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<<AERONAUTICA MILITARE - CONCORSI
Concorso  interno, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento
a  scelta  per  esami  al  grado  di  Primo  Maresciallo  in servizio
permanente,
  riservato  ai  Marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica
militare
.
>>

Aggiornamento di lunedì 5 febbraio 2007

 

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QUESTO IL BANDO DI CONCORSO

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 6 del 19-1-2007
 

Concorso  interno, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento a  scelta  per  esami  al  grado  di  Primo
Maresciallo  in servizio permanente,  riservato  ai  
Marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare


    Vista  la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n. 212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  riordino  dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  27  luglio  2004, n. 186, recante, fra l'altro,
norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
    Vista   la   legge   4   agosto   2006,  n. 247,  concernente  la
partecipazione  militare  italiana  alle missioni internazionali, con
particolare riferimento all'articolo 2, comma 34;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  recante  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  recante  norme  per  la  disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   recante   la   determinazione   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della Difesa in data 18 aprile
1996,  che stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n. 196/1995,  le  modalita'  e  le procedure di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
    Visto  il decreto dirigenziale n. 2828 del 22 settembre 2005, con
il  quale  e'  stato  fissato  per l'anno 2005 in 96 unita' il numero
delle   promozioni  da  conferire  nel  grado  di  Primo  Maresciallo
dell'Aeronautica Militare mediante concorso;
    Considerato  che  occorre  procedere all'avanzamento per concorso
per  titoli  di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto  legislativo  n. 196/1995  e  secondo  quanto  previsto dalla
tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreto:


                       Articolo 1 (requisiti)

    1.  E'  indetto  un  concorso  interno, per titoli di servizio ed
esami,  per  l'avanzamento  a  scelta  per  esami  al  grado di Primo
Maresciallo  in  servizio  permanente, riservato ai Marescialli di 1ª
classe  dell'Aeronautica Militare, che abbiano almeno quattro anni di
permanenza  nel  grado alla data del 1° gennaio 2005, e che alla data
di scadenza del termine di cui al successivo articolo 3:
      a)  siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti;
      c)   non   siano  incorsi,  nell'ultimo  biennio,  in  sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
      d)  non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      e)   non  risultino  rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
      f)  non  risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   del   termine   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c),   d),   e)  ed  f),  accertati  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'Amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della Commissione giudicatrice.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a
non piu' di due volte.
      
                    Articolo 2 (posti a concorso)

    1.  Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 38, comma
3,   del  decreto  legislativo  n. 196  del  1995,  il  numero  delle
promozioni  da  conferire a scelta per esami per l'anno 2005 e' di 96
unita'.
    2.  Le  promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2005.
    3.  I  Marescialli  di  1ª  classe  promossi  a Primo Maresciallo
tramite  il  concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo, i Marescialli di 1ª classe promossi al precitato grado apicale
con l'aliquota di avanzamento a scelta riferita al 31 dicembre 2004.
      
Articolo   3
   (compilazione   e   presentazione   delle  domande  di
                     partecipazione al concorso)

    1.  Le  domande  di  partecipazione,  redatte  su  carta semplice
secondo  lo  schema  in  allegato  "A",  devono essere indirizzate al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- II Reparto - 6ª Divisione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma
Cecchignola, firmate dal candidato e presentate al Comando di Reparto
o  Ente  dal  quale gli interessati dipendono, entro il termine di
30 giorni  decorrenti  dal  giorno successivo alla data di
pubblicazione del  presente  decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale. Il fac-simile del modello  di  domanda potra' essere
riprodotto anche dal sito internet"www.persomil.difesa.it".
    2.  La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta'  di  regolarizzare  quelle  domande  che dovessero risultare
irregolari  per  vizi  sanabili,  inesatte  o non conformi al modello
prescritto.
      
