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<<MOBBING NELLE FORZE ARMATE - NUOVA INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI>>

 

 


Pubblichiamo una nuova interrogazione presentata in Commissione Difesa della Camera il giorno 13/3/2007, in merito ad un caso di mobbing ai danni di un Maresciallo della Guardia di Finanza.

Rimanendo sempre su questo argomento, anche il Cocer dell'Esercito, del precedente mandato, stimolato anche dal Coir del Foter, delibero' su questo importante argomento, molto sentito dal personale militare.

La delibera nr. 22 - che alleghiamo - chiedeva al Capo di SME:

1. di impegnare il Sig. Capo di Stato maggiore dell'Esercito affinche' istituisca dei centri per lo studio, il monitoraggio e la prevenzione della problematica riferita al Mobbing sia a livello Stato Maggiore Esercito che Alti Comandi ed Ispettorati, con la partecipazione a "pieno titolo", dei Consigli di Rappresentanza collegata.

La Risposta del Capo di Sme non raccolse minimamente la richiesta del Cocer, rappresentando che i casi prospettati sono esterni all'Amministrazione Difesa, e aggiungendo:

- chi e' soggetto a mobbing puo' rivolgersi alle Autorita' competenti;

- che da tempo e' stato gia' istituito un osservatorio permanente sulla qualita' della vita.

Per quanto sopra va detto che il Cocer fece riferimento ad un caso di mobbing all'interno di un Circolo Sottufficiali della Liguria (quindi luogo militare), e che nella delibera parlava anche di studio, monitoraggio e prevenzione.

Inoltre chiedeva che nei centri di studio, monitoraggio e prevenzione, venissero inseriti anche i Consigli di Rappresentanza.

Di seguito invitiamo alla lettura dei documenti pubblicati.


 

Delibera sul mobbing del Coir - Foter

Delibera nr. 22/06 sul mobbing - Cocer Esercito

Risposta del Capo di SME alla delibera nr. 22/06

 
 

SENTENZA TRIBUNALE DI LA SPEZIA CONDANNA IL MINISTERO DIFESA

 


 


ATTO CAMERA




INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  4/02902

Dati di presentazione dell'atto

 

Legislatura : 15

 

Seduta di annuncio : 125 del 13/03/2007

Firmatari:

 

Primo firmatario: GIORDANO FRANCESCO

 

Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA

 

Data firma: 13/03/2007

Destinatari:

 

Ministero destinatario :

 

  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Attuale delegato a rispondere e data delega :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

13/03/2007

Stato iter : IN CORSO

TESTO ATTO


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02902
presentata da


FRANCESCO GIORDANO
martedì 13 marzo 2007 nella seduta n.125


GIORDANO. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

il maresciallo Vincenzo Marchese all'inizio della sua carriera veniva assegnato, nell'estate del 1996, presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Firenze;

nel periodo di permanenza a Firenze, risulta all'interrogante, che l'ispettore venisse impiegato, con un evidente demansionamento rispetto alle funzioni per il grado acquisito, in compiti spettanti a gradi inferiori;

in data 18 febbraio 1999, in attività di servizio, rimaneva coinvolto in un incidente stradale con l'automezzo militare. Da questo momento in poi una serie di atti che l'interrogante ritiene vessatori e obiettivamente tra loro concatenati, posti in essere dalla gerarchia, segnavano la vita professionale del suddetto maresciallo;

durante la degenza per l'incidente di cui sopra, trascorsa presso il proprio domicilio ad Aversa, riceveva l'ordine, a firma Colonnello Bardi Vito, di rientrare a Firenze per essere sottoposto a visita medica presso l'infermeria di quel Comando e presso l'ospedale militare del capoluogo toscano, visita che doveva invece tenersi presso l'ospedale militare più vicino al luogo in cui usufruiva della convalescenza e, cioè, in quello di Caserta. Solo in tempi successivi e per le successive degenze, riuscirà ad ottenere di essere sottoposto a visita presso l'ospedale militare di Caserta, evitando così, egli convalescente, coercitivi spostamenti di centinaia di chilometri;

alle legittime rimostranze per quanto precedentemente accaduto, il M.O. Marchese ebbe a patire tutta una serie di comportamenti ostili, subiti presso lo stesso ospedale militare di Caserta. Uno degli esempi più eclatanti fu la coattiva sottoposizione ad accertamenti psichiatrici, sebbene la natura delle infermità che ne causarono l'ingresso in detta struttura era prettamente ortopedica. Si susseguirono numerosissime battaglie legali, con grave dispendio economico per il signor Marchese, e, tutto ciò, per mera difesa di rilevanti interessi legittimi;

