Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n.461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie

Gazzetta Ufficiale N. 5 del 07 Gennaio 2002

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.
23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie
locali nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e
del 4 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;


E m a n a

il seguente regolamento:


Art. 1.
Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; b) per "militare" l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare; c) per "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente; d) per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 193, n. 1092; e) per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.

 

Art. 2.
Iniziativa a domanda


1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o
subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero
l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta
all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando
specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di
servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al
servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento
pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione
dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata
dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione
del rapporto d'impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di
servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento di
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2,
e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche
alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una
menomazione dell'integrita' fisica o psichica o sensoriale, di
seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di
cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita' o lesione non
prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa
sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle
tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si
manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego,
elevati a dieci anni per invalidita' derivanti da infermita' ad
eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi
del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal
decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai
commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata
non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o
comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una
menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da
quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita'
o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di
riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della
vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di
privilegio, nonche' per l'applicazione della tabella A o della
tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella
F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915.


Art. 3.
Avvio d'ufficio


1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il
riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio
dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di
servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di
servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter
divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita'
fisica, psichica o sensoriale.

2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del
dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e
per fatto traumatico ivi riportato.

 

Art. 4.
Tutela della riservatezza


1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le
tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e
necessarie in relazione alle finalita' perseguite.

2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del
presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti
interessati.

3. Possono essere effettuate, in conformita' agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e
distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione
e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione
scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono
pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati
sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni
normative.

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135,
in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela
della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

 

Art. 5.
Istruttoria


1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio,
unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio
dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilita' o irricevibilita', respinge la domanda stessa con
provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il
termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e
gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere
decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma
2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel
medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto
dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente
competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato,
dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha
prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti
attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermita' o lesioni
corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi
informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 3, il dipendente puo' comunicare
l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali
sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto
sospensivo del procedimento, salvo che non abbia gia' dichiarato,
nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al
procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati
personali da parte degli uffici competenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di avvio di ufficio del procedimento.

 

Art. 6.
Commissione


1. La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente
anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della
conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze sull'integrita'
fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneita' al servizio, e'
effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione
all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il
dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono
all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da
un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare
ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.

2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici, di cui
almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore
dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui
delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu'
elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di
servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni
di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e' composta di due
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato
con le modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o
funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di
appartenenza.

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessita'
dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

5. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza
oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra
la composizione della Commissione.

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un
componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalita' del dipendente, la qualifica
e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico,
gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione
dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria
di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il
giudizio di idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente
dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro
quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento
conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, il verbale e' inviato direttamente al
Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di
AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il
consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa
l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce
le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del
verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'.

9. La data di effettuazione della visita e' comunicata al
dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di
mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato
dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da
effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita,
la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e
permanente impedimento fisico del dipendente, puo' disporre
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno
e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di
accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il
modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti
sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.

Art. 7.
Incombenze dell'Amministrazione


1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della
Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale
invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale
sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al
nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di servizio,
nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella
quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Nel caso di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento
ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il
provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro
trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della
Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa,
all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la
possibilita' di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il
termine di decadenza previsto dall'articolo 2.

4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con
provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando
riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione
sulla conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' o lesione, che
la domanda e' stata presentata oltre i termini di decadenza.

 

Art. 8.
Presentazione diretta di certificazione medica


1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o
l'avente diritto in caso di morte del dipendente puo' presentare,
contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o
concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente
l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata ovvero della
causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6,
comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso
le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima
della data di presentazione della domanda stessa. Il competente
ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di
inammissibilita' o irricevibilita', inoltra la domanda e la
certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa,
allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma
1.

2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli
atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella
quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di
presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 e' disposta,
previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo
6, comma 1. Alla visita il dipendente puo' farsi assistere da un
medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o
sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.


Art. 9.
Ricorso alternativo ad altro organismo
di accertamento medico


1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6,
l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di
lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche
territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la
documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria
locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati
all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della
Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati
all'articolo 6, comma 1.

