Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n.213


(Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002)

 

Vedi anche il decreto M.D. del 3.11.1999 n° 486 per l' accesso alle note caratteristiche

Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri.

Capo I Disposizioni comuni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano disciplinati i modelli dei documenti, gli elementi in base ai quali
compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonche' quant'altro occorra per l'esecuzione della stessa legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n.1431, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Emana
il seguente regolamento:


Art. 1.
Generalita'

1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare
tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacita' e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.


2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di tenente generale o grado corrispondente.


3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al presente regolamento.


4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e in particolare degli articoli 9 e 10 della stessa legge.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammininistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.

- La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante "Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1965, n. 1431, recante ""Documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1966.

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000.

- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 3
maggio 2001, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
117 del 22 maggio 2001.

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate"", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995. Tale decreto legislativo e' stato modificato
dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del
30 marzo 2001.

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri",
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.

- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, recante ""Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
1972.

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.

- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.

- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ""Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre
1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 4:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].

 

(Omissis).

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".


Nota all'art. 1:


- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (v. nota alle premesse):
"Art. 9 (Modalita' di raccolta e requisiti dei dati
personali). 1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;

e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi
storici, di ricerca scientifica o di statistica e'
compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti
o successivamente trattati e puo' essere effettuato anche
oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi".
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).


- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui
sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.


2. L'informativa di cui al comma l puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e) e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento".

 

Art. 2.
Competenza

1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.

2. L'intervento delle autorita' di cui al comma 1 e' condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilita' di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto
previsto dall'articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.

3. I documenti caratteristici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che prestano servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, sono redatti dagli ufficiali da cui i
valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti al predetto Corpo.


4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti
caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorita' di cui al comma 1. Mancando tutte le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello F, con la relativa motivazione.

5. L'autorita' che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici.

6. L'autorita' superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorita' inferiore.

 

Art. 3.
Casi di esclusione della competenza

1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:

a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;

c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della
direzione di un ufficio perche' sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;

d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che puo', a giudizio dell'autorita' che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;

e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parita' di grado, abbia pari o minore anzianita'.

2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche ad inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore vengono adottate sanzioni disciplinari di stato.

3. Per l'Esercito la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, e' un ufficiale in servizio di stato maggiore.

4. Per i militari alle dipendenze delle autorita' indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorita' di cui al comma 1 dell'articolo 2.

 

Art. 4.
Compilazione dei documenti caratteristici

1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'articolo 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) termine del servizio del giudicando;

b) variazione del rapporto di dipendenza dovuta a:

1) fine del servizio del giudicando o del compilatore;
2) trasferimento o cambio di incarico del giudicando o del
compilatore;
3) trasferimento o cessazione dal servizio del primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle
proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;

c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei
quadri di avanzamento;

d) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

e) sospensione dall'impiego del giudicando;

f) compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato;

g) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi;

h) promozione al grado di tenente generale o grado
corrispondente.

2. Nei documenti caratteristici e' indicato con precisione il periodo di tempo a cui e' riferito il giudizio.

 

Art. 5.
Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi
prestati

1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici:

a) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;

b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del giudizio finale, per valutare:

1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni ed inferiore a centottanta giorni;

2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta
giorni;

3) i servizi di durata non inferiore a sessanta giorni presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori e' una autorita' civile del Ministero della difesa;

4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni prestati, secondo le direttive emanate di volta in volta dagli Stati maggiori di forza armata e dal Comando generale dell'arma dei carabinieri, in operazioni di carattere nazionale o internazionale previste da leggi
speciali.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione puo' essere estesa anche alle qualita' non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.

3. Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 4), si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto ed il relativo periodo di tempo.

4. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze della stessa autorita', viene compilato un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.

5. Il documento caratteristico completo del foglio di
comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, e' tempestivamente notificato all'interessato, che lo firma apponendovi la data.


Nota all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5
novembre 1962, n. 1695 (v. nota alle premesse):
"Art. 2. - I giudizi espressi nella scheda valutativa
per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio
valutativo per i militari di truppa si concludono con
l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche:
eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore
alla media, insufficiente".

