DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n.
193
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86.
(GU n. 173 del 28-7-2003 - Suppl. Ordinario n.121)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che ha delegato
il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di
quello dirigente;
Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 aprile 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e
forestali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate
destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del
trattamento stipendiale od
economico dirigenziale.
Art. 2.
Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli
stipendiali.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado
sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa
qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e'
determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i
parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del
punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e
l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle
qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di
provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5,
che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle
medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla
stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la
determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi
degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a
decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del
punto di parametro.
Art. 3.
Effetti del sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul
sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai
livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti
gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello
stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini
della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e
indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita'
integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di
provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la
retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005,
l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui
al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di
riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di acces-so a
qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta
l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al
personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai
fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla
qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo
parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni
stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del
presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai
sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti
del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
Art. 4.
Effetti sulla retribuzione individuale di anzianita'
1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi,
eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla
retribuzione individuale di anzianita', confluisce alla stessa data
nella medesima retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di
anzianita', compresa anche quella eventualmente rideterminata ai
sensi del comma 1, non e' soggetta ad alcun ulteriore incremento o
rivalutazione.
Capo II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 5.
Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali
1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2003, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente
decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.
2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio
2004, e' corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli
scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione
stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente
decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni
rivestite alla medesima data.
3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono
utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e
successive modificazioni, e dell'indennita' di buonuscita a favore
del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione
nel biennio 2003 e 2004.
4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono
effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice
ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche
corrispondenti.
Art. 6.
Effetti sui trattamenti economici
1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente
decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad
essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di
appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a
quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione,
il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi
corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il
trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennita' integrativa
speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata
in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.
Art. 7.
Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo
e qualifiche e gradi corrispondenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e
qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle
Forze armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o
grado, e' attribuito, dal giorno successivo al compimento del
suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli
ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e
qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita'
nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto
dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
Art. 8.
Disposizioni per il personale
della Polizia di Stato
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per
l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di
anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al
presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza
1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica
destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha gia' maturato
alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il
31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al
parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di
anzianita' e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4,
5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza
1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre
al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma
3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai
commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la
denominazione di «sostituto commissario», di cui all'articolo
31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il
parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli
ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il
31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di
anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per
il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel
2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli
tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia
di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici
anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad
una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma
restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di
"sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal
seguente:
«1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica,
possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a
conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita,
assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con
decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
«1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di
ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli
a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita,
assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo
stesso 1° gennaio.».
Art. 9.
Disposizioni per il personale
dell'Arma dei carabinieri
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83, in servizio al 1° gennaio
2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti
temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e'
attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto,
rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con
otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al
presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della
disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha gia' maturato
alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il
2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 38-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n 198, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino,
nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel
triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e
nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione
disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva
per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.»;
b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
«3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio
2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo
maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del
disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del
1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di
"luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo
38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo.»;
c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
«4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito
agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di
anzianita' previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo
articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima
nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado
compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette
anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra
il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente
decreto.»;
d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, e' sostituito dal seguente:
«6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra
il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri
requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per
l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della
qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al
presente decreto.»;
e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, e' aggiunta la
tabella C allegata al presente decreto.
Art. 10.
Disposizioni per il personale
del Corpo della Guardia di finanza
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della
disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano
a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo
del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per
l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di
anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente
decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri
capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della
disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha gia' maturato alla
medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado
e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il
2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla seguente: «a) nell'anno per il quale viene
effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata
qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di
anzianita' nel grado di maresciallo aiutante;»;
b) il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
«2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio
2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del
preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata
attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica
speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali,
alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c),
del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e'
conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo
58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni
indicate alla lettera d) dello stesso articolo.»;
c) il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
«4. Per le procedure di conferimento della qualifica di
luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai
requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando
gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini
della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento
della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta
una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con
anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il
31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
d) il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, e' sostituito dal seguente:
«5. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il
10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di
anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater
del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di
cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione
per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente e'
richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella
B allegata al presente decreto.»;
e) il periodo in calce alla tabella «F» allegata al decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il «Riordinamento
della banda musicale della Guardia di finanza», e' sostituito dal
seguente: «Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo
restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto,
previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di
avanzamento.»;
f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 67, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Art. 11.
Disposizioni per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della
disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005,
che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali
ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e'
attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto
rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo
con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1,
allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella
1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza
1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica
destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha gia' maturato
alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi
previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il
periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione
del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita'
nella medesima qualifica e' fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e'
attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori
che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre
2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 76.
4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina
transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal
1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui
all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo
dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la
posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1 allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il
requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla
selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto
commissario di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e'
rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito
e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo
30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso
1° gennaio.».
Art. 12.
Disposizioni per il personale
del Corpo forestale dello Stato
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche
equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma
1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla
medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto,
il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per
il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di
cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti
capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianita' nella
qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e'
attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la
medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 87, che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta
anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun
anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica,
utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la
medesima qualifica con otto anni di anzianita' e' fissato, per
ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto
parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori
superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica
dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30,
comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari
della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a
decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di «scelto», di cui
agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo
dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la
posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella
1, allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini
dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della
denominazione di «scelto» di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, e', rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni.
Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la
qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.»;
b) il comma 1 dell'articolo 47-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.».
7. Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87, le parole: «di cui agli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, 47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative
alle condizioni soggettive di cui ai com-mi 2 e 3 degli
articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis,
21-quater, 47-bis.».
Art. 13.
Disposizioni per il personale
delle Forze armate
1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo
entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro
previsto per tale grado con otto anni di anzianita' di grado e'
fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il
2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni.
2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, cosi'
come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile
ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in
godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto
del passaggio al parametro successivo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni
di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n.
212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di
"luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal
giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza
nel grado.»;
b) il comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il
15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione
nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il
conferimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il
requisito di anzianita' nel grado di primo maresciallo di cui alla
tabella B4, allegata al presente decreto.»;
c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, e' aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;
d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in
quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
Art. 14.
Disposizioni particolari sul trattamento
economico del personale militare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e
gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma
prefissata e rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente
pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio
parametrale dei pari grado in servizio permanente.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di
truppa in ferma breve o prefissata nonche' agli allievi ufficiali,
agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali
delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate
sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali
vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado
iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies,
28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni;
d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e
successive modificazioni;
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1,
30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter,
31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni;
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis,
54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni;
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis,
47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni;
l) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e
successive modificazioni;
m) l'articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298;
n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;
o) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;
p) l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n 67;
q) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
r) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
s) l'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87.
Art. 16.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno
2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni
di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 4, terzo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni
di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma
2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. La spesa derivante dal presente decreto e' soggetta a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a
quelli indicati nel comma 1, lo scostamento e' recuperato a valere,
quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi
degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative
alle categorie di personale interessato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE
Tabella 1 (FF.PP)
Tabella 2 (FF.AA)
Tabella 3 (FF.PP)
Tabella 4 (FF.PP)
Tabella 5 (FF.AA)
Tabella 6 (FF.PP)
Tabella 7 (FF.AA.)
Tabella A/1 (FF.PP)
Tabella A/2 (FF.PP)
Tabella A/3 (FF.AA)
Tabella B/1 (FF.PP)
Tabella B/2 (FF.PP)
Tabella B/3 (FF.AA)
Tabelle C - D - E
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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