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<<PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL CONTRATTO ECONOMICO 2006/07 E NORMATIVO 2006/09 RELATIVO AL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE - D.P.R. 11/9/2007 NR. 171>>

  

 


Finalmente e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/10/2007 il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente  delle  Forze  armate  (quadriennio  normativo  2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
D.P.R. 11/9/2007 NR. 171.

Dal mese di ottobre 2007 la parte economica è gia' in busta paga, per il personale dell'Esercito e dell'Aeronautica. Per la Marina Militare, i pagamenti saranno effettuati regolarmente, ma con cedolino fuori busta.

Gli arretrati economici dal 1° febbraio al 30 settembre saranno in busta paga quanto prima (mediamente circa sugli 750 euro lordi).

 

Versione stampabile


SideWeb s.r.l., 18/10/2007

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 Settembre 2007 , n. 171

(GU n. 243 del 18-10-2007  - Suppl. Ordinario n.209)


 

Recepimento  del  provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente  delle  Forze  armate  (quadriennio  normativo  2006-2009 e
biennio economico 2006-2007).
          
Titolo I

FORZE ARMATE
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195, recante
"Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
  Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere  di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente  della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei  carabinieri  e  Corpo  della  guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  Viste   in  particolare  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 2,
comma 1,  lettere  A)  e  B)  e comma 2, ed all'articolo 7 del citato
decreto  legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento  militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
  Visto  lo schema di provvedimento relativo al quadriennio normativo
2006-2009  ed  al  biennio  economico  2006 2007 per il personale non
dirigente  delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed Aeronautica),
concertato  -  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  195 - in data 31 luglio 2007 dalla
delegazione  di  parte  pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa,
dalla  Sezione  COCER  Esercito,  dalla  Sezione COCER Marina e dalla
Sezione COCER Aeronautica;
  Vista l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  per  il  2006), e l'articolo 1, comma 549, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato  che  lo schema di provvedimento per le Forze armate e'
stato  concertato  con le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il
presupposto  per  l'attivazione  della procedura di dissenso ai sensi
dell'articolo 7,  comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007, con la quale e' stato approvato, ai sensi
del  citato  articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del
1995,  previa  verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza
delle  osservazioni  di  cui  al  comma 8 del medesimo articolo 7, lo
schema  di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle
Forze armate;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della difesa;


                              Decreta:

                               Art. 1.

                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 2,  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, il presente
decreto  si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina
compreso  il  Corpo  delle  Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  2.  Il  presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato  ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.

        
      
                               Art. 2.

                           Nuovi stipendi

  1. Dal  1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  302, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  302,  e',  pertanto, incrementato delle misure
mensili  lorde  e  rideterminato  nei  valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente            |         |                   |
colonnello/maggiore| 150,00  |       11,13       |     23.308,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano           | 144,50  |       10,72       |     22.453,86
---------------------------------------------------------------------
Tenente            | 139,00  |       10,31       |     21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       | 133,25  |       9,88        |     20.705,72
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     |         |                   |
luogotenente       | 139,00  |       10,31       |     21.599,21
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con|         |                   |
8 anni nel grado)  | 135,50  |       10,05       |     21.055,35
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     | 133,00  |       9,86        |     20.666,87
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   | 128,00  |       9,49        |     19.889,92
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          | 124,00  |       9,20        |     19.268,36
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        | 120,75  |       8,96        |     18.763,34
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  |         |                   |
capo (con 8 anni   |         |                   |
nel grado)         | 122,50  |       9,09        |     19.035,28
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  |         |                   |
capo               | 120,25  |       8,92        |     18.685,65
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  | 116,25  |       8,62        |     18.064,09
---------------------------------------------------------------------
Sergente           | 112,25  |       8,33        |     17.442,53
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo scelto (con 8 |         |                   |
atti nel grado)    | 113,50  |       8,42        |     17.636,77
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo scelto        | 111,50  |       8,27        |     17.325,99
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo               | 108,00  |       8,01        |     16.782,12
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
scelto             | 104,50  |       7,75        |     16.238,26
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore| 101,25  |       7,51        |     15.733,24
  
