DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193

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    DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193

  Sistema  dei  parametri  stipendiali per il personale non dirigente
delle  Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86. 
(GU n. 173 del 28-7-2003 - Suppl. Ordinario n.121)
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto  l'articolo 7  della  legge  29 marzo  2001,  n.  86,  che ha delegato
 il Governo  a modificare la normativa sui livelli retributivi del  personale
  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
civile  e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di
 quello dirigente;

Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti  gli  articoli 33,  comma  2,  e  80,  comma  58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata
 nella riunione del 18 aprile 2003;

Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
 Camera dei  deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
 riunione del 29  maggio 2003;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
 Ministro  per   la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
 dell'interno  della difesa,  della giustizia, delle politiche agricole e
 forestali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate
 

Art. 1.
Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  al personale delle Forze di polizia  e  delle
 Forze armate 
destinatario delle disposizioni di cui al   decreto   legislativo  12 maggio  1995,
  n.  195,  e  successive modificazioni, escluso   quello   destinatario   del   
trattamento stipendiale od
 economico dirigenziale.
Art. 2.
Sistema dei parametri stipendiali

  1.   A   decorrere   dal  1° gennaio  2005,  al  personale  di  cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte  integrante del presente
decreto,   con   contestuale   soppressione  dei  previgenti  livelli
stipendiali.

  2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado
sono  attribuiti  dopo  otto  anni di effettivo servizio nella stessa
qualifica o grado.

  3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e'
determinato  dal  prodotto  tra  il valore del punto di parametro e i
parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

  4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del
punto   di  parametro  e'  fissato  in  euro  149,15  annui  lordi  e
l'attribuzione  dei  parametri di cui al comma 1 avviene in base alle
qualifiche   o   ai   gradi  rivestiti,  nonche'  alle  posizioni  di
provenienza  al  1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5,
che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto.  Nelle
medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla
stessa  data in applicazione del sistema di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

  5.  Fermi  restando  i parametri stabiliti dal presente decreto, la
determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali derivanti dai rinnovi
degli  accordi  sindacali  e  dalle  procedure  di  concertazione,  a
decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del
punto di parametro.
Art. 3.
Effetti del sistema dei parametri stipendiali

  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  nello stipendio basato sul
sistema  dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai
livelli  retributivi,  l'indennita'  integrativa speciale, gli scatti
gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.

  2.  Il  conglobamento  dell'indennita'  integrativa  speciale nello
stipendio  di  cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini
della  base  pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive  modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma
10,  della  legge  8 agosto  1995, n. 335, e non ha effetti diretti e
indiretti  sul  trattamento  complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

  3.  Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita'
integrativa   speciale   in  godimento  nei  livelli  retributivi  di
provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

  4.   Nello  stipendio  di  cui  al  comma  1  non  confluiscono  la
retribuzione  individuale  di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005,
l'assegno  funzionale  e  gli  emolumenti  diversi da quelli indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.

  5.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui
al   comma   1   hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'    di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
dall'articolo 82   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio   1957,   n.   3,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
previdenziali  e  assistenziali  e  relativi  contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica (INPDAP) e i contributi di
riscatto.

  6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005,  nel  caso  di  acces-so a
qualifiche   o   gradi   superiori  di  ruoli  diversi  che  comporta
l'attribuzione  di  un  parametro inferiore a quello in godimento, al
personale  interessato  e'  attribuito  un assegno personale utile ai
fini   del   calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita  e  della  base
pensionabile  di  cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni,   da   riassorbire   all'atto  della  promozione  alla
qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo  al  parametro  di  provenienza e quello spettante nel nuovo
parametro.

  7.  La  corresponsione  degli stipendi, nonche' delle anticipazioni
stipendiali  di  cui  all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del
presente  decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai
sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

  8.   Le   disposizioni   del   presente   decreto,  ai  fini  della
determinazione  dell'indennita'  di  ausiliaria,  di  cui  al decreto
legislativo  30 aprile  1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti
del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

Art. 4.
Effetti sulla retribuzione individuale di anzianita'

  1.  La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi,
eventualmente  in  godimento  al  1° gennaio  2005,  calcolata  sulla
retribuzione  individuale  di anzianita', confluisce alla stessa data
nella medesima retribuzione.

  2.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di
anzianita',  compresa  anche  quella  eventualmente  rideterminata ai
sensi  del  comma  1, non e' soggetta ad alcun ulteriore incremento o
rivalutazione.

