LEGGE DI AVANZAMENTO N° 212/83
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SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, AERONAUTICA E MARINA

LEGGE DI AVANZAMENTO N° 212/83
(valida solo in parte in quanto sostituita dalla
  Legge 12.5.1995 n: 196)

Si pubblica per opportuna conoscenza

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 139, del 23 maggio)

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Preambolo 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;   Il Presidente della Repubblica:   Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unità:     a) Esercito:       ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;       ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;     b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;     c) Aeronautica:       ruolo naviganti: 500;       ruolo specialisti: 34.400;     d) Guardia di finanza: le unità stabilite per il totale degli organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni.   Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.   I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.   Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei decreti emanati è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi.   Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma, l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.   Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.   La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Articolo 2

  Il numero dei graduati e militari di truppa volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, è diminuito di complessive 2.800 unità a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

Articolo 3

  L'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente:   <<Art. 3. -- I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:     sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;     sottufficiali in servizio permanente;     sottufficiali in congedo;     sottufficiali in congedo assoluto.   I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:     sottufficiali dell'ausiliaria;     sottufficiali di complemento;     sottufficiali della riserva>>.

Articolo 4

  In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'art. 1, il Ministro della difesa ha facoltà di indire uno o più bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.

Articolo 5  

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che:     1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;     2) non siano incorsi:     -- in condanne per delitti;     -- nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere a), c) e d), e n. 3) del successivo art. 9;     3) abbiano tenuto buona condotta;     4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;     5) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;     6) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;     7) compiano il 17º anno di età e non abbiano superato il 24% nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;     8) siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Articolo 6

 I giovani in servizio di leva e quelli in congedo illimitato o comunque alle armi possono partecipare, indipendentemente dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza, agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli. Se arruolati, perdono il grado eventualmente rivestito in precedenza.   Le norme concernenti le riserve di posti, previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non si applicano agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli salvo quanto previsto dall'art. 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Articolo 7

All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle preferenze espresse dagli arruolandi.   Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.   La formazione iniziale dei sottufficiali ha una durata complessiva di tre anni e sei mesi. Essa è articolata in una fase di istruzione di cultura generale, di carattere interforze, e di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e Corpi armati e in un tirocinio pratico presso le unità ed i reparti, di durata variabile in rapporto alle caratteristiche degli incarichi, delle specializzazioni, delle categorie e specialità.   I corsi di istruzione, i tirocini pratico-sperimentali ed i corsi di specializzazione e abilitazione professionale sono obbligatori.   Il Ministro della difesa ha la facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n. 2, lettere b) e c), del successivo art. 9, secondo le norme di ciascuna Forza armata.

Articolo 8

La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, dei volontari delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni.   Detto vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, dopo il passaggio in servizio continuativo.   Per il proscioglimento dal suddetto vincolo si applica la disposizione del successivo art. 9.   Limitatamente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle categorie di appartenenza, si osservano le disposizioni dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabili al Corpo della Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'art. 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, e dell'art. 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833.

Articolo 9

 Gli arruolati sono prosciolti:     1) a domanda:       a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;       b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;     2) d'autorità:       a) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7;       b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;       c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;       d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;     3) d'ufficio:       a) per perdita del grado o retrocessione della classe;       b) per condanna penale per delitti non colposi;       c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4.

Articolo 10

Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano, nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia.   I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento è computato nell'anzianità di grado.

Articolo 11

 I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:     1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;     2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;     3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.   Il giudizio di idoneità è espresso da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate.   I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente; in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria.

Articolo 12

Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma del ruolo naviganti dell'Aeronautica, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni.

Articolo 13

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'art. 1, indìce per ciascuna Forza armata, per il numero dei posti disponibili nei rispettivi organici, uno o più concorsi annuali, in relazione al numero degli arruolamenti volontari di cui all'art. 4.

Articolo 14  

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare, a domanda, i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'art. 4.   La domanda di partecipazione deve essere presentata due mesi prima del termine della ferma volontaria, ed è valida come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso.   La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 9.

Articolo 15

Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualità di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi.   L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma è subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espresso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta fermata può essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'art. 9.   Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'art. 8.   I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 11.   Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599.

Articolo 16  

Al termine della ferma di cui al precedente articolo i sergenti raffermati possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui all'art. 13 per la immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente.   A tal fine il Ministro della difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle prevedibili esigenze dei ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione decennale prevista dall'art. 1, definisce annualmente il numero dei posti riservati ai sergenti raffermati.   Le domande di partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine della ferma di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione delle commissioni.   La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti raffermati rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito all'art. 9.

Articolo 17

  I concorsi indicati dall'art. 13 hanno luogo per titoli ed esami.   I titoli sono rappresentati dai risultati del corso di istruzione, del tirocinio pratico, del corso di specializzazione o abilitazione, da eventuali benemerenze, sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato ed aggiornata alla data del termine della ferma volontaria o, per i sergenti raffermati, della ferma di due anni e sei mesi.   Gli esami consistono in due prove scritte, una di cultura generale ed una di carattere tecnico professionale. Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Articolo 18

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 13 sono istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per ciascuna Forza armata.   Le commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo, previo giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il 40 per cento del totale attribuibile è riferito ai titoli ed il 60 per cento ai risultati degli esami; compilano inizialmente due distinte graduatorie a seconda della provenienza dei concorrenti per tener conto della riserva di posti di cui all'art. 16; formano infine una unica graduatoria in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente indipendentemente dalla provenienza.   Qualora nelle distinte graduatorie di cui al comma precedente risultino vacanti dei posti a seguito di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori o per altra causa, detti posti possono essere assegnati ai concorrenti classificati nelle rispettive graduatorie immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.

Articolo 19  

I sergenti vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono iscritti nei rispettivi ruoli dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore e corrispondenti.   L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale e decorre, per tutti i concorrenti, dalla data in cui i concorrenti provenienti dalla ferma volontaria di cui all'art. 4, hanno ultimato detta ferma.

Articolo 20

I concorrenti giudicati non idonei sono collocati immediatamente in congedo.   I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti.   Qualora non risultino vincitori del concorso per la seconda volta, sono collocati immediatamente in congedo.   Per la partecipazione al concorso successivo valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14.

