<<PUBBLICATO IN
GAZZETTA UFFICIALE IL CONTRATTO ECONOMICO 2006/07 E NORMATIVO
2006/09 RELATIVO AL PERSONALE MILITARE DELLE
FORZE ARMATE
- D.P.R. 11/9/2007 NR. 171>>
Finalmente e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
18/10/2007 il provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007).
D.P.R. 11/9/2007 NR. 171.
Dal mese di ottobre 2007 la parte economica
è gia' in busta paga, per il personale dell'Esercito e
dell'Aeronautica. Per la Marina Militare, i pagamenti saranno
effettuati regolarmente, ma con cedolino fuori busta.
Gli arretrati economici dal 1° febbraio al
30 settembre saranno in busta
paga quanto prima (mediamente circa sugli 750 euro lordi).
SideWeb s.r.l., 18/10/2007
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 Settembre 2007 , n. 171
(GU n. 243 del 18-10-2007
- Suppl. Ordinario n.209)
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007).
Titolo I
FORZE ARMATE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
"Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere A) e B) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
Visto lo schema di provvedimento relativo al quadriennio normativo
2006-2009 ed al biennio economico 2006 2007 per il personale non
dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica),
concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa,
dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla
Sezione COCER Aeronautica;
Vista l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria per il 2006), e l'articolo 1, comma 549, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e'
stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il
presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi
dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007, con la quale e' stato approvato, ai sensi
del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del
1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza
delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, lo
schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle
Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente
decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina
compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
Art. 2.
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Tenente | | |
colonnello/maggiore| 150,00 | 11,13 | 23.308,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 10,72 | 22.453,86
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 10,31 | 21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 9,88 | 20.705,72
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | |
luogotenente | 139,00 | 10,31 | 21.599,21
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con| | |
8 anni nel grado) | 135,50 | 10,05 | 21.055,35
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 9,86 | 20.666,87
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo | 128,00 | 9,49 | 19.889,92
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00 | 9,20 | 19.268,36
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 8,96 | 18.763,34
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | | |
capo (con 8 anni | | |
nel grado) | 122,50 | 9,09 | 19.035,28
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | | |
capo | 120,25 | 8,92 | 18.685,65
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | 116,25 | 8,62 | 18.064,09
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 8,33 | 17.442,53
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo scelto (con 8 | | |
atti nel grado) | 113,50 | 8,42 | 17.636,77
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo scelto | 111,50 | 8,27 | 17.325,99
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo | 108,00 | 8,01 | 16.782,12
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
scelto | 104,50 | 7,75 | 16.238,26
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore| 101,25 | 7,51 | 15.733,24
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato
nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Tenente | | |
Colonnello/Maggiore| 150,00 | 16,50 | 23.373,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 15,90 | 22.515,99
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 15,29 | 21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 14,66 | 20.763,02
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | |
luogotenente | 139,00 | 15,29 | 21.658,98
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con| | |
8 anni nel grado) | 135,50 | 14,91 | 21.113,61
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 14,63 | 20.724,06
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo | 128,00 | 14,08 | 19.944,96
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00 | 13,64 | 19.321,68
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 13,28 | 18.815,27
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | | |
capo (con 8 anni | | |
nel grado) | 122,50 | 13,48 | 19.087,95
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | | |
capo | 120,25 | 13,23 | 18.737,36
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | 116,25 | 12,79 | 18.114,08
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 12,35 | 17.490,80
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo (con 8 anni | | |
nel grado) | 113,50 | 12,49 | 17.685,57
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo scelto | 111,50 | 12,27 | 17.373,93
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo | 108,00 | 11,88 | 16.828,56
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
selto | 104,50 | 11,49 | 16.283,19
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore| 101,25 | 11,14 | 15.776,78
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale,
stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 164,70 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate,
individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato
delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di
cui alla seguente tabella:
=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Tenente | | |
Colonnello/Maggiore| 150,00 | 127,50 | 24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 122,83 | 23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 118,15 | 22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 113,26 | 21.946,28
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | | |
luogotenente | 139,00 | 118,15 | 22.893,30
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con| | |
8 anni nel grado) | 135,50 | 115,18 | 22.316,85
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 133,00 | 113,05 | 21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo | 128,00 | 108,80 | 21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00 | 105,40 | 20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 102,64 | 19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | | |
capo (con 8 anni | | |
nel grado | 122,50 | 104,13 | 20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | | |
capo | 120,25 | 102,21 | 19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | 116,25 | 98,81 | 19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 112,25 | 95,41 | 18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo scelto (con 8 | | |
anni nel grado) | 113,50 | 96,47 | 18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo scelto | 111,50 | 94,77 | 18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
capo | 108,00 | 91,80 | 17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | | |
scelto | 104,50 | 88,82 | 17.211,15
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore| 101,25 | 86,06 | 16.675,88
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita'
integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.
Art. 4.
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
| Incrementi mensili | Valori mensili lordi
Gradi | lordi (euro) | (euro)
=====================================================================
Tenente colonnello | 5,58 | 259,08
---------------------------------------------------------------------
Maggiore | 5,58 | 259,08
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 5,53 | 256,93
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 5,48 | 254,68
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 5,30 | 246,00
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | |
luogotenente | 5,41 | 251,41
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo (con 8 | |
anni nel grado) | 5,41 | 251,41
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo | 5,41 | 251,41
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo | 5,28 | 245,38
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario | 5,19 | 240,99
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 5,25 | 236,85
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo| |
(con 8 anni nel grado)| 6,40 | 240,10
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo| 6,40 | 240,10
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore | 5,55 | 234,95
---------------------------------------------------------------------
Sergente | 5,18 | 231,38
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo | |
scelto (con 8 anni nel| |
grado) | 6,40 | 232,60
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo | |
scelto | 6,40 | 232,60
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo | 5,18 | 231,38
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore | |
scelto | 5,12 | 230,62
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal maggiore | 5,12 | 223,82
Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze,
nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con
determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti
previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per
promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento
per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009,
individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore
della Difesa, dei fondi previsti dall'articolo 9, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo
di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di
funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al
fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza
armata e previa informazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, alle
rappresentanze militari centrali, sono annualmente determinati i
criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate
ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche'
le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi
previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.
