EMENDAMENTI AL RIORDINO DEL 17/1/06

 

 
   

 

   
 
 

EMENDAMENTI AL RIORDINO DEL 17/1/06

 

 

Pubblichiamo il documento contenente gli emendamenti al riordino in discussione presso la Commissione Difesa. Il riordino cosi' come e' proposto va rigettato in ogni sua parte. Penalizza il ruolo sergenti; per ora non apporta nulla per noi marescialli; da subito porta soltanto altri aumenti per la categoria ufficiali.

 

Testo unificato delle proposte di legge n. 3437-4376-5400-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Relatori: SAIA (A.N.) (per la I Commissione) e ASCIERTO (A.N.) (per la IV Commissione).

 

EMENDAMENTI

Seduta del 17 gennaio 2006

 

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).


Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (Riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 – 1. Il Governo e` delegato ad

emanare, su proposta dei Ministri interessati,

di concerto con il Ministro per la

funzione pubblica, nonche´ dei Ministri

dell’economia e delle finanze, dell’interno

e della difesa, se non proponenti, uno o

piu` decreti legislativi:

a) per il riordinamento del personale

non direttivo e non dirigente delle Forze di

polizia di cui all’articolo 16 della legge 1o

aprile 1981, n. 121, nonche´ delle Forze

armate, secondo linee finalizzate ad incrementare

la funzionalita` delle relative amministrazioni

o corpi ed a valorizzare le

risorse umane, omogeneamente a quanto

gia` previsto per i dipendenti civili dello

Stato, prevedendo l’istituzione di distinte

procedure negoziali ovvero di concertazione,

idonee a valorizzare le specificita`

conseguenti all’appartenenza alle Forze

armate o alle Forze di polizia ed i rispettivi

compiti istituzionali ed attribuzioni;

b) per il riordinamento del rapporto

di impiego della dirigenza del personale

delle Forze di polizia ad ordinamento

civile e degli ufficiali di grado corrispondente

delle Forze di polizia ad ordinamento

militare e delle Forze armate, in

armonia con i trattamenti economici della

dirigenza pubblica e tenuto conto delle

disposizioni del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165.

2. Sono adottati, entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente

legge, i decreti legislativi recanti:

a) l’unificazione dei ruoli del personale

appartenente ai ruoli degli agenti ed

assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche

o gradi corrispondenti, assicurando un

incremento della dotazione organica delle

qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente

e sovrintendente capo idoneo a

garantire omogenee opportunita` di carriera

tra gli appartenenti ai ruoli di base

dei vari corpi ed amministrazioni, prevedendo:

1) la revisione delle procedure di

avanzamento alle qualifiche di sovrintendenti

e corrispondenti, mediante percorsi

di qualificazione ed aggiornamento professionale

con verifica finale, ovvero mediante

procedure di avanzamento a scelta

ed aggiornamento professionale, tenendo

anche conto della professionalita` acquisita

con l’anzianita` , ed assicurando ai

sovrintendenti e qualifiche e gradi corrispondenti,

l’avanzamento alla qualifica

di sovrintendente capo o il trattamento

economico corrispondente, comunque

prima della cessazione dal servizio, salvo

demerito;

2) per l’Esercito, la Marina militare

e l’Aeronautica militare, l’ulteriore facolta`

di stabilire altre modalita` di accesso ai

gradi di sergente e corrispondenti, anche

per concorso interno, ovvero ad anzianita` ,

— 2 —

nonche´ di prevedere disposizioni transitorie

volte a disciplinare, fino al raggiungimento

delle consistenze organiche stabilite

dal decreto legislativo 8 maggio 2001,

n. 215, il graduale passaggio alle norme a

regime, anche prevedendo di mantenere,

in tutto o in parte, l’accesso nel grado di

sergente secondo la procedura di cui all’articolo

10 del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 196;

b) interventi perequativi, anche di

carattere economico, finalizzati ad assicurare

il reale allineamento delle carriere e

dei trattamenti economici fondamentali

del personale appartenente ai ruoli degli

ispettori e corrispondenti e dei marescialli

delle Forze armate, nonche´ dell’accesso a

tali ruoli dai ruoli sottostanti con particolare

riferimento al personale che abbia

gia` superato procedure selettive, anche

dando attuazione alle previsioni di cui

all’articolo 1-bis, comma 18, del decretolegge

28 maggio 2004, n. 136, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 luglio

2004, n. 186, e garantendo comunque

identiche opportunita` di accesso al ruolo

dall’interno ed identiche opportunita` di

accesso alle qualifiche e gradi apicali all’interno

tra i vari corpi ed amministrazioni,

nonche´, in armonia con la disciplina

del pubblico impiego, la valorizzazione

economica e funzionale degli ispettori sostituti

ufficiali di pubblica sicurezza, dei

sostituti commissari e del personale di

grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c) l’unificazione, nell’ambito di un

unico ruolo dirigenziale, dei ruoli di cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre

2000, n. 334, e di quelli corrispondenti

sanitari e tecnico-scientifici della

Polizia di Stato, nonche´ dei ruoli del

Corpo forestale dello Stato di cui agli

articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3

aprile 2001, n. 155, fermi restando l’ordinamento

gerarchico delle carriere e le

funzioni di ciascuna qualifica, nell’ambito

del graduale processo di valorizzazione

dirigenziale di cui all’articolo 33, comma

2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

prevedendo:

— 3 —

1) analogo modello dirigenziale per

le carriere degli ufficiali delle Forze di

polizia ad ordinamento militare e delle

Forze armate, ferma restando la specificita`

dei compiti rispettivamente attribuiti,

e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo

32 del decreto legislativo 5 ottobre

2000, n. 298;

2) conseguenti modificazioni dell’ordinamento

del ruolo direttivo speciale

della Polizia di Stato e del Corpo forestale

dello Stato, ovvero la sua soppressione,

nonche´ del ruolo speciale della Guardia di

finanza, anche attraverso la rideterminazione

della consistenza organica in misura

proporzionale a quella dei ruoli degli ufficiali

e dei ruoli del personale direttivo e

dirigente delle altre Forze di polizia;

3) correlate modificazioni ed integrazioni,

in relazione alle specificita` e

peculiarita` operative, degli ordinamenti

dei ruoli direttivi del Corpo della polizia

penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione

degli organici coerente con le

esigenze di funzionalita` dell’amministrazione;

d) le disposizioni transitorie eventualmente

occorrenti.

