DECRETO LEGISLATIVO N°
139 DELL'8/2/2001
CONTRATTO
DI LAVORO
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE - ANNO 2000 - 2001
(Pubblicato sul supplemento ordinario n° 88/L alla G.U.
n° 93 del 21/04/2001
VISTO l'articolo 87
della Costituzione;
VISTO il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195, così come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 2000, n.129, recante norme sulle "Procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia
e delle Forze Armate";
VISTI gli articoli
1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di,
concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e
di quello ausiliario di leva;
VISTE le
disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195
del 1995, e successive modifiche ed integrazioni,che individuano le
delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i
rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano
alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente
per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze
di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della
Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;
VISTE in particolare
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7 del
citato decreto legislativo n.195 del 1995 e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di
concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato;
VISTO lo schema di
provvedimento riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti
retributivi, per il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito -
Marina- Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 e successive modifiche ed
integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica
e dallo Stato Maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla
sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le predette
sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;
VISTE le
osservazioni formulate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 23
dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per il 2000);
VISTA la legge 23
dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria per il 2001);
VISTO l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 e l'articolo 7, comma 11,
ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2
febbraio 2001 - ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale è stato approvato, previa verifica delle compatibilità
finanziarie ed esame delle osservazioni formulate ai sensi del comma 8 del
medesimo art.7, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza
indicato;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Tesoro e del Ministro
della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro della Difesa
DECRETA
Articolo
1
(Area di applicazione e durata)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'art.
4 deldecreto legislativo 31
marzo 2000, n.129 [1], il presente decreto si applica al personale
militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli
aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di tre mesi
dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma
1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre
mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di
inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'art.
2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995 [2], come
sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129.
Articolo
2
(Nuovi stipendi)
1. Gli stipendi stabiliti dall'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.255, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello
V…………………………………
|
Lire 90.000
|
Livello
VI………………………………
|
Lire 96.000
|
Livello
VI-bis…………………………
|
Lire 100.500
|
Livello VII……………………………
|
Lire 105.000
|
Livello VII-bis……………………….
|
Lire 110.000
|
Livello VIII.................................
|
Lire 115.000
|
Livello IX.....................................
|
Lire 126.000
|
2. Gli aumenti di cui al comma 1
competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31
dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello
V…………………………………..
|
Lire 34.000
|
Livello
VI………………………………….
|
Lire 36.000
|
Livello
VI-bis……………………………...
|
Lire 37.500
|
Livello VII…………………………………
|
Lire 39.000
|
Livello VII-bis……………………………..
|
Lire 41.000
|
Livello VIII.......................................……...
|
Lire 43.000
|
Livello IX............................................…….
|
Lire 47.000
|
4. Gli aumenti di cui al comma 3
hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al
comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari
annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:
Livello
V…………………………………..
|
Lire 15.853.000
|
Livello
VI………………………………….
|
Lire 17.523.000
|
Livello
VI-bis……………………………...
|
Lire 18.829.000
|
Livello VII…………………………………
|
Lire 20.135.000
|
Livello VII-bis……………………………..
|
Lire 21.583.000
|
Livello VIII.......................................……...
|
Lire 23.031.000
|
Livello IX............................................…….
|
Lire 26.363.000
|
6. Gli importi stabiliti dal
presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255.
Articolo
3
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei
nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica
l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i valori
stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1°
luglio 2000.
Articolo
4
(Importo aggiuntivo pensionabile)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica10 maggio 1996, n. 360, nelle
misure derivanti dall’art.9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.255, assorbe gli importi mensili lordi
dell'assegno pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394, che viene
contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile è
rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello
V…………………………………..
|
Lire 186.000
|
Livello
VI………………………………….
|
Lire 193.500
|
Livello
VI-bis……………………………...
|
Lire 201.000
|
Livello VII…………………………………
|
Lire 208.000
|
Livello VII-bis……………………………..
|
Lire 216.000
|
Livello VIII.......................................……...
|
Lire 224.000
|
Livello IX............................................…….
|
Lire 241.000
|
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001,
gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili
lorde:
Livello
V…………………………………..
|
Lire 78.000
|
Livello
VI………………………………….
|
Lire 81.500
|
Livello
VI-bis……………………………...
|
Lire 84.000
|
Livello VII…………………………………
|
Lire 87.000
|
Livello VII-bis……………………………..
|
Lire 89.000
|
Livello VIII.......................................……...
|
Lire 94.000
|
Livello IX............................................…….
|
Lire 94.000
|
3. I valori mensili dell’importo
aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall’applicazione dei commi
precedenti, sono:
Livello
V…………………………………..
|
Lire 264.000
|
Livello
VI………………………………….
|
Lire 275.000
|
Livello
VI-bis……………………………...
|
Lire 285.000
|
Livello VII…………………………………
|
Lire 295.000
|
Livello VII-bis……………………………..
|
Lire 305.000
|
Livello VIII.......................................……...
|
Lire 318.000
|
Livello IX............................................…….
|
Lire 335.000
|
4. L’importo aggiuntivo
pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche
agli effetti della determinazione dell’equo indennizzo e dell’assegno
alimentare.
