(in
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 139, del 23 maggio)
Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo
1
Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in
servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza,
ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unità:
a) Esercito:
ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;
ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;
b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;
c) Aeronautica:
ruolo naviganti: 500;
ruolo specialisti: 34.400;
d) Guardia di finanza: le unità stabilite per il totale degli organici
dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali
del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22
dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive
modificazioni. I
sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei
rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e
specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del
Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.
Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo
comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai
sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini
dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi
di ciascun ruolo. Dei decreti emanati è data comunicazione al Parlamento
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono
determinati i contingenti dei vari gradi.
Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma,
l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la
programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei
sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei
ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.
Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media
degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite
rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la
programmazione. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari
di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e
dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per
ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta
programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati
sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa.
Articolo
2
Il numero dei graduati e militari di truppa volontari
raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di
entrata in vigore della presente legge, è diminuito di complessive 2.800
unità a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge
stessa.
Articolo
3
L'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal
seguente: <<Art. 3.
-- I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo
della Guardia di finanza si distinguono in:
sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;
sottufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in congedo;
sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:
sottufficiali dell'ausiliaria;
sottufficiali di complemento;
sottufficiali della riserva>>.
Articolo
4
In rapporto alle consistenze massime degli organici dei
sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'art. 1, il Ministro della
difesa ha facoltà di indire uno o più bandi annuali per l'arruolamento
volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con
ferma di tre anni e sei mesi.
Articolo
5
Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente
articolo i giovani che: 1) siano cittadini italiani, ovvero
italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) non siano incorsi:
-- in condanne per delitti;
-- nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in
qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n.
2), lettere a), c) e d), e n. 3) del successivo art. 9;
3) abbiano tenuto buona condotta;
4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
5) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la
tutela. Non occorre consenso per coloro che siano già alle armi, ovvero
abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;
6) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed
attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi,
specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
7) compiano il 17º anno di età e non abbiano superato il 24%
nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi; 8)
siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo,
fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.
Articolo
6
I giovani in servizio di leva e quelli in congedo illimitato o
comunque alle armi possono partecipare, indipendentemente dalla Forza armata o
Corpo armato di appartenenza, agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli.
Se arruolati, perdono il grado eventualmente rivestito in precedenza.
Le norme concernenti le riserve di posti, previste da leggi speciali in
favore di particolari categorie di cittadini, non si applicano agli
arruolamenti di cui ai precedenti articoli salvo quanto previsto dall'art. 33
della legge 31 maggio 1975, n. 191.
Articolo
7
All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli
incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le
norme vigenti presso ciascuna Forza armata in base alle esigenze organiche, al
risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle preferenze
espresse dagli arruolandi. Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre
modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini
manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio
lo richiedano. La
formazione iniziale dei sottufficiali ha una durata complessiva di tre anni e
sei mesi. Essa è articolata in una fase di istruzione di cultura generale, di
carattere interforze, e di specializzazione o abilitazione
tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e
Corpi armati e in un tirocinio pratico presso le unità ed i reparti, di
durata variabile in rapporto alle caratteristiche degli incarichi, delle
specializzazioni, delle categorie e specialità. I corsi di istruzione, i tirocini pratico-sperimentali
ed i corsi di specializzazione e abilitazione professionale sono obbligatori.
Il Ministro della difesa ha la facoltà di consentire la ripetizione di
corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola
volta, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n.
2, lettere b) e c), del successivo art. 9, secondo le norme di ciascuna Forza
armata.
Articolo
8
La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico,
determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della
Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, dei volontari delle tre Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza è subordinata al vincolo di una
ulteriore ferma di cinque anni. Detto
vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma
dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, dopo il passaggio in
servizio continuativo. Per
il proscioglimento dal suddetto vincolo si applica la disposizione del
successivo art. 9. Limitatamente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della
Guardia di finanza, in relazione alle categorie di appartenenza, si osservano
le disposizioni dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni, applicabili al Corpo della Guardia di finanza per effetto della
legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'art. 26 della legge 18 ottobre 1961, n.
1168, e successive modificazioni, e dell'art. 34 della legge 3 agosto 1961, n.
833.
Articolo
9
Gli arruolati sono prosciolti:
1) a domanda: a) per qualsiasi causa, durante
i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni è richiesto il
consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;
b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi; 2) d'autorità:
a) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare
incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di
assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7;
b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;
c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di
sergente e gradi corrispondenti;
d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri
del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) d'ufficio:
a) per perdita del grado o retrocessione della classe;
b) per condanna penale per delitti non colposi;
c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei
militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4.
Articolo
10
Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli
eventuali richiami in servizio si applicano, nei confronti dei prosciolti
dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di
legge vigenti in materia. I
sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per
contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla
lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente articolo.
Il tempo trascorso nel predetto arruolamento è computato nell'anzianità di
grado.
Articolo
11
I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo
giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:
1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del
terzo mese di servizio dall'arruolamento;
2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del
settimo mese di servizio dall'arruolamento;
3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo
mese di servizio dall'arruolamento.
Il giudizio di idoneità è espresso da apposite commissioni costituite
con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le
commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione
personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le
capacità attitudinali dimostrate.
I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in
servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente; in questo grado
hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria.
Articolo
12
Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e militari di
truppa in ferma volontaria o rafferma del ruolo naviganti dell'Aeronautica, si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n.
744 e successive modificazioni.
Articolo
13
Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali
del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il
Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui
all'art. 1, indìce per ciascuna Forza armata, per il numero dei posti
disponibili nei rispettivi organici, uno o più concorsi annuali, in relazione
al numero degli arruolamenti volontari di cui all'art. 4.
Articolo
14
Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare,
a domanda, i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'art.
4. La domanda di
partecipazione deve essere presentata due mesi prima del termine della ferma
volontaria, ed è valida come domanda di rafferma per tutto il periodo degli
esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso.
La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i
sergenti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto
salvo quanto stabilito nell'art. 9.
Articolo
15
Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle
singole Forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro
un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in
qualità di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente
l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi.
L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma è subordinata al
parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le
Direzioni generali del personale, espresso in funzione del rendimento fornito
durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta fermata può essere
ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che
non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'art. 9.
Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di
particolare livello tecnico si applicano le norme dell'art. 8.
I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in
rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 11. Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al
presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti
i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio
1954, n. 599.
Articolo
16
Al termine della ferma di cui al precedente articolo i
sergenti raffermati possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui
all'art. 13 per la immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio
permanente. A tal fine il
Ministro della difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle
prevedibili esigenze dei ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione
decennale prevista dall'art. 1, definisce annualmente il numero dei posti
riservati ai sergenti raffermati. Le
domande di partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine
della ferma di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di
rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione delle
commissioni. La mancata
presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti
raffermati rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto
salvo quanto stabilito all'art. 9.
Articolo
17
I concorsi indicati dall'art. 13 hanno luogo per titoli ed
esami. I titoli sono
rappresentati dai risultati del corso di istruzione, del tirocinio pratico,
del corso di specializzazione o abilitazione, da eventuali benemerenze, sulla
base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato
ed aggiornata alla data del termine della ferma volontaria o, per i sergenti
raffermati, della ferma di due anni e sei mesi.
