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<<TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE - NUOVE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE>>


 


NOTA DELLA REDAZIONE:

Se sei interessato all'argomento ti facilitiamo la lettura pubblicando anche le vecchie leggi citate su questo nuovo decreto legislativo:

Legge 23 agosto 2004, n. 226   -  Decreto l.gs. 8  maggio 2001, n. 215
 

Molte le novita' introdotte, soprattutto per i volontari:

commissione di avanzamento specifica per i volontari in spe;

pernottamento fuori caserma;

la  riattivazione  del servizio militare obbligatorio nei casi
  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre
  2000, n. 331

 


    

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2006, n. 275

(Gazzetta Ufficiale 6/11/2006, nr. 258)

 

Versione stampabile 


 

Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215,  e successive modificazioni, recante disciplina della
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a  norma  dell'articolo  22,  comma 3, della 
legge 23 agosto 2004, n.226

				  
                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  197, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n.  215  e  successive  modificazioni,  emanato  in
attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004,
n. 226;

  Visto  l'articolo 22,  comma 3, della citata legge n. 226 del 2004,
che  delega  il  Governo  ad  adottare,  nel  rispetto dei principi e
criteri  direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalita' di cui
al  comma 2  del medesimo articolo 22, uno o piu' decreti legislativi
recanti   ulteriori   disposizioni  integrative  e  correttive  della
disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un
anno dalla data di entrata in vigore;

  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 28 luglio 2006;

  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 6 ottobre 2006;

  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

       Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215
  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
e' inserito il seguente:

  «Art.  5-bis  (Costituzione  della commissione di avanzamento per i
volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado
superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, puo' essere
istituita  una  Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da
quella  di  cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni.

  2.  La  Commissione  di cui al comma 1 e' istituita con decreto del
Ministro  della difesa, che ne determina la composizione e il termine
di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine
di  durata  la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  ai  competenti  uffici  del  Ministero  della difesa una
relazione  sull'attivita'  svolta,  ai  fini  della valutazione della
perdurante  utilita'  della Commissione e della conseguente eventuale
adozione  da  parte  del Ministro della difesa del decreto di proroga
del   termine  di  durata  della  Commissione.  Ai  componenti  della
Commissione  non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi
spese.».

      
                               Art. 2.

Inserimento  nel  decreto  legislativo n. 215 del 2001 degli articoli
   11-quater,   11-quinquies,   11-sexies,   11-septies,   11-octies,
   11-novies e 11-decies
  1.  Dopo l'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

  «Art.  11-quater  (Autorita'  che  sovrintende  alla leva). - 1. Il
Ministro  della  difesa,  avvalendosi della Direzione generale di cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  6 ottobre  2005,  n. 216,
sovrintende alle operazioni concernenti:

    a) la  riattivazione  del servizio militare obbligatorio nei casi
di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre
2000, n. 331;

    b) le   residue   attivita'  amministrative  inerenti  alla  leva
militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

  2.   Per   lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1,
lettera a),  la  Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle
strutture  a  tale  fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza
armata.

  3.  Per  le  attivita'  di cui al comma 1, lettera b), la Direzione
generale  di  cui  al  comma 1,  tramite  il  comando militare per il
territorio,  esercita  le  funzioni  di  coordinamento e di vigilanza
relativamente alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito, di
cui  all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo
28 novembre  1997,  n.  464, e successive modificazioni, ovvero dagli
altri  organismi  individuati  dallo  stato  maggiore  dell'Esercito.
Analoghe  funzioni  sono  esercitate  nei  confronti degli enti della
Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.

  Art.  11-quinquies  (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I
renitenti  appartenenti  alle classi 1985 e precedenti, presentandosi
presso  i  comandi  militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi
individuati  dagli  stati  maggiori  dell'Esercito  e  della  Marina,
possono  ottenere  la cancellazione della nota di renitenza, fornendo
un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.

  Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1.
Presso  i  comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire
l'accesso  all'Amministrazione  della difesa, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.

  2. Le modalita' di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di
accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto
con  il  Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali.

  Art.  11-septies  (Attivita' connesse con la sospensione della leva
obbligatoria).   -   1.   Fatte  salve  le  decisioni  di  competenza
dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 febbraio  1964,  n. 237, durante la
sospensione  della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi
1985  e  precedenti,  i  comandi di regione militare territorialmente
competenti,  i  comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi
individuati  dagli  stati  maggiori  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica, su istanza degli interessati:

    a) definiscono  le  posizioni  rimaste  in  sospeso,  concernenti
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato;

    b) pronunciano  la  revoca  delle  riforme, qualora si accerti il
venire meno delle cause che le hanno determinate;

    c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora
ne ricorrano i presupposti;

    d)   definiscono   i   procedimenti   pendenti  connessi  con  la
cittadinanza;

    e) provvedono  alla  compilazione  e  alla  consegna dei fogli di
congedo  per  fine  ferma  e dei fogli matricolari agli arruolati con
visita   e   senza   visita,   nonche'   ai   dispensati   a  seguito
dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

  2.  All'estero  le  residue  attivita'  in  materia  di  leva  sono
demandate alle autorita' diplomatiche e consolari.

  Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). -
1.  Avverso  le  decisioni  adottate  in  materia  di leva e' ammesso
ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione
generale  di  cui  all'articolo 1  del  decreto legislativo 6 ottobre
2005, n. 216.

  Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva).

-  1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette
ad  annullamento  d'ufficio  ai  sensi  dell'articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  2.  Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono
revocabili  ai  sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, a seguito di richiesta
presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta'.

  3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati
di  procurata  e  simulata  infermita',  di  cui all'articolo 134 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette
ad  annullamento  d'ufficio,  ai  sensi dell'articolo 21-novies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  4.  I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla
Direzione  generale  di  cui  all'articolo 1  del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 216.