 
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  302, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  302,  e',  pertanto, incrementato delle misure
mensili  lorde  e  rideterminato  nei  valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente            |         |                   |
Colonnello/Maggiore| 150,00  |       16,50       |     23.373,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           | 144,50  |       15,90       |     22.515,99
---------------------------------------------------------------------
Tenente            | 139,00  |       15,29       |     21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       | 133,25  |       14,66       |     20.763,02
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     |         |                   |
luogotenente       | 139,00  |       15,29       |     21.658,98
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con|         |                   |
8 anni nel grado)  | 135,50  |       14,91       |     21.113,61
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     | 133,00  |       14,63       |     20.724,06
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   | 128,00  |       14,08       |     19.944,96
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          | 124,00  |       13,64       |     19.321,68
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        | 120,75  |       13,28       |     18.815,27
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  |         |                   |
capo (con 8 anni   |         |                   |
nel grado)         | 122,50  |       13,48       |     19.087,95
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  |         |                   |
capo               | 120,25  |       13,23       |     18.737,36
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  | 116,25  |       12,79       |     18.114,08
---------------------------------------------------------------------
Sergente           | 112,25  |       12,35       |     17.490,80
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo (con 8 anni   |         |                   |
nel grado)         | 113,50  |       12,49       |     17.685,57
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo scelto        | 111,50  |       12,27       |     17.373,93
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo               | 108,00  |       11,88       |     16.828,56
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
selto              | 104,50  |       11,49       |     16.283,19
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore| 101,25  |       11,14       |     15.776,78
  
 
3.   Dal  1° settembre  2007,  il  valore  del  punto  parametrale,
stabilito  dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  5 novembre  2004, n. 302, e' fissato in euro 164,70 annui
lordi.  Il  trattamento stipendiale del personale delle Forze armate,
individuato  nell'articolo 2,  comma 2,  del  decreto  del Presidente
della  Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato
delle  misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di
cui alla seguente tabella:
=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente            |         |                   |
Colonnello/Maggiore| 150,00  |      127,50       |     24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           | 144,50  |      122,83       |     23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente            | 139,00  |      118,15       |     22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       | 133,25  |      113,26       |     21.946,28
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     |         |                   |
luogotenente       | 139,00  |      118,15       |     22.893,30
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con|         |                   |
8 anni nel grado)  | 135,50  |      115,18       |     22.316,85
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo     | 133,00  |      113,05       |     21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   | 128,00  |      108,80       |     21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          | 124,00  |      105,40       |     20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        | 120,75  |      102,64       |     19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  |         |                   |
capo (con 8 anni   |         |                   |
nel grado          | 122,50  |      104,13       |     20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  |         |                   |
capo               | 120,25  |      102,21       |     19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore  | 116,25  |       98,81       |     19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Sergente           | 112,25  |       95,41       |     18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo scelto (con 8 |         |                   |
anni nel grado)    | 113,50  |       96,47       |     18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo scelto        | 111,50  |       94,77       |     18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
capo               | 108,00  |       91,80       |     17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore   |         |                   |
scelto             | 104,50  |       88,82       |     17.211,15
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore| 101,25  |       86,06       |     16.675,88
  
 
4.    Il    trattamento   stipendiale,   come   rideterminato   dai
commi precedenti,   per   la   quota  parte  relativa  all'indennita'
integrativa  speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base  pensionabile  di  cui  alla  legge  29 aprile  1976,  n. 177, e
successive   modificazioni,   e   dell'applicazione  dell'articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e  indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
  5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale,  dall'articolo 1,  comma 3,  del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

        
      
                               Art. 3.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.   Le   nuove   misure   del   trattamento   stipendiale  di  cui
all'articolo 2  non  hanno  effetto sulla determinazione delle misure
orarie  del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del  compenso  per  lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella  di  cui  all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

        
      
                               Art. 4.