3. Sono adottati, entro lo stesso termine

di cui al comma 2, uno o piu` decreti

legislativi che provvedano alla valorizzazione

ed ai riallineamenti economici del

personale civile e militare della qualifica o

grado iniziale del ruolo di base.

4. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 3,

devono, comunque, garantire la reale equivalenza

dei riordinamenti e dei trattamenti

economici, ferme restando le rispettive

peculiarita` del personale interessato.

5. Tutti gli schemi di decreto legislativo

di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi a

tutte le organizzazioni sindacali rappresentative

sul piano nazionale e a tutti gli

organismi di rappresentanza militare del

personale rispettivamente interessati,

perche´ possano esprimere il proprio parere

entro il termine di venti giorni dalla

ricezione degli schemi stessi, trascorso il

quale il parere si intende favorevole. Essi

— 4 —

sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque

giorni prima della scadenza dei

termini di cui ai commi 2 e 3, alle Camere,

affinche´ le competenti Commissioni parlamentari

esprimano il proprio parere. Il

Governo procede comunque all’emanazione

dei decreti delegati, qualora tale

parere non sia espresso entro trenta giorni

dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti

legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere

corredato da relazione tecnica ai sensi

dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Provvedimenti correttivi possono essere

adottati, con le modalita` previste dal

presente articolo, entro l’anno successivo

alla data di entrata in vigore dei decreti

legislativi di cui ai commi 2 e 3.

1. 60. Bressa, Lucidi, Minniti, Molinari,

Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia,

Luongo, Rotundo, De Brasi, Mascia,

Deiana.

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:

uno o piu` con le seguenti: due distinti.

1. 1. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 1, lettera a), premettere la

seguente:

0a) evitare sperequazioni nelle progressioni

di carriera e nei trattamenti

economici tra il personale delle Forze

armate e quello dello Forze di polizia ad

ordinamento civile e militare e garantire

— 5 —

Commissione Governo

Commissione Governo

l’allineamento dei trattamenti economici

eventualmente differenziati e l’armonizzazione

dei profili di carriera;

1. 80. Pisa, Amici, Lucidi, Leoni, Pinotti,

Minniti, Bressa, Molinari, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:

tenuto conto aggiungere le seguenti: dei

principi di cui all’articolo 10 della legge 28

luglio 1999, n. 266, e, conseguentemente,

1. 61. Bressa, Lucidi, Minniti, Leoni, Pinotti,

Molinari, Amici, Pisa, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 2, lettera a), numero 1),

sopprimere le parole: mediante percorsi di

qualificazione e aggiornamento professionale

con verifica finale, ovvero.

1. 6. Molinari, Lucidi, Minniti, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana,

Leoni, Amici.

* * *

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo

le parole: ed assicurando ai aggiungere le

seguenti: vicesovrintendenti e ai.

1. 62. Lucidi, Leoni, Pinotti, Minniti,

Bressa, Molinari, Pisa, Amici, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

— 6 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 2, lettera a), numero 1),

aggiungere, in fine, le parole: , nonche´, per

gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti,

provenienti dalla qualifica di ufficiale

di polizia giudiziaria, l’inquadramento

nella qualifica di sovrintendente

capo, laddove non abbiano conseguito tale

qualifica.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, dopo il numero

1), aggiungere il seguente:

1-bis) il riordino della carriera del

personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti,

con la previsione del passaggio

al ruolo superiore, anche ricorrendo a

concorsi straordinari;

alla lettera b), premettere la seguente:

0b) riordino della carriera del personale

appartenente al ruolo degli ispettori,

con possibilita` di inquadramento

nelle qualifiche e nel ruolo superiore,

anche ricorrendo a concorsi straordinari;

sopprimere la lettera d).

1. 79. Ruzzante, Lucidi, Minniti, Molinari,

Angioni, Pisa, Pinotti, Lumia,

Luongo, Rotundo, De Brasi, Mascia,

Deiana, Leoni, Amici.

* * *

Al comma 2, lettera a), numero 2),

sostituire le parole da: l’ulteriore facolta`

fino a: di mantenere con le seguenti: eventuali

altre modalita` di accesso ai gradi di

sergente e corrispondenti, anche per concorso

interno, ovvero ad anzianita` , nonche´

disposizioni transitorie volte a disciplinare,

fino al raggiungimento delle consistenze

organiche stabilite dal decreto legislativo 8

maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio

alle norme a regime, anche mantenendo.

1. 71. Lavagnini.

— 7 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 2, lettera a), dopo il numero

2) aggiungere i seguenti:

3) la valorizzazione economico funzionale

del personale con qualifica iniziale,

anche in considerazione del servizio prestato

nelle Forze armate;

4) modalita` di accesso alle carriere

superiori, in via transitoria per gli appartenenti

al ruolo dei sovrintendenti che

abbiano superato prove di esame o selettive,

in relazione al titolo di studio conseguito,

e, a regime, in relazione al merito

e al titolo di studio conseguito.

1. 65. Lucidi, Minniti, Leoni, Bressa, Molinari,

Amici, Pinotti, Pisa, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:

anche di carattere economico aggiungere le

seguenti: e che non comportino l’assegnazione

di qualifiche o gradi dai ruoli superiori

a quelli inferiori e viceversa.

1. 67. Angioni, Lucidi, Minniti, Molinari,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le

parole da: dei sostituti commissari e del

personale fino alla fine della lettera, con le

seguenti: collocamento degli attuali sostituti

commissari nel ruolo dei commissari.

1. 66. Mazzoni.