Articolo 21

Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori dei concorsi e collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nella misura del 5 per cento nell'Amministrazione della difesa e del 2 per cento nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè in tutte le amministrazioni, aziende, enti od istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.   Per la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relative all'esenzione dai limiti di età.   Se l'immissione nei predetti ruoli è effettuata senza concorso, le assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma.   A tutti i concorrenti non idonei o idonei non vincitori dei concorsi compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato.   All'atto dell'invio in congedo si costituisce a cura dell'Amministrazione della difesa, mediante versamento di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato. Tale periodo è ridotto di dodici mesi per i sergenti di complemento.   Per il personale della Marina restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma biennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.

Articolo 22

 I sergenti impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile.   Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le disposizioni dell'art. 20.

Articolo 23

  Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

Articolo 24

Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato dalle leggi 1º marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.

Articolo 25

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

Articolo 26

L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:     a) ad anzianità;     b) a scelta;     c) per meriti eccezionali;     d) per benemerenze di istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza.   L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) ed il conferimento della qualifica di <<aiutante>> o <<scelto>> si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge.

Articolo 27

I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge.

Articolo 28  

I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di <<aiutante>> o <<scelto>> devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.

Articolo 29

 Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 27 e alla tabella C allegata alla presente legge.   Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Articolo 30

 Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 29 è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.   Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Articolo 31

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di <<aiutante>> o <<scelto>> e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.   Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

Articolo 32

Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue:     presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;     membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti più anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1º gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

Articolo 33

 Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale.   Le commissioni hanno facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale.   Le commissioni, qualora necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti di cui alle tabelle indicate nell'art. 27 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.   Il parere delle commissioni di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.   La commissione di avanzamento per l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento prevista dall'art. 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni.   La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati, finanzieri scelti o finanzieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Articolo 34

  Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. é giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.   I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.   Ai sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.   Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.   I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non più di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta.

Articolo 35

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. é giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.   Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.   Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:     a) qualità morali, di carattere e fisiche;     b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonchè numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;     c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.   Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.   I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.   Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.   Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

Articolo 36

Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 29, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato.

Articolo 37

I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.   I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art. 30, nell'avanzamento ad anzianità, sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Articolo 38

Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.   I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:   -- la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente primo comma;   -- la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.   I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art. 30, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

Articolo 39

Il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento è promosso anche se successivamente sopravvenga il decesso o la permanente inidoneità fisica.

Articolo 40

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.   Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalla tabella C allegata alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'art. 27 e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.   La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.   Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado.   Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.   Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.   Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.   Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianità.

Articolo 41

L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.   La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.   Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.   Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.   Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.   Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo.

Articolo 42

 L'avanzamento straordinario per benemerenze di servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.

Articolo 43  

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'art. 53.   Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42.

Articolo 44

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56º anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61º anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.   I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56º anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.   I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

Articolo 45

La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro.   Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

Articolo 46

  Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia.   Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69, primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.   Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonchè dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.

Articolo 47

Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.   Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non è computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.

Articolo 48

 La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.   Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 65º anno di età.   Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Articolo 49

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Articolo 50

Il limite di età di cinquantatrè anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a cinquantasei anni.   I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Articolo 51

Per la nomina alle <<cariche speciali>> dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, dall'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dall'art. 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

Articolo 52

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

Articolo 53

Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:     nell'Esercito:     -- Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;     -- altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;     nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;     nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.   I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.   Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.   Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.

Articolo 54

I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente:     a) ruoli normali;     b) ruoli speciali;     c) ruoli di cui al precedente articolo.   L'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari è stabilita in 28 anni.

Articolo 55

L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'art. 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.   Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.   Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.   Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a <<superiore alla media>>.

Articolo 56

Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica.   I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite.   Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.

Articolo 57

Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'art. 31.   La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli è effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento.   Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'art. 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli è espresso in centesimi, di cui il 50 per cento è riferito agli esami e il 50 per cento ai titoli.   Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito.

Articolo 58

Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali.   Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'art. 53 da ammettere a valutazione ogni anno è stabilito come segue:     da tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati;     da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.   Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono più valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il proprio grado.   Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'art. 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.

Articolo 59

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'art. 53 sono stabiliti come segue:     maggiore o grado corrispondente: 63 anni;     ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.   Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa.   Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:     maggiore o grado corrispondente: 67 anni;     ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.

Articolo 60

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali dei ruoli di cui all'art. 53 è composto con le stesse modalità previste per gli ufficiali delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 61

Per quanto riguarda il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego dei volontari e dei sottufficiali valgono le norme di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Articolo 62

  I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'art. 7.   I sottufficiali di cui al precedente comma possono anche essere reclutati, per l'Aeronautica, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1º marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della predetta legge. I vincitori di tali concorsi assumono la ferma di cui all'art. 4 della presente legge.   I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1º marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.   I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:     aviere scelto: quattro mesi;     primo aviere: cinque mesi;     sergente: due anni e sei mesi.

Articolo 63

 Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.   I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.

Articolo 64

Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con essi, le bande musicali militari svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo stato maggiore difesa in relazione anche alle richieste degli enti locali.

Articolo 65

 A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestano il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguano per effetto delle promozioni previste dal successivo art. 68, viene attribuita la qualifica di <<aiutante>> o <<scelto>> secondo quanto previsto dal precedente art. 26.   Per essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole, il venticinquesimo anno di servizio.   La suddetta qualifica è conferita:     a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedono le condizioni richieste;     b) dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse, per i sottufficiali che le acquisiscano in applicazione delle norme transitorie della presente legge.   Dal computo degli anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, è detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di quindici mesi.   Per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza il periodo di effettivo servizio di cui al secondo comma è computato, senza la detrazione di cui al terzo comma, dalla nomina a vice brigadiere ed è stabilito in ventitrè anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma, reclutati in base alla legge 1º dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre Forze armate.