                   Importo aggiuntivo pensionabile

  1. A   decorrere   dal  1° ottobre  2007,  le  misure  dell'importo
aggiuntivo  pensionabile  di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
                      |  Incrementi mensili  | Valori mensili lordi
        Gradi         |     lordi (euro)     |        (euro)
=====================================================================
Tenente colonnello    |         5,58         |        259,08
---------------------------------------------------------------------
Maggiore              |         5,58         |        259,08
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |         5,53         |        256,93
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |         5,48         |        254,68
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente          |         5,30         |        246,00
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo        |                      |
luogotenente          |         5,41         |        251,41
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con 8 |                      |
anni nel grado)       |         5,41         |        251,41
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo        |         5,41         |        251,41
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo      |         5,28         |        245,38
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario |         5,19         |        240,99
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |         5,25         |        236,85
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo|                      |
(con 8 anni nel grado)|         6,40         |        240,10
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo|         6,40         |        240,10
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore     |         5,55         |        234,95
---------------------------------------------------------------------
Sergente              |         5,18         |        231,38
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo |                      |
scelto (con 8 anni nel|                      |
grado)                |         6,40         |        232,60
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo |                      |
scelto                |         6,40         |        232,60
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo |         5,18         |        231,38
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore      |                      |
scelto                |         5,12         |        230,62
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore   |         5,12         |        223,82

        
      
                               Art. 5.


          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
promuovere  reali  e  significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi  istituzionali  di  ogni Forza armata e dell'area interforze,
nell'ambito   delle  rispettive  quote  di  competenza  definite  con
determinazione  del  Capo  di Stato Maggiore della Difesa, le risorse
derivanti da:
    a) i  risparmi  di  spesa  e  di  gestione  nelle misure e limiti
previsti  dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
    b) specifiche  disposizioni  normative che destinano risparmi per
promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
    c) una  corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento
per  il  2008  e  dal  10  per  cento  al  25  per cento per il 2009,
individuata  con  apposita  determinazione del Capo di Stato Maggiore
della  Difesa,  dei  fondi  previsti  dall'articolo 9,  comma 9,  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
  2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
    a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
    b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo
di euro 16.358.000,00.
  3.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a)  e b)  del  comma 2 non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
  4.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
  5.  Le  risorse  indicate  ai  commi 1  e  2  sono  utilizzate  per
attribuire compensi finalizzati a:
    a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
    b) incentivare   l'impegno   del  personale  nelle  attivita'  di
funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
    c) compensare  l'incentivazione della produttivita' collettiva al
fine del miglioramento dei servizi.
  6.  Con  decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato  Maggiore  della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza
armata  e  previa informazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  255,  alle
rappresentanze  militari  centrali,  sono  annualmente  determinati i
criteri  per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate
ai  commi 1  e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche'
le  modalita'  applicative  concernenti  l'attribuzione  dei compensi
previsti dal presente articolo.
  7.  Le  risorse  di  cui  ai commi 1 e 2 non possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.

        
      
                               Art. 6.