* * *

Al comma 2, sostituire la lettera c), con

la seguente:

c) costituzione di una progressione di

carriera per il personale del ruolo degli

— 8 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

ispettori con qualifica di sostituto commissario

e di quelli corrispondenti in qualifica

e funzioni direttive, prevedendo:

1) la soppressione del ruolo direttivo

speciale previsto dal decreto legislativo

5 ottobre 2000, n. 334, e l’abrogazione del

comma 261, lettera b), della legge 23

dicembre 2005, n. 266;

2) che la dotazione organica complessiva

non superi quella dei ruoli attualmente

previsti,

3) che l’accesso alle qualifiche direttive

superiori a sostituto commissario

avvenga mediante percorsi di qualificazione

e di aggiornamento professionale,

con esame finale comprendente il conseguimento

della laurea, riservati ai sostituti

commissari e qualifiche corrispondenti,

prevedendo ulteriori modalita` per il personale

in possesso di un titolo di studio di

livello universitario appartenente alla

stessa carriera o alla carriera di cui alla

lettera a);

4) l’attribuzione a tutto il personale

di analogo beneficio a quello di cui all’articolo

43-ter della legge 1o aprile 1981,

n. 121;

5) modalita` di accesso alla carriera

dirigenziale in relazione al merito e al

titolo di studio conseguito.

1. 68. Pinotti, Lucidi, Minniti, Leoni,

Bressa, Molinari, Amici, Pisa, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere

le parole: , nell’ambito di una carriera

di natura dirigenziale,

1. 14. Molinari.

— 9 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere

le parole da: , e di quelli corrispondenti

fino a: e di una indennita` perequativa

di base in luogo dell’assegno di valorizzazione

dirigenziale.

Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere

il seguente:

ART. 1-bis. (Delega al Governo per la

disciplina del rapporto di impiego del personale

della carriera dei funzionari della

Polizia di Stato). – 1. Al fine di assicurare

organicita` e funzionalita` alla disciplina del

rapporto d’impiego dei funzionari della

Polizia di Stato, il Governo e` delegato ad

emanare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno

o piu` decreti legislativi diretti a disciplinare

unitariamente l’ordinamento della

carriera dirigenziale dei funzionari della

Polizia di Stato, nella quale sono ricompresi

gli appartenenti ai ruoli di cui all’articolo

1 del decreto legislativo 5 ottobre

2000, n. 334, e quelli dei corrispondenti

ruoli e dei sanitari e dei funzionari tecnicoscientifici,

stabilendo il trattamento

economico e normativo del personale di

tali carriere secondo i seguenti principi:

a) previsione di un procedimento

negoziale tra una delegazione di parte

pubblica, presieduta dal Ministro per la

funzione pubblica, ed una delegazione

delle organizzazioni sindacali rappresentative

del personale della carriera dei

funzionari di Polizia, con cadenza quadriennale

per gli aspetti giuridici e biennale

per quelli economici del rapporto di

impiego del personale della carriera stessa,

i cui contenuti sono recepiti con decreto

del Presidente della Repubblica. Formano

oggetto del procedimento negoziale, nel

rispetto delle norme generali ed ordinarie,

la verifica del corretto adeguamento del

trattamento economico, fondamentale ed

accessorio, e dell’indennita` pensionabile,

anche sulla base del criterio della parametrazione;

il trattamento di missione; il

trattamento economico di trasferimento e

le indennita` d’alloggio; le indennita` speciali

connesse a particolari incarichi; l’ora-

— 10 —

rio di lavoro ordinario e straordinario; il

congedo ordinario, straordinario, per formazione

e parentale; le reperibilita`;

l’aspettativa per motivi di salute e di

famiglia; i permessi brevi per esigenze

personali; l’esercizio del diritto allo studio;

il sistema delle relazioni sindacali, con i

relativi permessi ed aspettative; la tutela

delle lavoratrici madri. Nella fase di prima

applicazione tale accordo non puo` comportare,

direttamente o indirettamente,

impegni di spesa eccedenti rispetto a

quanto previsto nella legge finanziaria, nei

provvedimenti ad essa collegati, nonche´

nel bilancio dello Stato, provvedendosi ad

utilizzare le risorse disponibili per il riequilibrio

delle retribuzioni della carriera

dirigenziale dei funzionari di Polizia rispetto

a quelle dei dirigenti delle corrispondenti

carriere di cui agli articoli 1 e

10 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Resta

fermo quanto disposto dall’articolo 5,

commi quarto e settimo, sui dirigenti generali

della pubblica sicurezza, e dall’articolo

43, commi ventunesimo e ventiduesimo,

della legge 1o aprile 1981, n. 121;

b) rafforzamento della specificita` e

dell’unitarieta` della carriera dirigenziale,

attraverso l’accorpamento delle qualifiche

e la previsione di una rinnovata procedura

concorsuale, riservata a candidati in possesso

delle prescritte lauree specialistiche

quinquennali in giurisprudenza, scienze

politiche ed economia, come unica modalita`

d’accesso alla qualifica iniziale e

l’esclusione di ogni possibilita` di immissione

dall’esterno; conseguente abrogazione

di ogni norma incompatibile;

c) previsione di accurate selezioni

pubbliche, nonche´, per un periodo non

inferiore a due anni, di percorsi di alta

formazione iniziale presso l’Istituto superiore

di Polizia, comprendenti stage presso

altre scuole di formazione dell’amministrazione

statale, presso altri soggetti pubblici

e privati, e di tirocinio operativo;

possibilita` di prevedere, per il periodico

aggiornamento, eventuali periodi di studio

presso amministrazioni ed istituzioni dei

Paesi dell’Unione europea, delle Organiz-

— 11 —

zazioni internazionali e di altri Paesi.