Articolo 66

I quadri per il conferimento della qualifica di <<aiutante>> o <<scelto>> ed i quadri di avanzamento fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi. I sottufficiali già iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza della nomina ad <<aiutante>> o <<scelto>> o della promozione, sono nominati <<aiutanti>> o <<scelti>> o promossi, con la stessa data di entrata in vigore della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, qualora previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore.   Qualora detti quadri per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, restano valide le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo maggiore e gradi corrispondenti già determinate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi o nominati <<aiutanti>> o <<scelti>> secondo le norme precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi o nominati <<aiutanti>> o <<scelti>> con data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma.   Le promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo art. 68 hanno effetti giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti giuridici siano anteriori alla predetta data.   La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle promozioni, di cui al precedente comma, non si applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo art. 68.   Le aliquote di valutazione eventualmente già determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui all'art. 68.

Articolo 67

Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 68

I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date indicate nelle tabelle da E/1 a H/3 allegate alla presente legge, sono valutati e, se idonei, promossi con le gradualità indicate nelle tabelle stesse e, ove applicabili, con le modalità indicate nel precedente art. 66. Fino alle predette date, le relative valutazioni hanno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianità per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza.   Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al precedente comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nei vari gradi e, con determinazione ministeriale, può essere disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi minimi di comando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della loro durata.   L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.

Articolo 69

Il primo concorso per la nomina al grado di tenente o corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente art. 53, ha luogo nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da essa previste.   Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura di un quinto degli organici stessi.

Articolo 70

All'entrata in vigore della presente legge, per il trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si osservano le seguenti disposizioni:     a) i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado e l'anzianità assoluta posseduta;     b) i sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado corrispondente a quella attribuita all'atto della nomina a guardiamarina;     c) i guardiamarina sono promossi, senza valutazione, al grado di sottotenente di vascello con la stessa anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, del grado di provenienza.   Nei trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari anzianità di grado, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.   Il primo concorso per la nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare ha luogo nel secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'art. 55.   Nell'anno di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, ferma restando la validità dei quadri di avanzamento eventualmente già formati, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per la nomina dei sottufficiali al grado di guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi.   Per gli anzidetti anni, le nomine nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, da effettuare con il grado di sottotenente di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni di cui al citato art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate rispettivamente in complessive 85 e 60 unità, ricorrendo, per il primo anno, alla formazione di un quadro unico suppletivo.   Per gli anni successivi e sino alla completa copertura dell'organico del grado di sottotenente di vascello, i posti da mettere a concorso per la nomina a tale grado non possono superare un quinto dell'organico stesso.   L'idoneità conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo le disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi è equiparata, limitatamente ai primi tre concorsi, all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente legge per la nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare.   Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento.   Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al presente comma.

Articolo 71

Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai preesistenti organici dei sottufficiali di ciascuna Forza armata sono riassorbite alla stessa data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelle di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla tabella allegata alla legge 26 gennaio 1982, n. 21.

Articolo 72

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, iscritti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, se di età inferiore a cinquantasei anni. I sottufficiali di età superiore a cinquantasei anni sono collocati in congedo secondo le norme di cui all'art. 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.

Articolo 73

Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del cinquantatreesimo anno di età.   La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiungimento dei limiti di età. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non può superare il periodo di cinque anni.   La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

Articolo 74

I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'art. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianità.   Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.

Articolo 75

Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le norme precedentemente in vigore.

Articolo 76

Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario.   I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.   I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

Articolo 77

Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'art. 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati.   é altresì abrogato nella citata legge ogni riferimento al ruolo speciale mansioni di ufficio dei sottufficiali.   Sono anche abrogati l'art. 21 e l'art. 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonchè le leggi 18 gennaio 1977, n. 9 e 2 aprile 1980, n. 114.   Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Articolo 78

 Le norme della presente legge si applicano dal 1º gennaio 1983.

Articolo 79

  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983, valutato in lire 5.781 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.   Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1

                                                          Tabella A   Successione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali     dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di                                finanza.

OMISSIS

Allegato 2

                                                         Tabella B/1      Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in                     servizio permanente dell'esercito.

OMISSIS

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di impiego del personale. (2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della forza armata. (3) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

Allegato 3

                                                         Tabella B/2        Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali                    in servizio permanente della marina.

OMISSIS

  (1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonchè, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del Testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.   (2) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

Allegato 4

                                                         Tabella B/3      Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in                  servizio permanente dell'aeronautica. -----------------------------------------------------

OMISSIS

(1) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

Allegato 5

                                                         Tabella B/4     Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della                                guardia di finanza.

OMISSIS

(1) Il Ministro delle finanze ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenento conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

Allegato 6

                                                           Tabella C ---------------------------------------------------------------------                  GRADI O QUALIFICA              |  Forme  |Periodi ------------------------------------------------¦di avan- ¦minimi di              Da          |           A           | zamento |permanenza                         |                       |         |nel grado ------------------------+-----------------------+---------+---------- Maresciallo maggiore e  |Tenente o grado        |Concorso |  1 anno gradi corrispondenti    |corrispondente         |         |                         |                       |         | Maresciallo maggiore e  |Aiutante o scelto      |Anzianità|  5 anni gradi corrispondenti    |                       |         |                         |                       |         | Maresciallo capo e      |Maresciallo maggiore e |Scelta   |  4 anni gradi corrispondenti    |gradi corrispond.      |         |                         |                       |         | Maresciallo ordinario e |Maresciallo capo e     |Anzianità|  4 anni gradi corrispondenti    |gradi corrispondenti   |         |                         |                       |         | Sergente maggiore e     |Maresciallo ordinario  |Scelta   |7 anni e gradi corrispondenti    |e gradi corrispon.     |         |sei mesi                         |                       |         | Sergente                |Sergente maggiore e    |Concorso |2 anni e                         |gradi corrispondenti   |         |sei mesi ---------------------------------------------------------------------

  Nota. -- I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità brigadieri dopo 1 anno e 6 mesi di permanenza nel grado.