                        Indennita' operative

  1. Con  determinazione  del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su
proposta  dei  Capi  di  Stato  Maggiore  delle  Forze  armate  e del
Segretario  generale  della  Difesa, sono annualmente determinati gli
incarichi  destinatari  delle  indennita'  di  cui  ai  commi 1  e  2
dell'articolo 10  della  legge  23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei
contingenti  massimi  stabiliti,  per  l'anno  2007,  con  il decreto
ministeriale  emanato  ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio
1976, n. 187.
  2.   L'articolo  4,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente:
  "2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i
comandi,  i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di
grandi  unita'  di  pronto  intervento  nazionali  ed  internazionali
indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa,  e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3,
comma 1  della  legge  23 marzo  1983,  n.  78, cosi' come rivalutata
dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno  2002,  n.  163.  Tale  indennita'  non  e'  cumulabile con
l'indennita'    supplementare   di   prontezza   operativa   di   cui
all'articolo 8,  comma 2,  della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78.
Con  decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato
Maggiore  della  Difesa,  di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle  Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del
personale destinatario della misura sopra prevista.".
  3.  A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui
all'articolo 3,  comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata
al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
  4.  A  decorrere  dal  1° settembre  2007  l'indennita'  mensile di
impiego  operativo  di  cui  all'articolo 5, comma 7, del decreto del
Presidente  della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120
per cento.
  5.  Al  personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
possesso  del  brevetto militare di incursore ed in servizio presso i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali,  individuati  con apposite determinazioni del Capo di Stato
Maggiore  della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di
cui  all'articolo 9,  comma 2,  della  legge  23 marzo  1983,  n. 78,
compete  un'indennita'  supplementare  mensile per operatore di Forze
Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.
  6.  Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in
possesso  del  brevetto  di incursore, mantiene il trattamento di cui
all'articolo 9,  comma 2,  della  legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se
impiegato,    per    finalita'    delle    Forze   Speciali   ed   in
operazioni/esercitazioni    che   richiedano   l'espletamento   delle
attivita'  tipiche  del  personale incursore, presso altri comandi ed
unita'   operative   delle   Forze   armate   nonche'   presso  altre
amministrazioni.
  7.  L'indennita'  di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita'
di  impiego  operativo  fondamentali  e  supplementari previste dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.

        
      
                               Art. 7.

                       Trattamento di missione

  1. Al  personale  impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi,   il   limite   di  duecentoquaranta  giorni  di  missione
continuativa  nella  medesima  localita',  previsto  dall'articolo 1,
comma 3,   della   legge   26 luglio  1978,  n.  417,  e'  elevato  a
trecentosessantacinque giorni.
  2.  Al  personale  sottoposto,  anche  su propria dichiarazione, ad
accertamenti  sanitari,  per  il  quale sia stato redatto il previsto
modello  di  lesione  traumatica  ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni  in  servizio  per  le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio  il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete  il  trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
  3.    L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfettaria  di  Euro 110,00  per  ogni  ventiquattro ore compiute di
missione,   in  alternativa  al  trattamento  economico  di  missione
vigente,   nell'ambito   delle   risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti  capitoli  di  bilancio.  Il rimborso forfettario non puo'
essere  concesso  qualora  il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle
spese  di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso
di  prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative  e'  corrisposto,  a  titolo  di rimborso, una ulteriore
somma  forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di  esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio
a  carico  dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
  4.  Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di  invio  in  missione  non  connessa  con  particolari attivita' di
servizio  di  carattere  operativo  e che coinvolga anche una singola
unita' di personale.
  5. Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di  non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che  consentano  la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  6. Al  personale  inviato  in  missione ed accasermato in strutture
militari  o  civili  convenzionate,  con  vitto  ed alloggio a carico
dell'amministrazione,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di viaggio,
compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante
di  euro  17,00,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 7,
comma 5,  del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
n.  163.  La  presente  disposizione  non  si  applica  al  personale
frequentatore     di     corsi.    In    caso    di    impossibilita'
dell'amministrazione  a  fornire  gratuitamente  il pasto meridiano o
serale  e'  corrisposto  il  rimborso  del  predetto pasto nei limiti
economici   previsti  dalla  normativa  vigente.  Ove  possibile,  il
predetto  alloggio  deve prevedere la sistemazione in camera singola,
rispondente ai normali standard alloggiativi.

        
      
                               Art. 8.

               Trattamento economico di trasferimento

  1. L'amministrazione,   ove   non   disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge   18 dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   provvede   a   stipulare   apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

        
      
                               Art. 9.

