LEGGE 24 dicembre 2003, n.350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
(GU n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n.196)
Cosa prevede
per i militari
Dopo la definitiva approvazione della
legge finanziaria 2004, e la sua conseguente pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, possiamo vedere insieme le misure approvate per i militari:
Art. 3
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
- comma 8
(Finanziamento missioni internazionali di pace)
Per l'anno 2004 č istituito un fondo
di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle misisoni internazionali di pace.
- comma 47 -
(Rinnovo del contratto di lavoro 2004 - 2005 - Forze Armate e Forze di polizia)
Le risorse per i miglioramenti
economici e per l'incentivazione, con specifica destinazione, rispettivamente di
360 milioni di euro per il 2004 e di 690 milioni di euro per il 2005, per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al d.lgs. 12.5.95 n.
195, e successive modificazioni.
In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo č stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni
di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con
riferimento alle attivitā di tutela economico-finanziaria, della difesa
nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo
internazionale.
- comma 53 -
(Blocco delle assunzioni)
Per l'anno 2004, alle amministrazioni
di cui agli art. 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e
successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di Polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, č fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unitā, nonche' quelle relative alle categorie protette.
Per le Forze armate i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni
autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al d.lgs. 8.5.2001, n. 215, e
successive midificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14.11.2000, n. 331.
- comma 57 -
(Ripristino del rapporto di lavoro per i dipendenti sospesi a seguito di un
procedimento penale, ma
successivamente assolti)
Il pubblico
dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque,
dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di
proscioglimento, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in
vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del
rapporto di impiego, oltre i limiti di etā previsti dalla legge, per un periodo
pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente
subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui
avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.
- comma 69
- (Riduzione del personale)
Per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
previo esperimento delle procedure di mobilitā, le amministrazioni dello stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unitā sono tenuti a realizzare una riduzione del
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31.12.2004, secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n.
449, e successive modificazioni.
Per le Forze armate, e i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'art. 19, comma 4, della
legge finanziaria del 28.12.2001, n. 448.
- comma 105 - (D.lgs.
26.3.2001, n. 151 - "Aggiunta dell'art. 42-bis" Assegnazione temporanea dei
lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche)
1. Il genitore con figli minori fino
a tre anni di etā dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionario e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria
attivitā lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere
motivato.
2. Il posto temporaneamente lasciato
libero non si renderā disponibile ai fini di una nuova assunzione.
- comma 155
(Riallineamento
gradi personale inquadrato nei ruoli dei marescialli delle ff.aa. ai sensi
dell'art. 34 - d.lgs. n. 196/95)
E' autorizzata la spesa di 87 milioni
di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro
a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al
riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le
Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12.5.95 n° 196, con quelle del
personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12.5.95 n° 198.
(Riordino dei
ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia.
E' altresi' autorizzata la spesa di
73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
LEGGE 24 dicembre 2003, n.350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
(GU n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n.196)
ASSO
28 dicembre 2004
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