Capo II
Disposizioni transitorie e finali
 

Art. 5.
Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali

  1.  Al  personale  di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2003,   e'   corrisposta   in  un'unica  soluzione,  in  aggiunta  al
trattamento  economico  in  godimento  e  senza effetti ai fini degli
scatti  eventualmente  attribuiti  e  da  attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente
decreto,  in  relazione  alle  qualifiche,  ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.

  2.  Al  personale  di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2004,   e'   corrisposta   in  un'unica  soluzione,  in  aggiunta  al
trattamento  economico  in  godimento  e  senza effetti ai fini degli
scatti  eventualmente  attribuiti  o  da  attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente
decreto,  in  relazione  alle  qualifiche,  ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.

  3.  Le  anticipazioni  stipendiali di cui al presente articolo sono
utili  nei  limiti  degli importi percepiti ai fini del calcolo della
base  pensionabile  di  cui  alla  legge  29 aprile  1976,  n  177, e
successive  modificazioni,  e  dell'indennita' di buonuscita a favore
del  personale  comunque  cessato dal servizio con diritto a pensione
nel biennio 2003 e 2004.

  4.  Le  anticipazioni  di  cui  al  presente articolo non producono
effetti  ai  fini  della determinazione della paga degli allievi vice
ispettori,  vice  periti  tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche
corrispondenti.
Art. 6.
Effetti sui trattamenti economici

  1.  I  benefici  economici derivanti dall'applicazione del presente
decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad
essere  corrisposti  in  relazione  al  grado  o  alla  qualifica  di
appartenenza  e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata
in  vigore  del  medesimo  decreto,  fatto  salvo quanto previsto dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.

  2.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a
quando  non  interverranno  i miglioramenti stipendiali derivanti dai
rinnovi  degli  accordi sindacali e dalle procedure di concertazione,
il  parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi
corrispondenti,  indicato  nelle  tabelle  1  e  2,  non  modifica il
trattamento   stipendiale,  comprensivo  dell'indennita'  integrativa
speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata
in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.
Art. 7.
Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo
e qualifiche e gradi corrispondenti

  1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2005,  agli  ispettori  capo  e
qualifiche  e  gradi  corrispondenti  delle  Forze di polizia e delle
Forze  armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o
grado,  e'  attribuito,  dal  giorno  successivo  al  compimento  del
suddetto   requisito,  il  trattamento  economico  previsto  per  gli
ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica  sicurezza  e
qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita'
nella medesima qualifica o grado.

  2.  Il  trattamento  di  cui  al  comma 1  e'  riassorbito all'atto
dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
Art. 8.
Disposizioni per il personale
della Polizia di Stato

  1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
28 febbraio  2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a  decorrere  dalla  medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per  l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del  predetto  scatto,  il  parametro  previsto, rispettivamente, per
l'assistente  capo  e  per  il  sovrintendente  capo con otto anni di
anzianita'  nella  qualifica  di  cui  alla  tabella  1,  allegata al
presente decreto.

  2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo  con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1   allegata  al  presente  decreto,  e'  attribuito  con  decorrenza
1° gennaio   2005  anche  al  personale  con  la  medesima  qualifica
destinatario  della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 53, che ha gia' maturato
alla  medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.

  3.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica  sicurezza  entro  il
31 dicembre  di  ciascun  anno,  dal  2003  al  2008,  il  periodo di
permanenza   nella  qualifica  utile  ai  fini  dell'attribuzione  al
parametro  previsto  per  la  medesima  qualifica  con  otto  anni di
anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4,
5,  6,  e  7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza
1° gennaio  2005  agli  ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di
pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre
al   31 dicembre   2002   e   non  hanno  maturato  i  requisiti  per
l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma
3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

  4.   Agli   ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica
sicurezza,  destinatari  della  disciplina  transitoria  prevista dai
commi  4  e  5  dell'articolo  19 del decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n.  53,  che  assumono  a  decorrere  dal  1° gennaio  2005 la
denominazione   di   «sostituto  commissario»,  di  cui  all'articolo
31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  335, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il
parametro   previsto   per  la  posizione  apicale  del  ruolo  degli
ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.

  5.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica  sicurezza  entro  il
31 dicembre  di  ciascuno  anno,  dal  2002  al 2007, il requisito di
anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per
il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui
all'articolo  31-quater  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile    1982,   n.   335,   e   successive   modificazioni,   e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e'  di  9  anni  per  il  personale  che  acquisisce  la qualifica di
ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica sicurezza nel
2001,  successivamente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.

