CAMERA
DEI DEPUTATI N. 6485
PROPOSTA
DI LEGGE
Norme
per l’esercizio dei diritti sindacali nelle Forze Armate
e
nelle Forze di polizia ad ordinamento militare
Presentata
il 21 Ottobre 1999
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
RUFFINO,
SPINI, FOLENA, ABATERUSSO, ALVETI, ATTILI, BARTOLICH, BASSO,
BATTAGLIA, BENVENUTO, BIRICOTTI, BOVA, BRUNALE, CAMOIRANO, CARBONI,
CARLI, CARUANO, CENNAMO, CHIAMPARINO, CHIAVACCI, CHIUSOLI, CORDONI,
DEDONI, DI BISCEGLIE, DI FONZO, DUCA, GASPERONI, GIACCO, GIANNOTTI,
LUCA’, LUCIDI, MAURO, MIGLIAVACCA, NOVELLI, PANATTONI, PENNA,
PERUZZA, PEZZONI, RABBITO, REBECCHI, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, RUZZANTE,
SALES, SIGNORINO, SORIERO, SUSINI, VIGNALI, VIGNI.
Vedi
anche la relazione sul sindacato
Art.
1.
1. In attuazione degli
articoli 39 e 52 della Costituzione gli appartenenti alle Forze armate
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di
associarsi in sindacati.
2. I sindacati di
categoria delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti,
rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma
dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di
servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Essi
possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere
organizzativo con altre associazioni sindacali.
Art.
2.
1. Gli appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare non
esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che
possano pregiudicare le esigenze di servizio.
2. I sindacati di cui
all'articolo 1 tutelano gli interessi dei loro associati senza
interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi.
3. Per l'attribuzione
ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge dei poteri di
contrattazione nazionale e decentrata si applicano le norme di cui
alla legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni. Gli accordi sono stipulati
con una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dal Ministro della difesa e dal Ministro
delle finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati.
Art.
3.
1. Sulla base di
criteri concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ripartite
le collocazioni in aspettativa spettanti ad ogni singola
organizzazione sindacale di categoria, sia a livello nazionale che a
livello territoriale.
2. Al personale
collocato in aspettativa ai sensi del comma 1 sono corrisposti, a
carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi
delle vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza
escluse le indennità di straordinario.
3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per
qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza sindacale.
Art.
4.
1. Gli appartenenti
alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare,
che siano componenti degli organi statutari delle organizzazioni
sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi
sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione,
autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze
di servizio, ad assentarsi dal proprio incarico per il tempo
necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per
l'espletamento della normale attività sindacale.
2. I limiti
complessivi per ogni organizzazione sindacale delle autorizzazioni di
cui al comma 1 sono stabiliti sulla base di criteri concordati tra il
Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
3. Ove ricorrano
particolari esigenze delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione
interessata può autorizzare assenze oltre i limiti stabiliti ai sensi
del comma 2.
Art.
5.
1. Gli appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare
hanno diritto di tenere riunioni fuori dall'orario di servizio. Le
partecipazioni alle riunioni possono avvenire anche in divisa quando
sono tenute in locali di pertinenza delle amministrazioni di
appartenenza. Possono tenersi riunioni anche negli orari di servizio
nel limite di dieci ore per anno.
2. I comandanti di
reparto, sentite le singole rappresentanze sindacali di base, hanno la
facoltà di fissare modalità e luogo per lo svolgimento delle
riunioni di cui al comma 1.
Art.
6.
1.
Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad
ordinamento militare hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile della
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. La delega può essere
revocata in ogni momento per iscritto.
2. Le trattenute sulle
retribuzioni operate dall'amministrazione ai sensi del comma 1 sono
versate alle organizzazioni sindacali secondo modalità da concordare.
Art. 7.
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche
all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli ai princìpi
e ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
2.
Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire in
particolare:
a)
nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge
b) modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguare le materie
oggetto della contrattazione con le disposizioni previste per le Forze
di polizia ad ordinamento civile;
c)
la previsione di accordi decentrati a livello periferico,
specificando altresì che le modalità ed i contenuti saranno definiti
da accordi nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi,
senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri
applicativi delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un
costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto
dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio.
3. Lo schema del
decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento ai
fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
Art.
8.
1. Gli articoli 7, 8,
18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, sono abrogati.
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