Sideweb, 10/12/2006
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INTERROGAZIONE A
RISPOSTA SCRITTA
AL MINISTRO
DELLA DIFESA
Per sapere premesso che:
- la legge n.
836/1973 e succ. mod. disciplina il trattamento economico dei
militari, al fine di sovvenire economicamente alle maggiori
necessità in caso di mutamento della sede di servizio, sia
temporaneamente (missione), che permanentemente (trasferimento);
- il
Consiglio di Stato ha, tra l’altro, avuto già occasione di
affermare che:“è da qualificare come trasferimento, agli
effetti della legislazione sul trattamento economico degli
impiegati statali, non soltanto il trasferimento in senso
organizzativo, ossia lo spostamento dell’impiegato in via
permanente da una ad altra delle sedi degli uffici dello Stato
entro il territorio nazionale, ma anche quella modificazione del
rapporto di servizio in forza della quale l’impiegato, ancorché
rimanga incardinato nella sede precedente, venga, però,
comandato a prestare servizio fuori dalla sede stessa per durata
tale da comportare lo spostamento della residenza” (Cons. di
Stato, parere n.692/87 del 26.5.1987);
- che
esistono solo due posizioni giuridiche ben distinte in caso di
mutamento della sede di servizio e che il cosiddetto
trasferimento provvisorio/temporaneo è un istituto
inesistente (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 18.5.2004, n.7627);
- con decreto
del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale
Militare del 1.2.2005,è stato affermato che il temporaneo
imbarco si configura quale trasferimento temporaneo respingendo
così il ricorso gerarchico prodotto dal Capo di 1° classe
Antonio De Muro.
- se non ritenga necessario intervenire
presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - affinché disponga il pagamento
delle indennità di missione o trasferimento a tutto il personale
militare della Marina Militare che sia comandato in temporaneo
imbarco come previsto dalla Legge 863 del 1973 e ribadito dalla
sentenza 18.5.2004 n° 7627 emanata dalla IV sezione del
Consiglio di Stato.