  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli
tecnici  e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia
di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

  7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

    a) il  comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:

  «1.   Gli   ispettori  superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica
sicurezza  che  al  1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici
anni  di  effettivo  servizio nella qualifica, possono partecipare ad
una  specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma
restando   la  qualifica  rivestita,  assumono  la  denominazione  di
"sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;

    b) il   comma   1  dell'articolo  31-quinquies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal
seguente:

  «1.  I  periti  tecnici  superiori  che  al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica,
possono   partecipare  ad  una  specifica  selezione  per  titoli,  a
conclusione  della  quale,  ferma  restando  la  qualifica rivestita,
assumono  la  denominazione  di  "sostituto  direttore  tecnico"  con
decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;

    c) il   comma   1  dell'articolo  15-quinquies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' sostituito dal
seguente:

  «1.  Gli  orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di
ogni  anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella
qualifica,  possono partecipare ad una specifica selezione per titoli
a  conclusione  della  quale,  ferma restando la qualifica rivestita,
assumono  la  denominazione  di  "primo livello" con decorrenza dallo
stesso 1° gennaio.».
Art. 9.
Disposizioni per il personale
dell'Arma dei carabinieri

  1.  Agli  appuntati  scelti  e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina  transitoria  di  cui  all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio
2005,  che  maturano  a  decorrere  dalla  medesima  data i requisiti
temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e'
attribuito,  in  luogo  del  predetto  scatto, il parametro previsto,
rispettivamente,  per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con
otto  anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al
presente decreto.

  2.  Il  parametro  previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo  con  otto  anni  di  anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  anche  al  personale  con  il medesimo grado destinatario della
disciplina  transitoria  di  cui  all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83, che ha gia' maturato
alla  medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.

  3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza  nel  grado  utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto  per  il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e'  fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni.  Il  predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  ai  marescialli  aiutanti  che  hanno acquisito il grado tra il
2 settembre  e  il  31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico   di   cui  all'articolo  38-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

    a) il  comma  3  dell'articolo  38-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:

  «3.  I  marescialli  aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino,
nel  corso  dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel
triennio   precedente   abbiano  ottenuto,  in  sede  di  valutazione
caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e
nell'ultimo   biennio   non   abbiano   riportato   alcuna   sanzione
disciplinare  piu'  grave  del  "rimprovero"  e  non si trovino nelle
condizioni  di  cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva
per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.»;

    b) il   comma   3   dell'articolo   30  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
  «3.  I  marescialli  aiutanti,  comunque  in servizio al 1° gennaio
2005,  che  al  31 agosto  1995  rivestivano  il grado di maresciallo
maggiore,  la  qualifica  di  "carica  speciale"  o di "aiutante" del
disciolto   ruolo  sottufficiali  i  quali  alla  medesima  data  del
1° gennaio  2005  non  risultano  in possesso dei requisiti di cui al
comma  3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  198,  e  successive  modificazioni,  conseguono  la  qualifica di
"luogotenente",  con  decorrenza  dal  giorno  successivo a quello di
maturazione  dei  requisiti  di cui allo stesso comma 3 dell'articolo
38-ter,  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni,  ferme  restando  le  condizioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo.»;

    c) il  comma  4  dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
  «4.  Per  il  conferimento della qualifica di luogotenente riferito
agli  anni  2005,  2006,  2007  e  2008,  in  deroga  ai requisiti di
anzianita'  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 38-ter, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  198, e successive modificazioni, e
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo
articolo,  ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima
nel  grado  di  sette  anni  per il personale con anzianita' di grado
compresa  tra  il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette
anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra
il  1° gennaio  1996  e  la  data  di  entrata in vigore del presente
decreto.»;

    d) il   comma   6   dell'articolo  30,  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
  «6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra
il  15 aprile  2001  ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri
requisiti  e  le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto
legislativo  12 maggio  1995, n. 198, e successive modificazioni, per
l'ammissione  alla  procedura  selettiva  per  il conseguimento della
qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado  di  maresciallo  aiutante  di cui alla tabella C3, allegata al
presente decreto.»;

    e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' aggiunta la
tabella C allegata al presente decreto.
Art. 10.
Disposizioni per il personale
del Corpo della Guardia di finanza

  1.  Agli  appuntati  scelti  e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a  decorrere  dalla  medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per  l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del  predetto  scatto,  il  parametro  previsto, rispettivamente, per
l'appuntato  scelto  e  per  il  brigadiere  capo  con  otto  anni di
anzianita'  nel  grado  di  cui  alla tabella 1, allegata al presente
decreto.

