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Si riporta in anteprima il DDL nr. 599 per fare cosa gradita alle tantissime famiglie ed amici interessati che vivono la pesante situazione degli alloggi  della difesa  in quanto non  ancora tecnicamente  possibile trasporre il testo dal sito internet Senato.


 

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    S E N A T O    D E L L A    R E P U B B L I C A

    _______________ XV LEGISLATURA___________________

                                                                                                                N. 599

 

 d’iniziativa dei Senatori PISA e NIEDDU   

          COMUNICATO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA IL 9 GIUGNO 2006

 _________________________________  

“Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa” 

Atti parlamentari                         

Senato della Repubblica     Nr. 599

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONE - DOCUMENTI

 

ONOREVOLI SENATORI, 

            Con la ristrutturazione delle Forze Armate e l’adozionedel modello professionale , il criterio di gestione dei cosiddetti alloggi  deve essere profondamente modificato: E’ da premettere che il modello in atto, così come definito dalla Legge n. 497 del 1978 era già entrato in crisi per contraddizioni intrinseche alle stesse regole adottate. In particolare, è risultata di difficilissima applicazione la norma che prevedeva la concessione, per un periodo di tempo determinato, di durata prefissata  (6-8 anni)  o in relazione ad un determinato incarico.

   Il sistema della rotazione temporale contraddice le ragioni stesse dell’assegnazione , che sono di fatto, di carattere sociale: reddito familiare, numerosità della famiglia, difficoltà di inserimento nella nuova sede. Il fattore mobilità che avrebbe dovuto essere quello principale ha finito per essere condizionato fortemente dagli altri fattori: E’ del tutto evidente , infatti, che in presenza di un reddito familiare che di anno in anno si limita, sostanzialmente, a recuperare  l’inflazione, specialmente nei ruoli dov e la carriera militare si svolge all’interno dello sesso livello retributivo, le esigenze di protezione sociale risultano in aumento anche a causa di un maggiore carico familiare dovuto all’aumento dei figli. E’ questa  la causa principale che ha portato molti utenti  a sostenere la richiesta di modificare le norme originarie per prevedere  forme di continuità nel titolo di concessione.

Oggi soddisfare la domanda di protezione sociale nei confronti del personale militare significa ragionare su numeri decisamente più elevati di quelli del passato e mettere a disposizione risorse più sostanziose, tenendo conto  che il  “volontario di truppa” sarà l’utente più numeroso e con un reddito che nel tempo tenderà a rimanere su livelli medio-bassi.

   Per queste ragioni crediamo sia necessario approvare norme che consentano di v valorizzare il patrimonio esistente attraverso l’alienazione di parte di esso agli attuali utenti e il reinvestimento degli utili da parte del Ministero della Difesa al fine di: 

     1) avviare un programma straordinario   per arrivare alla realizzazione di 30-40  mila alloggi nuovi da assegnare ai volontari di truppa; 

     2) utilizzare la vendita diretta agli utenti di un primo e significativo lotto del vecchio patrimonio facendo di questo passaggio il primo passo di un progetto più ampio che potrà  con volgere anche capitali privati ed enti locali; 

    3) semplificare il meccanismo di vendita per procedere rapidamente privilegiando l’alienazione di

lotti interi , garantendo sia la pubblica amministrazione sull’utilizzo del ricavato (pensiamo

ad una formula che garantisca tra il 50 ed il 60 per cento del valore di mercato) sia gli attuali utenti.  

   Sono questi gli elementi qualificanti per affrontare la questione degli alloggi militari che può essere risolta soltanto in  un quadro di azioni positive sospendendo, quindi, per un periodo transitorio le procedure di sfratti generalizzati, dalle quali scaturirebbe soltanto un forte contenzioso amministrativo e sociale. 

            Non riteniamo che lo strumento della cartolarizzazione sia applicabile agli alloggi di Servizio della Difesa per molte ragioni. 

            La prima di esse consiste  nel fatto che il patrimonio abitativo della Difesa deve essere rinnovato ed ampliato proprio in relazione alle esigenze del nuovo modello di difesa adottato alle Forze Armate italiane con l’abolizione della leva obbligatoria.      

            Un’altra ragione di fondo è da ricercare nella condizione socio-economica degli attuali assegnatari il cui reddito non è sicuramente elevato. 

            Infatti, la continuità nella concessione è subordinata alla presenza di un reddito familiare annuo lordo non superiore ai 35 mila euro aumentato di ulteriori 1.109 euro per ogni famigliare a carico, oltre il terzo.  


 

Atti parlamentari

Senato della Repubblica     Nr. 599

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONE - DOCUMENTI


DISEGNO DI LEGGE

                        

 

                             art. 1
                   (Piano di vendita) 

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del  primo comma  dell’articolo 6 della Legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alla esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione Generale di Lavori del Demanio del Ministero della Difesa una dichiarazione di propensione all’acquisto dell’alloggio in concessione. 

2. Il ministro della Difesa dispone , con uno o più decreti da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all’acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuate sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.  

3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo. 

4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste dal Capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni.  

        

                          Art. 2
               (Clausole di salvaguardia)   

1. Agli utenti degli alloggi di servizio di cui all’art. 1, con reddito familiare non superiore a quelle annualmente stabilito dalla Legge 537 del 23 dicembre 1993 articolo 9 comma 7, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia compreso e convivente un soggetto portatore di handicap, che non intendono acquistare l’alloggio di cui fruiscono, è assicurata la facoltà di conservare l’uso, con applicazione del medesimo canone di concessione, così come determinato a sensi dell’art 43 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni, anche in caso di alienazione dell’alloggio a terzi.
 

                           Art. 3   
                (impiego delle risorse) 

1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’art. 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati  in apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero della Difesa , e destinati alla costruzione o al reperimento di nuovi alloggi di servizio in misura non inferiore al 90 per cento.

          

                           Art. 4
                (Disposizioni transitorie) 

1. Fino al completamento del piano di vendite di cui all’articolo 1, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell’alloggio di servizio da parte degli utenti c he sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

 

                           Art. 5
(Relazione sullo stato di attuazione del programma)

1. Il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente Legge.  

 

 

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