            Compenso forfettario di impiego e di guardia

  1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiore  alle  24  ore, che per imprescindibili esigenze funzionali
ovvero  prima  del  trasferimento  ad altro ente non possa fruire dei
recuperi  compensativi di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere
corrisposto   il  compenso  forfettario  di  guardia,  istituito  con
l'articolo 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002,  n.  163,  nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1
per  ogni  otto  ore  di  servizio  prestato oltre l'orario di lavoro
giornaliero.
  2.  Il  compenso  di  cui  al precedente comma 1 e' corrisposto, in
aggiunta  alla  giornata  lavorativa  di  riposo  psico-fisico  e  al
recupero delle festivita' o della giornata non lavorativa, qualora il
servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
  3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari
caratterizzate  da  particolari  condizioni  di  impiego prolungato e
continuativo  oltre  il  normale orario di lavoro, che si protraggono
senza  soluzione  di  continuita'  per  almeno  quarantotto  ore  con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso
forfettario  di  impiego,  istituito con l'articolo 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 giugno  2002,  n. 163, nelle misure
giornaliere  attualmente  in vigore e riportate nell'allegata tabella
2,  da  corrispondere  in  sostituzione  agli  istituti  connessi con
l'orario  di  lavoro,  per  un  periodo  non  superiore  a 120 giorni
all'anno.
  4.  A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter,
comma 6,  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso
di   cui   ai  precedenti  commi 1  e  3  nell'ambito  delle  risorse
disponibili,  e'  attribuito,  con  le  stesse modalita' previste dal
presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura
pari  al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e
gradi corrispondenti.
  5.  Le  esercitazioni,  le  operazioni  e  le  attivita'  di cui al
precedente  comma 3  sono  determinate  nell'ambito  delle rispettive
competenze  dai  Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone
il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
  6.   Le   risorse   destinate   ai  compensi  di  cui  al  presente
articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore
della Difesa.

        
      
                              Art. 10.

              Premio di disattivazione per artificieri

  1. Il  premio  di  disattivazione di cui all'articolo 1 della legge
29 maggio  1985,  n.  294,  nell'importo  stabilito  dall'articolo 4,
comma 5,  del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,
n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato
dall'autorita'  prefettizia  o  dalle  autorita'  locali  di pubblica
sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso  di  ritrovamento  di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni  giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza
di un reale rischio.

        
      
                              Art. 11.

                          Licenza ordinaria

  1. Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio  non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  della licenza ordinaria nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
  2. Per  il  personale  inviato  in  missione  all'estero a far data
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, i termini di cui al
comma 1  iniziano  a  decorrere dalla data di effettivo rientro nella
sede di servizio.
  3.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
  4.  Al  pagamento  sostitutivo  della licenza ordinaria si procede,
oltre  che  nei  casi  previsti  dall'articolo 11,  commi 1  e 2, del
decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche
nei  casi  di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge
28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione
di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
  5.  Ai  fini  del  computo dell'anzianita' di servizio utile per la
maturazione  della  licenza ordinaria di cui all'articolo 12, comma 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
si  considera  il  servizio  prestato presso le Forze di polizia e le
Forze armate.

        
      
                              Art. 12.

                 Licenza straordinaria e aspettativa

  1. La  riduzione  di  un  terzo  di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario   prevista   dall'articolo 3,   comma 39,  della  legge
24 dicembre  1993,  n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze armate.
  2.  Il  personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino  alla  pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio  della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita',  anche  oltre  i  limiti  massimi previsti dalla normativa
vigente.  Fatte  salve  le  disposizioni che prevedono un trattamento
piu'  favorevole,  durante  l'aspettativa  per  infermita'  sino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  subita  o  dell'infermita'  contratta,  competono gli
emolumenti  di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e  non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa   amministrazione   o   in   altre  amministrazioni,  previste
dall'articolo 14,  comma 5  della  legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili  la  meta'  delle  somme  corrisposte  dal  tredicesimo al
diciottesimo  mese  continuativo  di  aspettativa  e  tutte  le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione  qualora  la  pronuncia  sul
riconoscimento   della   causa   di   servizio  intervenga  oltre  il
ventiquattresimo  mese  dalla  data  del collocamento in aspettativa.
Tale  periodo  di  aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa  fruiti  ad  altro  titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
  3.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.

