HOME APPROFONDIMENTI RASSEGNA STAMPA FORUM BLOG ANNUNCI RASSEGNA DIFESA
   
   
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
 
E MATRICOLARE

 

 

  Decreto Ministeriale 3.11.1999 n° 486
 (Pubblicato sulla G.U. N° 298  del 21.12.1999)

Vedi anche il D.P.R. 08/08/2002, N° 213

 

  Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14.6.1995 n° 519.

 

  IL MINISTRO DELLA DIFESA

Adotta

   Art. 1  

1.   Il disposto del n° 10 dell’allegato 3 del decreto ministeriale n° 519 del 14.6.1995, è sostituito dal seguente:

       “(10) Documentazione caratteristica e matricolare."

    Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta
    ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a
    chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3.11.1999

 

                                                               Il Ministro: Scognamiglio Pasini
 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
 

Direttiva esplicativa al Decreto Ministeriale 3.11.1999 n° 486, recante modificazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14.6.95 n° 519.  

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare -, con circolare del 2.3.2000 ha reso note le disposizioni esplicative al Decreto Ministeriale 3.11.1999 n° 486 (di cui sopra) recante modificazioni al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14.6.95 n° 519.  

TESTO DELLA CIRCOLARE

1.  Con il Decreto in titolo è stato rimosso il divieto di accesso integrale alla
   documentazione caratteristica con il seguente diritto, per i diretti
   interessati, di prendere conoscenza completa dei documenti caratteristici
   che li riguardano.

2. Pertanto si dispone che:

   -   nel sottoporre all’interessato un documento caratteristico per la prevista
      firma per presa visione, dovrà essere consentita l’intera lettura avendo
      cura che, al momento dell’apposizione della firma, il valutato trascriva, a
      latere della dizione “per presa conoscenza” la parola “integrale”;

   -  nel caso in cui l’avente diritto richieda l’accesso a propria documentazione
     pregressa, previa richiesta motivata per “tutela dei propri interessi
     giuridici”, si dovrà avere cura che lo stesso rilasci apposita dichiarazione
     dalla quale si evinca, inequivocabilmente, la data sotto la quale è stato
     esercitato il diritto medesimo.

    In entrambe le ipotesi suddette l’interessato ha diritto, a richiesta, di
    ottenere copia della documentazione visionata, del cui rilascio dovrà
    rimanere traccia agli atti da cui risulti la data di rilascio, gli estremi della
    documentazione rilasciata e la firma dell’interessato.

3. Per il personale della Marina, per il quale il 1° originale è custodito dalla 15^
    Divisione, a tale Divisione dovranno essere comunicati i dati identificativi
     della documentazione di cui sia stata rilasciata copia nonché la data del
    rilascio.

4. Si soggiunge, che in caso di rilascio di copie di documentazione, dovrà essere
    applicata, relativamente al rimborso delle spese di riproduzione, la circolare
    n° 2440/I9 in data 25.5.93, della ex Direzione Generale dei Servizi
    Generali.

 

 


 

 

 

 

 

Google
Web www.forzearmate.org

 

 

 


Iscriviti alla nostra NEWS LETTER gratuita!

Periodicamente ti informeremo sulle novita' di interesse del personale, e della Difesa in generale!