Art. 6.
Indennita' operative
1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su
proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del
Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli
incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei
contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio
1976, n. 187.
2. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente:
"2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i
comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di
grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali
indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3,
comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata
dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con
l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui
all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78.
Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del
personale destinatario della misura sopra prevista.".
3. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui
all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata
al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di
impiego operativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120
per cento.
5. Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze
Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.
6. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in
possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se
impiegato, per finalita' delle Forze Speciali ed in
operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle
attivita' tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed
unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre
amministrazioni.
7. L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita'
di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.
Art. 7.
Trattamento di missione
1. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione
continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1,
comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a
trecentosessantacinque giorni.
2. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
3. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo'
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfettaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo'
essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle
spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso
di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio
a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di invio in missione non connessa con particolari attivita' di
servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola
unita' di personale.
5. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
6. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture
militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico
dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio,
compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante
di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
n. 163. La presente disposizione non si applica al personale
frequentatore di corsi. In caso di impossibilita'
dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o
serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti
economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il
predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola,
rispondente ai normali standard alloggiativi.
Art. 8.
Trattamento economico di trasferimento
1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
Art. 9.
Compenso forfettario di impiego e di guardia
1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali
ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei
recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro
giornaliero.
2. Il compenso di cui al precedente comma 1 e' corrisposto, in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al
recupero delle festivita' o della giornata non lavorativa, qualora il
servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari
caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e
continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono
senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso
forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure
giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella
2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni
all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter,
comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso
di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse
disponibili, e' attribuito, con le stesse modalita' previste dal
presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura
pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e
gradi corrispondenti.
5. Le esercitazioni, le operazioni e le attivita' di cui al
precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive
competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone
il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
6. Le risorse destinate ai compensi di cui al presente
articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore
della Difesa.
Art. 10.
Premio di disattivazione per artificieri
1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge
29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 4,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,
n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato
dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica
sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza
di un reale rischio.
Art. 11.
Licenza ordinaria
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno
successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data
dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella
sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche
nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge
28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione
di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la
maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 12, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le
Forze armate.
Art. 12.
Licenza straordinaria e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze armate.
2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa
vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento
piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
3. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.
Art. 13.
Terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza
straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 14.
Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di
servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla
stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
monoparentali dal servizio notturno o da turni continuativi
articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del
figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
Art. 15.
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la
licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del
triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di
licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso
del bambino nella famiglia.
Art. 16.
Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami
universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il
personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in
servizio.
Art. 17.
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997,
n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si
applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale
delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di
fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la
somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al
termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del
dipendente a titolo di dolo.
Art. 18.
Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni
recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali
provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie
disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di
contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino
l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle
disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare
appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle
procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
Titolo II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui al Titolo I continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 20.
Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei
precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Art. 21.
Norma programmatica
1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla
legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo
alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.
Art. 22.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 19,942 milioni di euro per l'anno 2006, in 121,500
milioni di euro per l'anno 2007 e in 267,883 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
b) per l'anno 2007, quanto a 30,000 milioni di euro mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1,
comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 91,500
milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 30,000 milioni di euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
quanto a 237,883 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4 "Fondi da
ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 213
Tabella n. 1
(Articolo 9, comma 1)
COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA
=====================================================================
| Forze armate (D.P.R. n. | Importi giornalieri
Fascia| 163/2002) | (lun-ven/sab-dom e fest.)
=====================================================================
|1° Cap. magg. Cap. magg. capo |
|Cap. magg. scelto Cap. magg. |
I|capo scelto | 38,00
---------------------------------------------------------------------
|Sergente Sergente maggiore |
|Sergente maggiore capo |
|Maresciallo Maresciallo |
II|ordinario Maresciallo capo | 41,00
---------------------------------------------------------------------
|1° Maresciallo Sottotenente |
III|Tenente Capitano | 44,00
---------------------------------------------------------------------
IV|Maggiore Tenente colonnello | 49,00
------
Tabella n. 2 (Articolo 9, comma 3)
COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO
=====================================================================
| Forze armate | |
| (D.P.R. n. | Importi |
Fascia | 163/2002) | giornalieri |lunedi-venerdi'
=====================================================================
| |1° Cap. magg. Cap.|
| | magg. capo Cap. |
| |magg. scelto Cap. |
sabato-domenica|I |magg. capo scelto | 62,00
---------------------------------------------------------------------
| |Sergente Sergente |
| |maggiore Sergente |
| | maggiore capo |
| | Maresciallo |
| | Maresciallo |
| | ordinario |
124,00|II | Maresciallo capo | 66,00
---------------------------------------------------------------------
| | 1° Maresciallo |
| | Sottotenente |
131,00|III | Tenente Capitano | 72,00
---------------------------------------------------------------------
| | Maggiore Tenente |
143,00|IV | colonnello | 85,00
---------------------------------------------------------------------
165,00| | |
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