Allegato 7

                                                         Tabella D/1                                  E S E R C I T O   Consistenza degli organici e condizioni generali per le promozioni                                degli ufficiali. ---------------------------------------------------------------------         |         |  Periodi   |         |          |      Anni         |         |   minimi   |         |          | di anizianità         |         | di comando |         |          |    minima         |         | e di attri-|         |          |  di grado         |Forma di |  buzioni   |         |          |  richiesti         |avanza-  | specifiche,|         |Promozioni| al 31 dicem- GRADO   |mento    |  corsi ed  |Organico |  annuali | bre dell'anno         |al grado |esperimenti |del grado| al grado | di formazione         |superiore| richiesti  |         | superiore| delle aliquote         |         |  ai fini   |         |          | di valutazione         |         |dell'avanza-|         |          |per l'inclusione         |         |   mento    |         |          | nelle stesse         |         |            |         |          |   1     |     2   |     3      |    4    |    5     |       6 --------+-------------------------------------------+----------------         |                                           |         |         Ruolo tecnico operativo dell'Arma |         |               dei carabinieri             |         |                                           |         |         |            |         |          | Maggiore|   --    |     --     |    12   |    --    |        -- Capitano| scelta  |     --     |   250   |     3    |         8 Tenente | scelta  |     --     |   178   |    28    |         5         |         |            |         |          |         |                                           |         |        Ruolo tecnico-amministrativo delle |         |                Armi e dei Corpi           |         |                                           |         |         |            |         |          | Maggiore|   --    |     --     |    30   |    --    |        -- Capitano| scelta  |     --     |   715   |     7    |         8 Tenente | scelta  |     --     |   505   |    79    |         5         |         |            |         |          |

Allegato 8

                                                         Tabella D/2                                  M A R I N A  (1) ---------------------------------------------------------------------              |           | Periodi    |         |          |Anni di              |           |  minimi    |         |          |aniziani-              |           |di comando  |         |          |tà minima              |           |   e di     |         |          |di grado              |  Forma    |attribuzioni|         |          |richiesti              |   di      | specifiche,|         |Promozioni|al 31 di-    GRADO     |avanzamento|  corsi ed  |Organico |  annuali |cembre              | al grado  |esperimenti |del grado| al grado |dell'anno              | superiore | richiesti  |         | superiore|di forma-              |           |  ai fini   |         |          |zione              |           |dell'avanza-|         |          |delle              |           |   mento    |         |          |aliquote              |           |            |         |          |di valu-              |           |            |         |          |tazione              |           |            |         |          |per l'in-              |           |            |         |          |clusione              |           |            |         |          |nelle              |           |            |         |          |stesse      1       |     2     |     3      |    4    |    5     |   6 -------------+---------------------------------------------+---------              |                                             |              |      Ruolo del Corpo unico specialisti      |              |                                             |              |           |            |         |          | Capitano di  |           |            |         |          | Corvetta.....|     --    |     --     |    12   |    --    |   -- Tenente di   |           |            |         |          | Vascello.....|   scelta  |     --     |   423   |     5    |    8 Sottonente di|           |            |         |          | Vascello.....|   scelta  |     --     |   315   |    47    |    5              |           |            |         |          |

  (1) La presente tabella abroga i quadri XIII, XIV, XV, XVI e XVII della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Allegato 9

                                                         Tabella D/3                            A E R O N A U T I C A ---------------------------------------------------------------------              |           | Periodi    |         |          |Anni di              |           |  minimi    |         |          |anzianità              |           |di comando  |         |          |minima di              |           |   e di     |         |          |grado ri-              |  Forma    |attribuzioni|         |          |chiesti              |   di      | specifiche,|         |Promozioni|al 31 di-    GRADO     |avanzamento|  corsi ed  |Organico |  annuali |cembre              | al grado  |esperimenti |del grado| al grado |dell'anno              | superiore | richiesti  |         | superiore|di forma-              |           |  ai fini   |         |          |zione              |           |dell'avanza-|         |          |delle a-              |           |   mento    |         |          |liquote              |           |            |         |          |di valu-              |           |            |         |          |tazione              |           |            |         |          |per l'in-              |           |            |         |          |clusione              |           |            |         |          |nelle              |           |            |         |          |stesse      1       |     2     |     3      |    4    |    5     |   6 -------------+---------------------------------------------+---------              |                                             |              |           Ruolo unico specialisti           |              |                                             |              |            |           |         |          | Maggiore.....|     --     |     --    |    38   |    --    |    -- Capitano.....|   scelta   |     --    |   862   |    10    |     8 Tenente......|   scelta   |     --    |   630   |    94    |     5              |            |           |         |          |

Allegato 10

                                                         Tabella D/4      Ruolo tecnico operativo degli ufficiali in servizio permanente                         della guardia di finanza. ---------------------------------------------------------------------         |           | Periodi    |         |          |Anni di         |           |  minimi    |         |          |anzianità         |           |di comando  |         |          |minima di         |           |   e di     |         |          |grado richie-         |  Forma    |attribuzioni|         |          |sti al 31 di-         |   di      | specifiche,|         |Promozioni|cembre del-    GRADO|avanzamento|  corsi ed  |Organico |  annuali |l'anno di for-         | al grado  |esperimenti |del grado| al grado |mazione delle         | superiore | richiesti  |         | superiore|aliquote di         |           |  ai fini   |         |          |valutazione         |           |dell'avanza-|         |          |per l'inclu-         |           |   mento    |         |          |sione nelle         |           |            |         |          |stesse      1  |     2     |     3      |    4    |    5     |       6 --------+-----------+------------+---------+----------+--------------         |           |            |         |          | Maggiore|    --     |     --     |     8   |    --    |      -- Capitano|  scelta   |     --     |   171   |     2    |       8 Tenente |  scelta   |     --     |   131   |    19    |       5         |           |            |         |          |