  Art.  11-decies  (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1.
Le  informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di
cui  all'articolo 34  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
237  del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali,
oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi
di divulgazione.».
      
                               Art. 3.

       Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo
             n. 215 del 2001, e successive modificazioni
  1.  All'articolo 12  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

  «7-bis.  I  bandi  di concorso per il reclutamento dei volontari in
ferma  prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve
di  posti  a  favore  dei  diplomati  o  assistiti  presso  le scuole
militari,  gli  istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo
1943,  n.  388,  al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre
1952,   n.  4487,  e  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
12 febbraio  1948,  n. 989, nonche' dei figli di militari deceduti in
servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.».

      
                               Art. 4.

     Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo
             n. 215 del 2001, e successive modificazioni
  1.  All'articolo 12-bis  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

  «6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo
puo'  autorizzare  il  personale volontario in ferma prefissata di un
anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella localita'
sede  di servizio, ovvero in localita' viciniore, a pernottare presso
il citato domicilio.».

      
                               Art. 5.

     Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto
       legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
  1.  Il  comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215
del 2001, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «7.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  puo' essere
concesso  ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,  che ne
facciano  richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante
l'orario  di  servizio  per  una durata non superiore alle 36 ore nel
corso   dell'anno   di  ferma.  I  permessi  concessi  devono  essere
recuperati  entro  il  mese  successivo a quello nel quale sono stati
fruiti  secondo  le disposizioni del comandante di corpo o di reparto
ovvero  possono  essere  detratti dalle ore di recupero compensativo.
Analoghi  permessi  di  assentarsi durante l'attivita' giornaliera di
servizio,  da  recuperare  secondo  le disposizioni del comandante di
Corpo  o  di  reparto,  possono essere concessi ai volontari in ferma
prefissata di un anno.».

      
                               Art. 6.

       Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo
             n. 215 del 2001, e successive modificazioni
  1.  All'articolo 14  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma 2,  dopo  la  lettera a),  e'  inserita la seguente
lettera:

    «a-bis)  assunzione  in  servizio  nella  stessa Forza armata con
grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel
Corpo  della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento
civile,  nel  Corpo  militare  della  Croce Rossa Italiana, nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;»;

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a),
e'  inoltrata  dal comandante di corpo alla Direzione generale per il
personale  militare  per  il tramite dell'alto comando sovraordinato,
corredata   del   parere  dello  stesso  comandante,  il  quale  puo'
esprimersi  anche  sull'opportunita'  di procrastinare 1'adozione del
provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze
di  impiego.  La  domanda  puo'  essere presentata nei seguenti casi,
comprovati da adeguata documentazione:
    a) assunzione  presso  amministrazioni  pubbliche, nonche' presso
imprese o organizzazioni private;

    b)  gravi  motivi  familiari.  In  ogni caso, costituiscono gravi
motivi familiari:

      1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni
di  capo  famiglia,  con  fratelli  minorenni a carico o portatori di
handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
      2)  la  condizione  di  figlio  unico  di genitore portatore di
handicap,   non   autosufficiente,   o  invalido  civile  affetto  da
mutilazione  o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834;

      3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante
la prestazione del servizio.»;

    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis.  I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono
rassegnare  le  dimissioni  entro il termine di quindici giorni dalla
data di incorporazione.»;

    d) al comma 7, dopo le parole: «trasmette alla Direzione generale
per  il  personale  militare»  sono  inserite  le seguenti: «, per il
tramite dell'alto comando sovraordinato,».

      
                               Art. 7.

      Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo
                           n. 215 del 2001
  1.  Dopo l'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  15-ter  (Norme  in  materia  di personale ammesso alla ferma
breve  a  seguito  di  ricorsi).  - 1. In relazione a quanto previsto
dall'articolo 24  della  legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione
di  cui  all'articolo 6  del  decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre  1997,  n.  332, e' soppressa. Le funzioni residuali sono
attribuite alla Direzione generale per il personale militare.

  2.  I  partecipanti  ai  concorsi  banditi ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  332 del 1997, che siano ammessi al
reclutamento  in  qualita'  di  volontari in ferma breve a seguito di
ricorso  amministrativo  o giurisdizionale, sono destinati alla Forza
armata  prescelta  all'atto  della  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.».

      
                               Art. 8.

       Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo
             n. 215 del 2001, e successive modificazioni
  1.  All'articolo 23  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 2,  dopo  la  lettera c),  e'  aggiunta, in fine, la
seguente:

    «c-bis)  non  siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella posizione di congedo per
aver   completato   la  ferma  quali  ufficiali  ausiliari  in  ferma
prefissata.»;

    b) al  comma 3,  dopo  la  lettera c),  e'  aggiunta, in fine, la
seguente:

      «c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella posizione di congedo per
aver   completato   la  ferma  quali  ufficiali  ausiliari  in  ferma
prefissata.»;

    c) al  comma 4,  dopo  la  lettera c),  e'  aggiunta, in fine, la
seguente:

    «c-bis)  non  siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in
ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella posizione di congedo per
aver   completato   la  ferma  quali  ufficiali  ausiliari  in  ferma
prefissata.».

      
                               Art. 9.

        Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo
             n. 215 del 2001, e successive modficazioni
  1.  L'allegato  1  del  decreto  legislativo  n.  215  del  2001, e
successive  modificazioni, previsto dall'articolo 14-quater, comma 2,
dello  stesso  decreto legislativo, e' sostituito dall'allegato 1 del
presente decreto.
      
                              Art. 10.

                         Disposizioni finali
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente decreto non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.

  2.  L'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' abrogato.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

 


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