L’attuazione delle citate previsioni non

deve comportare maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato;

d) avanzamento in carriera mediante

concorso interno per titoli ed esami

ovvero per merito comparativo, secondo

criteri obiettivi e predeterminati di selezione

e valutazione collegiale; subordinare

tali avanzamenti ad un congruo periodo di

effettivo servizio nella qualifica dirigenziale

iniziale ed in quelle intermedie, con

la previsione di percorsi di carriera caratterizzati

da adeguate e diversificate

esperienze in posizioni funzionali presso

l’Amministrazione centrale e periferica del

Ministero dell’interno e nell’ambito di

strutture di formazione, escludendo riserve

di quote e mobilita` esterna;

e) individuazione, nell’organizzazione

degli uffici centrali e periferici del

Ministero dell’interno, degli incarichi e

delle funzioni da attribuire agli appartenenti

alla carriera dei funzionari della

Polizia di Stato, in ragione delle specifiche

esigenze e della responsabilita` discendenti

dalla rappresentanza, per le questioni tecnico-

amministrative, dell’Autorita` nazionale

di pubblica sicurezza, da definire ai

sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121,

ferma restando l’individuazione degli uffici

di livello dirigenziale generale anche ai

sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera

b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni;

f) revisione dei criteri di attribuzione

delle funzioni e delle responsabilita`

in relazione alle attitudini individuali alle

peculiarita` della qualifica rivestita e alle

esigenze di arricchimento della qualificazione

professionale;

g) definizione di un trattamento

economico pensionabile che ricomprenda

gli stipendi, l’indennita` integrativa speciale

e gli assegni fissi e continuativi degli

appartenenti alla carriera dei funzionari

della Polizia di Stato, comprese le indennita`

di posizione e perequativa, con adeguamento

di diritto annuale da operarsi

— 12 —

considerando quale base la media degli

incrementi comunque conseguiti, nell’anno

precedente e compresa l’indennita` integrativa

speciale, dalle categorie di personale

di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aumentata

della misura dell’inflazione ufficialmente

rilevata e dell’ulteriore incremento

del 2 per cento. La percentuale dell’adeguamento

annuale e` determinata, previa

verifica negoziale con le rappresentanze

del personale appartenente alla carriera

dei funzionari di polizia, entro il 30 aprile

di ciascun anno con decreto del Ministro

per la funzione pubblica, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze.

Se i dati necessari non sono disponibili

entro i termini previsti, l’adeguamento e`

effettuato nella stessa misura percentuale

dell’anno precedente, salvo, in caso d’incapienza,

successivo conguaglio;

h) fino all’attivazione delle procedure

negoziali di cui alle lettere a) e g), le

disposizioni normative e quelle relative ai

trattamenti economici accessori, anche incentivanti,

previsto dagli accordi sindacali

e dalle procedure di concertazione per il

personale di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,

sono estese agli appartenenti alla

carriera dei funzionari di polizia, nell’ambito

degli stanziamenti destinati dalla legge

finanziaria ai miglioramenti economici del

predetto personale. Parimenti si provvede

alla ridefinizione dell’indennita` pensionabile

di cui all’articolo 43 della legge 1o

aprile 1981, n. 121, per gli appartenenti

alla carriera dei funzionari della Polizia di

Stato, in ragione degli incrementi previsti

dalle medesime procedure, assicurando in

ogni caso la corrispondenza degli incrementi

medi delle due indennita` , e ferma

restando la detrazione, su entrambe le

indennita` , degli aumenti applicati per effetto

di quanto previsto dall’articolo 24,

commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, e dalla lettera g);

i) previsione di adeguate facilitazioni

economiche e logistiche per la mobilita`

dei funzionari della Polizia di Stato

— 13 —

qualora non siano assegnatari di alloggi

da parte dell’amministrazione e individuazione,

attraverso procedura negoziale

tra l’amministrazione e le organizzazioni

sindacali rappresentative degli appartenenti

alla carriera dei funzionari di polizia,

dei criteri di assegnazione e di altre

misure idonee a favorire la mobilita` di

sede;

l) copertura assicurativa del rischio

di responsabilita` civile;

m) estensione agli appartenenti alla

carriera dei funzionari di polizia cui possono

essere conferiti incarichi esterni all’amministrazione

della pubblica sicurezza,

ma nell’interesse di essa, della difesa

in giudizio ai sensi dell’articolo 44 del

testo unico approvato con regio decreto 30

ottobre 1933, n. 1611;

n) esplicita indicazione delle norme

legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma

1 sono emanati su proposta del Ministro

dell’interno, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il

Ministro per la funzione pubblica. Gli

schemi di decreto legislativo sono trasmessi

alle organizzazioni sindacali rappresentative

degli appartenenti alla carriera

dei funzionari di Polizia, che rendono

il loro parere entro venti giorni. Gli

schemi, unitamente ai pareri espressi nei

termini, sono trasmessi alle Camere per

l’espressione del parere da parte delle

competenti Commissioni parlamentari, che

si pronunciano entro quaranta giorni dall’assegnazione,

trascorsi i quali i decreti

legislativi sono emanati anche in assenza

del parere.

3. Provvedimenti correttivi possono

essere adottati, con le modalita` previste

dal presente articolo, entro i due anni

successivi alla data di entrata in vigore dei

decreti legislativi di cui al comma 1.

1. 17. Molinari.

— 14 —

Commissione Governo

Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le

parole: Polizia di Stato, aggiungere le seguenti:

della Polizia penitenziaria,

Conseguentemente, alla medesima lettera,

numero 2), dopo le parole: Polizia di

Stato aggiungere le seguenti: , della Polizia

penitenziaria.

1. 69. Mazzoni.

* * *

Al comma 2, lettera c), alinea, sostituire

le parole da: nonche´ dei ruoli del Corpo

forestale dello Stato, fino alla fine della

lettera, con le seguenti: fermi restando

l’ordinamento gerarchico delle carriere e

le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo:

1) analogo modello dirigenziale per i

corrispondenti gradi dei ruoli degli ufficiali

delle Forze di polizia ad ordinamento

militare e delle Forze armate, ferma restando

la specificita` dei compiti rispettivamente

attribuiti, e nel rispetto di quanto

previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo

5 ottobre 2000, n. 298;

2) analogo modello dirigenziale per le

corrispondenti qualifiche dei funzionari

dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di

cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo

3 aprile 2001, n. 155;

3) conseguenti modificazioni dell’ordinamento

dei ruoli direttivi speciali della

Polizia di Stato e del Corpo forestale dello

Stato, ovvero la loro soppressione, anche

con rideterminazioni degli organici,

nonche´ eventuali modificazioni dell’ordinamento

e degli organici dei ruoli speciali

delle Forze armate, compresa l’Arma dei

Carabinieri, e della Guardia di finanza,

sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni,

senza oneri aggiuntivi;

4) correlate modificazioni ed integrazioni,

in relazione alle specificita` e peculiarita`

operative, degli ordinamenti dei

ruoli direttivi del Corpo della Polizia pe-

— 15 —

Commissione Governo

nitenziaria, anche attraverso la rideterminazione

degli organici coerente con le

esigenze di funzionalita` dell’Amministrazione,

senza oneri aggiuntivi.