Allegato 11

                                                         Tabella E/1                              E S E R C I T O         Gradualità delle promozioni a maresciallo ordinario. ---------------------------------------------------------------------    A   |Anno      |    R   |di nomina |    1972 e  prec.    M   |a vice-   |    1973 >>  >>    A   |brigadiere|    1974 >>  >>        |   (1)    |        ¦----------+--------------------------------------------------    D   |Anzianità |    E   |nel grado |    1974 e  prec.    I   |di briga- |    1975 >>  >>        |diere     |    1976 >>  >>    C   |          |    A   |          |    R   |          |    B   ¦----------+--------------------------------------------------    I   |Anno di   |    1982    N   |formazione|    1983    I   |del quadro|    1984    E   |          |    R   |          |    I   ¦----------+--------------------------------------------------        |Decorrenza|Dal giorno successivo alla data di compimento del        |  delle   |10º anno dalla nomina a vice-brigadiere, ad ecce-        |promozioni|zione di coloro che abbiano ottenuto promozioni        |   (2)    |<<a scelta>> o per <<benemerenze d'istituto>> -------+----------+--------------------------------------------------  R     |Data di   |    1.7.1973 - 30.6.1974  U U   |nomina    |    1.7.1974 - 30.6.1975  O N D |a sergente|    1.7.1975 - 30.6.1976  L I E |maggiore  |  O C L ¦----------+--------------------------------------------------    O L |Anno di   |    1982      E |formazione|    1983  A     |del quadro|    1984  R E   ¦----------+--------------------------------------------------  M   C |Decorrenza|Dal giorno successivo al compimento degli 8 anni e  I D O |  delle   |6 mesi di servizio dalla nomina a sergente    E R |promozioni|maggiore    I P |   (2)    |      I |          | ---------------------------------------------------------------------

  (1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.   (2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge nell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

Allegato 12

                                                          Tabella E/2                                E S E R C I T O      Gradualità della promozione a maresciallo capo dell'arma dei                                 carabinieri. +-------------------------------------------------------------------- |       Anno      |Anzianità nel grado   |Anno di|  Decorrenza della |   di nomina     |   di maresciallo     |forma- |     promozione |a vicebrigadiere |      ordinario       |zione  | |       (1)       |                      |del    | |                 |                      |quadro | ¦-----------------+----------------------+-------+------------------- |1968 e precedenti|1977-1978 e precedenti| 1982  |Dal giorno succes- |1969 >>    >>    |1978-1979 >>    >>    | 1983  |sivo a quello del |1970 >>    >>    |1979-1980 >>    >>    | 1984  |compimento del 14º |                 |                      |       |anno della nomina a |                 |                      |       |vicebrigadiere ad |                 |                      |       |eccezione di coloro |                 |                      |       |che abbiano ottenu- |                 |                      |       |to promozioni a |                 |                      |       |<<scelta>> o per |                 |                      |       |<<benemerenze di |                 |                      |       |  istituto>>

       (1)  Tra  i  sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

Allegato 13

                                                         Tabella E/3                                E S E R C I T O            Gradualità delle promozioni a maresciallo maggiore. ---------------------------------------------------------------------        |Anno        |  1961 e  prec.        |di nomina   |  1962 >>  >>    A   |a vice-     |  1963 >>  >>    R   |brigadiere  |  1964 >>  >>    M   |   (1)      |  1965 >>  >>    A   |            |  1966 >>  >>        ¦------------+------------------------------------------------    D   |Anzianità   |  1977-78   e  prec.    E   |nel grado   |      1978  >>  >>    I   |di mare-    |  1978-79   >>  >>        |sciallo     |      1979  >>  >>        |capo        |      1980  >>  >>    C   |            |      1980  >>  >>    A   ¦------------+------------------------------------------------    R   |Anno di     |  1982    A   |formazione  |  1982    B   |del quadro  |  1983    I   |            |  1983    N   |            |  1984    I   |            |  1984    E   ¦------------+------------------------------------------------    R   |Decorrenza  |    1º gennaio 1982    I   |  delle     |   31 dicembre 1982        |promozioni  |    1º gennaio 1983        |   (2)      |   31 dicembre 1983        |            |    1º gennaio 1984        |            |Dal giorno successivo a quello di compimento del        |            |18º anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad ecce-        |            |zione di coloro che abbiano ottenuto promozioni        |            |<<a scelta>> o per <<benemerenze d'istituto>>  ------+------------+------------------------------------------------  R     |Data di     |  1977 e  prec.  U U   |promozione  |  1978 >>  >>  O N D |a marescial-|  1979 >>  >>  L I E |lo capo     |  1980 >>  >>  O C L ¦------------+------------------------------------------------    O L |Anno di     |  1982      E |formazione  |  1982  A     |del quadro  |  1983  R E   |            |  1984  M   C ¦------------+------------------------------------------------  I D O |Decorrenza  |     1º gennaio 1982    E R |  delle     |Dal giorno successivo al compimento di 4 anni    I P |promozioni  |di permanenza nel grado di maresciallo capo      I |   (2)      | ---------------------------------------------------------------------

  (1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.   (2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge dell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi dell'Esercito avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

Allegato 14

                                                         Tabella F/1                                 M A R I N A                  Gradualità delle promozioni a 2º capo s.p. ---------------------------------------------------------------------             |                 |       PromozioneCapo s.p. Corsi di ar-|                 | ruolamento e| Anno di arruo-  |-------------------------------------- aggregati a | lamento del cor-|      Anno       |  Decorrenza promo- tali corsi  | so volontario   |  di formazione  |zione o trasferi-             |                 |   del quadro    |  mento in s.p. ------------+-----------------+-----------------+--------------------             |                 |                 | 1973/C......|                 |                 |             | |     1974      |                 | 1974/A......|                 |    |            |             |                 |    |    1982    |       1.5.1982 1974/B......|                 |    |            | 1974/C......| |    1975       |                 | 1975/A......|                 |                 |             |                 |                 | 1975/B......|                 |                 | 1975/C......| |    1976       |    |    1982    |       1.7.1982 1976/A......|                 |                 |             |                 |                 | 1976/B......|                 |                 |             | |    1977       |    |    1983    |       1.1.1983 1977/A......|                 |                 |             |                 |                 | 1977/B......|                 |                 |             | |    1978       |    |    1983    |       1.1.1983 1978/A......|                 |                 |             |                 |                 | 1978/B......|      1979       |         1983    |       1.3.1983             |                 |                 | 1979/A......|      1979       |         1983    |       1.7.1983             |                 |                 |