nel 2004 l'ispettore riuscirà ad ottenere il diritto di svolgere esclusivamente servizi sedentari per problematiche ortopediche. Tuttavia, non è stata riconosciuta appieno la notevole entità delle infermità contratte dall'ispettore, trattandosi, come documentabile in atti provenienti dagli stessi ospedali militari, di una patologia cervicale di media-alta gravità con discopatie multiple e neuropatie periferiche, e di una lussazione mandibolare;

si instaurava così una vera e propria intolleranza da parte dei superiori gerarchici verso il signor Marchese;

il signor Marchese, pur usufruendo di periodi di convalescenza causati dalle patologie sopramenzionate, riceveva l'ordine di recarsi a Firenze per sgombrare l'alloggio in caserma di cui aveva disponibilità e diritto. Successivamente tale alloggiamento veniva liberato dagli effetti personali dell'ispettore in data 9 ottobre 2001, senza alcun assenso, ad opera del Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Firenze. In seguito tali effetti venivano repertati e chiusi in scatoloni custoditi nell'ufficio del Comando. Il tutto in assenza dell'interessato;

in occasione del suo rientro al Reparto dalla licenza di convalescenza nel marzo 2002, gli veniva ordinato di non occupare alcun posto letto in caserma (sebbene fosse un suo diritto) nemmeno quelli temporaneamente disponibili; e così di fatto sfrattato e con gli scatoloni pieni di effetti personali, sosteneva ingenti spese presso un locale albergo;

per motivi di assistenza del proprio genitore disabile affetto da handicap grave, l'ispettore presentava, nel marzo 2002, domanda di trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992. Tale domanda sarà rigettata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, nella persona del responsabile del procedimento, Generale Bardi;

a fronte dei suddetti comportamenti da parte dei superiori, plurime e in suo favore sono state le Sentenze dell'A.G. competente, comprovanti l'avvenuta persecuzione nei confronti del M.O. Marchese, a mezzo di provvedimenti ingiusti e gravemente lesivi dei più elementari diritti: Sentenza T.A.R. Toscana n. 714/2003 avverso diniego trasferimento, Sentenza T.A.R. Toscana n. 6268/2004 di ottemperanza e di esecuzione del precedente giudicato su trasferimento, Sentenza T.A.R. Toscana n. 5018/2004 avverso provvedimento di parziale negazione di dipendenza da causa di servizio relativamente a collocamento in aspettativa, Sentenza T.A.R. Toscana n. 1194/2004 avverso irrogazione di sanzione disciplinare di rimprovero, Sentenza Consiglio di Stato n. 6426/2004 avverso diniego di accesso agli atti;

l'ispettore, inoltre, non veniva promosso al grado superiore per anzianità di servizio (che è una promozione quasi automatica) a causa della diminuzione di alcune voci analitiche delle schede valutative (la cosiddetta «documentazione caratteristica») redatte periodicamente sul suo conto dai Superiori gerarchici;

trasferito a Napoli, a seguito di ottemperanza del giudicato amministrativo, il signor Marchese subiva nuovi attacchi devastanti per la sfera della propria salute;

in diretta relazione all'acquisito diritto a svolgere esclusivamente mansioni di lavoro sedentario riconosciuto dagli Ospedali Militari, al signor Marchese è stato ordinato di compilare un modulo prestampato, non previsto da legge e/o circolare alcuna, recante per oggetto: «Domanda di impiego dei militari riconosciuti non idonei in forma parziale». Il Maresciallo, temendo che la compilazione di detto modulo, per come era impostato, potesse comportare il congedo dal Corpo, rifiutava la sua compilazione e presentava altre istanze che, pur recanti lo stesso oggetto, seguivano criteri di impostazione diversi, volti, cioè, ad una maggior tutela ed esposizione dei propri interessi legittimi ed al sostegno del riconoscimento di un diritto delicatissimo; per aver tenuto detto comportamento l'ispettore subiva un procedimento disciplinare protrattosi a lungo;

veniva ordinato al signor Marchese, appena pochissimi giorni dopo il suo arrivo nella nuova sede, di ripresentare domanda relativa a quei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 che gli consentivano di assistere il padre portatore di handicap grave e che erano già stati ottenuti e, perfino, confermati dall'Autorità Giudiziaria che, all'uopo, aveva disposto il trasferimento a Napoli. Nonostante la difficile e avvilente situazione il signor Marchese si dimostrava collaborativo e presentava, per ben tre volte, dichiarazioni che avrebbero dovuto essere pacificamente accettate dai Comandi competenti quali autocertificazioni sostitutive dell'atto notorio - ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - (in esse l'ispettore dichiarava che nulla era cambiato nella sua situazione familiare, riconoscendo all'Amministrazione la facoltà di controllare di sua iniziativa);

nonostante ciò, i responsabili del procedimento, appena trasferito da Roma a Napoli, non hanno voluto accettare il valore legale di dette dichiarazioni, esigendo una rinnovazione in toto dei procedimenti amministrativi relativi e postulando la necessità della presentazione di una nuova domanda e di tutta la documentazione relativa, in totale disprezzo della legge n. 241 del 1990;