  2.  Il  parametro  previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo  con  otto  anni  di  anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  anche  al  personale  con  il medesimo grado destinatario della
disciplina   transitoria   di   cui   all'articolo  11,  del  decreto
legislativo  28 febbraio  2001,  n.  67,  che  ha  gia' maturato alla
medesima  data  la  prescritta  anzianita'  per  l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.

  3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza  nel  grado  utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto  per  il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e'  fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni.  Il  predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  ai  marescialli  aiutanti  che  hanno acquisito il grado tra il
2 settembre  e  il  31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico   di   cui  all'articolo  58-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

    a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 199, e successive modificazioni, e'
sostituita   dalla   seguente:  «a)  nell'anno  per  il  quale  viene
effettuata  la  selezione dei titoli per il conferimento della citata
qualifica,   abbiano   maturato  ovvero  maturino  quindici  anni  di
anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;»;

    b) il   comma   2   dell'articolo   12  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Ai  marescialli  aiutanti,  comunque in servizio al 1° gennaio
2005,  che  hanno  conseguito  il  grado  di maresciallo maggiore del
preesistente  ruolo  sottufficiali,  compresi  coloro  a cui e' stata
attribuita   la  qualifica  di  "aiutante"  e  la  nomina  a  "carica
speciale",  con  decorrenza  anteriore al 1° settembre 1995, i quali,
alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei
requisiti  di  cui  all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c),
del  decreto  di  inquadramento,  la  qualifica  di  luogotenente  e'
conferita   con   decorrenza   dal  giorno  successivo  a  quello  di
maturazione  dei  requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo
58-quater  del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni
indicate alla lettera d) dello stesso articolo.»;

    c) il   comma   4   dell'articolo   12  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:

  «4.   Per   le   procedure   di  conferimento  della  qualifica  di
luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai
requisiti   di   anzianita'   previsti   dal   comma 1,  lettera  a),
dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando
gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini
della  partecipazione  alla  selezione per titoli per il conferimento
della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta
una  permanenza  minima  nel grado di sette anni per il personale con
anzianita'   di  grado  compresa  tra  il  1° settembre  1995  ed  il
31 dicembre  1995,  e  di  sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita'  di  grado  compresa  tra  il 1° gennaio 1996 ed il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
    d) il   comma   5   dell'articolo   12  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:

  «5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il
10 aprile  2001  ed  il  31 dicembre  2007, in deroga ai requisiti di
anzianita'  previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater
del  decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di
cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione
per  titoli  per  il  conferimento della qualifica di luogotenente e'
richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella
B allegata al presente decreto.»;

    e) il  periodo  in  calce  alla  tabella  «F» allegata al decreto
legislativo  27 febbraio  1991,  n. 79, concernente il «Riordinamento
della  banda  musicale  della  Guardia di finanza», e' sostituito dal
seguente:  «Il  personale  appartenente  al  Ruolo "Esecutori", fermo
restando  il  possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 58-quater,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto,
previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di
avanzamento.»;

    f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 67, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Art. 11.
Disposizioni per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria

  1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina   transitoria   prevista   all'articolo   18  del  decreto
legislativo  28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005,
che  maturano  a  decorrere dalla medesima data i requisiti temporali
ivi   previsti   per   l'attribuzione   dello  scatto  aggiuntivo  e'
attribuito,  in  luogo  del  predetto  scatto,  il parametro previsto
rispettivamente  per  l'assistente  capo e per il sovrintendente capo
con  otto  anni  di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1,
allegata al presente decreto.

  2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo  con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1   allegata  al  presente  decreto,  e'  attribuito  con  decorrenza
1° gennaio   2005  anche  al  personale  con  la  medesima  qualifica
destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del
decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 76, che ha gia' maturato
alla  medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto  aggiuntivo,  indipendentemente  dai  requisiti soggettivi ivi
previsti.

  3.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore  entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il
periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita'
nella    medesima   qualifica   e'   fissato,   per   ciascun   anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e'
attribuito  con  decorrenza  1° gennaio 2005 agli ispettori superiori
che  hanno  acquisito  tale  qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre
2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo  di  cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 76.

  4.   Agli   ispettori   superiori   destinatari   della  disciplina
transitoria  prevista  dai  commi  4 e 5 dell'articolo 21 del decreto
legislativo  28 febbraio  2001,  n.  76, che assumono a decorrere dal
1° gennaio  2005  la  denominazione  di sostituto commissario, di cui
all'articolo  30-quater  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443,   e   successive   modificazioni,   e'   attribuito,   in  luogo
dell'ulteriore  scatto  aggiuntivo,  il  parametro  previsto  per  la
posizione  apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1 allegata al presente decreto.