Gli esami consistono in due prove scritte, una di cultura generale ed
una di carattere tecnico professionale. Le modalità di svolgimento degli
esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
Articolo
18
Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 13 sono
istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per
ciascuna Forza armata. Le
commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami
esprimendo, previo giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il
40 per cento del totale attribuibile è riferito ai titoli ed il 60 per cento
ai risultati degli esami; compilano inizialmente due distinte graduatorie a
seconda della provenienza dei concorrenti per tener conto della riserva di
posti di cui all'art. 16; formano infine una unica graduatoria in base al
punteggio attribuito a ciascun concorrente indipendentemente dalla
provenienza. Qualora nelle
distinte graduatorie di cui al comma precedente risultino vacanti dei posti a
seguito di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori o per altra causa,
detti posti possono essere assegnati ai concorrenti classificati nelle
rispettive graduatorie immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.
Articolo
19
I sergenti vincitori dei concorsi di cui ai precedenti
articoli sono iscritti nei rispettivi ruoli dei sottufficiali del servizio
permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con
il grado di sergente maggiore e corrispondenti.
L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale
e decorre, per tutti i concorrenti, dalla data in cui i concorrenti
provenienti dalla ferma volontaria di cui all'art. 4, hanno ultimato detta
ferma.
Articolo
20
I concorrenti giudicati non idonei sono collocati
immediatamente in congedo. I
concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare
per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono
ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel
successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito
unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e
ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei
successivi avanzamenti. Qualora
non risultino vincitori del concorso per la seconda volta, sono collocati
immediatamente in congedo. Per
la partecipazione al concorso successivo valgono, in quanto applicabili, le
norme dell'art. 14.
Articolo
21
Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori dei concorsi e
collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo
di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei
ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale
civile, nella misura del 5 per cento nell'Amministrazione della difesa e del 2
per cento nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, nonchè in tutte le amministrazioni, aziende, enti od
istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 482. Per
la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti si applicano
le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relative all'esenzione dai
limiti di età. Se l'immissione nei predetti ruoli è effettuata senza
concorso, le assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma.
A tutti i concorrenti non idonei o idonei non vincitori dei concorsi
compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di
congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni
anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato.
All'atto dell'invio in congedo si costituisce a cura
dell'Amministrazione della difesa, mediante versamento di contributi
determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di
servizio prestato. Tale periodo è ridotto di dodici mesi per i sergenti di
complemento. Per il
personale della Marina restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e
22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32,
33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma
sessennale e alla ferma biennale che si intende sostituito con quello relativo
alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.
Articolo
22
I sergenti impediti da infermità temporanea debitamente
accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono
partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi
proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare
delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino
proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile.
Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio
permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai
concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le
disposizioni dell'art. 20.
Articolo
23
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo
della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle
esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facoltà
di disporre di autorità o a domanda cambi di specializzazione, di
specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi
tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.
Articolo
24
Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il
reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato dalle
leggi 1º marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive
modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della
Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11
dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.
Articolo
25
La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di finanza sono riportate nella tabella A allegata alla presente
legge.
Articolo
26
L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta; c) per meriti eccezionali;
d) per benemerenze di istituto o di servizio, in via straordinaria,
rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di
finanza. L'avanzamento di
cui alle lettere a) e b) ed il conferimento della qualifica di
<<aiutante>> o <<scelto>> si effettuano secondo quanto
stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge.
Articolo
27
I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati
devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver compiuto i
periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle
B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge.
Articolo
28
I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il
conferimento della qualifica di <<aiutante>> o
<<scelto>> devono essere inclusi in apposite aliquote determinate
dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal
Ministro delle finanze, al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.
Articolo
29
Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i
sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano
soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 27 e alla tabella C allegata alla
presente legge. Dalle
aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un
procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti
disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti
dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Articolo
30
Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di
valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le
condizioni di cui all'art. 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art.
29 è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino
la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella
prima aliquota utile di valutazione.
Articolo
31
Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a
scelta e del conferimento della qualifica di <<aiutante>> o
<<scelto>> e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita
una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.
Articolo
32
Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo
sono costituite come segue:
presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;
membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano
assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il
maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti più
anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla
data del 1º gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della
commissione almeno per l'intero anno solare.
Articolo
33
Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base
degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun
sottufficiale. Le
commissioni hanno facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora
in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale.
Le commissioni, qualora necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche
sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli
esperimenti di cui alle tabelle indicate nell'art. 27 e negli altri casi
previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
Il parere delle commissioni di avanzamento può essere sentito,
altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della
difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze. La commissione di avanzamento per l'Arma dei
carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati
e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento
prevista dall'art. 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive
modificazioni. La
commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di
finanza è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati,
finanzieri scelti o finanzieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di
complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11
dicembre 1975, n. 627.
Articolo
34
Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad
anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo
o non idoneo all'avanzamento. é giudicato idoneo il sottufficiale che riporti
un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di
avanzamento in ordine di ruolo. Ai
sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del
giudizio di non idoneità. Avverso
il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e
giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.
I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non
più di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di
valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima
volta.
Articolo
35
Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta
dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo
all'avanzamento. é giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati
idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di
seguito indicati. Ogni
componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale
un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di
pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel
grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti
o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonchè
numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni
possedute; c)
doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui
alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi
quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così
ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto
quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla
commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali
punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine
ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio
conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e
giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.
Articolo
36
Qualora, durante i lavori della commissione e prima della
pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi
nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 29, la commissione
sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se
questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti
gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato.
Articolo
37
I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad
anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a
quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla
tabella C allegata alla presente legge.
I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui
all'art. 30, nell'avanzamento ad anzianità, sono promossi, se idonei, con la
stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati
valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità
relativa precedentemente posseduta.
Articolo
38
Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal
giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto
dalla tabella C allegata alla presente legge.
I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per
l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di
scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
-- la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al
periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge,
prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima
valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente
primo comma; -- la seconda
metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo
rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C sopra citata,
prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda
valutazione nello stesso anno. I
sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art. 30,
nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio
globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla
posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nei
precedenti commi.
Articolo
39
Il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento è promosso
anche se successivamente sopravvenga il decesso o la permanente inidoneità
fisica.
Articolo
40
L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver
luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni
abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina,
all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia dimostrato di
possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da
dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del
grado superiore. Per essere
proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver
compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento
ad anzianità e a scelta dalla tabella C allegata alla presente legge, aver
maturato le condizioni di cui all'art. 27 e non aver già conseguito nel corso
della carriera una promozione per meriti eccezionali.
La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal
generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è
corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i
vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere
favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità
di voti. Il sottufficiale
riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso
con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti
meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data
sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.
Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo
in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi
la stessa anzianità.
Articolo
41
L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può
aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che,
effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di
rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,
chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.
La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è
formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente
dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.
Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario
per benemerenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che
ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si
riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.
Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole
della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per
benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai
requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di
impiego in incarichi di specializzazione.
Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in
servizio continuativo.
Articolo
42
L'avanzamento straordinario per benemerenze di servizio dei
finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di
finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.
Articolo
43
I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni
di cui agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente
dei ruoli di cui all'art. 53. Le
proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli
40, 41 e 42.
Articolo
44
I
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al
raggiungimento del 56º anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al
servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria
dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61º
anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a
seconda dell'idoneità fisica. I
sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56º anno
di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria
dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria
della riserva. I
sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi
di salute, previ accertamenti sanitari.
Articolo
45
La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che,
essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono
costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di
necessità. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria
è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua
competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro.
Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi
retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio
nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico
previsto per la categoria dell'ausiliaria.
Articolo
46
Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari
all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito
ed il trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di
servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella
posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il
calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità
integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia.
Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69, primo e
terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchè quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale
dell'ausiliaria. Allo
scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta
in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato
al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto
periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della
liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi
al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti
eventuali liquidazioni, nonchè dell'indennità di cui al precedente primo
comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno
un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo
trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti
durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo
trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.
Articolo
47
Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio
permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella riserva
perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità
può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non è computato
ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.
Articolo
48
La categoria della riserva comprende i sottufficiali che,
essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di
servizio soltanto in tempo di guerra.
Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in
congedo assoluto al compimento del 65º anno di età.
Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di
cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Articolo
49
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di
servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle
disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo
50
Il limite di età di cinquantatrè anni indicato nel primo
comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a
cinquantasei anni. I
sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che
cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nella riserva
o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
Articolo
51
Per la nomina alle <<cariche speciali>> dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'art. 7 della legge
2 giugno 1936, n. 1225, dall'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210,
dall'art. 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'art. 16 della legge 18
gennaio 1952, n. 40.
Articolo
52
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei
titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e
di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in
applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti
professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi
sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970,
n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.
In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi
titoli.
Articolo
53
Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in
servizio permanente e delle categorie del congedo:
nell'Esercito: --
Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;
-- altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;
nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;
nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.
I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono
soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli
specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali
appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina,
contabili e portuali. Il
Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze,
ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo
comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in
cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della
Guardia di finanza. Le
consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il
numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per
la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla
presente legge.
Articolo
54
I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio
permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio
permanente: a)
ruoli normali; b)
ruoli speciali; c)
ruoli di cui al precedente articolo.
L'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle
Accademie militari è stabilita in 28 anni.
Articolo
55
L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'art.
53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per
titoli ed esami. Il
Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze,
determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze
prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a
concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le
categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali
concorrenti. Il numero dei
posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.
Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i
marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo
della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e
specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni
abbiano riportato qualifica non inferiore a <<superiore alla media>>.
Articolo
56
Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono
costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in
materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica.
I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione
personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi
d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi
ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite.
Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle
finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalità di
svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da
attribuire ai singoli titoli.
Articolo
57
Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri,
tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'art.
31. La valutazione globale
dei risultati degli esami e dei titoli è effettuata dalle commissioni
ordinarie di avanzamento. Le
commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il
giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'art. 35. Il giudizio
complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli è espresso in
centesimi, di cui il 50 per cento è riferito agli esami e il 50 per cento ai
titoli. Le commissioni,
sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la
graduatoria di merito.
Articolo
58
Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi
corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti
le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali.
Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'art. 53 da ammettere
a valutazione ogni anno è stabilito come segue:
da tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei
tenenti non ancora valutati;
da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei
capitani non ancora valutati. Gli
ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non
idonei all'avanzamento, non sono più valutati a tale fine e restano in
servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il proprio
grado. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'art. 53
si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli
ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.
Articolo
59
I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente
degli ufficiali dei ruoli di cui all'art. 53 sono stabiliti come segue:
maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni. Per i suddetti ufficiali la permanenza massima
nell'ausiliaria è di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non
interrompono il decorso della stessa.
Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito
come segue: maggiore
o grado corrispondente: 67 anni;
ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.
Articolo
60
Il consiglio di disciplina per gli ufficiali dei ruoli di cui
all'art. 53 è composto con le stesse modalità previste per gli ufficiali
delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica e degli ufficiali del Corpo della Guardia
di finanza.
Articolo
61
Per quanto riguarda il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego
dei volontari e dei sottufficiali valgono le norme di cui all'art. 17 della
legge 11 luglio 1978, n. 382.
Articolo
62
I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto
dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4 che
siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto
previsto dall'art. 7. I sottufficiali di cui al precedente comma possono
anche essere reclutati, per l'Aeronautica, secondo quanto previsto dagli
articoli 14, 16 e 17 della legge 1º marzo 1965, n. 121, previ concorsi da
indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della predetta legge.
I vincitori di tali concorsi assumono la ferma di cui all'art. 4 della
presente legge. I
sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli
14, 16 e 17 della legge 1º marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della
legge 13 luglio 1965, n. 882. I
musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo
conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei
periodi di permanenza appresso indicati:
aviere scelto: quattro mesi;
primo aviere: cinque mesi;
sergente: due anni e sei mesi.
Articolo
63
Le norme della presente legge si applicano anche ai
sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del
Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di
età, la cessazione dal servizio permanente.
I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e
del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio
continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se
idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente
con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla
presente legge.
Articolo
64
Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di
rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con essi, le
bande musicali militari svolgono attività artistica e culturale in tutto il
territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti
coordinata dallo stato maggiore difesa in relazione anche alle richieste degli
enti locali.
Articolo
65
A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di
entrata in vigore della stessa legge, che rivestano il grado di maresciallo
maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguano per effetto delle
promozioni previste dal successivo art. 68, viene attribuita la qualifica di
<<aiutante>> o <<scelto>> secondo quanto previsto dal
precedente art. 26. Per
essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e
gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado
prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole,
il venticinquesimo anno di servizio.
La suddetta qualifica è conferita:
a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i
marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedono le
condizioni richieste; b)
dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse, per i sottufficiali
che le acquisiscano in applicazione delle norme transitorie della presente
legge. Dal computo degli
anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi,
è detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un
massimo di quindici mesi. Per
i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza il periodo di effettivo servizio di cui al secondo comma è computato,
senza la detrazione di cui al terzo comma, dalla nomina a vice brigadiere ed
è stabilito in ventitrè anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma,
reclutati in base alla legge 1º dicembre 1949, n. 1067, i periodi di
effettivo servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri
stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre Forze armate.
Articolo
66
I quadri per il conferimento della qualifica di
<<aiutante>> o <<scelto>> ed i quadri di avanzamento
fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge restano validi. I sottufficiali
già iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la
decorrenza della nomina ad <<aiutante>> o <<scelto>> o
della promozione, sono nominati <<aiutanti>> o
<<scelti>> o promossi, con la stessa data di entrata in vigore
della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di
permanenza nel grado rivestito, qualora previsto dalle disposizioni
precedentemente in vigore. Qualora
detti quadri per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano
stati ancora formati, restano valide le relative aliquote di sottufficiali dei
gradi da sergente a maresciallo maggiore e gradi corrispondenti già
determinate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati,
iscritti in quadro e promossi o nominati <<aiutanti>> o
<<scelti>> secondo le norme precedentemente in vigore. Ai
sottufficiali iscritti in quadro e non promossi o nominati
<<aiutanti>> o <<scelti>> con data anteriore a quella
di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
al primo comma. Le
promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo art. 68 hanno effetti
giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa
dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti
giuridici siano anteriori alla predetta data.
La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle
promozioni, di cui al precedente comma, non si applica nei confronti dei
sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle
norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si
esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in
applicazione delle norme di cui al successivo art. 68.
Le aliquote di valutazione eventualmente già determinate per la
formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo
quanto stabilito dalle tabelle di cui all'art. 68.
Articolo
67
Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente
sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti
dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge.
Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a
scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Articolo
68
I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in
servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i
sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date indicate nelle
tabelle da E/1 a H/3 allegate alla presente legge, sono valutati e, se idonei,
promossi con le gradualità indicate nelle tabelle stesse e, ove applicabili,
con le modalità indicate nel precedente art. 66. Fino alle predette date, le
relative valutazioni hanno luogo secondo le norme in vigore per la promozione
a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad
anzianità per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali
dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina,
dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza.
Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di
cui al precedente comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di
permanenza nei vari gradi e, con determinazione ministeriale, può essere
disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero
dall'obbligo di periodi minimi di comando, imbarco o attribuzioni specifiche
ovvero la riduzione della loro durata.
L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà
luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.
Articolo
69
Il primo concorso per la nomina al grado di tenente o
corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente art. 53, ha luogo nel
secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,
con le modalità da essa previste.
Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i
posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura
di un quinto degli organici stessi.
Articolo
70
All'entrata in vigore della presente legge, per il
trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari
marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si
osservano le seguenti disposizioni:
a) i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado
e l'anzianità assoluta posseduta;
b) i sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono
nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado corrispondente
a quella attribuita all'atto della nomina a guardiamarina;
c) i guardiamarina sono promossi, senza valutazione, al grado di
sottotenente di vascello con la stessa anzianità assoluta, ai soli fini
giuridici, del grado di provenienza.
Nei trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari
anzianità di grado, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della
legge 10 aprile 1954, n. 113. Il
primo concorso per la nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo
unico degli specialisti della Marina militare ha luogo nel secondo anno
successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge con le
modalità di cui all'art. 55. Nell'anno
di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, ferma
restando la validità dei quadri di avanzamento eventualmente già formati,
continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per la
nomina dei sottufficiali al grado di guardiamarina del Corpo equipaggi
militari marittimi. Per gli anzidetti anni, le nomine nel Corpo unico degli
specialisti della Marina militare, da effettuare con il grado di sottotenente
di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni di cui al citato art.
9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate rispettivamente in
complessive 85 e 60 unità, ricorrendo, per il primo anno, alla formazione di
un quadro unico suppletivo. Per
gli anni successivi e sino alla completa copertura dell'organico del grado di
sottotenente di vascello, i posti da mettere a concorso per la nomina a tale
grado non possono superare un quinto dell'organico stesso.
L'idoneità conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo
le disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo
equipaggi militari marittimi è equiparata, limitatamente ai primi tre
concorsi, all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente
legge per la nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli
specialisti della Marina militare. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di
capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli
ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in
vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi
tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei
relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado.
Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra
completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano
di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione
con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un
corrispondente quadro di avanzamento.
Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando
non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla
data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di
vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di
avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i
relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine
risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello
giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento
eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della presente
legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla determinazione di
altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro
di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al
presente comma.
Articolo
71
Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai
preesistenti organici dei sottufficiali di ciascuna Forza armata sono
riassorbite alla stessa data di entrata in vigore della presente legge ad
eccezione di quelle di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla tabella allegata alla legge 26
gennaio 1982, n. 21.
Articolo
72
I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, iscritti nel
ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianità
relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per
mansioni di ufficio, se di età inferiore a cinquantasei anni. I sottufficiali
di età superiore a cinquantasei anni sono collocati in congedo secondo le
norme di cui all'art. 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro
60 giorni, di essere posti nella riserva.
Articolo
73
Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi
militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono
chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del
cinquantatreesimo anno di età. La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto,
per raggiungimento dei limiti di età. In tal caso l'eventuale permanenza in
ausiliaria non può superare il periodo di cinque anni.
La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata
anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824,
al compimento del cinquantatreesimo anno di età.
Articolo
74
I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono
in servizio con i vincoli di cui all'art. 13 della legge 27 novembre 1956, n.
1368, ed all'art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il
grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di
complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n.
824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore
anzianità. Il primo, il
secondo ed il terzo comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824,
sono abrogati.
Articolo
75
Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti
dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio
permanente e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le
norme precedentemente in vigore.
Articolo
76
Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a
tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di
prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata
in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di
effettivo servizio dall'arruolamento volontario.
I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica,
nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota
militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a
tutti gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.
I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica,
nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti,
l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza
secondo le disposizioni in materia.
Articolo
77
Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'art. 27 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati.
é altresì abrogato nella citata legge ogni riferimento al ruolo
speciale mansioni di ufficio dei sottufficiali.
Sono anche abrogati l'art. 21 e l'art. 34 della legge 10 giugno 1964,
n. 447, nonchè le leggi 18 gennaio 1977, n. 9 e 2 aprile 1980, n. 114.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque
incompatibili con la presente legge.
Articolo
78
Le norme della presente legge si applicano dal 1º gennaio
1983.
Articolo
79
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per
l'anno 1983, valutato in lire 5.781 milioni, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
1
Tabella A Successione
gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali
dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di
finanza.
OMISSIS
Allegato
2
Tabella B/1
Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in
servizio permanente dell'esercito.
OMISSIS
(1)
Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro
della difesa in base alle esigenze di impiego del personale. (2) Gli incarichi
tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della
difesa in base alle esigenze della forza armata. (3) Il Ministro della difesa
ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i
corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle
esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del
servizio.
Allegato
3
Tabella B/2
Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali
in servizio permanente della marina.
OMISSIS
(1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo
e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonchè, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del Testo unico
sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto del 18 giugno 1931,
n. 914, e successive modificazioni.
(2) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od
eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per
l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle
particolari necessità del servizio.
Allegato
4
Tabella B/3
Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in
servizio permanente dell'aeronautica.
-----------------------------------------------------
OMISSIS
(1)
Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare,
con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento
tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari
necessità del servizio.
Allegato
5
Tabella B/4 Condizioni
particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della
guardia di finanza.
OMISSIS
(1)
Il Ministro delle finanze ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare,
con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento
tenento conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari
necessità del servizio.
Allegato
6
Tabella C
---------------------------------------------------------------------
GRADI O QUALIFICA
| Forme |Periodi
------------------------------------------------¦di avan- ¦minimi di
Da |
A
| zamento |permanenza
|
|
|nel grado ------------------------+-----------------------+---------+----------
Maresciallo maggiore e |Tenente o
grado
|Concorso | 1 anno gradi
corrispondenti |corrispondente |
|
|
|
| Maresciallo maggiore e |Aiutante
o scelto |Anzianità|
5 anni gradi corrispondenti
|
|
|
|
|
| Maresciallo capo e
|Maresciallo maggiore e |Scelta
| 4 anni gradi
corrispondenti |gradi
corrispond. |
|
|
|
| Maresciallo ordinario e |Maresciallo capo e |Anzianità|
4 anni gradi corrispondenti
|gradi corrispondenti |
|
|
|
| Sergente maggiore e
|Maresciallo ordinario |Scelta
|7 anni e gradi corrispondenti
|e gradi corrispon.
|
|sei mesi
|
|
| Sergente
|Sergente maggiore e |Concorso
|2 anni e
|gradi corrispondenti |
|sei mesi
---------------------------------------------------------------------
Nota. -- I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad
anzianità brigadieri dopo 1 anno e 6 mesi di permanenza nel grado.
Allegato
7
Tabella D/1
E
S E R C I T O Consistenza degli organici e condizioni generali per le
promozioni
degli ufficiali.