1. 63. Molinari.

* * *

Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le

parole: decreto legislativo 3 aprile 2001,

n. 155, aggiungere le seguenti: nonche´ dei

ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, di

cui agli articoli 7 e 20 del decreto legislativo

21 maggio 2000, n. 146.

1. 64. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le

parole: legge 27 dicembre 2002, n. 289,

prevedendone aggiungere le seguenti:

l’estensione anche per i commissari capo

ed.

1. 19. Molinari.

* * *

Al comma 2, lettera c), alinea, aggiungere,

in fine, la parola: altresı`.

1. 72. Lavagnini.

* * *

Al comma 2, lettera c), numero 1),

sostituire le parole: ferma restando con le

seguenti: fermi restando l’attuale numero

di gradi e relative funzioni e.

1. 70. Minniti, Lucidi, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

— 16 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 2, lettera c), sopprimere il

numero 2).

1. 21. Molinari.

* * *

Al comma 2, lettera c), sostituire il

numero 2) con il seguente:

2) per la Polizia di Stato e il Corpo

forestale la creazione di un nuovo ruolo

direttivo ordinario e uno corrispondente

per i ruoli tecnici, anche con la creazione

o soppressione di qualifiche a cui possono

accedere a regime, con separati concorsi,

per il 50 per cento dei posti disponibili i

cittadini italiani in possesso di diploma di

laurea di primo livello in materie compatibili

con le funzioni da svolgere e per il

restante 50 per cento i sostituti commissari

e gli ispettori superiori in possesso di

analoghi requisiti, nonche´ la previsione di

norme transitorie che prevedano l’inquadramento

degli attuali ispettori superiori e

sostituti commissari e corrispondenti nei

costituiti nuovi ruoli direttivi ordinari da

finanziare anche utilizzando i fondi gia`

previsti per i ruoli direttivi speciali.

1. 22. Molinari.

* * *

Al comma 2, lettera c), numero 3),

sostituire le parole da: , in relazione alle

specificita` fino alla fine del numero con le

seguenti: del decreto legislativo 21 maggio

2000, n. 146, in analogia a quanto previsto

per la Polizia di Stato, ai sensi del decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche

attraverso una rideterminazione degli organici

coerente con le esigenze dell’amministrazione

penitenziaria.

1. 74. Mazzoni.

— 17 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo

le parole: polizia penitenziaria aggiungere

le seguenti: allineandone la progressione di

carriera secondo le modalita` stabilite dal

decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,

1. 29. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana,

Leoni, Amici.

* * *

Al comma 2, lettera c), dopo il numero

3), aggiungere il seguente:

4) previsione della facolta` , per gli appartenenti

all’unico ruolo dirigenziale di

cui alla lettera c) e qualifiche equipollenti

delle altre forze di polizia, di permanere

in servizio fino al compimento del 65o

anno di eta` , previo accertamento dell’idoneita`

ai servizi di polizia.

1. 30. Molinari.

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1. 36. Minniti, Lucidi, Leoni, Pinotti, Molinari,

Bressa, Pisa, Amici, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 2, sostituire la lettera d), con

la seguente:

d) unificazione, nell’ambito di una

carriera dirigenziale, dei ruoli dei funzionari

di polizia e di quelli corrispondenti,

completando il processo di valorizzazione

dirigenziale di cui all’articolo 33, comma

2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in

accordo con le disposizioni in vigore per

l’accesso alla dirigenza pubblica, fermi

— 18 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

restando l’ordinamento gerarchico delle

carriere e le funzioni di ciascuna qualifica,

prevedendo:

1) che la dotazione organica sia

determinata tenendo conto delle posizioni

soprannumerarie stabilite dall’articolo 24

del decreto legislativo 5 ottobre 2000,

n. 334, e successive modificazioni;

2) che la determinazione del contenuto

del rapporto di impiego sia disciplinata

in conformita` al decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni;

3) sulla scorta di quanto previsto

dall’articolo 1, comma 260, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, per i primi dirigenti

della Polizia di Stato con almeno

cinque anni di anzianita` nella qualifica, la

promozione alla qualifica di dirigente superiore

di pubblica sicurezza, a decorrere

dal giorno precedente la cessazione dal

servizio e la corresponsione, se piu` favorevole,

del trattamento di quiescenza normale

e privilegiato e dell’indennita` di buonuscita

spettante nella nuova qualifica.

1. 75. Leoni, Pinotti, Lucidi, Minniti,

Bressa, Molinari, Amici, Pisa, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti lettere:

e) razionalizzazione delle carriere di

cui alle lettere a), c) e d), ridefinendo le

funzioni per ciascuna qualifica in relazione

alle esigenze, ed eliminazione degli

eventuali disallineamenti con le corrispondenti

carriere delle Forze di polizia ad

ordinamento militare, ovvero loro compensazione

anche attraverso meccanismi

di corrispondenza economica, prevedendo:

1) la facolta` di ridurre le qualifiche

in coerenza con le differenti posizioni

funzionali e di ridisciplinarne le percor-

— 19 —

Commissione Governo

renze, fermi restando i trattamenti economici

connessi all’anzianita` di servizio;

2) l’attribuzione dei trattamenti

economici compensativi, graduati anche in

relazione all’anzianita` di servizio e alle

idoneita` conseguite, nel caso siano posti

limiti numerici all’avanzamento nella qualifica

o nella carriera superiore;

3) per il personale delle Forze

armate e delle Forze di polizia di tutti i

ruoli, di ogni arma e corpo, la nomina alla

qualifica o al grado superiore il giorno

antecedente a quello di cessazione dal

servizio per limiti di eta` , per infermita` o

per decesso, con trattamento di quiescenza

normale e privilegiato e l’indennita` di

buonuscita spettante alla qualifica con

parametro immediatamente superiore a

quello in godimento, nonche´ con l’indennita`

pensionabile e l’assegno di funzione

nella misura immediatamente superiore a

quella in godimento;

f) previsione delle occorrenti disposizioni

transitorie, che devono, comunque,

tenere conto delle legittime aspettative del

personale gia` appartenente alla qualifica

di ispettore superiore sostituto ufficiale di

pubblica sicurezza o corrispondenti, e ai

ruoli direttivi speciali, nonche´ di quelle del

personale in possesso del titolo di studio

della laurea o della laurea specialistica,

coerente con quello richiesto per l’accesso

alle posizioni direttive o dirigenziali;

g) estensione, a tutti gli appartenenti

del ruolo ispettori in possesso dei requisiti

minimi di cui al decreto legislativo 5

ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche,

della possibilita` di partecipazione al

concorso interno per l’accesso al ruolo

direttivo.