 

Art. 6.
Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione
internazionale

1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorita' dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:

a) frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a 60
giorni;

b) servizio prestato alle dipendenze di autorita' militari o civili di altri Stati;

c) servizio prestato presso autorita' non appartenenti ad enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3;

d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle
dipendenze di autorita' militare diversa;

e) partecipazione ad operazioni ovvero esercitazioni per un
periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;

f) per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorita' con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;

g) dipendenza in linea tecnica diretta:

1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito e
l'Aeronautica;

2) da un ufficiale dei corpi del genio navale, delle armi
navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina;

3) da un ufficiale delle specialita' del ruolo
tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.

2. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello G, sono riferiti a tutte le qualita' del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).

3. Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.

 

Art. 7.
Procedimenti penali e disciplinari

1. I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.

2. Per i militari sospesi dall'impiego, all'atto del collocamento in tale posizione, e' compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. Al termine della sospensione dall'impiego, e' redatta, a cura dell'autorita' da cui il militare dipende, la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, dalla quale risulta il periodo di tempo in cui il militare e' rimasto in forza assente.

 

Art. 8.
Accesso alla documentazione caratteristica

1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

2. Su richiesta degli organi giuridizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa e' tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale.

3. Le autorita' centrali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.


Nota all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (v. nota alle premesse):

"2. La comunicazione e la diffusione a soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge".

 

Art. 9.
Disposizioni in tempo di guerra

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito:

a) il rapporto informativo e' compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni;

b) la conservazione della documentazione caratteristica e'
disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli
Stati maggiori di forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.

 

Capo II Documenti caratteristici degli ufficiali

 

Art. 10.
Modelli dei documenti caratteristici

1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono i seguenti:

a) scheda valutativa:

1) modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di
brigadier generale ovvero di maggiore generale o gradi
corrispondenti;

2) modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;

b) rapporto informativo:

1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di brigadier generale ovvero di maggiore generale o gradi corrispondenti;

2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;

c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.

2. I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per gli ufficiali del congedo in servizio temporaneo, compatibilmente con la posizione di stato.

 

Art. 11.
Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici

1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a brigadier generale o grado corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a brigadier generale o grado corrispondente.

2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene piu' di un ufficiale con il grado di tenente generaleo grado corrispondente.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini
dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso l'ufficio del Segretario generale della difesa.

4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi
validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.

5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta
collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.

 

Art. 12.
Custodia

1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:

a) un esemplare presso la direzione generale competente;

b) un esemplare presso il comando del corpo, o autorita'
corrispondente, presso cui il giudicando presta servizio, salvo diversa disposizione di Forza armata o del Comando generale dell'Armadei carabinieri.

2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze ovvero di scuola di guerra, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'esercito, il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri e il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto.

3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali.

 

Capo III Documenti caratteristici del personale militare non direttivo

 

Art. 13.
Ruolo marescialli e ruoli corrispondenti

1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:

a) scheda valutativa: modello C;

b) rapporto informativo: modello C, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;

c) foglio di comunicazione: integrato nel modello C.

2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di  almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.

4. Non si procede a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o gradocorrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per
il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede a seconda revisione anche nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e'il comandante di reparto a fini disciplinari.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici degli ufficiali, compatibilmente con la diversa posizione di stato.

 

Art. 14.
Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti

1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, o ruolo corrispondente, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:

a) scheda valutativa: modello D;

b) rapporto informativo: modello D, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;

c) foglio di comunicazione: integrato nel modello D.

2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di non piu' di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.

4. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiorea colonnello, o grado corrispondente, ovvero un'autorita' civile con
qualifica di dirigente.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, compatibilmente con ladiversa posizione di stato.

 

Art. 15.
Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, ruolo degli appuntati e carabinieri, volontari di truppa vincolati da ferme.

1. I documenti caratteristici dei volontari di truppa in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri, nonche' dei volontari di truppa vincolati da ferme, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:

a) scheda valutativa: modello E;

b) rapporto informativo: modello E, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;

c) foglio di comunicazione: integrato nel modello E.


2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.

4. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma e' redatta la scheda valutativa modello E.

5. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati e' riportato nei fogli matricolari e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.

Capo IV Disposizioni finali

 

Art. 16.
Decorrenza e abrogazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a
decorrere dal 1 novembre 2002.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n.
387


Nota all'art. 16:

- Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, v. nota alle
premesse.

 

 
 

 


 

 

 

 

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