               Articolo 4 (istruttoria della domanda)

    1.  I  Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
      a.  controllarne, in via preliminare, la validita', verificando
che  il  documento  sia  completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto, di cui all'allegato "A" del presente decreto;
      b.  certificare  la  data  di  presentazione  apponendo,  negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'Ente, la data ed
il  numero  di  protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del
Comandante.  Le  domande  presentate  fuori  termine  dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare,
che  provvedera',  con  provvedimento  motivato, all'esclusione degli
interessati  dalla  partecipazione  al  concorso.  In tale ipotesi il
Comandante dell'Ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi
al  protocollo  dell'istanza,  inoltre, dovra' essere apposta, a cura
del  Comandante dell'Ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti
di  partecipazione,  previsti  dall'articolo  1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso "1" all'allegato "A");
      c.   far   redigere   dalle  competenti  autorita'  gerarchiche
l'apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del
termine  di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
di   cui  al  precedente  articolo  3,  comma  1,  e  redatto  per  "
partecipazione  al  10°  concorso per l'avanzamento al grado di Primo
Maresciallo";
      d.   far   pervenire,   a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  alla  Direzione Generale per il Personale Militare - II
Reparto  -  6ª  Divisione  -  2ª Sezione - Viale dell'Esercito, 186 -
00143 Roma Cecchignola, entro il termine di 10 giorni successivi alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
partecipazione   al   concorso,   l'originale  di  tutte  le  domande
registrate a protocollo;
      e. custodire la 2ª copia della domanda;
      f. trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del concorso, ai
competenti  Comandi  di  Grande  Unita',  il libretto personale degli
interessati   (copia   autenticata  ove  non  vi  sia  disponibilita'
dell'originale),  completo  ed  aggiornato  in  tutte  le  sue parti,
corredato    della    dichiarazione   di   completezza   sottoscritta
(controfirmata) dagli stessi;
      g. trasmettere entro 30 giorni successivi alla data di scadenza
del  concorso,  alla  Direzione  Generale per il Personale Militare V
Reparto  -  18ª  Divisione,  copia  integrale  autenticata del foglio
matricolare  dei  candidati,  completa  ed  aggiornata  di  tutte  le
variazioni previste nei vari quadri alla data di scadenza del termine
di  presentazione  delle domande di partecipazione al concorso. Dette
copie dovranno essere firmate, per presa visione dagli interessati;
      h.  informare  telegraficamente  la  Direzione  Generale per il
Personale  Militare  II Reparto - 6ª Divisione (indirizzo telegrafico
PERSOMIL  2/6  ROMA)  di  ogni  fatto  che  dovesse  intervenire  nei
confronti  dei  candidati  durante il concorso relativamente a quanto
indicato  al  precedente art. 1, lettere c), d), e) ed f), nonche' di
altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
    2.  Al  termine  della  fase  dell'iter concorsuale relativo alla
correzione  delle  prove  scritte,  sara'  cura  di  questa Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  -  II  Reparto - 6ª Divisione
diramare, ai Comandi di Grande Unita' interessati, un apposito elenco
del  personale dipendente risultato idoneo alle prove scritte. A loro
volta,  i  Comandi di Grandi Unita', provvederanno a trasmettere alla
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  -  II Reparto - 6ª
Divisione - 2ª Sezione, a mezzo corriere, entro i 7 giorni successivi
alla data di ricezione della comunicazione di idoneita' del personale
interessato,  la documentazione di cui al paragrafo 1, lettera f) del
presente articolo.
    3.  La Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto -
18ª  Divisione  provvedera' a trasmettere, con le stesse modalita' di
cui  al  paragrafo  2,  il  1°  originale  del Foglio Matricolare dei
candidati  risultati idonei, che la stessa 6ª Divisione avra' cura di
segnalare.  Le  variazioni scritte nei vari quadri dovranno riferirsi
esclusivamente  ad eventi o infrazioni disciplinari verificatesi fino
alla  data  di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
      
                     Articolo 5 (prove d'esame)