Allegato 15

                                                         Tabella F/2                              M A R I N A       Gradualità delle promozioni a capo di 3ª classe in s.p. (*) --------------------------------------------------------------------- Corsi di arruola-       | Decorrenza  |Anno di       |Decorrenza mento e aggregati       | promozione  |formazione    |promozione a a tali corsi            | a 2º Capo in|del quadro    |Capo di                         | s.p.        |              |3ª classe                         |             |              |in s.p. ------------------------+-------------+--------------+--------------- 1967 e precedenti.....  |  1.1.1976   |     1982     |    1.1.1981 1968..................  |  1.1.1977   |     1982     |    1.1.1981 1969..................  |  1.1.1978   |     1982     |    1.7.1981 1970..................  |  1.1.1979   |     1982     |    1.1.1982 1971/A................  |  1.1.1980   |     1982     |    1.9.1982 1971/B................  |  1.5.1980   |              |    1.1.1983 1971/C................  |  1.9.1980   | |  1983      |    1.5.1983 1972/A................  |  1.1.1981   |              |    1.1.1983 1972/B................  |  1.5.1981   |              |    1.1.1984 1972/C................  |  1.9.1981   | |  1984      |    1.5.1984 1973/A................  |  1.1.1982   |              |    1.9.1984 1973/B................  |             |              |    1.1.1985 1973/C................  || 1.5.1982   | |  1985      |    1.5.1985 1974/A................  |             |              |    1.9.1985 1974/B................  |             |              |    1.1.1986 1974/C................  || 1.7.1982   | |  1986      |    1.5.1986 1975/A................  |             |              |    1.9.1986 1975/B................  |             |              |    1.1.1987 1975/C................  || 1.7.1982   | |  1987      |    1.5.1987 1976/A................  |             |              |    1.9.1987 1976/B................  |  1.1.1983   |    1988      |    1.1.1988 1977/A................  |             |              |    1.9.1988 1977/B................  |  1.1.1983   |    1989      |    1.1.1989 1978/A................  |             |              |    1.9.1989 1978/B................  |  1.3.1983   |    1990      |    1.1.1990 1979/A................  |  1.7.1983   |    1990      |    1.9.1990

  (*) L'avanzamento a scelta, di cui al titolo III della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985.   La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

Allegato 16

                                                         Tabella F/3                                   MARINA          Gradualità delle promozioni a capo di 2ª classe in s.p. --------------------------------------------------------------------- Corsi di arruo-    |Decorrenza  |   Anno          |    Decorrenza lamento e aggre-   |promozione  | di formazione   |    promozione gati a tali        |a Capo      |  del quadro     |    a Capo di 2ª corsi              |di 3ª classe|                 |      classe                    |            |                 | -------------------+------------+-----------------+------------------                    |            |                 | 1965 e precedenti..|  1.1.1980  |          1982   |       1.7.1982 1966...............|  1.1.1981  |          1983   |       1.1.1983 1967...............|  1.1.1981  |          1984   |       1.1.1984 1968...............|  1.1.1981  |          1985   |       1.1.1985

Allegato 17

                                                         Tabella F/4                                     MARINA        Gradualità delle promozioni a capo di 1ª classe in s.p. (*) ---------------------------------------------------------------------  Corsi di arruo-   | Decorrenza  |       Anno      |   Decorrenza  lamento e aggre-  | promozione  |   di formazione |   promozione  gati a tali corsi | a Capo di   |    del quadro   |   a Capo di                    | 2ª classe   |                 |     classe -------------------+-------------+-----------------+----------------- 1961 e precedenti..|  1.1.1979   |      1982       |     1.7.1982 1962...............|  1.1.1980   |      1983       |     1.1.1983 1963...............|  1.1.1981   |      1984       |     1.1.1984 1964...............|  1.1.1982   |      1985       |     1.1.1985

  (*) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985.   La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita alla aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

Allegato 18

                                                         Tabella G/1                                   AERONAUTICA                Gradualità delle promozioni a sergente maggiore. ---------------------------------------------------------------------                       |  Anno formazione |               |  Anno di arruolamento |      quadro      |   Aliquota    | Decorrenza    volontario         |  di avanzamento  |da valutare    | promozioni ----------------------+------------------+---------------+-----------                       |                  |               | 1975 e precedenti ....|       1982       |   tutti       | 1.7.1982 1976 .................|       1982       |   tutti  |    | 1.7.1982 1977 .................|       1983       |   tutti  |(1) | 1.1.1983 1978 .................|       1983       |   tutti  |    | 1.1.1983 1979 .................|       1983       |   tutti       | 1.7.1983

  (1) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sergenti, che per effetto di precedenti giudizi di non idoneità, si trovino inseriti tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

Allegato 19

                                                         Tabella G/2                                AERONAUTICA                             Ruolo Specialisti.    Gradualità delle promozioni a maresciallo di 3ª classe in s.p.(1) -------------------------------------------------------------------                       | Anno forma-   |               | Anno di arruolamento| zione quadro  |   Aliquota    |  Decorrenza    volontario       | di avanzamento| da valutare   |  promozione --------------------+---------------+---------------+--------------   1967 e precedenti ..|     1981      |    tutti -    |   1.1.1981 1968 ...............|     1981      |    tutti  |   |   1.1.1981 1969 ...............|     1981      |    tutti  |   |   1.7.1981 1970 ...............|     1982      |    tutti  |   |   1.1.1982 1971 ...............|     1982      |    tutti  |   |  31.12.1982 1972 ...............|     1983      |    tutti  |   |  31.12.1983 1973 ...............|     1984      |    tutti  |(2)|  31.12.1984 1974 ...............|     1985      |    tutti  |   |  31.12.1985 1975 ...............|     1986      |    tutti  |   |  31.12.1986 1976 ...............|     1987      |    tutti  |   |  31.12.1987 1977 ...............|     1988      |    tutti  |   |  31.12.1988 1978 ...............|     1989      |    tutti -    |  31.12.1989

       (1)  L'avanzamento  a  scelta  di  cui  al  titolo  III  della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.   (2) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sergenti maggiori che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità oppure per essere stati sottoposti nel grado di sergente a più valutazioni, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

Allegato 20

                                                         Tabella G/3                                 AERONAUTICA                             Ruolo Specialisti.      Gradualità delle promozioni a maresciallo di 2ª classe in s.p. --------------------------------------------------------------------                      | Anno formazione |             | Anno di arruolamento|     quadro      |  Aliquota   | Decorrenza    volontario       | di avanzamento  |da valutare  | promozione --------------------+-----------------+-------------+---------------  1960 e precedenti ..|      1981       |  tutti      |31.12.1981 1961 ...............|      1982       |  tutti |    | 1.1.1982 1962 ...............|      1982       |  tutti |    | 1.7.1982 1963 ...............|      1983       |  tutti |    | 1.1.1983 1964 ...............|      1983       |  tutti |(1) | 1.7.1983 1965 ...............|      1984       |  tutti |    | 1.1.1984 1966 ...............|      1984       |  tutti |    | 1.7.1984 1967 ...............|      1985       |  tutti      | 1.1.1985

