Si
riporta in anteprima il DDL nr. 599 per fare cosa gradita alle
tantissime famiglie ed amici interessati che vivono la pesante
situazione degli alloggi della difesa in quanto non ancora
tecnicamente possibile trasporre il testo dal sito internet
Senato.
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S E N A T O D E L L
A R E P U B B L I C A
_______________ XV
LEGISLATURA___________________
N. 599
d’iniziativa dei Senatori
PISA e NIEDDU
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA IL 9 GIUGNO 2006
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“Disposizioni in materia di alienazione e
di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa”
Atti parlamentari
Senato della Repubblica Nr. 599
XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E
RELAZIONE - DOCUMENTI
ONOREVOLI SENATORI,
Con la ristrutturazione delle
Forze Armate e l’adozionedel modello professionale , il criterio
di gestione dei cosiddetti alloggi deve essere profondamente
modificato: E’ da premettere che il modello in atto, così come
definito dalla Legge n. 497 del 1978 era già entrato in crisi
per contraddizioni intrinseche alle stesse regole adottate. In
particolare, è risultata di difficilissima applicazione la norma
che prevedeva la concessione, per un periodo di tempo
determinato, di durata prefissata (6-8 anni) o in relazione ad
un determinato incarico.
Il sistema della rotazione temporale
contraddice le ragioni stesse dell’assegnazione , che sono di
fatto, di carattere sociale: reddito familiare, numerosità della
famiglia, difficoltà di inserimento nella nuova sede. Il fattore
mobilità che avrebbe dovuto essere quello principale ha finito
per essere condizionato fortemente dagli altri fattori: E’ del
tutto evidente , infatti, che in presenza di un reddito
familiare che di anno in anno si limita, sostanzialmente, a
recuperare l’inflazione, specialmente nei ruoli dov e la
carriera militare si svolge all’interno dello sesso livello
retributivo, le esigenze di protezione sociale risultano in
aumento anche a causa di un maggiore carico familiare dovuto
all’aumento dei figli. E’ questa la causa principale che ha
portato molti utenti a sostenere la richiesta di modificare le
norme originarie per prevedere forme di continuità nel titolo
di concessione.
Oggi soddisfare la domanda di protezione
sociale nei confronti del personale militare significa ragionare
su numeri decisamente più elevati di quelli del passato e
mettere a disposizione risorse più sostanziose, tenendo conto
che il “volontario di truppa” sarà l’utente più numeroso e con
un reddito che nel tempo tenderà a rimanere su livelli
medio-bassi.
Per queste ragioni crediamo sia
necessario approvare norme che consentano di v valorizzare il
patrimonio esistente attraverso l’alienazione di parte di esso
agli attuali utenti e il reinvestimento degli utili da parte del
Ministero della Difesa al fine di:
1) avviare un programma straordinario
per arrivare alla realizzazione di 30-40 mila alloggi nuovi da
assegnare ai volontari di truppa;
2) utilizzare la vendita diretta agli
utenti di un primo e significativo lotto del vecchio patrimonio
facendo di questo passaggio il primo passo di un progetto più
ampio che potrà con volgere anche capitali privati ed enti
locali;
3) semplificare il meccanismo di
vendita per procedere rapidamente privilegiando l’alienazione di
lotti interi , garantendo sia la pubblica
amministrazione sull’utilizzo del ricavato (pensiamo
ad una formula che garantisca tra il 50 ed
il 60 per cento del valore di mercato) sia gli attuali utenti.
Sono questi gli elementi qualificanti
per affrontare la questione degli alloggi militari che può
essere risolta soltanto in un quadro di azioni positive
sospendendo, quindi, per un periodo transitorio le procedure di
sfratti generalizzati, dalle quali scaturirebbe soltanto un
forte contenzioso amministrativo e sociale.
Non riteniamo che lo strumento
della cartolarizzazione sia applicabile agli alloggi di Servizio
della Difesa per molte ragioni.
La prima di esse consiste nel
fatto che il patrimonio abitativo della Difesa deve essere
rinnovato ed ampliato proprio in relazione alle esigenze del
nuovo modello di difesa adottato alle Forze Armate italiane con
l’abolizione della leva obbligatoria.
Un’altra ragione di fondo è da
ricercare nella condizione socio-economica degli attuali
assegnatari il cui reddito non è sicuramente elevato.
Infatti, la continuità nella
concessione è subordinata alla presenza di un reddito familiare
annuo lordo non superiore ai 35 mila euro aumentato di ulteriori
1.109 euro per ogni famigliare a carico, oltre il terzo.
Atti parlamentari
Senato della Repubblica
Nr. 599
XV LEGISLATURA - DISEGNI DI
LEGGE E RELAZIONE - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
art. 1
(Piano di vendita)
1. Gli utenti di alloggi di servizio,
classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo
comma dell’articolo 6 della Legge 18 agosto 1978, n. 497, che
sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata
alla esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di
residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla Direzione Generale di
Lavori del Demanio del Ministero della Difesa una dichiarazione
di propensione all’acquisto dell’alloggio in concessione.
2. Il ministro della Difesa dispone , con
uno o più decreti da emanare entro sei mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, l vendita diretta agli utenti di un
primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la
dichiarazione di propensione all’acquisto ai sensi del medesimo
comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuate
sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché
di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo
risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero
del 50 per cento in caso di alienazione di interi stabili
attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati
entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le
procedure previste dal Capo I del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla Legge 23
novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni.
Art. 2
(Clausole di salvaguardia)
1. Agli utenti degli alloggi di servizio di
cui all’art. 1, con reddito familiare non superiore a quelle
annualmente stabilito dalla Legge 537 del 23 dicembre 1993
articolo 9 comma 7, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia
compreso e convivente un soggetto portatore di handicap, che non
intendono acquistare l’alloggio di cui fruiscono, è assicurata
la facoltà di conservare l’uso, con applicazione del medesimo
canone di concessione, così come determinato a sensi dell’art 43
della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni,
anche in caso di alienazione dell’alloggio a terzi.
Art. 3
(impiego delle risorse)
1. I proventi derivanti dalle alienazioni
di cui all’art. 1, sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati in apposita unità revisionale di
base dello stato di previsione del Ministero della Difesa , e
destinati alla costruzione o al reperimento di nuovi alloggi di
servizio in misura non inferiore al 90 per cento.
Art. 4
(Disposizioni transitorie)
1. Fino al completamento del piano di
vendite di cui all’articolo 1, sono sospese tutte le azioni
intese ad ottenere il rilascio forzoso dell’alloggio di servizio
da parte degli utenti c he sono in regola con il pagamento dei
canoni e degli oneri accessori.
Art. 5
(Relazione sullo stato di attuazione del programma)
1. Il Ministro della Difesa trasmette al
Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente
Legge.
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