MILITARI E LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

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Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione
5-01714
presentata da ELETTRA DEIANA martedì 4 marzo 2003 nella seduta n.274


 

DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

sul Nuovo giornale dei militari, ed n. 3 del 2003, è stata pubblicata una lettera-articolo riguardante una riunione, svoltasi il 10 dicembre 2002 presso il 1 reggimento Corazzato di Teulada, avente per oggetto «Riunione sulla sicurezza - istruzione semestrale»;

in tale articolo si riportava come, nel corso della riunione, il relatore, maggiore Olla, ufficiale addetto alla sicurezza, nell'elencare le associazioni pericolose e sovversive, ha evocato la dicitura «pseudo sindacalisti» facendo espressamente riferimento a una direttiva emanata dal Sottocapo dello Stato Maggiore dell'esercito, generale Roberto Speciali, con la quale si ribadisce il divieto per i militari all'adesione e associazione a carattere sindacale, evidenziando come tale violazione comporterebbe grave sanzione disciplinare oltre che reato penalmente perseguibile;

il relatore, inoltre, ha proseguito invitando i presenti a segnalare nominativi di colleghi iscritti a tali associazioni e anche eventuali richieste di adesione ad esse, citando espressamente l'Associazione xxx quale organismo a carattere sindacale la cui attività metterebbe in discussione la buona immagine delle forze armate;

nel suddetto articolo viene, inoltre, sottolineato lo sconcerto e il disorientamento determinatosi tra i militari presenti alla riunione per sentirsi invitati apertamente alla delazione e per il clima e modalità con cui l'invito veniva rivolto, tanto da apparire chiaramente un vero e proprio atto intimidatorio;

sin dal mese di gennaio 2002, presso diversi enti dell'aeronautica, i locali comandi, tramite comunicazioni riservate - prot. CL/US/01/63 - hanno richiamato l'attenzione del personale dipendente sui divieti di cui all'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, in materia di diritti associativi e sindacali, richiedendo, contestualmente, ad personam notizia di eventuali adesioni ad alcune associazioni, elencate in apposito allegato, classificate come associazioni professionali a carattere sindacale che opererebbero in assenza di autorizzazione ministeriale;

risultano quindi, sia dalla riunione del 1 Reggimento Corazzato di Teulada, sia dalla divulgazione presso i vari enti dell'esercito della citata informativa riservata, emanata dal generale Roberto Speciali, gravi affermazioni rivolte in particolare all'attività dell'Associazione....;

tale sodalizio, indebitamente classificato come professionale a carattere sindacale, è già stato «monitorato» nel 1993, dallo Stato maggiore della Difesa e dal Ministro pro tempore, con esiti liberatori per lo stesso sodalizio, scaturiti dal riscontro dell'inesistenza di elementi obiettivi per essere considerato illegale;

l'associazione di cui sopra fonda la sua esistenza e la sua attività sui principi e i dettami della Costituzione della Repubblica nonché sui diritti insopprimibili da essa garantiti;

l'oggetto statutario dichiarato dall'Associazione è quello di operare in difesa del pieno esercizio dei diritti individuali e collettivi garantiti dalla Costituzione, impegnandosi, in particolare, a favore delle FF.AA, FF.PP., Corpi di Polizia civili, in servizio, in quiescenza nonché a favore dei dipendenti pubblici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

la sua attività prevalente si esplica attraverso la promozione di iniziative volte alla tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali dei soci, mediante interventi diretti agli Organi Istituzionali, all'opinione pubblica e ai mezzi di informazione, per stimolare e sollecitare ogni risposta utile al raggiungimento dei suoi fini sociali;

la scelta di attribuire caratteri sindacali a tale associazione appare del tutto immotivata e arbitraria, considerata la forma associativa di volontariato che opera nel sociale senza alcuno scopo di lucro, e appare una evidente violazione all'esercizio dei fondamentali diritti di cui sono titolari i singoli cittadini militari anche nelle loro istanze di natura collettiva;

l'iniziativa del maggiore Olla, come l'informativa del generale Roberto Speciali, tendono inoltre a esercitare una potestà di intervento verso soggetti estranei alla giurisdizione militare nonché ad acquisire presso il personale militare stesso, con modalità del tutto arbitrarie, dati e informazioni che violerebbero apertamente il diritto all'associazionismo e all'esercizio della libertà di cittadinanza dei singoli militari che deve essere sempre costituzionalmente piena, non inibita ma neanche dimidiata né sovradimensionata dallo specifico ruolo militare;