1. 76. Lucidi, Leoni, Pinotti, Minniti,

Bressa, Molinari, Amici, Pisa, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

— 20 —

Commissione Governo

Sopprimere i commi 3 e 7.

1. 77. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le

parole: trattamenti dirigenziali aggiungere

le seguenti: dei commissari capo,

1. 41. Molinari.

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere,

in fine, le parole: nonche´, in coerenza con

la struttura retributiva stabilita per la

dirigenza pubblica, all’armonizzazione del

trattamento economico dei primi dirigenti

e gradi corrispondenti di maggiore anzianita`

con quello dei dirigenti superiori e

gradi corrispondenti.

1. 39. Lavagnini.

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere,

in fine, le parole: , nonche´ per la creazione

dei ruoli direttivi di cui al comma 2,

lettera c), numeri 2) e 3).

1. 42. Molinari.

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: ai

commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente

legge.

1. 46. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

— 21 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 5, primo periodo, sostituire le

parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla

presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma,

secondo periodo, sostituire le parole: ai

commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente

legge.

1. 47. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 5, primo periodo, dopo le

parole: sul piano nazionale aggiungere le

seguenti: dei dirigenti e del restante personale.

1. 78. Lucidi, Molinari, Minniti, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: ai

commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente

legge.

1. 48. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Sopprimere il comma 7.

1. 49. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

— 22 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 8, sostituire le parole: ai

commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente

legge.

1. 50. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Trattamento economico e giuridico del personale

dirigente delle Forze di polizia e delle

Forze armate).

Sopprimerlo.

2. 60. Bressa, Lucidi, Minniti, Molinari,

Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia,

Luongo, Rotundo, De Brasi, Mascia,

Deiana.

* * *

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il Governo e` delegato ad adottare,

entro il termine di 18 mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con i Ministri interessati,

uno o piu` decreti legislativi per la

riforma del comparto sicurezza e della

disciplina di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,

al fine di:

a) realizzare una maggiore distinzione

del comparto sicurezza, comprendente

il personale delle Forze di polizia,

anche ad ordinamento militare, dal comparto

difesa, comprendente il personale

— 23 —

Commissione Governo

Commissione Governo

delle Forze armate, esclusa l’Arma dei

carabinieri;

b) realizzare, nell’ambito delle procedure

di definizione del rapporto di impiego

per il personale delle Forze di polizia

ad ordinamento civile, specifiche modalita`

negoziali per il personale delle carriere

dirigenziali;

c) realizzare, nell’ambito delle procedure

di definizione del rapporto di impiego

per il personale delle Forze armate,

specifiche modalita` negoziali per il personale

delle carriere dirigenziali da esercitare

mediante un procedimento di concertazione.

1-bis. Gli schemi di decreto legislativo

di cui al comma 1 sono trasmessi alle

organizzazioni sindacali rappresentative

sul piano nazionale e agli organismi di

rappresentanza militare del personale rispettivamente

interessati, perche´ possano

esprimere il proprio parere entro il termine

di 20 giorni dalla ricezione degli

schemi stessi, trascorso il quale il parere

si intende favorevole. Essi sono, inoltre,

preventivamente trasmessi al Parlamento e

sottoposti al parere delle competenti Commissioni

della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica.

1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006

e fino a quando non sono approvate le

norme per la determinazione dei contenuti

del rapporto di impiego del personale

dirigente delle Forze di polizia e delle

Forze armate, i relativi trattamenti sono

determinati nella loro interezza, di diritto,

annualmente, in ragione degli incrementi

medi conseguiti nell’anno precedente dalle

categorie di personale di cui all’articolo 3,

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n 165.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

comma 4, sostituire le parole: comma

1, lettera a) con le seguenti: comma 1-ter;

— 24 —

comma 5, sostituire le parole: comma

1, lettera a) con le seguenti: comma1-ter.

2. 61. Lucidi, Leoni, Pinotti, Minniti,

Amici, Bressa, Molinari, Pisa, Ruzzante,

Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, De

Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:

degli incrementi medi aggiungere le seguenti:

delle retribuzioni complessive.

Conseguentemente, alla medesima lettera,

sostituire le parole da: Se i dati

necessari fino alla fine della lettera con le

seguenti: Se, per qualsiasi causa, i dati

necessari non sono disponibili entro i

termini previsti, l’adeguamento e` effettuato

nella stessa misura percentuale dell’anno

precedente, salvo, se piu` favorevole,

successivo conguaglio.

2. 62. Molinari.

* * *

Al comma 1, lettera b), premettere le

parole: in attesa del decreto legislativo di

attuazione di quanto previsto all’articolo 1,

comma 2, lettera c), con il quale sono

individuate autonome procedure di determinazione

dei contenuti del peculiare rapporto

di lavoro dei dirigenti,

2. 63. Molinari, Bressa, Lucidi, Minniti,

Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia,

Luongo, Rotundo, De Brasi, Mascia,

Deiana.

* * *

Al comma 1, lettera b), secondo periodo,

sostituire le parole: dalle medesime procedure

con le seguenti: dai medesimi accordi

sindacali e procedure di concertazione.

2. 66. Lavagnini.

— 25 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Al comma 2, dopo le parole: All’attuazione

del comma 1 aggiungere le seguenti:

, lettera b),

2. 67. Lavagnini.

