramite conferimento del trattamento
di fine rapporto.
4. Per i soggetti che risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data di entrata
in vigore del presente decreto le disposizioni
concernenti la deducibilità dei premi e contributi
versati e in regime di tassazione delle
prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2006. Per i medesimi soggetti,
relativamente alle prestazioni maturate fino a
tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20,
comma 1, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le
prestazioni erogate anteriormente
alla suddetta data per le quali gli uffici
finanziari non hanno provveduto, a tale data,
all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte
dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo
periodo, del predetto testo unico, non si dà
luogo all’attività di riliquidazione prevista
dal medesimo secondo periodo del comma 1
dell’articolo 20 del medesimo testo unico.
5. Fino all’emanazione del decreto legislativo di
attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p),
della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente
ed integralmente la previgente normativa.
6. Per i lavoratori assunti antecedentemente al
29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti
a forme pensionistiche complementari istituite al
momento dell’entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
43
a)
alle contribuzioni versate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b)
alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31
dicembre 2005 si applica il regime
tributario vigente alla predetta
data;
c)
alle prestazioni pensionistiche maturate
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ferma restando la possibilità
di richiedere la liquidazione della intera
prestazione pensionistica complementare in
capitale secondo il valore attuale con applicazione
del regime tributario vigente alla data del 31
dicembre 2005 sul montante accumulato
a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è concessa la facoltà
al singolo iscritto di optare per l’applicazione
del regime di cui all’articolo 11.
7. Ai lavoratori assunti prima dell’entrata in
vigore del presente decreto si applicano, per
quanto riguarda le modalità di conferimento del
TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto
decorre del 1° gennaio 2006.
|