l'intero carteggio sul tema, tra il signor Marchese e i Superiori diretti, è stato portato all'attenzione della Procura Militare di Napoli mediante un'informativa di polizia giudiziaria in cui si ipotizzava il reato di «diffamazione aggravata», perpetrata dal Maresciallo addirittura nei confronti del Comandante Generale, ed una imputazione di «Insubordinazione con ingiuria». Verrà, invece, accertato dagli stessi Pubblico Ministero e Giudice per le indagini preliminari, entrambi concordi nel disporre l'archiviazione immediata, che l'ispettore si accingeva, esclusivamente, ad esercitare il proprio elementare diritto alla difesa;

inoltre, da alcuni documenti recentemente rinvenuti dal signor Marchese, risulterà che sono stati disposti, ad iniziativa del Maggiore Natale nei confronti dell'ispettore e a riguardo anche della sua situazione familiare, accertamenti «strettamente riservati», non meglio specificati e che parrebbero travalicare la natura esclusivamente documentale dei controlli previsti dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);

il signor Marchese chiedeva di conferire per esigenze private e familiari, a mezzo domanda scritta, con un'Autorità che fosse al di sopra dei propri superiori diretti, poiché questi ultimi si erano dimostrati irrimediabilmente ostili: individuava tale autorità nel Comandante Interregionale, Generale di Corpo d'Armata Mariella Giovanni;

i superiori del signor Marchese invece di inoltrare la richiesta all'Autorità adita, la bloccavano e gli imponevano di recarsi presso l'ufficio del diretto superiore, Maggiore Ciro Natale. Pertanto, il signor Marchese si vedeva costretto ad inoltrare ulteriore atto di diffida in cui invitava i Superiori a trasmettere, come da regolamento, la domanda affinché potesse avvenire il colloquio con il Generale. A seguito di ciò la domanda di conferimento è stata inoltrata, e dopo invito formulato dallo stesso Comandante Interregionale, l'ispettore ha potuto parlare dei propri problemi personali solo ed esclusivamente con il Generale di Corpo d'Armata Mariella. Il Maggiore Ciro Natale e il Capitano Ricevuto denunciavano alla Procura Militare l'ispettore sostenendo che doveva rendere a loro conto dei motivi per cui era stato adito il Generale e che la mancata presentazione dell'ispettore nei loro uffici non poteva essere giustificata neppure da motivazioni di carattere sanitario. Il Giudice ed il P.M., entrambi concordi, anche in questo caso, nel disporre l'archiviazione immediata, decreteranno che il fatto non sussiste e/o non costituisce reato;

soltanto un duplice intervento del Generale di Corpo d'Armata Mariella, richiamato in causa dall'ispettore con memorie scritte e istanze di accesso agli atti, permetteva al M.O. Marchese di allontanarsi, stante la oggettiva situazione di incompatibilità ambientale e l'esigenza di assistenza al padre malato di Alzheimer, da quei superiori che lo avevano, in maniera infondata e reiterata, denunciato. Tuttavia, attualmente il M.O. Marchese, pur essendo stato permanentemente riconosciuto: «Non idoneo in forma parziale», circostanza che gli garantirebbe per legge agevolazioni in tema di trasferimento, e pur prestando da due anni oramai servizio a Napoli e provincia, risulta tuttora essere assegnato «con riserva» al Comando Regione Campania, una formula, quest'ultima, che non è prevista neppure dalle stesse circolari del Comando Generale -:

se non ritenga che le vicende del Maresciallo Vincenzo Marchese, oltre a costituire un palese discredito dell'immagine pubblica del Corpo della Guardia di Finanza, non si configurino come gravi violazioni dei diritti fondamentali alle persone e come gravi pregiudizi alla vita di servizio e privata di un pubblico dipendente;

se per tali vicende non ritenga di dover disporre una indagine conoscitiva mediante l'acquisizione dell'intero carteggio al fine di verificare le responsabilità ed intervenire in autotutela amministrativa;

quali ulteriori iniziative il Ministro intenda avviare affinché vengano riconosciuti i diritti del Maresciallo Marchese e la conseguente possibilità di poter espletare le proprie mansioni senza subire ulteriori arbitrii che hanno minato la sua salute, prostrandone il morale attraverso una vera e propria attività di «mobbing»;

se non ritenga necessario approfondire sulla questione di eventuali investigazioni o accertamenti riservati nei confronti della sfera privata del signor Marchese. (4-02902)

RISPOSTA ATTO

 
SideWeb, 16/3/2007
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Delibera sul mobbing del Coir - Foter

Delibera nr. 22/06 sul mobbing - Cocer Esercito

Risposta del Capo di SME alla delibera nr. 22/06

     

 

 

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