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A completamento ed in conseguenza

di quanto previsto dal comma 259

della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

a) ai primi dirigenti della Polizia di

Stato con almeno sei anni di anzianita`

nella qualifica sono attribuiti la promozione

alla qualifica di dirigente superiore,

a decorrere dal giorno precedente la cessazione

dal servizio e, se piu` favorevole, il

trattamento di quiescenza, normale e privilegiato,

spettante al dirigente superiore

con analoga anzianita` di servizio;

b) ai vice questori aggiunti della Polizia

di Stato e qualifiche equiparate con

almeno venti anni di anzianita` nella qualifica

sono attribuiti la promozione alla

qualifica di primo dirigente, a decorrere

dal giorno precedente la cessazione dal

servizio e, se piu` favorevole, il trattamento

di quiescenza, normale e privilegiato, spettante

al primo dirigente.

2. 64. Molinari.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. A decorrere dal 1o gennaio 2006, agli

ufficiali generali delle Forze armate sono

estesi, se piu` favorevoli, i benefici economici

di cui all’articolo 42, comma 3, della legge 1o

aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. 65. Angioni, Lucidi, Minniti, Molinari,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 2)

— 26 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

ART. 3.

(Disposizioni relative al Corpo della polizia

penitenziaria).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale appartenente ruolo

ispettori del Corpo di polizia penitenziaria

in possesso dei titoli di studio previsti

dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del

decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,

secondo le modalita` ivi specificate, accedono

alla qualifica iniziale del ruolo direttivo

ordinario.

3. 1. Lumia, Lucidi, Minniti, Molinari,

Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante,

Luongo, Rotundo, De Brasi, Mascia,

Deiana, Leoni, Amici.

* * *

Al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le

parole: n. 12 dell’11 febbraio 2000 aggiungere

le seguenti: e n. 99 del 14 dicembre

2001.

3. 60. Lavagnini.

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con il decreto legislativo di cui

all’articolo 1, comma 1, lettera a), vengono

altresı` emanate norme al fine di riordinare

in senso perequativo gli ordinamenti dei

ruoli direttivi della polizia penitenziaria,

rideterminando i periodi di permanenza

nelle qualifiche del ruolo direttivo speciale

e del ruolo direttivo ordinario, affinche´ il

percorso dalla qualifica iniziale a quella

apicale si esaurisca nello stesso periodo di

tempo previsto per i corrispondenti ruoli

della polizia di Stato.

3. 3. Minniti, Lucidi, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

— 27 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Commissione Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All’articolo 12, comma 2, lettera c),

della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole:

« sono esclusi l’istituzione di ruoli

dirigenziali e, comunque, l’accesso ad

essi; » sono soppresse.

3. 8. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana,

Leoni, Amici.

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 3)

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo.

ART. 4. – (Modificazioni al decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 195). – 1. Il

Governo e` delegato ad emanare, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, su proposta dei Ministri

interessati, di concerto con il Ministro per

la funzione pubblica, nonche´ con il Ministro

dell’economia e delle finanze, uno o

piu` decreti legislativi per razionalizzare il

procedimento negoziale e di concertazione

di cui al decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195, al fine di assicurare maggiore

aderenza dello stesso procedimento

alle specifiche e rispettive peculiarita` del

personale delle Forze di polizia e delle

Forze armate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di

cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni

sindacali rappresentative sul

piano nazionale e agli organismi di rappresentanza

militare del personale rispettivamente

interessati, perche´ possano

esprimere il proprio parere entro il termine

di venti giorni dalla ricezione dello

schema stesso, trascorso il quale il parere

si intende favorevole. Essi sono, inoltre,

trasmessi, almeno quarantacinque giorni

prima della scadenza dei termini di cui al

— 28 —

Commissione Governo

comma 1, alle Camere affinche´ le competenti

Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica esprimano

il proprio parere. Il Governo procede

comunque alla emanazione dei decreti

delegati qualora tale parere non sia

espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. 0100. Governo.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – 1. Il Governo e`, altresı`,

delegato ad adottare, entro il 31 dicembre

2006, su proposta dei Ministri della difesa

e dell’economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro per la funzione

pubblica, un decreto legislativo per il riordino

del ruolo dei sergenti dell’Esercito,

della Marina e dell’Aeronautica militare,

prevedendo:

a) l’applicazione di tale normativa

limitatamente al personale appartenente al

ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa

in servizio permanente effettivo, arruolato

ai sensi della legge 24 dicembre 1986,

n. 958, e successive modificazioni, e transitato

in tali ruoli ai sensi del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive

modificazioni, che risulti in servizio

alla data di entrata in vigore della

presente legge e sia in possesso del diploma

di scuola media superiore;

b) l’inquadramento nel ruolo dei marescialli

con decorrenze successive che

tengano conto delle anzianita` di immissione

nel ruolo dei sergenti o in quello dei

volontari di truppa in servizio permanente;

c) il superamento di un percorso

formativo adeguato da svolgere presso il

reparto di appartenenza o presso enti e

reparti limitrofi.

3. 03. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotondo, De Brasi, Mascia, Deiana.

— 29 —

Commissione Governo

Commissione Governo

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – (Norme transitorie per il

riordino del ruolo dei sergenti). – 1. Nella

fase di prima applicazione, all’atto dell’entrata

in vigore della presente legge, il

personale appartenente al ruolo dei sergenti

e dei volontari di truppa in servizio

permanente effettivo delle Forze armate,

arruolato ai sensi della legge 24 dicembre

1986, n. 958, e successive modificazioni, e

transitato in tali ruoli ai sensi del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive

modificazioni, che risulti in servizio

alla data di entrata in vigore della

presente legge e sia in possesso del diploma

di scuola media superiore, e` inquadrato

nel ruolo dei marescialli con decorrenze

successive che tengano conto delle

anzianita` di immissione nel ruolo dei

sergenti o in quello dei volontari di truppa

in servizio permanente, previo il superamento

di un percorso formativo adeguato

da svolgere presso il reparto di appartenenza

o presso enti e reparti limitrofi.

