ACCESSO
ALLA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
E
MATRICOLARE |
Decreto Ministeriale 3.11.1999 n° 486
(Pubblicato sulla G.U. N° 298
del 21.12.1999)
Vedi
anche il D.P.R. 08/08/2002, N° 213
Regolamento
recante modificazioni al regolamento concernente le categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14.6.1995
n° 519.
IL
MINISTRO DELLA DIFESA
Adotta
Art.
1
1. Il disposto del n°
10 dell’allegato 3 del decreto ministeriale n° 519 del 14.6.1995, è
sostituito dal seguente:
“(10) Documentazione caratteristica e matricolare."
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto
obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3.11.1999
Il Ministro:
Scognamiglio Pasini
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Direttiva esplicativa al Decreto Ministeriale 3.11.1999 n° 486, recante
modificazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti
al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14.6.95 n° 519.
Il
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare -, con
circolare del 2.3.2000 ha reso note le disposizioni esplicative al Decreto
Ministeriale 3.11.1999 n° 486 (di cui sopra) recante modificazioni al
regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di
accesso, adottato con decreto ministeriale 14.6.95 n° 519.
TESTO DELLA
CIRCOLARE
1.
Con il Decreto in titolo è stato rimosso il
divieto di accesso integrale alla
documentazione caratteristica con il seguente diritto, per i diretti
interessati, di prendere conoscenza
completa dei documenti caratteristici
che li riguardano.
2. Pertanto si dispone che:
- nel sottoporre all’interessato un documento
caratteristico per la prevista
firma per presa visione, dovrà essere
consentita l’intera lettura avendo
cura che, al momento dell’apposizione
della firma, il valutato trascriva, a
latere della dizione “per presa
conoscenza” la parola “integrale”;
- nel caso in cui l’avente diritto richieda l’accesso
a propria documentazione
pregressa, previa richiesta motivata per “tutela
dei propri interessi
giuridici”, si dovrà avere cura che lo stesso rilasci
apposita dichiarazione
dalla quale si evinca, inequivocabilmente, la data
sotto la quale è stato
esercitato il diritto medesimo.
In entrambe le ipotesi suddette l’interessato ha diritto, a richiesta,
di
ottenere copia della documentazione visionata, del cui rilascio dovrà
rimanere traccia agli atti da cui risulti la data di rilascio, gli estremi
della
documentazione rilasciata e la firma dell’interessato.
3.
Per il personale della Marina, per il quale
il 1° originale è custodito dalla 15^
Divisione, a tale Divisione dovranno
essere comunicati i dati identificativi
della documentazione di cui sia stata
rilasciata copia nonché la data del
rilascio.
4. Si soggiunge, che in caso di rilascio di
copie di documentazione, dovrà essere
applicata, relativamente al rimborso
delle spese di riproduzione, la circolare
n° 2440/I9 in data 25.5.93, della
ex Direzione Generale dei Servizi
Generali.
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