    1.  Gli esami del concorso consistono in due prove scritte di cui
una  di  Cultura Generale ed una di Cultura Tecnico-Militare inerenti
alle   materie   dei   programmi  descritti  nell'allegato  "B",  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
     Prova di Cultura Generale:
    detta  prova  e'  costituita  da  n. 60  domande  complessive,  a
risposta  multipla  suggerita,  divise  per  materia  come di seguito
riportato:
      a. 30 domande di educazione civica;
      b. 20 domande di storia;
      c. 10 domande di geografia;
     Prova di Cultura Tecnico-Militare:
    detta  prova  e'  costituita da n. 30 domande, a risposta libera,
aderenti  agli  argomenti  previsti  al  punto  2  del  summenzionato
allegato "B".
    2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno  indicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª Serie Speciale -
Concorsi  ed  esami  del 20 marzo 2007. La pubblicazione di cui sopra
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
partecipanti. La stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale potra'
contenere  l'avviso  di  rinvio  ad  altra  data  della pubblicazione
suddetta  nonche'  eventuali  comunicazioni  riguardanti  il bando di
concorso.
    3.  I  candidati  ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione  al  concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al  punto  1  e  2 del presente articolo. Tutti gli altri concorrenti
sono  tenuti  a  presentarsi  alle  prove, almeno trenta minuti prima
dell'orario  che  sara'  indicato  per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame,   senza   attendere   alcuna   comunicazione  in  proposito,
indossando   l'uniforme   ordinaria.   Gli   stessi,  all'atto  della
presentazione  presso  l'aula  ove  si  svolgeranno le prove d'esame,
dovranno   esibire  un  documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione  dello  Stato, munito di fotografia ed in corso di
validita'.  All'atto  della presentazione, inoltre, tutti i candidati
dovranno  portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile
di  colore  nero.  La  mancata  presentazione  o  la presentazione in
ritardo,  ancorche'  dovuta  a  causa  di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile  esclusione dal concorso. A tal fine non sara' inviata
alcuna comunicazione in proposito.
    4.  Durante  lo  svolgimento  delle  prove  ai concorrenti non e'
permesso  comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi  in  relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza   o  con  i  Membri  della  Commissione  esaminatrice,  ne'
consultare  appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le  prove  non  e'  consentito  l'uso  di  telefoni cellulari, agende
elettroniche,  calcolatrici  o  qualsiasi tipo di ausilio elettronico
e/o  informatico.  Gli  elaborati  dovranno essere scritti, a pena di
nullita',  esclusivamente  su  carta recante il timbro d'ufficio e la
firma  di  un  Membro  della Commissione esaminatrice. Tali elaborati
dovranno  essere  posti  in  appositi  plichi  secondo  le  modalita'
prescritte   dal   D.P.R.   9   maggio  1994,  n. 487,  e  successive
modificazioni.  Il  candidato  che contravvenga alle disposizioni dei
commi  precedenti  o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La Commissione esaminatrice e
il  Comitato  di  Vigilanza  curano  l'osservanza  delle disposizioni
stesse  ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale  scopo,  almeno  due dei rispettivi Membri devono trovarsi nella
sala  degli  esami.  La  mancata  esclusione all'atto delle prove non
preclude  la  possibilita'  che  la  stessa  sia  disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
    5.  Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge 4
agosto 2006, n. 247, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5  del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito in legge 27
febbraio 2002, n. 15.
      
                  Articolo 6 (Commissione d'esame)

    1.  La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con decreto dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
      - PRESIDENTE: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Aeronautica Militare;
      -  MEMBRI: tre Ufficiali Superiori dell'Aeronautica Militare in
servizio permanente;
      -  MEMBRO:  il Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare piu'
anziano  in  Ruolo, non facente parte come titolare o sostituto della
Commissione di Avanzamento;
      -  SEGRETARIO: un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare
in servizio permanente, senza diritto di voto.
    2. La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
      a.  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione  delle  prove  concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
      b. definire i questionari delle prove d'esame;
      c. curare lo svolgimento delle prove d'esame;
      d.  valutare  i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo articolo 7;
      e.  redigere  apposito  elenco  dei  candidati  giudicati  "Non
Idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
      f.  formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo articolo 8.
      
