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FINANZIARIA 2004

 

 

LEGGE 24 dicembre 2003, n.350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(GU n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n.196)

 

Cosa prevede per i militari

 

Dopo la definitiva approvazione della legge finanziaria 2004, e la sua conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possiamo vedere insieme le misure approvate per i militari:

 

  Art. 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

 

- comma 8 (Finanziamento missioni internazionali di pace)

Per l'anno 2004 č istituito un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle misisoni internazionali di pace.

 

- comma 47 - (Rinnovo del contratto di lavoro 2004 - 2005 - Forze Armate e Forze di polizia)

Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione, con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro per il 2004 e di 690 milioni di euro per il 2005, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al d.lgs. 12.5.95 n. 195, e successive modificazioni.

In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo č stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivitā di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.

 

- comma 53 - (Blocco delle assunzioni)

Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di Polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, č fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unitā, nonche' quelle relative alle categorie protette.

Per le Forze armate i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al d.lgs. 8.5.2001, n. 215, e successive midificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14.11.2000, n. 331.

 

- comma 57 - (Ripristino del rapporto di lavoro per i dipendenti sospesi a seguito di un procedimento penale, ma
                         successivamente assolti)

Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di etā previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva  della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.

 

- comma  69 - (Riduzione del personale)

Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilitā, le amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unitā sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31.12.2004, secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni.

Per le Forze armate, e i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'art. 19, comma 4, della legge finanziaria del 28.12.2001, n. 448.

 

- comma 105 - (D.lgs. 26.3.2001, n. 151 - "Aggiunta dell'art. 42-bis" Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
                           amministrazioni pubbliche)

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di etā dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionario e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivitā lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderā disponibile ai fini di una nuova assunzione.

 

- comma 155

(Riallineamento gradi personale inquadrato nei ruoli dei marescialli delle ff.aa. ai sensi dell'art. 34 - d.lgs. n. 196/95)

E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12.5.95 n° 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12.5.95 n° 198.

(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

LEGGE 24 dicembre 2003, n.350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(GU n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n.196)

 

ASSO
28 dicembre 2004
 

 


 

 

 

 

 

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Web www.forzearmate.org

 

 

 


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Pubblicato il 02/12/2010 05.07.55