2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai
sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura
seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente
articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un
ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o
amministrazione di appartenenza.

 

Art. 10.
Comitato di verifica per le cause di servizio


1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore
a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della
materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura
dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche' tra
ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di
Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per
l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e' di volta in
volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma,
corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non
piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o
fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo
organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di
oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa
relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il
Presidente del Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del
Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilita' di
riunione plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal
Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro
membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e
funzionari medici.

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di
inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di
eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di
inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente
di personale, non superiore alle cinquanta unita', appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti criteri e modalita' di organizzazione interna della
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in
relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non
superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono
definiti modalita' e termini per la conclusione delle procedure di
trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero
dell'economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente
regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore
a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle
domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti
organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le
sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto
previsto dal comma 10.

12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono
essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati
stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di
cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per
la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono
assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi
decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di
verifica in relazione alla specificita' di materia o analogia di
cause di servizio o infermita'. A supporto dell'attivita' dei
Comitati speciali e' utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui
contingente, a tal fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi
di oneri.

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per
l'attivazione dell'articolo 4.


Art. 11.
Pareri del Comitato


1. Il Comitato accerta la riconducibilita' ad attivita' lavorativa
delle cause produttive di infermita' o lesione, in relazione a fatti
di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermita' o
lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato,
nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia
sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di servizio con
parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e dal
Segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo'
richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione
medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui
all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversita'
dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la
visita medica e' effettuata nel rispetto dei termini e delle
procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita'
di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8
e 11, il verbale della visita medica e' trasmesso direttamente al
Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del
comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

 

Art. 12.
Unicita' di accertamento


1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermita' o lesione costituisce accertamento definitivo anche
nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di
trattamento pensionistico di privilegio.

 

Art. 13.
Atti per via telematica


1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento
sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di validita' di atti e convalida di
firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via
telematica devono essere debitamente motivate nella nota di
trasmissione degli atti stessi.

3. E' in facolta' del dipendente chiedere, in qualunque stato del
procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte
dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal
fine i dati necessari.

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante
diagnosi medica e' inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota
di comunicazione.

 

Art. 14.
Termini e competenza


1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di
infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme
parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda
di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla
data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine
l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di
conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore
parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento
nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del
Comitato.

2. Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei termini
procedimentali previsti dal presente regolamento ed e' notificato o
comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei
successivi quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della
espressione del parere del Comitato, e' adottato un unico
provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e
concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini
procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento
di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della
menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale per la
quale e' stato concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola volta
chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo gia'
concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali
dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento e' del
responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente
in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro
dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa
amministrazione.

 

Art. 15.
Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita'


1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al
servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della
Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione
recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita'
assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede,
entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,
alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti
necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto
salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

 

Art. 16.
Accelerazione di procedure


1. L'Amministrazione non puo' chiedere pareri, anche d'ordine
tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal
presente regolamento ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo
comprovate necessita' emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal
caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per
trenta giorni.

 

Art. 17.
Trattamenti pensionistici di privilegio


1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a
fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonche' di stati
invalidanti al servizio o di inabilita' non dipendenti da causa di
servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e
militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente
regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito
dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione
da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi
procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di
cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la
presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di
privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.


Art. 18.
Disposizione transitoria


1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di
servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche' di
riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento
di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla
natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini
del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella
composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente
regolamento.

2. Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da causa di
servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n.
187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le
domande successive si applicano le procedure previste dal presente
regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati
personali.


Art. 19.
Norme finali e di coordinamento


1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti
disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore
del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come
disciplinato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai
procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita'
collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il
regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da
causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad
ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio
nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi
delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di
riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926,
n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la
presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni
dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita' e
alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa
di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della
propria autonomia legislativa e organizzativa.

Art. 20.
Abrogazioni


1. Sono abrogati:


a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis,
12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la parte non richiamata
dall'articolo 19 del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n.
1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172,
commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli 166, 170,
171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2001


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160

 

 
 

 


 

 

 

 

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