  5.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il
requisito  di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla
selezione  per  il  conseguimento  della  denominazione  di sostituto
commissario  di  cui  all'articolo  30-quater del decreto legislativo
30 ottobre   1992,   n.   443,   e   successive   modificazioni,   e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e'  di  9  anni  per  il  personale  che  acquisisce  la qualifica di
ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

  6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005,  il  comma 1 dell'articolo
30-quater   del  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n.  443,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «1.  Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato  quindici  anni  di effettivo servizio nella qualifica, sono
ammessi,  a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale,   ferma   restando   la   qualifica   rivestita,  assumono  la
denominazione  di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso
1° gennaio.».
Art. 12.
Disposizioni per il personale
del Corpo forestale dello Stato

  1.  Agli  assistenti  capo  ed  ai sovrintendenti capo e qualifiche
equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma
1  dell'articolo  30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
in  servizio  al  1° gennaio  2005,  che  maturano  a decorrere dalla
medesima  data  i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione
dello  scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto,
il  parametro  previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per
il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di
cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

  2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo,  e  qualifiche  equiparate,  con  otto anni di anzianita' nella
qualifica  di  cui  alla  tabella  1 allegata al presente decreto, e'
attribuito  con  decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la
medesima  qualifica  destinatario della disciplina transitoria di cui
all'articolo  30,  comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n.  87,  che  ha  gia'  maturato  alla  medesima  data  la prescritta
anzianita'    per    l'attribuzione    dello    scatto    aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

  3.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore  o  qualifica  equiparata  entro  il 31 dicembre di ciascun
anno,  dal  2003  al  2008, il periodo di permanenza nella qualifica,
utile  ai  fini  dell'attribuzione  del  parametro  previsto  per  la
medesima  qualifica  con  otto  anni  di  anzianita'  e' fissato, per
ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto
parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori
superiori  ed  ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica
dal  2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti
per  l'attribuzione  dello  scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30,
comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

  4.  Agli  ispettori  superiori  ed  ai periti superiori destinatari
della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30
del  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n.  87, che assumono a
decorrere  dal  1° gennaio  2005 la denominazione di «scelto», di cui
agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.   201,   e  successive  modificazioni,  e'  attribuito,  in  luogo
dell'ulteriore  scatto  aggiuntivo,  il  parametro  previsto  per  la
posizione  apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1, allegata al presente decreto.

  5.  Per  il  personale  che  acquisisce  la  qualifica di ispettore
superiore  e  perito  superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno,
dal  2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini
dell'ammissione   alla   selezione   per   il   conseguimento   della
denominazione  di  «scelto»  di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del
decreto   legislativo   12 maggio   1995,   n.   201,   e  successive
modificazioni,  e',  rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni.
Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la
qualifica  di  ispettore  superiore  e  perito  superiore  nel  2001,
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

  6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

    a) il  comma  1  dell'articolo  21-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:

  «1.  Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato  quindici  anni  di  effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi,  a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale,   ferma   restando   la   qualifica   rivestita,  assumono  la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;

    b) il  comma  1  dell'articolo  47-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:

  «1.  I  periti  superiori  che  al  1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato  quindici  anni  di  effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi,  a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale,   ferma   restando   la   qualifica   rivestita,  assumono  la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».

  7. Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n.  87,  le  parole:  «di  cui  agli  articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater,  47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative
alle   condizioni   soggettive   di   cui  ai  com-mi  2  e  3  degli
articoli 21-ter  e  47-ter  e  quelle  di  cui  agli articoli 21-bis,
21-quater, 47-bis.».
Art. 13.
Disposizioni per il personale
delle Forze armate

  1.  Per  il  personale che acquisisce il grado di primo maresciallo
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza  nel  grado  utile,  ai  fini  dell'accesso  al  parametro
previsto  per  tale  grado  con  otto  anni di anzianita' di grado e'
fissato,  per  ciascun  anno,  rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni.  Il  predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005  ai  primi  marescialli  che  hanno  acquisito  il  grado tra il
2 settembre  e  il  31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni.