        
      
                              Art. 13.

                          Terapie salvavita

  1. In  caso  di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale  dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente  articolo,  sono  esclusi  dal computo dei giorni di licenza
straordinaria  i  relativi  giorni  di  ricovero ospedaliero o di day
hospital   ed  i  giorni  di  assenza  dovuti  alle  citate  terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura   convenzionata   o   da  equivalente  struttura  sanitaria
militare.  I  giorni  di  assenza  di cui al presente articolo sono a
tutti     gli     effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'Amministrazione   e   sono   retribuiti,  con  esclusione  delle
indennita'  e  dei  compensi  per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

        
      
                              Art. 14.

                    Tutela delle lavoratrici madri

  1. Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151,  al  personale  delle  Forze armate si applicano le seguenti
disposizioni:
    a) esonero   dalla   sovrapposizione   completa   dell'orario  di
servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla
stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
    b) esonero,  a  domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  servizio  notturno  sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
    c) esonero,   a  domanda,  per  la  madre  o  per  le  situazioni
monoparentali   dal   servizio   notturno  o  da  turni  continuativi
articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del
figlio;
    d) divieto  di  inviare  in  missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
    e) esonero,  a  domanda,  dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano  a  proprio  carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
    f) possibilita'  per  le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso  di  formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
    g) divieto  di  impiegare  la  madre o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli  39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  al  comma 1  si  applicano  dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.

        
      
                              Art. 15.

             Licenza straordinaria per congedo parentale

  1. In   deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 34  del  decreto
legislativo  26 marzo  2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32  del  medesimo  decreto  legislativo, e' concessa la
licenza   straordinaria   di  cui  all'articolo 13  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del
triennio  e  comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo  istituto.  Le  disposizioni del presente comma si applicano
anche  ai  fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio della licenza.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi  di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  non  comportano  riduzione del trattamento
economico,  fino  ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di  ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di  cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  e'  concesso  un corrispondente periodo di
licenza  straordinaria  senza  assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di licenza non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto  legislativo  16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
  9.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso
del bambino nella famiglia.

        
      
                              Art. 16.

                         Diritto allo studio

  1. Per  la  preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami
universitari  o  post  universitari  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate  le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli  esami  sostenuti  in  ragione  di  sei  ore per ogni giorno. Il
personale  in  tali  giornate  non  puo' comunque essere impiegato in
servizio.

        
      
                              Art. 17.

                            Tutela legale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975,  n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997,
n.  67,  convertito  con  legge  23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche  a  favore  del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza  del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente  deceduto,  si
applicano  le  vigenti  disposizioni  in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
  2.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale
delle  Forze  armate  indagato  o  imputato  per  fatti  inerenti  al
servizio,  che  intende  avvalersi  di  un  libero  professionista di
fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a richiesta dell'interessato, la
somma  di  Euro 2.500,00  per  le  spese  legali, salvo rivalsa se al
termine  del  procedimento  viene  accertata  la  responsabilita' del
dipendente a titolo di dolo.

        
      
                              Art. 18.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

  1. Al  fine  di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni
recate   dai   decreti   del   Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione  di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato
decreto   legislativo,  le  Amministrazioni  ed  i  Comandi  generali
provvedono  a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie
disposizioni   applicative,   emanate   sulle   materie   oggetto  di
contrattazione e di concertazione.
  2.  Le  Amministrazioni  e  i  Comandi  generali, qualora ravvisino
l'esigenza  di  approfondimenti  a  seguito  della trasmissione delle
disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente,   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  di  convocare  e  coordinare
appositi   incontri  tra  le  Amministrazioni  che  partecipano  alle
procedure  di  cui  all'articolo 1  del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.