3. 04. Pinotti, Lucidi, Minniti, Molinari,

Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia,

Luongo, Rotondo, De Brasi, Mascia,

Deiana.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – (Norme transitorie per riordino

del ruolo sovrintendenti). – 1. Nella

fase di prima applicazione, all’atto dell’entrata

in vigore della presente legge, ai vice

sovrintendenti della Polizia di Stato che

hanno superato il 15o, 16o e 17o corso, la

decorrenza giuridica della nomina e` retrodatata

al 1o gennaio dell’anno successivo

a quello per il quale sono state

accertate le vacanze di organico.

2. Gli stessi sono inquadrati, se idonei,

nel ruolo degli ispettori, fino a saturazione

delle vacanze di organico.

3. Gli ispettori della Polizia di Stato del

7o corso e successivi, vincitori di concorso

per esami e frequentatori di diciotto mesi

— 30 —

Commissione Governo

di corso, sono ricollocati in ordine di ruolo

allineandoli alle posizioni degli ispettori

acceduti in ruolo a seguito del superamento

di specifiche e selettive prove concorsuali,

selezioni psico-fisico-attitudinali

e frequenza di corso di aggiornamento e

formazione. Ai fini della rideterminazione

dell’anzianita` di servizio in ruolo, e` computato

il periodo di diciotto mesi di corso

svolto dai vice ispettori del 7o corso e

successivi concorsi pubblici. Il trattamento

economico in godimento e` equiparato a

quello delle omologhe qualifiche dell’Arma

dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

3. 05. Lucidi, Minniti, Molinari, Angioni,

Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Luongo,

Rotundo, De Brasi, Mascia, Deiana.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – (Modifiche alla legge 19 maggio

1986, n. 224). – 1. All’articolo 32 della

legge 19 maggio 1986 n. 224, comma 9-bis,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « in

luogo della promozione di cui al comma

6 » sono soppresse;

b) il secondo periodo ed il terzo

periodo sono soppressi.

3. 07. Lavagnini.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – (Norme per la salvaguardia del

principio di equiordinazione). – 1. Ai fini di

quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti

i provvedimenti normativi da emanare in

attuazione della presente legge, che comportino

revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche,

ovvero del relativo trattamento economico,

devono essere informati al rispetto

del principio della sostanziale

— 31 —

Commissione Governo

Commissione Governo

equiordinazione tra ciascuna forza armata

e forza di polizia.

3. 061. Pisa Lucidi, Minniti, Molinari,

Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia,

Luongo, Rotundo, De Brasi, Bressa,

Mascia, Deiana.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – (Copertura finanziaria). – 1.

All’onere derivante dalle disposizioni di

cui alla presente legge, pari a 1.023 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2006, si fa

fronte, quanto a 313 milioni di euro a

valere sull’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 3, comma 155, secondo periodo,

della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, e per gli ulteriori 710 milioni con

il gettito derivante dalle seguenti disposizioni:

a) per 200 milioni di euro: all’articolo

1, comma 551, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, le parole: « il mantenimento

del gettito » sono sostituite dalle seguenti:

« un incremento di gettito di 200 milioni di

euro »;

b) per 110 milioni annui: e` aumentata

del 10 per cento, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente

legge, la tassa sugli alcoli e sui prodotti

alcolici di cui alla tabella I del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) per 140 milioni di euro annui:

l’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono

abrogati; resta ferma l’applicazione delle

disposizioni in materia di successioni e

donazioni vigenti precedentemente l’entrata

in vigore della citata legge n. 383 del

2001;

d) per 160 milioni di euro annui: e`

aumentata dal 6 al 10 per cento, a decorrere

dalla data di entrata in vigore

della presente legge, la ritenuta unica sulle

vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma

488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

— 32 —

Commissione Governo

e) per 100 milioni di euro: all’articolo

1, comma 300, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, le parole: « pari a 1.120

milioni di euro per gli anni 2005 e 2006,

e a 1.320 milioni a decorrere dall’anno

2007 », sono sostituite dalle seguenti: « pari

a 1.120 milioni di euro per l’anno 2005, a

1.220 milioni di euro per l’anno 2006 e a

1.420 milioni di euro a decorrere dall’anno

2007 ».

3. 062. Pinotti, Minniti, Lucidi, Molinari,

Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia,

Luongo, Rotundo, De Brasi, Mascia,

Deiana, Leoni, Amici.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – (Disposizione di interpretazione

autentica in materia di inquadramento

stipendiale). – 1. La disposizione di

cui all’articolo 2, comma 3, del decretolegge

3 maggio 2001, n. 157, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 luglio

2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai

fini dell’ inquadramento stipendiale iniziale

degli ufficiali appartenenti ai ruoli

del servizio permanente non immessi nei

ruoli stessi direttamente con il grado di

tenente o corrispondente, essa non inibisce

l’applicazione, in presenza dei necessari

presupposti, dei criteri piu` favorevoli previsti

dall’articolo 4, terzo comma, del decreto-

legge 27 settembre 1982, n. 681,

convertito, con modificazioni, dalla legge

20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente

inibita solamente la progressione

economica successiva all’inquadramento

stipendiale cosı` effettuato.

3. 063. Lavagnini.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – (Disposizioni in materia di

ufficiali appartenenti a particolari ruoli). –

1. A decorrere dalla data di entrata in

— 33 —

Commissione Governo

Commissione Governo

vigore della presente legge il grado massimo

previsto per i ruoli istituiti dall’articolo

53 della legge 10 maggio 1983, n. 212,

e dall’articolo 6 della legge 6 agosto 1991,

n. 255, e` quello di tenente colonnello o

grado corrispondente.

2. All’articolo 59, primo comma, della

legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole:

« maggiore o grado corrispondente » sono

sostituite dalle seguenti: « ufficiale superiore

».

3. L’avanzamento al grado di tenente

colonnello o grado corrispondente ha

luogo ad anzianita` . Nelle aliquote di avanzamento

sono inclusi i maggiori aventi otto

anni di anzianita` di grado.

3. 064. Lavagnini.

— 34 —

Commissione Governo

 

 



COMUNICATO STAMPA

 


Il nostro comunicato stampa del 17/1/2006
 

 
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Riallineamento, Riordino, Codici Penali - di Secondo mazzolari