Compenso Forfettario di impiego per il personale delle FF.AA.

“Le stranezze…”

 

Roma, 7 giu. 2011 - Pubblichiamo di seguito un interessante articolo di approfondimento sul C.F.I. (Compenso forfettario di impiego). Condividi

 


Articolo di approfondimento
a cura di Domenico Bilello
 

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Compenso Forfettario di impiego per il personale delle FF.AA. - “Le stranezze…”


Premesso che il Compenso forfettario di impiego (C.F.I.) è stato istituito con la concertazione del 2002 che ha introdotto questo compenso con l’art. 9 comma 6 del D.P.R. 163/2002 che di seguito si cita:

“6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è istituito il compenso forfettario d’impiego nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro.”

Il successivo art. 7 del citato decreto cita:

“7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impiegato in esercitazioni od operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.”

Dalla lettura della norma di legge di cui sopra emerge chiaramente la ratio della norma ed in particolare i due fini del compenso C.F.I. che sono:

1° - il C.F.I. è stato istituito per sostituire gli istituti connessi con l’orario di lavoro, ovvero per forfettizzare con una somma una tantum (che oggi tra l’altro va di moda …) le ore che il personale militare impiegato di talune attività svolge oltre l’orario di lavoro, in sintesi il personale impiegato in esercitazioni/operazioni invece di avere diritto all’indennità di straordinario avrà diritto a percepire questa somma forfettaria.

2° - introdurre un semplice ed unico compenso che vada a remunerare con una determinata somma il personale per l’impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro per esercitazioni od operazioni militari che durino almeno 48 ore con l’unico vincolo stabilito dalla norma che tale personale militare deve rimanere disponibile nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.

A questo punto, sembra tutto chiaro invece ecco che sorge il problema, il problema è stato sollevato prima da PERSOMIL che rispondendo ad un quesito ha chiarito che secondo la predetta D.G. tale compenso ha natura giornaliera e non è frazionabile  e quindi per essere corrisposto per un determinato giorno le esercitazioni/operazioni devono comprendere per intero la giornata dalle 00.01 alle 24.00, ovviamente gli Stati Maggiori si sono adeguati, come ad esempio lo SME con la direttiva sull’istituto dello straordinario e compensi connessi con all’orario di lavoro (4^ serie aggiunte e varianti, pag. 38) in cui viene affermato quanto segue:

“inoltre, tenuto conto della natura del C.F.I. che è giornaliero, non frazionabile e da corrispondere per l’intera giornata calendariale, qualora l’inizio/termine dell’attività non coincida con l’inizio/termine del giorno calendariale, il maggiore impiego del personale in tali giornate deve essere remunerato con lo straordinario/recupero compensativo.”

 E’ chiaro che tale interpretazione data di recente alla norma del C.F.I. del 2002 ha in se delle distonie che di seguito vengono elencate:

1° viene affermato che il C.F.I. ha natura giornaliera non frazionabile, tale affermazione è in contrasto con la ratio della norma (art. 9 comma 6 DPR 163/2002 che di contro stabilisce quanto segue:

“6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è istituito il compenso forfettario d’impiego nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro.”

E’ pacifico che la misura giornaliera è riferita alla giornata lavorativa del personale militare, che è utile ribadire è stabilita dalla legge 231/90 art. 10 comma 1 che cita: “ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 01.07.1990 l’orario delle attività giornaliere del personale militare delle forze armate …. è fissato in 36 ore settimanali…”. I successivi DPR 394/95, DPR 255/99, DPR 163/02, 52/09 hanno sempre affermato la durata dell’orario di lavoro settimanale per il personale militare.

Quindi nel quadro giuridico di riferimento del personale militare esiste il dovere alla totale disponibilità al servizio, ed il totale dell’orario delle attività giornaliere deve essere di 36 ore settimanali. Questi sono i due capisaldi dell’orario di lavoro del personale militare. Introdotto questo principio è chiaro che la misura giornaliera del CFI è da riferirsi esclusivamente alla giornata lavorativa (otto ore o altro secondo l’articolazione dell’orario di lavoro dell’Ente di appartenenza o della F.A.) e NON la giornata calendariale di 24 ore anche perché il CFI è stato introdotto in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro, quindi le ore di lavoro giornaliero! A prova di tale affermazione è sufficiente leggere l’art. 7 comma 9 del DPR 163/2002 (che ricordiamo è quello che ha creato il CFI) che per analogia istituendo la forfettaria sul trattamento di missione ha ben specificato l’orizzonte temporale di riferimento, infatti ha stabilito quanto segue: “… la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione,…” . Quindi, se la volontà del legislatore fosse stata quella di istituire un CFI calendariale lo avrebbe ben specificato come ha fatto con la forfettaria di missione, cosa che ovviamente non ha fatto!