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Riceviamo
e pubblichiamo il seguente intervento di
Luca Tartaglione (delegato Cocer E.I.)
dal titolo:
Non c’è
pace per taluni delegati COCER!!!!
Roma, 23 nov. 2011 -Riceviamo e pubblichiamo il seguente intervento. Condividi Leggi anche il servizio precedente: clicca qui >>> Non c’è pace per taluni delegati COCER!!!!Il 07 ottobre 2011 il delegato COCER è stato sanzionato disciplinarmente, per le motivazioni tratte dai noti fatti di causa, a seguito di un giudicato penale. Incredibile!!! Non sarà mica questa la specificità militare? può l’autorità militare sanzionare con i vizi di fatto e diritto, innanzi a questioni penali di diffamazione a mezzo internet, peraltro ampiamente dibattute nei due gradi di giudizio ed in cui i Giudici del Tribunale Militare e della Corte Militare di Appello non hanno rilevano violazione di norme amministrative e ne violazione degli impegni assunti con il giuramento tantomeno offese o discredito alla persona, in relazione allo status e al grado rivestito. Altresì, può un provvedimento disciplinare, attesa la sua peculiarità, non tenere in esame quegli stessi fatti che hanno formato oggetto del giudizio penale ovvero l’analisi di tutto il fascicolo processuale dei due gradi di giudizio?Una sanzione di consegna semplice per fatti presunti commessi nell’esercizio di mandato della rappresentanza militare ha il sapore della beffa a conoscere delle norme sull’ordinamento militare che prevedono un altro tipo di provvedimento e procedimento, infatti nel caso di specie trattandosi di mancanza commessa nell’esercizio delle funzioni di delegato della rappresentanza militare andava avviato un procedimento per la Consegna di rigore. Il tutto condito con un tocco di umiliazione allorquando la sanzione è stata notificata al delegato COCER a cura di un inferiore di grado!! disposizione questa personalmente percepita dal delegato quale ulteriore mortificazione personale per fatti di causa vissuti come dramma personale e familiare; per fatti di causa che dopo circa 4 anni di un estenuante e logorante procedimento penale di tipo indiziario/testimoniale, tra Palermo Napoli e Roma hanno lasciato una profonda ferita nell’animo del delegato che ne ha di fatto condizionato l’esercizio del mandato ovvero dall’avvio del procedimento e sino ad oggi il mandato del delegato COCER Tartaglione è stato indubbiamente limitato per gli effetti psico-fisici che, umanamente, tali estenuanti processi - ed anche l’azione disciplinare del comandante di reggimento - produce sulla persona.In generale comunque questo provvedimento disciplinare voluto dalla linea di comando dell’Esercito Italiano si pone a compressione e limitazione del costituzionale diritto di critica riconosciuto anche al cittadino militare, interviene punitivamente per fatti di causa laddove la Corte Militare di Appello, a conferma dell’impugnata sentenza di primo grado, aveva ribadito che l’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) è riconosciuto a tutti i militari, a prescindere da una eventuale loro carica rappresentativa, siano essi delegati COBAR, COIR o COCER, ciò anche in armonia con l’art. 52 della Costituzione a tenore del quale “L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” ”, e con la legge discendente, che, per l’appunto, ha conferito ai militari i diritti dei cittadini e previsto che possono essere imposte ai membri dell’esercito limitazioni nell’esercizio di tali diritti e l’osservanza di particolari doveri al (solo) fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate rispecchiando appieno l’esigenza, che trova il suo fondamento nella Carta Costituzionale, di una democraticità dell’ordinamento di tale corpo attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di questo dei propri fini istituzionali a cui non osta affatto la critica [cfr: Corte Costituzionale nr. 126 del 29 aprile 1985 e nr. 449 del 13 dicembre 1999; Consiglio di Stato, sezione quinta, nr. 837 (ord.) del 2 giugno 1998].
Luca Tartaglione |