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Niente libera informazione per i militari? I vertici iniziano preventivamente a preoccuparsi... Presentata una interrogazione

 

 

Roma, 21 ott. 2011 - Interrogazione. Condividi

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:


il personale dell'Aeronautica militare ha ricevuto all'indirizzo di posta istituzionale una comunicazione a firma del sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica militare in cui si legge: «La forte incidenza dei sistemi di comunicazione di massa sui processi decisionali di natura strategica e sulla formazione della coscienza collettiva nella "società globale" del XXI secolo ha indotto anche la Forza Armata ad interagire in modo incisivo e trasparente con l'opinione pubblica, veicolando le finalità ultime della missione assegnata ed i valori etici cui costantemente informa il proprio operato.

Tale esigenza, peraltro, scaturisce anche dalla necessità di conformarsi ai princìpi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa introdotti nell'ordinamento giuridico italiano agli inizi degli anni '90 e volti a garantire, fra l'altro, un rapporto più immediato e diretto con i cittadini.

In quest'ottica sono state intraprese numerose iniziative (esempio: costituzione degli Uffici Relazioni con il pubblico, potenziamento dei servizi di Pubblica Informazione ed incremento dell'attività divulgativa, organizzazione di Master, Convegni e Seminari per diffondere la cultura aeronautica all'esterno dell'organizzazione militare eccetera) che hanno avuto il merito di rafforzare nell'opinione pubblica un sentimento di profondo rispetto verso l'istituzione militare è di incondizionata stima per i suoi componenti.

Questa apertura alla società civile, incentivata anche dalle Autorità politiche, ha generato in taluni l'erronea convinzione di poter liberamente e discrezionalmente divulgare notizie d'interesse militare.

Al riguardo va sottolineato che la comunicazione verso l'esterno trova un limite invalicabile nella necessità di tutelare in ogni circostanza la sicurezza delle installazioni militari e del personale che vi opera, a presidio della quale la normativa vigente impone ad ogni appartenente alle Forze Armate cautele nella libera manifestazione del pensiero nonché l'obbligo di mantenere il dovuto riserbo sulle questioni militari. Si tratta di princìpi fondamentali, ma non di rado fraintesi, poiché continuano a verificarsi inaccettabili episodi di divulgazione non autorizzata di notizie e immagini di sensibilità militare attraverso gli strumenti più disparati (organi di stampa, internet, telefoni cellulari eccetera), tali anche da compromettere la riservatezza di informazioni classificate ed arrecare serio pregiudizio alla sicurezza nazionale.

In particolare è stato rilevato che il ricorso alla rete internet e ai vari social network consente la diffusione di notizie riservate, o riferibili al servizio, delle quali non è possibile prevedere e circoscrivere il successivo utilizzo e le possibili manipolazioni. Parimenti censurabile è l'abitudine, piuttosto consolidata, ad intrattenere conversazioni private anche in luoghi aperti al pubblico su argomenti afferenti o collegati al servizio, nel corso delle quali, talvolta in buona fede e sottovalutando la reale portata dei fatti riferiti, vengono rese informazioni suscettibili di facili e perniciose strumentalizzazioni. Per fugare ogni dubbio sulla cogenza delle menzionate prescrizioni ritengo doveroso, in questa sede, richiamare le principali norme di riferimento in materia:

articoli 1472 del Codice dell'Ordinamento Militare: [...];

articolo 722 del Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: [...];