---------------------------------------------------------------------
| |
Periodi |
|
| Anni |
| minimi
|
|
| di anizianità
| | di comando |
|
| minima |
| e di attri-|
|
| di grado
|Forma di | buzioni
|
|
| richiesti
|avanza- | specifiche,| |Promozioni| al 31
dicem- GRADO |mento
| corsi ed
|Organico | annuali | bre
dell'anno
|al grado |esperimenti |del grado| al grado | di formazione
|superiore| richiesti |
| superiore| delle aliquote
| |
ai fini |
|
| di valutazione
| |dell'avanza-|
|
|per l'inclusione
| |
mento |
|
| nelle stesse
| |
|
| |
1 |
2 | 3
| 4
| 5 |
6 --------+-------------------------------------------+----------------
|
|
| Ruolo tecnico
operativo dell'Arma |
|
dei carabinieri |
|
|
| |
|
| | Maggiore|
-- | --
| 12
| -- |
-- Capitano| scelta |
-- |
250 |
3 |
8 Tenente | scelta |
-- |
178 | 28
|
5
|
| |
|
| |
| |
Ruolo tecnico-amministrativo delle |
|
Armi e dei Corpi
| |
|
| |
|
| | Maggiore|
-- |
-- |
30 |
-- |
-- Capitano| scelta |
-- |
715 |
7 |
8 Tenente | scelta | --
| 505
| 79 |
5
| |
|
| |
Allegato
8
Tabella
D/2
M A R I N A (1)
---------------------------------------------------------------------
| |
Periodi |
|
|Anni di
|
| minimi
|
|
|aniziani-
| |di
comando |
|
|tà minima
|
| e di
|
|
|di grado
| Forma
|attribuzioni| |
|richiesti
| di
| specifiche,|
|Promozioni|al 31 di-
GRADO |avanzamento|
corsi ed |Organico |
annuali |cembre
| al grado |esperimenti
|del grado| al grado |dell'anno
| superiore | richiesti | | superiore|di
forma-
|
| ai fini
|
|
|zione
| |dell'avanza-|
|
|delle
| |
mento |
|
|aliquote
| |
|
| |di
valu-
|
|
|
| |tazione
|
|
| |
|per l'in-
|
| |
|
|clusione
|
| |
|
|nelle
|
|
|
| |stesse
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 -------------+---------------------------------------------+---------
|
|
| Ruolo del Corpo unico specialisti |
|
|
|
| |
|
| Capitano di |
| |
|
| Corvetta.....|
-- |
-- |
12 | --
| -- Tenente di |
|
| |
| Vascello.....| scelta
| --
| 423
| 5 |
8 Sottonente di|
| |
|
| Vascello.....| scelta
| --
| 315
| 47
| 5
|
|
|
| |
(1) La presente tabella abroga i quadri XIII, XIV, XV, XVI e XVII della
tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni.
Allegato
9
Tabella D/3
A E R O N A U T I C A
---------------------------------------------------------------------
| |
Periodi |
|
|Anni di
|
| minimi
|
|
|anzianità
| |di
comando |
| |minima di
|
| e di
| |
|grado ri-
| Forma
|attribuzioni|
|
|chiesti
| di
| specifiche,| |Promozioni|al 31
di- GRADO
|avanzamento| corsi ed
|Organico | annuali
|cembre
| al grado |esperimenti
|del grado| al grado |dell'anno
| superiore | richiesti | | superiore|di
forma-
|
| ai fini
|
|
|zione
| |dell'avanza-|
|
|delle a- |
| mento
|
|
|liquote
|
|
|
| |di valu-
|
|
| |
|tazione
|
| |
| |per l'in-
|
|
| |
|clusione
|
| |
|
|nelle
|
|
|
| |stesse
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 -------------+---------------------------------------------+---------
|
|
| Ruolo
unico specialisti |
|
|
| |
|
|
| Maggiore.....|
-- |
-- |
38 | --
| --
Capitano.....| scelta
| --
| 862
| 10
| 8
Tenente......| scelta
| --
| 630
| 94
| 5
|
| |
|
|
Allegato
10
Tabella D/4
Ruolo tecnico operativo degli ufficiali in servizio permanente
della
guardia di finanza.
---------------------------------------------------------------------
| |
Periodi |
|
|Anni di |
| minimi
|
|
|anzianità |
|di comando | |
|minima di
| |
e di |
|
|grado richie-
| Forma
|attribuzioni|
| |sti al 31
di-
| di | specifiche,|
|Promozioni|cembre del-
GRADO|avanzamento| corsi
ed |Organico |
annuali |l'anno di for-
| al grado |esperimenti
|del grado| al grado |mazione delle
| superiore | richiesti | |
superiore|aliquote di |
| ai fini
|
|
|valutazione
| |dell'avanza-|
|
|per l'inclu-
| |
mento |
|
|sione nelle
| |
|
|
|stesse 1
| 2
| 3 |
4 |
5 | 6 --------+-----------+------------+---------+----------+--------------
| |
|
|
| Maggiore| --
| --
| 8
| --
| --
Capitano| scelta |
-- |
171 |
2 |
8 Tenente | scelta
| --
| 131
| 19 |
5
| |
|
|
|
Allegato
11
Tabella E/1
E S E R C I T O
Gradualità delle promozioni a maresciallo ordinario.
---------------------------------------------------------------------
A |Anno
| R
|di nomina | 1972
e prec.
M |a vice-
| 1973
>> >>
A |brigadiere|
1974 >> >>
| (1)
|
¦----------+--------------------------------------------------
D |Anzianità |
E |nel grado | 1974 e prec.
I |di briga- |
1975 >> >> |diere
| 1976
>> >> C
|
| A | |
R |
| B
¦----------+--------------------------------------------------
I |Anno di
| 1982
N |formazione|
1983 I
|del quadro| 1984
E | |
R |
| I ¦----------+--------------------------------------------------
|Decorrenza|Dal giorno successivo alla data di compimento del
| delle
|10º anno dalla nomina a vice-brigadiere, ad ecce-
|promozioni|zione di coloro che abbiano ottenuto promozioni
| (2)
|<<a scelta>> o per <<benemerenze d'istituto>>
-------+----------+--------------------------------------------------
R |Data
di |
1.7.1973 - 30.6.1974 U U
|nomina |
1.7.1974 - 30.6.1975 O N D
|a sergente| 1.7.1975 - 30.6.1976
L I E |maggiore |
O C L ¦----------+--------------------------------------------------
O L |Anno di | 1982
E |formazione| 1983 A
|del quadro| 1984 R
E ¦----------+--------------------------------------------------
M C |Decorrenza|Dal
giorno successivo al compimento degli 8 anni e
I D O | delle
|6 mesi di servizio dalla nomina a sergente
E R |promozioni|maggiore
I P | (2)
| I
|
| ---------------------------------------------------------------------
(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni
indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a
sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per
effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni
saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.
(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge
nell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi avrà luogo
a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno
1985.
Allegato
12
Tabella E/2
E S E R C I T O
Gradualità della promozione a maresciallo capo dell'arma dei
carabinieri. +--------------------------------------------------------------------
| Anno |Anzianità nel grado
|Anno di| Decorrenza della
| di nomina |
di maresciallo |forma-
| promozione |a vicebrigadiere | ordinario
|zione | |
(1) |
|del | |
|
|quadro | ¦-----------------+----------------------+-------+-------------------
|1968 e precedenti|1977-1978 e precedenti| 1982 |Dal giorno succes- |1969 >> >>
|1978-1979 >> >>
| 1983 |sivo a quello del
|1970 >> >>
|1979-1980 >> >> | 1984 |compimento
del 14º |
|
| |anno
della nomina a |
|
| |vicebrigadiere
ad |
|
| |eccezione
di coloro |
|
| |che
abbiano ottenu- |
|
| |to
promozioni a |
|
| |<<scelta>>
o per |
|
| |<<benemerenze
di |
|
| |
istituto>>
(1) Tra
i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni
indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a
sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per
effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni
saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.