  (1) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

Allegato 21

                                                         Tabella G/4                                 AERONAUTICA                              Ruolo Specialisti.   Gradualità delle promozioni a maresciallo di Iª classe in s.p. (1) ---------------------------------------------------------------------                     | Anno formazione  |              | Anno di arruolamento|      quadro      |  Aliquota    |  Decorrenza    volontario       |  di avanzamento  |da valutare   |  promozioni --------------------+------------------+--------------+-------------- 1955 e precedenti ..|      1981        |  tutti       |   1.1.1981 1956 ...............|      1981        |  tutti  |    |   1.7.1981 1957 ...............|      1981        |  tutti  |    |   1.7.1981 1958 ...............|      1981        |  tutti  |    |  31.12.1981 1959 ...............|      1982        |  tutti  |    |  31.12.1982 1960 ...............|      1983        |  tutti  |    |  31.12.1983 1961 ...............|      1984        |  tutti  |(2) |  31.12.1984 1962 ...............|      1985        |  tutti  |    |   1.7.1985 1963 ...............|      1986        |  tutti  |    |  31.12.1985 1964 ...............|      1986        |  tutti  |    |   1.7.1986 1965 ...............|      1987        |  tutti  |    |   1.1.1987 1966 ...............|      1987        |  tutti  |    |   1.7.1987 1967 ...............|      1988        |  tutti       |   1.1.1988

  (1) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.   (2) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

Allegato 22

                                                         Tabella H/1                               GUARDIA DI FINANZA           Gradualità delle promozioni a maresciallo ordinario. ---------------------------------------------------------------------  Anno di   | Anzianità   |  Anno di |  nomina a  | nel grado di|formazione|  vicebri-  | maresciallo |del quadro|   Decorrenza delle promozioni  gadiere   | ordinario   |          |    (1)     |             |          | -----------+-------------+----------+--------------------------------  1972 e    | 1974 e      |  1982    | Dal giorno successivo alla data  precedenti| precedenti  |          | di compimento del 10º anno dal-  1973 e    | 1975 e      |  1983    | la nomina a vicebrigadiere ad  precedenti| precedenti  |          | eccezione di coloro che abbiano  1974 e    | 1976 e      |  1984    | ottenuto promozioni a <<a scel-  precedenti| precedenti  |          | ta>> o per <<benemerenza di            |             |          | servizio>>

  (1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.   (2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

Allegato 23

                                                         Tabella H/2                             GUARDIA DI FINANZA             Gradualità delle promozioni a maresciallo capo. ---------------------------------------------------------------------  Anno di  | Anzianità     |  Anno di |  nomina a | nel grado di  |formazione|  vicebri- | maresciallo   |del quadro|  Decorrenza delle promozioni  gadiere  | ordinario     |          |    (1)    |               |          | ----------+---------------+----------+------------------------------- 1968 e    |1977-78 e prec.|    1982  |Dal giorno successivo a quello precedenti|               |          |di entrata in vigore della leg-           |               |          |ge. 1969 e    |1978-79 e prec.|    1983  |Dal giorno successivo alla data precedenti|               |          |di compimento del 14º anno dal- 1970 e    |1979-80 e prec.|    1984  |la nomina a vicebrigadiere ad precedenti|               |          |eccezione di coloro che abbiano           |               |          |ottenuto promozioni a <<scel-           |               |          |ta>> o per <<benemerenza di           |               |          |servizio>>

       (1)  Tra  i  sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

Allegato 24

                                                         Tabella H/3                                 GUARDIA DI FINANZA               Gradualità delle promozioni a maresciallo maggiore. ---------------------------------------------------------------------                    | Anzianità nel |Anno di|  Anno di nomina    |    grado di   |forma- |  a vicebrigadiere  |  maresciallo  |zione  |     Decorrenza delle       (1)          |    capo       |del    |        promozioni                    |               |quadro |  ------------------+---------------+-------+-------------------------                    |               |       |  1961 e precedenti |1977-78 e prec.| 1982  |Dal giorno successivo a                    |               |       |quello di entrata in vi-  1962 e precedenti |1978 e prec.   | 1982  |re della legge.                    |               |       |     31  dicembre 1982  1963 e precedenti |1978-79 e prec.| 1983  |      1º gennaio 1983                    |               |       |     31  dicembre 1983  1964 e precedenti |1979 e prec.   | 1983  |      1º gennaio 1984                    |               |       |Dal giorno successivo al-  1965 e precedenti |1980 e prec.   | 1984  |la data di compimento del                    |               |       |18º anno di servizio dal-  1966 e precedenti |1980 e prec.   | 1984  |la nomina a vicebrigadie-                    |               |       |re, ad eccezione di colo-                    |               |       |ro che abbiano ottenuto                    |               |       |promozioni <<a scelta>> o                    |               |       |per <<benemerenze di ser-                    |               |       |vizio>>.

  (1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.   (2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