il tenore letterale delle citate disposizioni è inequivocabile: se la libera manifestazione del pensiero su tutte le questioni d'interesse militare o comunque correlabili al servizio è subordinata alla preventiva autorizzazione degli organi competenti (per l'A.M. lo Stato Maggiore), il dovere di riserbo, che caratterizza lo status di militare, è assoluto e sussistente anche laddove si ritenga di trattare argomenti di marginale importanza o comunque non particolarmente lesivi della sicurezza dell'organizzazione. Ne consegue che l'accertata violazione dei suddetti doveri comporta nei confronti dei responsabili l'adozione di severi provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, quali ad esempio la divulgazione di notizie segrete o riservate (articolo 127 c.p.m.p.) e il rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni (articolo 185 c.p.m.p.), l'esercizio dell'azione penale. Sensibilizzo, pertanto, le Autorità cui è devoluta l'azione di comando affinché, attraverso una mirata opera di informazione ed indottrinamento rivolta al personale dipendente, assicurino sempre lo scrupoloso rispetto dell'obbligo della riservatezza su questioni concernenti il servizio. Nell'occasione mi rivolgo anche a ciascun militare evidenziando come un'adeguata cultura nello specifico settore della sicurezza debba caratterizzare il proprio patrimonio di conoscenze tecnico-professionali e rappresentare, allo stesso tempo, un irrinunciabile valore morale. Il Sottocapo di stato maggiore A.M. Gen. S.A. Roberto Corsini»;

la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che nell'articolo 9, legge 11 luglio 1978, n. 382 - ora recepito in modo difforme nelle norme ripetute nel citato messaggio -, dove stabilisce che non è consentito ai militari manifestare pubblicamente il proprio pensiero senza previa autorizzazione su argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, afferma che non possono essere inclusi ogni forma di attività e ogni aspetto del servizio, specialmente se normali e notori, e comunque l'Amministrazione, ove ritenga violata la predetta norma, è tenuta a contestare esplicitamente all'interessato il carattere riservato dell'argomento da lui trattato in un pubblico dibattito, in modo da consentirgli di svolgere le sue precisazioni e le sue argomentazioni sul punto (Consiglio di Stato, sezione IV, 24 gennaio 1985, n. 19);

grazie alle notizie trapelate dagli ambienti militari nel tempo hanno preso il via importanti inchieste e indagini penali, conclusesi con il rinvio a giudizio di alti ufficiali e dei vertici militari pro tempore;

la preventiva comunicazione sostanzialmente tesa a dissuadere i militari da ogni possibile forma di libera comunicazione o commento ad attività di servizio, come di fatto lo è la nota citata, appare, agli interroganti, un'azione che rischia di essere vista come intimidatoria e esagerata al punto da far ritenere, ad esempio, che anche le attività sportive recentemente esaltate dal Ministro interrogato possano rientrare tra gli argomenti vietati dall'interpretazione restrittiva data alla norma in argomento, o ancora che la morte, le modalità del decesso, di un militare impiegato nelle missioni internazionali di guerra siano un fatto riservato la cui divulgazione può nuocere alla sicurezza nazionale e alle Forze armate;

 

ad avviso degli interroganti la reticenza comunicativa e le limitazioni imposte dai vertici militari anche sugli argomenti e gli aspetti del servizio ritenuti «normali e notori» ha impedito alle Forze armate di svilupparsi pienamente come uno strumento al servizio della collettività, la cui integrazione sociale e la consapevole e trasparente partecipazione alla vita del Paese fossero intese come

baluardo posto alle possibili deviazioni dai compiti ad esse affidati dalla Costituzione;

l'interpretazione estensiva delle norme citate potrebbe, in astratto, essere tesa ad evitare la conoscenza da parte dei cittadini non appartenenti alle Forze armate di fatti riguardanti la commissione da parte di militari, di ogni ordine e grado, di possibili reati ai danni della collettività, della salute pubblica e della sicurezza nazionale -:

se sia intenzionato a dettagliare in modo estremamente preciso gli argomenti ritenuti di vietata divulgazione al fine di prevenire comportamenti sanzionatori nei confronti dei militari che potrebbero in astratto compromettere il sereno svolgimento dei compiti istituzionali e dei servizi ai medesimi affidati;

se sia intenzionato a garantire il pieno e libero esercizio del diritto costituzionale della libertà di espressione e di opinione.
(4-13659)

Pervenuta dal: PDM - Marco Luca Comellini.

 

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Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
info@sideweb.it

 
 
 
 

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