Allegato
13
Tabella E/3
E S E R C I T O
Gradualità delle promozioni a maresciallo maggiore.
---------------------------------------------------------------------
|Anno |
1961 e prec.
|di nomina |
1962 >> >> A
|a vice- | 1963
>> >>
R |brigadiere
| 1964 >>
>> M
| (1) |
1965 >> >>
A | |
1966 >> >>
¦------------+------------------------------------------------
D |Anzianità
| 1977-78
e prec.
E |nel grado
| 1978
>> >>
I |di mare-
| 1978-79
>> >>
|sciallo |
1979 >>
>>
|capo
| 1980
>> >>
C | |
1980 >>
>> A
¦------------+------------------------------------------------
R |Anno di
| 1982
A |formazione
| 1982
B |del quadro | 1983
I |
| 1983
N | |
1984 I
| |
1984 E
¦------------+------------------------------------------------
R |Decorrenza
| 1º gennaio
1982 I |
delle |
31 dicembre 1982
|promozioni | 1º
gennaio 1983
| (2)
| 31 dicembre 1983 |
| 1º gennaio
1984 |
|Dal giorno successivo a quello di compimento del |
|18º anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad ecce- |
|zione di coloro che abbiano ottenuto promozioni |
|<<a scelta>> o per <<benemerenze d'istituto>>
------+------------+------------------------------------------------
R |Data
di |
1977 e prec.
U U |promozione | 1978 >>
>> O N D |a
marescial-| 1979 >>
>> L I E |lo capo | 1980
>> >>
O C L ¦------------+------------------------------------------------
O L |Anno di | 1982
E |formazione | 1982
A |del
quadro |
1983 R E
| |
1984 M
C ¦------------+------------------------------------------------
I D O |Decorrenza | 1º
gennaio 1982 E R |
delle |Dal
giorno successivo al compimento di 4 anni
I P |promozioni |di
permanenza nel grado di maresciallo capo
I | (2)
| ---------------------------------------------------------------------
(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni
indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a
sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per
effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni
saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.
(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge
dell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi
dell'Esercito avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di
avanzamento per l'anno 1985.
Allegato
14
Tabella F/1
M A R I N A
Gradualità delle promozioni a 2º
capo s.p. ---------------------------------------------------------------------
|
| PromozioneCapo
s.p. Corsi di ar-|
| ruolamento e| Anno di arruo- |--------------------------------------
aggregati a | lamento del cor-|
Anno
| Decorrenza promo- tali
corsi | so volontario | di
formazione |zione o trasferi- |
| del quadro
| mento in s.p.
------------+-----------------+-----------------+--------------------
|
|
| 1973/C......|
|
|
| | 1974
|
| 1974/A......|
| |
|
| |
| 1982
| 1.5.1982
1974/B......|
| |
| 1974/C......| | 1975
|
| 1975/A......|
|
|
|
|
| 1975/B......|
|
| 1975/C......| | 1976
| |
1982 |
1.7.1982 1976/A......|
|
|
|
|
| 1976/B......|
|
| |
| 1977
| |
1983 |
1.1.1983 1977/A......|
|
|
|
|
| 1977/B......|
|
|
| | 1978
| |
1983 |
1.1.1983 1978/A......|
|
|
|
|
| 1978/B......|
1979
| 1983
| 1.3.1983 |
|
| 1979/A......|
1979
|
1983 |
1.7.1983
|
|
|
Allegato
15
Tabella F/2
M A R I N A
Gradualità delle promozioni a capo di 3ª classe in s.p. (*)
--------------------------------------------------------------------- Corsi di
arruola- |
Decorrenza |Anno di |Decorrenza mento e aggregati | promozione
|formazione |promozione
a a tali corsi
| a 2º Capo in|del quadro
|Capo di
| s.p. |
|3ª classe
|
|
|in s.p. ------------------------+-------------+--------------+---------------
1967 e precedenti..... |
1.1.1976 |
1982 |
1.1.1981 1968.................. |
1.1.1977 |
1982 |
1.1.1981 1969.................. |
1.1.1978 |
1982 |
1.7.1981 1970.................. |
1.1.1979 |
1982 |
1.1.1982 1971/A................ |
1.1.1980 |
1982 |
1.9.1982 1971/B................ |
1.5.1980 |
| 1.1.1983 1971/C................ | 1.9.1980
| | 1983
| 1.5.1983
1972/A................ |
1.1.1981 |
| 1.1.1983 1972/B................ | 1.5.1981
|
| 1.1.1984
1972/C................ |
1.9.1981 | |
1984 |
1.5.1984 1973/A................ |
1.1.1982 |
| 1.9.1984
1973/B................ |
| |
1.1.1985 1973/C................ ||
1.5.1982 | | 1985
| 1.5.1985
1974/A................ |
|
| 1.9.1985 1974/B................ |
|
| 1.1.1986 1974/C................ || 1.7.1982 |
| 1986
| 1.5.1986
1975/A................ | |
| 1.9.1986
1975/B................ |
|
| 1.1.1987
1975/C................ ||
1.7.1982 | |
1987 |
1.5.1987 1976/A................ | |
| 1.9.1987
1976/B................ |
1.1.1983 |
1988 |
1.1.1988 1977/A................ |
|
| 1.9.1988 1977/B................ | 1.1.1983
| 1989
| 1.1.1989
1978/A................ | |
| 1.9.1989
1978/B................ |
1.3.1983 |
1990 |
1.1.1990 1979/A................ |
1.7.1983 |
1990 |
1.9.1990
(*) L'avanzamento a scelta, di cui al titolo III della presente legge,
avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per
l'anno 1985. La
corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella,
è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.
Allegato
16
Tabella F/3
MARINA
Gradualità delle promozioni a capo di 2ª classe in s.p.
--------------------------------------------------------------------- Corsi di
arruo- |Decorrenza
| Anno
| Decorrenza
lamento e aggre- |promozione | di formazione |
promozione gati a tali
|a Capo |
del quadro |
a Capo di 2ª corsi
|di 3ª classe|
| classe
|
|
| -------------------+------------+-----------------+------------------
|
|
| 1965 e precedenti..| 1.1.1980 |
1982 |
1.7.1982 1966...............| 1.1.1981
|
1983 |
1.1.1983 1967...............| 1.1.1981
|
1984 |
1.1.1984 1968...............| 1.1.1981
|
1985 |
1.1.1985
Allegato
17
Tabella F/4
MARINA
Gradualità delle promozioni a capo di 1ª classe in s.p. (*)
---------------------------------------------------------------------
Corsi di arruo- | Decorrenza |
Anno |
Decorrenza lamento e
aggre- | promozione |
di formazione | promozione gati
a tali corsi | a Capo di |
del quadro | a
Capo di
| 2ª classe |
| 1ª
classe -------------------+-------------+-----------------+-----------------
1961 e precedenti..| 1.1.1979
| 1982
| 1.7.1982
1962...............| 1.1.1980
| 1983
| 1.1.1983
1963...............| 1.1.1981
| 1984 |
1.1.1984 1964...............| 1.1.1982
| 1985
| 1.1.1985
(*) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge
avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per
l'anno 1985. La
corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella,
è riferita alla aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.
