Legge
14 novembre 2000, n. 331
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 17 novembre 2000
"Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale"
Art. 1.
(Compiti delle Forze armate)
1. Le Forze armate sono al servizio della
Repubblica.
2. L’ordinamento e l’attività delle
Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione
e alla legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate è
la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì il compito
di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza,
in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle
determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia
fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla
salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici
in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di
straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base
obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla
presente legge.
7. L’articolo 1 della legge 11 luglio
1978, n. 382, e l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
Art. 2.
(Personale militare impegnato
nella difesa nazionale)
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono
assicurate da:
a) ufficiali
in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali
in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari
di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari
in ferma volontaria prefissata;
d) personale
dell’Arma dei carabinieri;
e) personale
del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all’articolo
1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
f) personale
da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge
in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale
in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze
di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare
volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei
seguenti casi:
1)
qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo
78 della Costituzione;
2)
qualora una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia
coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale giustifichi un aumento della
consistenza numerica delle Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei
casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di
dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello
stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli
appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3.
(Trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo
schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto
legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva
con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della
difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico
complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della
consistenza del personale in servizio coerente con l’evoluzione
degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad
esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di
sette anni di cui all’alinea del presente comma, in modo da:
1)
non pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui all’articolo
1;
2)
prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti
categorie di personale:
2.1)
ufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2)
sottufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3)
volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma
prefissata, di cui garantire l’immissione anche in deroga all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
b)
prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel
periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma,
ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985,
rispettando la progressiva riduzione dell’organico complessivo
delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c)
disciplinare il progressivo raggiungimento dell’entità dell’organico
delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo
anche il transito del personale in esubero rispetto all’organico
delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione
alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle
assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di
mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di
cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di
personale;
d) prevedere
l’emanazione di norme e l’individuazione di incentivi di
carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di
sette anni di cui all’alinea del presente comma, di ufficiali
ausiliari delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di
complemento in congedo;
e) nell’ambito
del progressivo incremento dell’entità dell’organico dei
volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di
volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità
e l’immissione in servizio permanente di non più di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall’articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere
norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze
armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri. In particolare
il decreto legislativo:
1)
prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata
di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia
all’estero, modificando in funzione di tali previsioni le
corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, nonchè la possibilità di differenziare le modalità
di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma
prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di
cinque anni per due successive rafferme biennali;
2)
prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di
cinque anni, l’immissione dei volontari in ferma prefissata nel
ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle
esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3)
prevede che per l’accesso alla ferma prefissata di cinque anni,
per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari
in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l’espletamento,
senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4)
incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari
di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell’Esercito,
esclusa l’Arma dei carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica,
previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di
personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in
relazione alle carenze organiche;
5)
disciplina le modalità per favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro del personale eccedente rispetto all’organico delle Forze
armate ai sensi della lettera a), nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi
indicati al presente numero:
5.1)
prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale,
il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale
sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a
convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l’attivazione di agevolazioni anche finanziarie
che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;
5.2)
determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari
che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell’Arma
dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di
polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;
5.3)
rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l’assunzione
presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all’articolo
30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall’articolo
19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4)
prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per
l’assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l’accesso
ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazione di posto,
tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo
banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l’utilizzazione
nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad assunzioni
attingendo dalla graduatoria degli idonei;
6)
disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in
ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con
quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai
diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
7)
prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia
modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter
dell’articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
8)
detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la
posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla
data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le
previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con
quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere,
al fine di salvaguardare prioritariamente l’impiego operativo dei
volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della
difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il
soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private
per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente
svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare
la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo
restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o
alle armi, nonchè per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1)
consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare
in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla
formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall’articolo 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2)
indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio
militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con
quelle emanate in attuazione della presente legge;
3)
prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da
assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal
luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di
idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente
occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo
altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate,
assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di
trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per
coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal
luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle
strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare
le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare
femminile;
l) prevedere
che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze
delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto,
a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette
anni di cui all’alinea del presente comma, il Ministro della
difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei
carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di
finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del
contingente di giovani da chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti
dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l’iniziale
sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è
autorizzato per l’anno 2000 a immettere in servizio permanente, a
valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del
comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della
consistenza massima fissata dall’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione
culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa
delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di
leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
a) assicurare
che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e
regolamentari afferenti al servizio militare con specifica
indicazione dei relativi diritti e doveri, nonchè sui contenuti
fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni
di educazione civica;
b)
assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e
di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate
per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni
internazionali;
c) verificare
l’adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi
rispondenti alle normative sull’igiene, la sicurezza e la
prevenzione degli infortuni;
d) garantire
l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la
stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate
per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e
alberghieri, compreso l’eventuale utilizzo di buoni pasto;
e) prevedere
che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell’articolo
29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della
rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di
truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione
dei programmi per l’utilizzo delle infrastrutture per l’attività
ricreativa, culturale e per il tempo libero.
4. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto
legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri
direttivi indicati nel medesimo comma 1.
Art. 4.
(Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale
volontaria)
1. In via transitoria, il servizio di leva
previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma
annuale, a domanda dell’interessato, entro quaranta giorni dalla
data di incorporazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica relativamente ad una quota delle unità di personale da
reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della
difesa, e comunque nell’ambito dei limiti di spesa indicati, per
ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 5.
(Misure per agevolare l’inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con
proprio decreto, nell’ambito delle direzioni generali del
Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere
attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
valutare l’andamento dell’attività di reclutamento di personale
volontario e di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei
militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento
delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici
periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
privati e stipula convenzioni, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti
datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di
promozione dell’occupazione, individuati ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati
all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai
sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
469 del 1997, e con i soggetti abilitati all’attività di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo
2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano
servizio militare volontario, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione
e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi
obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti
per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di
specifiche professioni o mestieri.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento)
1. A decorrere dall’anno successivo a
quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo
3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale
sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione
delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione,
nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività
delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale
militare volontario femminile e sull’azione della struttura di cui
al comma 1 dell’articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di
cui all’articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed
all’articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Art. 7.
(Adeguamenti organizzativi e strutturali)
1. Al fine di adeguare i procedimenti, la
struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze
armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello
strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno
o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con
criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell’ordinamento
dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze
armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello
interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio
1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati
al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari
adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell’ordinamento delle
Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono
individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere
efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
Salvo quanto previsto dall’articolo 4-quater del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente
articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le
disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi
regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:
a)
regolamento per l’amministrazione e contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10
febbraio 1927, n. 443;
b) testo
unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione
e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
c) decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
d)
regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere
industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1976, n. 1077;
e) legge 16
giugno 1977, n. 372;
f) legge 27
aprile 1978, n. 183;
g) legge 22
dicembre 1989, n. 419;
h) decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002,
rispettivamente, in lire 43 miliardi per l’anno 2000, lire 362
miliardi per l’anno 2001 e lire 618 miliardi per l’anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003
sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A
allegata alla presente legge. L’onere a regime a decorrere dal
2020 è determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi.
3. A decorrere dall’anno 2003 e fino all’anno
2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato
dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al
tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti,
previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria
approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria
quantifica, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la
quota dell’onere, relativo all’anno di riferimento,
corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabella A
[articolo 3, comma 1,
lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI
COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)
ANNO
ONERE
2000
43
2001
362
2002
618
2003
649
2004
681
2005
717
2006
752
2007
790
2008
830
2009
871
2010
915
2011
960
2012
978
2013
997
2014
1.013
2015
1.031
2016
1.045
2017
1.060
2018
1.078
2019
1.093
2020
1.096
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