  2.   Il   trattamento  di  cui  all'articolo  34-bis,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, cosi'
come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile
ai  fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in
godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto
del passaggio al parametro successivo.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

    a) il  comma  2  dell'articolo  6-bis,  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:

  «2.  I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni
di  permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i
criteri  stabiliti  dall'articolo  35  della legge 10 maggio 1983, n.
212.  Agli  stessi,  se  idonei,  viene  attribuita  la  qualifica di
"luogotenente"  secondo  la  graduatoria  di  merito  a decorrere dal
giorno  successivo  al compimento del quindicesimo anno di permanenza
nel grado.»;

    b) il   comma  1  dell'articolo  6-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:

  «1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il
15 aprile  2001  ed  il  31 dicembre  2007,  ai  fini dell'inclusione
nell'aliquota  di  valutazione  di  cui  all'articolo  6-bis  per  il
conferimento   della   qualifica  di  luogotenente  e'  richiesto  il
requisito  di  anzianita'  nel grado di primo maresciallo di cui alla
tabella B4, allegata al presente decreto.»;

    c) al  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, e' aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;

    d) le  disposizioni  di  cui  al presente decreto si applicano in
quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
Art. 14.
Disposizioni particolari sul trattamento
economico del personale militare

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e
gradi   corrispondenti   appartenenti   al  complemento  o  in  ferma
prefissata  e  rafferma  e'  attribuito uno stipendio rispettivamente
pari  all'80,74  per  cento  e  all'88,55  per  cento dello stipendio
parametrale dei pari grado in servizio permanente.

  2.  Con  la  medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di
truppa  in  ferma  breve o prefissata nonche' agli allievi ufficiali,
agli  allievi  marescialli  ed  agli  allievi delle carriere iniziali
delle  forze  di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate
sono  attribuite  le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali
vigenti  rispetto  al  valore  dello  stipendio parametrale del grado
iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 15.
Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:

    a) gli  articoli 138  e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni;

    b) gli  articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;

    c) gli  articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies,
28-bis,  31.1,  31-quater  e  31-quinquies,  comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive
modificazioni;

    d) gli  articoli 15-ter,  15-quater  e 15-quinquies, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e
successive modificazioni;

    e) gli  articoli 11-bis,  19-bis,  21-bis,  28-bis, 29-bis, 30.1,
30-ter,  30-quater,  comma  4, e 30-quinquies del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

    f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter,
31-quater,  31-quinquies  e  39-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni;

    g) gli  articoli 37-bis,  37-ter,  38-ter,  commi  1 e 7, 54-bis,
54-ter,  54-quater,  54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

    h) gli  articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies
del   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni;

    i) gli  articoli  21-bis,  21-ter,  comma  4,  21-quater, 47-bis,
47-ter,  comma  4,  47-quater  e  49,  commi da 1-bis a 1-decies, del
decreto   legislativo   12 maggio   1995,   n.   201,   e  successive
modificazioni;

    l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e
successive modificazioni;

    m) l'articolo  32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298;

    n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;
    o) l'articolo 19,   comma   3,   e   l'articolo 21   del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;

    p) l'articolo  12,  comma  3, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n 67;

    q) l'articolo   21,   comma   3,   e  l'articolo 23  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

    r) l'articolo  30,  commi  7,  8  e  9,  del  decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;

    s) l'articolo  30,  comma  7, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87.
Art. 16.
Clausola finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno
2004  ed  a  638  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2005, si
provvede:  quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni
di  euro  a  decorrere  dal  2004,  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo
periodo,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni
di  euro  per  l'anno  2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500
milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma
2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  2.   La   spesa  derivante  dal  presente  decreto  e'  soggetta  a
monitoraggio  ai  sensi  del  decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In  caso  di  accertamento  di livelli effettivi di spesa superiori a
quelli  indicati  nel comma 1, lo scostamento e' recuperato a valere,
quale  finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi
degli  accordi  sindacali ed alle procedure di concertazione relative
alle categorie di personale interessato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 

 
ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE
 
Tabella 1 (FF.PP)
Tabella 2 (FF.AA)
Tabella 3 (FF.PP)
Tabella 4 (FF.PP)
Tabella 5 (FF.AA)
Tabella 6 (FF.PP)
Tabella 7 (FF.AA.)
Tabella A/1 (FF.PP)
Tabella A/2 (FF.PP)
Tabella A/3 (FF.AA)
Tabella B/1 (FF.PP)
Tabella B/2 (FF.PP)
Tabella B/3 (FF.AA) 
Tabelle C - D - E
 


    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2003

                              CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

                              Pisanu, Ministro dell'interno

                              Martino, Ministro della difesa

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 
 

 


 

 

 

 

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