Articolo
5
(Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione)
1. Le misure dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono
rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
GRADO
|
19
ANNI
DI SERVIZIO
LIRE
|
29
ANNI
DI SERVIZIO
LIRE
|
1° Caporal Maggiore e
gradi corrispondenti
|
1.725.000
|
2.145.000
|
Caporal Maggiore Scelto
" "
|
1.725.000
|
2.145.000
|
Caporal Maggiore capo
" "
|
1.725.000
|
2.145.000
|
Caporal Maggiore
capo scelto " "
|
1.725.000
|
2.145.000
|
Sergente " "
|
2.145.000
|
2.985.000
|
Sergente Maggiore "
"
|
2.145.000
|
2.985.000
|
Sergente
Maggiore Capo " "
|
2.145.000
|
2.985.000
|
Maresciallo " "
|
2.180.000
|
3.035.000
|
Maresciallo Ordinario
" "
|
2.180.000
|
3.035.000
|
Maresciallo- Capo "
"
|
2.180.000
|
3.035.000
|
Aiutante " "
|
2.180.000
|
3.035.000
|
2. Per gli ufficiali provenienti da
carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
G
r a d o
|
19
ANNI
DI SERVIZIO
LIRE
|
29
ANNI
DI SERVIZIO
LIRE
|
Tenente
|
2.565.000
|
3.195.000
|
Capitano
|
2.565.000
|
3.195.000
|
Maggiore
|
3.300.000
|
5.085.000
|
Tenente colonnello
|
3.720.000
|
5.085.000
|
3. L'assegno pensionabile di
parziale omogeneizzazione, di cui all'art.
5, comma 1, della legge n. 231 del 1990 [3], nelle misure derivanti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
G
r a d o
|
15
ANNI
DI SERVIZIO
LIRE
|
25
ANNI
DI SERVIZIO
LIRE
|
Capitano
|
2.205.000
|
4.725.000
|
Maggiore
|
2.940.000
|
4.725.000
|
Tenente colonnello
|
3.360.000
|
4.725.000
|
4. Per l’attribuzione degli
assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno
esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione
della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato
una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un
giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Articolo
6
(Trattamento di missione)
1. La maggiorazione dell'indennità
oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.255, è incrementata, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L.2.500 per ogni ora, a
condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno
giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per
lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere
contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Articolo
7
(Indennità di presenza festiva)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita
un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni
turno.
2. A decorrere dal 1° gennaio
2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1°
maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo
dell'indennità di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire
63.000.
Articolo
8
(Indennità di bilinguismo)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n.1165 come modificato dal
decreto legislativo 9 settembre 1997, n.354, al personale di cui all'art.
1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a
Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto
del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti
misure mensili lorde:
Attestato di
conoscenza della lingua
|
Attestato A
|
L. 408.000
|
Attestato B
|
L. 340.000
|
Attestato C
|
L. 272.000
|
Attestato D
|
L. 245.000
|
2. A decorrere dal 1° gennaio
2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
maggio 1988 al personale di cui all'art. 1, comma 1, in servizio presso
uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22
dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
prima fascia
|
L. 408.000
|
Seconda fascia
|
L. 340.000
|
Terza fascia
|
L. 272.000
|
Quarta fascia
|
L. 245.000
|
Articolo
9
(Alta valenza operativa)
1.Le risorse finanziarie di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255 sono così incrementate:
a) Per l’anno 2001 dell’importo
derivante dalla riduzione di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti
dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) Per gli anni 2000 e 2001 delle
somme di cui all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
all’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 di pertinenza delle
Forze Armate, come da allegata tabella "A". Tali somme, ove non
utilizzate nell’esercizio di competenza, sono riassegnate per le
medesime esigenze nell’anno successivo.
2.L’alta valenza operativa di cui
all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.255, compete, nelle nuove misure giornaliere riportate nell’allegata
tabella "B", in relazione alle particolari condizioni di
prolungato impegno in attività operative e addestrative, specificamente
programmate dai rispettivi stati maggiori, per i giorni di effettiva
navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno.
3. Il compenso di cui al comma 1
non è cumulabile con le indennità di missione all'estero.
Articolo
10
(Proroga di efficacia di norme)
1. Al personale di cui all'art.1,
comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente
decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360 e 16 marzo 1999, n.255.
Articolo
11
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
del presente decreto, valutato in lire 55,5 miliardi per il 2000 e in lire
517,5 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante l'utilizzo delle
autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie
variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio
2001
CIAMPI
Amato, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Mattarella, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il
20 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Difesa, foglio n.
216.
TABELLA
A
(articolo 9)
FORZE ARMATE
|
Anno 2000 (in
milioni)
|
Anno 2001 (in milioni)
|
|
9.000
|
9.000
|
Nota:
Gli importi sono compresivi degli
oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all’anno
2000 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.
TABELLA
B
(articolo 9)
GRADO
|
FASCIA
|
IMPORTO
GIORNALIERO
|
1° Caporal Maggiore
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Scelto
Caporal Maggiore Capo
Scelto
Sergente
Sergente Maggiore
|
I
|
L.60.000
|
Sergente Maggiore Capo
Maresciallo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
Sottotenente
|
II
|
L.65.000
|
Aiutante
Tenente
Capitano
|
III
|
L.70.000
|
Maggiore
Tenente Colonnello
|
IV
|
L.80.000
|
|