Allegato 25

                                                         Tabella I/1                       ESERCITO -- ARMA DEI CARABINIERI Gradualità delle promozioni da vice brigadiere a maresciallo maggiore        dei sottufficiali della banda dell'arma dei carabinieri. ---------------------------------------------------------------------  AVANZAMENTO |Anzianità minima di servizio dalla nomina a      da      |           Vicebrigadiere              ¦-------------------------------------------------------              |  1ª|  1ª|  2ª|  2ª|  3ª|  3ª|              |cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|           NOTE              |  A |  B |   A|  B |  A |  B | -------------+----+----+----+----+----+----+------------------------- V. Brigadiere|    |    |    |    |    |    |a) Per l'ammissione a va- a Brigadiere.| -- | -- | -- | -- | 2  | 2  | lutazione è richiesta              |    |    |    |    |anni|anni| in ogni caso la perma-              |    |    |    |    |    |    | nenza minima nel grado              |    |    |    |    |    |    | rivestito di 2 anni;              |    |    |    |    |    |    | Brigadiere   |    |    |    |    |    |    |b) I periodi di anzianità a Maresciallo|    |    |    |    |    |    | minima di servizio dal- Ordinario....| -- | -- | 7  | 7  | 8  | 8  | la nomina a Vicebriga-              |    |    |anni|anni|anni|anni| diere sono aumentati di              |    |    |    |    |    |    | un anno per l'avanzamen- Maresciallo  |    |    |    |    |    |    | to a ciascun grado, per Ordinario a  |    |    |    |    |    |    | ogni valutazione negati- Maresciallo  | -- | -- | 12 | 13 | 14 | 14 | va nei riguardi dei sot- Capo ........|    |    |anni|anni|anni|anni| tufficiali che abbiano              |    |    |    |    |    |    | subito giudizio di non              |    |    |    |    |    |    | idoneità;              |    |    |    |    |    |    | Maresciallo  |    |    |    |    |    |    |c) Tutte le promozioni Capo e       |    |    |    |    |    |    | sono conferite con de- Maresciallo  | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | correnza dal giorno suc- Maggiore ....|anni|anni|anni|anni|anni|anni| cessivo a quello di com-              |    |    |    |    |    |    | pimento del prescritto              |    |    |    |    |    |    | periodo minimo dalla no-              |    |    |    |    |    |    | mina a V. Brigadiere.              |    |    |    |    |    |    |

Allegato 26

Tabella I/2                              AERONAUTICA Gradualità delle promozioni da sergente a maresciallo di prima classe         dei sottufficiali della banda dell'aeronautica. ---------------------------------------------------------------------  AVANZAMENTO|  Anzianit minima di servizio dall'arruolamento      da     |                 volontario             ¦--------------------------------------------------------             |  1ª|  1ª|  2ª|  2ª|    |    |             |cat.|cat.|cat.|cat.|cat.  |cat.  |         NOTE             |  A |  B |   A|  B |  A   |  B   | ------------+----+----+----+----+------+------+----------------------             |    |    |    |    |      |      |a) Per l'ammissione a Sergente a  |    |    |    |    |      |      | valutazione è richie- Sergente    |    |    |    |    |      |      | sta in ogni caso la Maggiore e  |    |    |    |    |      |      | permanenza minima nel trasferimen-|    |    |    |    |  3   |  3   | grado rivestito di 2 to in servi-|    |    |    |    |anni e|anni e| anni; zio perma-  |    |    |  3 |  3 |  6   | 6    |b) I periodi di anzia- nente.......| -- | -- |anni|anni|mesi  |mesi  | nità minima di servi-             |    |    |    |    |      |      | zio dall'arruolamento             |    |    |    |    |      |      | volontario sono au-             |    |    |    |    |      |      | mentati di un anno Sergente    |    |    |    |    |      |      | per l'avanzamento a Maggiore a  |    |    |    |    |      |      | ciascun grado, per Maresciallo |    |    |  9 |  9 | 10   | 10   | ogni valutazione ne- 3ª classe...| -- | -- |anni|anni|anni  |anni  | gativa, nei riguardi             |    |    |    |    |      |      | dei sottufficiali che Maresciallo |    |    |    |    |      |      | abbiano subito giudi- 3ª classe a |    |    |    |    |      |      | zio di non idoneità; Maresciallo | 10 |    | 14 | 15 |  16  | 16   |c) Tutte le promozioni 2ª classe...|anni| -- |anni|anni|anni  |anni  | sono conferite con             |    |    |    |    |      |      | decorrenza dal giorno Maresciallo |    |    |    |    |      |      | successivo a quello 2ª classe a |    |    |    |    |      |      | di compimento della Maresciallo | 17 | 20 | 20 | 20 |  20  | 20   | prescritta anzianità 1ª classe...|anni|anni|anni|anni|anni  |anni  | minima di servizio             |    |    |    |    |      |      | dell'arruolamento             |    |    |    |    |      |      | volontario.

Allegato 27

Tabella I/3                             GUARDIA DI FINANZA Gradualità delle promozioni da vice brigadiere a maresciallo maggiore       dei sottufficiali della banda della guardia di finanza. ---------------------------------------------------------------------  AVANZAMENTO |  Anzianità minima di servizio dalla nomina a      da      |              Vicebrigadiere              ¦-------------------------------------------------------              |  1ª|  1ª|  2ª|  2ª|  3ª|  3ª|              |cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|           NOTE              |  A |  B |   A|  B |  A |  B | -------------+----+----+----+----+----+----+-------------------------              |    |    |    |    |    |    |a) Per l'ammissione a va- V.Brigadiere |    |    |    |    |  2 | 2  | lutazione è richiesta in a Brigadiere.| -- | -- | -- | -- |anni|anni| caso la permanenza mini-              |    |    |    |    |    |    | ma nel grado rivestito              |    |    |    |    |    |    | di 2 anni; Brigadiere   |    |    |    |    |    |    |b) I periodi di anzianità Scelto a     |    |    |    |    |    |    | minima di servizio dalla Maresciallo  |    |    | 7  | 7  | 8  | 8  | nomina a Vicebrigadiere Ordinario....| -- | -- |anni|anni|anni|anni| sono aumentati di un an-              |    |    |    |    |    |    | no per l'avanzamento a              |    |    |    |    |    |    | ciascun grado per ogni              |    |    |    |    |    |    | valutazione negativa nei Maresciallo  |    |    |    |    |    |    | riguardi dei sottuffi- Ordinario a  |    |    |    |    |    |    | ciali che abbiano subi- Maresciallo  |    |    | 12 | 13 | 14 | 14 | to giudizio di non ido- Capo.........| -- | -- |anni|anni|anni|anni| neità;              |    |    |    |    |    |    |c) Tutte le promozioni Maresciallo  |    |    |    |    |    |    | sono conferite con de- Capo a Mare- |    |    |    |    |    |    | correnza dal giorno suc- sciallo      | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | cessivo a quello di com- Maggiore.....|anni|anni|anni|anni|anni|anni| pimento del prescritto              |    |    |    |    |    |    | periodo minimo dalla no-                                              mina a Vicebrigadiere.

 

 
 

 


 

 

 

 

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