Allegato
18
Tabella G/1
AERONAUTICA
Gradualità delle promozioni a sergente maggiore.
---------------------------------------------------------------------
| Anno formazione |
| Anno di arruolamento |
quadro |
Aliquota |
Decorrenza volontario |
di avanzamento |da
valutare | promozioni ----------------------+------------------+---------------+-----------
|
|
| 1975 e precedenti ....| 1982
| tutti
| 1.7.1982 1976 .................|
1982
| tutti
| | 1.7.1982
1977 .................|
1983 |
tutti |(1) | 1.1.1983 1978
.................|
1983 |
tutti |
| 1.1.1983 1979 .................|
1983
| tutti
| 1.7.1983
(1)
Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i
predetti a seguito di valutazione a scelta. I sergenti, che per effetto di
precedenti giudizi di non idoneità, si trovino inseriti tra pari grado con
minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione
riferita a questi ultimi.
Allegato
19
Tabella G/2
AERONAUTICA
Ruolo Specialisti. Gradualità
delle promozioni a maresciallo di 3ª classe in s.p.(1)
-------------------------------------------------------------------
| Anno forma- |
| Anno di arruolamento| zione quadro
| Aliquota
| Decorrenza volontario
| di avanzamento| da valutare
| promozione
--------------------+---------------+---------------+--------------
1967 e precedenti ..|
1981 |
tutti - |
1.1.1981 1968 ...............|
1981 |
tutti |
| 1.1.1981 1969
...............| 1981
| tutti
| |
1.7.1981 1970 ...............|
1982 |
tutti |
| 1.1.1982 1971 ...............| 1982
| tutti
| | 31.12.1982 1972 ...............| 1983
| tutti
| | 31.12.1983 1973 ...............| 1984
| tutti
|(2)| 31.12.1984 1974
...............| 1985
| tutti
| |
31.12.1985 1975 ...............|
1986 |
tutti |
| 31.12.1986 1976 ...............| 1987
| tutti
| | 31.12.1987 1977 ...............| 1988
| tutti
| | 31.12.1988 1978 ...............| 1989
| tutti -
| 31.12.1989
(1) L'avanzamento
a scelta
di cui al titolo
III della presente legge
avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per
l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella
presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel
primo anno. (2) Compresi
quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a
seguito di valutazione a scelta. I sergenti maggiori che abbiano subito
detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità
oppure per essere stati sottoposti nel grado di sergente a più valutazioni,
si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio,
vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.
Allegato
20
Tabella G/3
AERONAUTICA
Ruolo Specialisti.
Gradualità delle promozioni a maresciallo di 2ª classe in s.p.
--------------------------------------------------------------------
| Anno formazione |
| Anno di arruolamento|
quadro |
Aliquota |
Decorrenza volontario
| di avanzamento |da
valutare | promozione
--------------------+-----------------+-------------+---------------
1960 e precedenti ..| 1981
| tutti
|31.12.1981 1961 ...............|
1982
| tutti |
| 1.1.1982 1962 ...............|
1982
| tutti |
| 1.7.1982 1963 ...............|
1983
| tutti |
| 1.1.1983 1964 ...............|
1983 |
tutti |(1) | 1.7.1983 1965 ...............|
1984
| tutti |
| 1.1.1984 1966 ...............|
1984
| tutti |
| 1.7.1984 1967 ...............|
1985
| tutti
| 1.1.1985
(1) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente
inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che
abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non
idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità
di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi
ultimi.
Allegato
21
Tabella G/4
AERONAUTICA
Ruolo Specialisti.
Gradualità delle promozioni a maresciallo di Iª classe in s.p. (1)
---------------------------------------------------------------------
| Anno formazione |
| Anno di arruolamento| quadro
| Aliquota
| Decorrenza
volontario |
di avanzamento |da
valutare |
promozioni --------------------+------------------+--------------+--------------
1955 e precedenti ..|
1981
| tutti
| 1.1.1981 1956
...............| 1981
| tutti
| | 1.7.1981 1957 ...............| 1981
| tutti
| | 1.7.1981 1958 ...............| 1981
| tutti
| | 31.12.1981 1959 ...............| 1982
| tutti
| | 31.12.1982 1960 ...............| 1983
| tutti
| | 31.12.1983 1961 ...............| 1984
| tutti
|(2) | 31.12.1984 1962
...............|
1985
| tutti
| |
1.7.1985 1963 ...............|
1986
| tutti
| | 31.12.1985 1964 ...............| 1986
| tutti
| | 1.7.1986 1965 ...............| 1987
| tutti
| | 1.1.1987 1966 ...............| 1987
| tutti
| | 1.7.1987 1967 ...............| 1988
| tutti
| 1.1.1988
(1) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge
avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per
l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella
presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel
primo anno. (2) Compresi
quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a
seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni
di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino
iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono
compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.
Allegato
22
Tabella
H/1
GUARDIA DI FINANZA
Gradualità delle promozioni a maresciallo ordinario.
---------------------------------------------------------------------
Anno di | Anzianità
| Anno di |
nomina a | nel grado
di|formazione| vicebri-
| maresciallo |del quadro| Decorrenza
delle promozioni gadiere
| ordinario |
| (1)
|
| | -----------+-------------+----------+--------------------------------
1972 e | 1974
e |
1982 | Dal
giorno successivo alla data precedenti|
precedenti |
| di compimento del 10º anno dal-
1973 e | 1975
e |
1983 | la
nomina a vicebrigadiere ad precedenti|
precedenti | | eccezione
di coloro che abbiano 1974 e
| 1976 e |
1984 |
ottenuto promozioni a <<a scel- precedenti|
precedenti |
| ta>> o per <<benemerenza di
|
| |
servizio>>
(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni
indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a
sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per
effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni
saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.
(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge
avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento
per l'anno 1985.
Allegato
23
Tabella H/2
GUARDIA DI FINANZA
Gradualità delle promozioni a maresciallo capo.
---------------------------------------------------------------------
Anno di | Anzianità
| Anno di |
nomina a | nel grado di |formazione|
vicebri- | maresciallo |del
quadro| Decorrenza delle
promozioni gadiere
| ordinario |
| (1)
|
| | ----------+---------------+----------+-------------------------------
1968 e |1977-78 e
prec.| 1982
|Dal giorno successivo a quello precedenti|
|
|di entrata in vigore della leg- |
|
|ge. 1969 e |1978-79
e prec.| 1983
|Dal giorno successivo alla data precedenti|
|
|di compimento del 14º anno dal- 1970 e |1979-80 e prec.|
1984 |la nomina a
vicebrigadiere ad precedenti|
|
|eccezione di coloro che abbiano
|
| |ottenuto
promozioni a <<scel-
|
|
|ta>> o per <<benemerenza di
|
| |servizio>>
(1) Tra
i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni
indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a
sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per
effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni
saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.
Allegato
24
Tabella
H/3
GUARDIA DI FINANZA
Gradualità delle promozioni a maresciallo maggiore.