      Articolo 7 (valutazione dei titoli e delle prove scritte)

    1.  Per  la  valutazione  dei  titoli  di servizio la Commissione
giudicatrice  di  cui  al precedente articolo 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
      a.   fino  ad  un  massimo  di  36  punti  per  le  valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
      b.  fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e  di  pace  e  per  le  qualita' professionali dimostrate durante la
carriera,  con  particolare  riguardo  al  servizio  prestato  presso
Reparti  nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
      c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione   e  di  abilitazione  e  per  i  titoli  di  studio
posseduti.
    Dal  punteggio conseguito per i titoli di servizio la Commissione
detrarra'  fino  ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di  corpo  riportate  nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  graduando  la  detrazione  in  relazione  al  tipo ed alla
gravita' della sanzione.
    2.  Al  fine  di  snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali,  riducendo  conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
    3.  Per  la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra dispone di:
    -  30  punti  espressi  in  trentesimi  per  la  prova di Cultura
Generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un
punteggio di 0,50/30;
    -  30  punti  espressi  in  trentesimi  per  la  prova di Cultura
Tecnico-Militare,  attribuendo  a  ciascuna  risposta esatta delle 30
previste un punteggio di 1/30.
    4.  Le  prove  si  intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato  un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza   a   quanto  stabilito  dall'articolo  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, e successive
modificazioni.
    I  candidati  che  non  abbiano  conseguito  il  punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.
      
                      Articolo 8 (graduatoria)

    1. La Commissione di cui al precedente articolo 6 procedera' alla
formazione  della  graduatoria  di  merito  dei  candidati  giudicati
idonei.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
    2.  La  graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale. La stessa potra' essere consultata sul sito
internet  del  Ministero  della  Difesa,  nella  pagina dedicata alla
Direzione   Generale   per   il  Personale  Militare,  area  concorsi
(http://www.persomil.difesa.it/).
      
                         Articolo 9 (nomina)

    1. I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con
decorrenza,  a  tutti  gli effetti, 1° gennaio 2005, subordinatamente
alla   verifica,   anche   successiva,  del  possesso  dei  requisiti
richiesti.
      
        Articolo 10 (esclusione dal concorso e dalla nomina)


    1.  La  Direzione  Generale  per  il Personale Militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso o
dichiarare  decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.
      
          Articolo 11 (disposizioni amministrative e varie)

    1.  I partecipanti al concorso avranno come supporto il materiale
didattico  specificato  nell'allegato  "C",  sul  quale  i  candidati
potranno basare la loro preparazione e la Commissione potra' estrarre
i  test  da  somministrare  alle  prove  scritte di cui al precedente
articolo  5,  punti  1  e  2.  I  concorrenti  potranno richiedere il
suddetto materiale in cessione temporanea, per il tramite del Comando
di  appartenenza, all'Ufficio R.M. - P.UMA.S.S. del Comando Scuole A.
M. di Guidonia (Roma) che provvedera' alla distribuzione dello stesso
con  spese  a  carico  del  destinatario. Al termine dell'esigenza il
materiale dovra' essere restituito al predetto Comando Scuole.
    2.  Ai  candidati,  per  la  preparazione agli esami del concorso
previsti  al precedente articolo 5, dovra' essere concessa dagli Enti
di  appartenenza,  compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, la
licenza  straordinaria  per esami della durata di giorni 15 da fruire
in  un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare  a  sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla
propria  volonta', detta licenza dovra' essere computata come licenza
ordinaria dell'anno in corso.
    3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di  missione  per  il  tempo strettamente necessario all'espletamento
delle   prove  concorsuali,  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
    4.  Perdono  il diritto al trattamento di missione coloro che non
si  presenteranno  a  sostenere  le prove d'esame, senza giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
    5.   L'Amministrazione   non   assume   responsabilita'   per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.      
            Articolo 12 (trattamento dei dati personali)

    1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 13, comma 1, del
decreto  legislativo  n. 196  del  2003, i dati personali forniti dai
candidati   vengono  raccolti,  per  le  finalita'  di  gestione  del
concorso,  e  saranno  trattati  presso  un'apposita banca dati anche
successivamente    alla    conclusione   della   presente   procedura
concorsuale,   per   le  finalita'  inerenti  lo  stato  giuridico  e
l'avanzamento   del   personale  appartenente  al  ruolo  marescialli
dell'Aeronautica Militare.
Roma, 12 gennaio 2007
Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi

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Tessera 2007/08

 

 

 

 
 

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