        
      
          
Titolo II
DISPOSIZIONI FINALI

 
 
                              Art. 19.

                    Proroga di efficacia di norme

  1. Al  personale  di  cui al Titolo I continuano ad applicarsi, ove
non  in  contrasto  con  il  presente  decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di concertazione.

        
      
                              Art. 20.

                    Decorrenza del provvedimento

  1. Salvo   quanto   espressamente  previsto,  le  disposizioni  dei
precedenti  articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

        
      
                              Art. 21.

                         Norma programmatica

  1. Le  procedure  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla
legge  finanziaria  per  l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo
alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

        
      
                              Art. 22.

                        Copertura finanziaria

  1. All'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  19,942  milioni  di  euro  per  l'anno 2006, in 121,500
milioni  di  euro  per  l'anno  2007  e  in 267,883 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede:
    a) per  l'anno  2006,  mediante  riduzione dell'autorizzazione di
spesa  prevista  dall'articolo 1,  comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
    b) per  l'anno  2007,  quanto  a  30,000 milioni di euro mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 1,
comma 184,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266 e quanto a 91,500
milioni  di  euro  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa
prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
    c) a  decorrere  dall'anno  2008, quanto a 30,000 milioni di euro
mediante    riduzione    dell'autorizzazione    di   spesa   prevista
dall'articolo 1,  comma 184,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
quanto    a    237,883    milioni    di   euro   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 1, comma 549,
della   legge  27 dicembre  2006,  n.  296;  autorizzazioni  iscritte
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  4.1.5.4  "Fondi  da
ripartire  per  oneri  di personale", al capitolo 3027 dello stato di
previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 settembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 213

        
      
                            Tabella n. 1
                        (Articolo 9, comma 1)


                   COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA

=====================================================================
      |   Forze armate (D.P.R. n.    |      Importi giornalieri
Fascia|          163/2002)           |   (lun-ven/sab-dom e fest.)
=====================================================================
      |1° Cap. magg. Cap. magg. capo |
      |Cap. magg. scelto Cap. magg.  |
     I|capo scelto                   |             38,00
---------------------------------------------------------------------
      |Sergente Sergente maggiore    |
      |Sergente maggiore capo        |
      |Maresciallo Maresciallo       |
    II|ordinario Maresciallo capo    |             41,00
---------------------------------------------------------------------
      |1° Maresciallo Sottotenente   |
   III|Tenente Capitano              |             44,00
---------------------------------------------------------------------
    IV|Maggiore Tenente colonnello   |             49,00

                               ------

                 Tabella n. 2 (Articolo 9, comma 3)


                   COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

=====================================================================
               |   Forze armate   |                  |
               |    (D.P.R. n.    |     Importi      |
    Fascia     |    163/2002)     |   giornalieri    |lunedi-venerdi'
=====================================================================
               |                  |1° Cap. magg. Cap.|
               |                  | magg. capo Cap.  |
               |                  |magg. scelto Cap. |
sabato-domenica|I                 |magg. capo scelto |     62,00
---------------------------------------------------------------------
               |                  |Sergente Sergente |
               |                  |maggiore Sergente |
               |                  |  maggiore capo   |
               |                  |   Maresciallo    |
               |                  |   Maresciallo    |
               |                  |    ordinario     |
         124,00|II                | Maresciallo capo |     66,00
---------------------------------------------------------------------
               |                  |  1° Maresciallo  |
               |                  |   Sottotenente   |
         131,00|III               | Tenente Capitano |     72,00
---------------------------------------------------------------------
               |                  | Maggiore Tenente |
         143,00|IV                |    colonnello    |     85,00
---------------------------------------------------------------------
         165,00|                  |                  |

        
      

 

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