il sottosegretario Berselli, rispondendo ad un interrogazione rivolta in Commissione Difesa lo scorso 21 novembre dall'interrogante, ha parlato espressamente di «comunicazioni diramate dagli organi centrali verso la periferia, il cui oggetto, si affermava, non perfettamente rispondente ai reali contenuti della comunicazione stessa, che ha prodotto iniziative condizionate da un equivoco di fondo...» e che «nell'oggetto dell'informativa è stato fatto erroneamente cenno ad associazioni professionali a carattere sindacale, ingenerando una conseguente impropria interpretazione della nota...» -:

se non si ritengano illegittime le iniziative assunte dall'amministrazione militare e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare per il futuro il verificarsi di episodi analoghi che possano compromettere le libertà associative in ambiti e con finalità non vietate dalla legge ai cittadini militari. (5-01714)


RISPOSTA DEL GOVERNO - ON. BERSELLI

 

Sulle problematiche relative all'associazionismo libero e democratico tra cittadini, per i più svariati scopi, a volte coinvolgenti anche militari, la Difesa, come ricordato dallo stesso Onorevole interrogante, ha già avuto modo di esprimersi rispondendo all'interrogazione n. 5-01089, presso questa Commissione.

Nella circostanza, dopo aver puntualizzato, tra l'altro, che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione di militari a tali sodalizi, a meno che le attività degli organismi non siano in contrasto con la normativa sulla disciplina militare, la Difesa aveva assicurato che avrebbe posto in essere ogni possibile sforzo teso al chiarimento di quanto fosse di dubbia interpretazione, relativamente alle disposizioni di cui alla Legge 11 luglio 1978, n. 382, recante, appunto, norme di principio sulla disciplina militare.

Ciò è avvenuto con l'emanazione di apposita direttiva finalizzata ad assicurare un'applicazione univoca e garantista della normativa.

Fatta questa doverosa premessa, è ora possibile affrontare nel merito i quesiti sollevati con l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde.

Nel corso della riunione richiamata nell'interrogazione, che affrontava tutta una serie di aspetti connessi con la sicurezza delle infrastrutture e delle comunicazioni, l'Ufficiale relatore ha effettivamente illustrato al personale presente il contenuto di alcune direttive di Forza annata, che riprendevano quanto delineato dallo Stato Maggiore della Difesa in merito alla problematica delle associazioni di natura sindacale, dedicandovi appena cinque minuti su una durata complessiva della riunione di circa un'ora.

Non risulta, tuttavia, che il relatore abbia mai, asserito che l'associazione citata dall'interrogante fosse annoverabile tra quelle pericolose o a sfondo sovversivo né, tantomeno, ha paragonato o correlato la stessa ad altre di carattere sovversivo.

Allo stesso modo, non risulta che siano stati formulati inviti, nei confronti dei presenti, a segnalare nominativi di altro personale aderente all'associazione in argomento.

Pertanto, nel rilevare un uso strumentale e distorto dei reali contenuti della riunione da parte dell'autore della lettera-articolo cui l'interrogante fa riferimento, la Forza armata interessata ha disposto che ne venisse informata la competente Procura Militare.

In tale quadro, non si individuano nell'episodio oggetto dell'interrogazione i presupposti minimi indispensabili per assumere iniziative volte a censurare il comportamento sia dell'Amministrazione militare che dell'Ufficiale che ha tenuto la riunione.

Non si ritiene, infatti, che siano state poste in essere le paventate azioni tese ad «esercitare indebite potestà d'intervento verso soggetti estranei alla giurisdizione militare», o ad inficiare «il diritto all'associazionismo e all'esercizio delle libertà di cittadinanza dei singoli militari».

Rimane fermo, tuttavia, l'impegno dell'Amministrazione Militare a vigilare affinché la libertà associativa dei militari, negli ambiti e con finalità non vietate dalla legge, sia sempre garantita.


REPLICA DELL'ON. DEIANA

 

L'On. Elettra DEIANA (RC), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, in particolare per quanto riguarda le assicurazioni sul rispetto della libertà associativa e di espressione del personale militare.

Luigi RAMPONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45 del 3/7/2003.
 

 


 

 

 

 

 

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Pubblicato il 02/12/2010 15.49.18