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 Ultimo aggiornamento: venerdì 03 dicembre 2010 03.04

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Differimento del versamento di acconti d'imposta.


 

 

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168
GU n. 274 del 24-11-2009 )
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni relative al differimento del versamento di parte
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche'
altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai
comuni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto-legge:


Art. 1.


Differimento del versamento di acconti d'imposta


1. Il versamento di venti punti percentuali dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo
d'imposta 2009 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo,
alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del
saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno gia' provveduto al pagamento dell'acconto senza
avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i
sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del
differimento previsto dal comma 1.

4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme
trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le
somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 445.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte
delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale fine,
dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno
medesimo, derivanti dai commi precedenti.

Sideweb, 28 novembre 2009

 


 

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