---------------------------------------------------------------------
| Anzianità nel |Anno di| Anno
di nomina |
grado di |forma- |
a vicebrigadiere | maresciallo
|zione |
Decorrenza delle
(1) |
capo
|del |
promozioni
|
|quadro | ------------------+---------------+-------+-------------------------
|
| |
1961 e precedenti |1977-78 e prec.| 1982
|Dal giorno successivo a
|
| |quello di entrata in vi-
1962 e precedenti |1978 e prec.
| 1982 |re della legge.
|
| |
31 dicembre 1982 1963 e precedenti |1978-79 e prec.| 1983
| 1º
gennaio 1983
|
| |
31 dicembre 1983
1964 e precedenti |1979 e prec.
| 1983 |
1º gennaio 1984
|
| |Dal giorno successivo al-
1965 e precedenti |1980 e prec.
| 1984 |la data di
compimento del
|
| |18º anno di servizio dal-
1966 e precedenti |1980 e prec.
| 1984 |la nomina a
vicebrigadie-
|
| |re, ad eccezione di colo-
|
| |ro
che abbiano ottenuto
|
| |promozioni <<a
scelta>> o
|
| |per <<benemerenze di
ser-
|
| |vizio>>.
(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni
indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a
sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per
effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni
saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.
(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge
avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento
per l'anno 1985.
Allegato
25
Tabella I/1
ESERCITO -- ARMA DEI CARABINIERI Gradualità delle promozioni da vice
brigadiere a maresciallo maggiore
dei sottufficiali della banda dell'arma dei carabinieri.
---------------------------------------------------------------------
AVANZAMENTO |Anzianità minima di servizio dalla nomina a
da | Vicebrigadiere
¦-------------------------------------------------------
| 1ª| 1ª|
2ª| 2ª|
3ª| 3ª|
|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.| NOTE
| A | B | A|
B | A |
B | -------------+----+----+----+----+----+----+-------------------------
V. Brigadiere| |
| | |
| |a) Per
l'ammissione a va- a Brigadiere.| -- | -- | -- | -- | 2
| 2 | lutazione è
richiesta
| |
| |
|anni|anni| in ogni caso la perma-
| |
| |
| |
| nenza minima nel grado
| |
| | |
| | rivestito
di 2 anni;
| |
| |
| | | Brigadiere
| |
| | |
| |b) I
periodi di anzianità a Maresciallo|
| |
| | |
| minima di servizio dal- Ordinario....| -- | -- | 7
| 7 | 8
| 8 | la nomina a
Vicebriga-
| | |anni|anni|anni|anni| diere sono aumentati di
| |
| |
| | | un anno per l'avanzamen- Maresciallo
| |
| |
| |
| to a ciascun grado, per Ordinario a
| | |
| |
| | ogni
valutazione negati- Maresciallo |
-- | -- | 12 | 13 | 14 | 14 | va nei riguardi dei sot- Capo ........|
| |anni|anni|anni|anni|
tufficiali che abbiano
| | |
| |
| | subito
giudizio di non
| |
| |
| | | idoneità;
| | |
| |
| |
Maresciallo | |
| |
| | |c) Tutte le promozioni Capo e |
| |
| | |
| sono conferite con de- Maresciallo
| 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | correnza dal giorno suc- Maggiore
....|anni|anni|anni|anni|anni|anni| cessivo a quello di com-
| | |
| |
| | pimento
del prescritto
| |
| | |
| | periodo
minimo dalla no-
| |
| |
| | | mina a V. Brigadiere.
| |
| |
| |
|
Allegato
26
Tabella
I/2
AERONAUTICA Gradualità delle promozioni da sergente a maresciallo di
prima classe
dei sottufficiali della banda dell'aeronautica.
---------------------------------------------------------------------
AVANZAMENTO| Anzianit minima di servizio dall'arruolamento
da |
volontario
¦--------------------------------------------------------
| 1ª| 1ª|
2ª| 2ª|
3ª | 3ª
| |cat.|cat.|cat.|cat.|cat. |cat. |
NOTE |
A | B |
A| B | A |
B | ------------+----+----+----+----+------+------+----------------------
| |
| |
| |
|a) Per l'ammissione a Sergente a
| |
| |
| |
| valutazione è richie- Sergente
| |
| | |
| |
sta in ogni caso la Maggiore e |
| | |
| |
| permanenza minima nel trasferimen-|
| | |
| 3
| 3 | grado rivestito di 2 to in servi-| |
| |
|anni e|anni e| anni; zio perma- | |
| 3 |
3 | 6 | 6 |b)
I periodi di anzia- nente.......| -- | -- |anni|anni|mesi
|mesi | nità minima di
servi-
| |
| |
| |
| zio dall'arruolamento
|
| |
| | |
| volontario sono au-
| |
| | |
| |
mentati di un anno Sergente |
| | |
| |
| per l'avanzamento a Maggiore a |
| |
| |
| |
ciascun grado, per Maresciallo |
| |
9 | 9 | 10
| 10 | ogni
valutazione ne- 3ª classe...| -- | -- |anni|anni|anni
|anni | gativa, nei
riguardi
| | |
| |
| |
dei sottufficiali che Maresciallo |
| |
| | |
| abbiano subito giudi- 3ª classe a |
| |
| |
| |
zio di non idoneità; Maresciallo | 10 |
| 14 | 15 | 16
| 16 |c) Tutte le
promozioni 2ª classe...|anni| -- |anni|anni|anni
|anni | sono conferite con
| |
| |
| |
| decorrenza dal giorno Maresciallo |
| |
| |
| |
successivo a quello 2ª classe a |
| |
| | |
| di compimento della Maresciallo | 17 | 20 | 20 | 20 |
20 | 20
| prescritta anzianità 1ª classe...|anni|anni|anni|anni|anni
|anni | minima di servizio
| | |
| |
| |
dell'arruolamento
| |
| |
| |
| volontario.
Allegato
27
Tabella
I/3
GUARDIA DI FINANZA Gradualità delle promozioni da vice brigadiere a
maresciallo maggiore
dei sottufficiali della banda della guardia di finanza.
---------------------------------------------------------------------
AVANZAMENTO | Anzianità minima di servizio dalla nomina a
da |
Vicebrigadiere
¦-------------------------------------------------------
| 1ª| 1ª|
2ª| 2ª|
3ª| 3ª|
|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|
NOTE
| A |
B | A|
B | A | B |
-------------+----+----+----+----+----+----+-------------------------
| |
| |
| | |a) Per l'ammissione a va- V.Brigadiere |
| |
| | 2
| 2 | lutazione è richiesta in a
Brigadiere.| -- | -- | -- | -- |anni|anni| caso la permanenza mini-
| |
| |
| |
| ma nel grado rivestito
| |
| | |
| | di 2 anni;
Brigadiere |
| | |
| |
|b) I periodi di anzianità Scelto a
| | |
| |
| | minima di servizio dalla Maresciallo
| |
| 7 | 7
| 8 | 8
| nomina a Vicebrigadiere Ordinario....| -- | -- |anni|anni|anni|anni|
sono aumentati di un an-
| |
| |
| |
| no per l'avanzamento a
| |
| | |
| | ciascun
grado per ogni
| |
| |
| | | valutazione negativa nei Maresciallo
| |
| |
| |
| riguardi dei sottuffi- Ordinario a
| | |
| |
| | ciali che
abbiano subi- Maresciallo | |
| 12 | 13 | 14 | 14 | to giudizio di non ido- Capo.........| -- | --
|anni|anni|anni|anni| neità;
| |
| | |
| |c) Tutte le
promozioni Maresciallo |
| | |
| |
| sono conferite con de- Capo a Mare- | |
| |
| | | correnza dal giorno suc- sciallo | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
cessivo a quello di com- Maggiore.....|anni|anni|anni|anni|anni|anni| pimento
del prescritto
| |
| |
| | | periodo minimo dalla no-
mina a Vicebrigadiere.