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 Ultimo aggiornamento: martedì 12 luglio 2011 10.56



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“Partecipiamo ai nostri utenti la presente iniziativa che intende dare conoscenza del mondo militare attraverso le voci di coloro che lo vivono direttamente”
Roma, 13 dic - Cittadini in divisa, le loro storie in un libro per raccontare le verità ignorate.
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Tutela dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, Continua l'inasprimento dei regolamenti a sfavore del personale Statale.... Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di D.P.R.

 

 

Consiglio dei Ministri n.145 del 07/07/2011

Roma, 8 lug. 2011 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento che interviene a tutela dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, consentendole di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui è stata accertata l’inidoneità psicofisica permanente e assoluta, oppure al demansionamento nel caso di accertata inidoneità psicofisica permanente e relativa, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La posizione del dipendente sottoposto all’accertamento viene comunque tutelata con la predisposizione di un procedimento di verifica dell’idoneità al servizio, con piena garanzia dei suoi diritti derivanti dal rapporto di lavoro; il regolamento ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato. Condividi 

Fonte: http://www.governo.it



SCHEDA INFORMATIVA
 

Su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta, di concerto col ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maurizio Sacconi, il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina il decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante disciplina in materia di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti  pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165".

Il regolamento disciplina il procedimento di verifica dell'inidoneità permanente psicofisica al servizio dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato. Per il personale in regime di diritto pubblico (militari, diplomatici, magistrati) rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Il provvedimento integra, senza sovrapporvisi, la disciplina legislativa vigente prevista per altre e specifiche finalità sulle conseguenze dell'inidoneità psicofisica permanente del dipendente pubblico.

PROCEDURA DI VERIFICA E MISURE CAUTELARI

La procedura di verifica può essere attivata dall'amministrazione sia in caso di assenza del dipendente per malattia protratta (oltre un certo periodo) sia in presenza di comportamenti del dipendente che facciano ragionevolmente presumere una inidoneità permanente o assoluta al servizio.

Nel caso di circostanze che sconsiglino la presenza in ufficio del dipendente è prevista la sospensione cautelare dal servizio prima che il dipendente sia sottoposto alla visita di idoneità.

In caso di accertata inidoneità permanente relativa, l'amministrazione può adibire il dipendente a mansioni di altro profilo professionale, equivalenti o inferiori. Se si tratta di dirigente può essere conferito un incarico dirigenziale diverso, compatibile con l'esito dell'accertamento medico. Se si accerta la permanente inidoneità assoluta psicofisica, o nel caso in cui il dipendente si rifiutasse ripetutamente di sottoporsi alla visita medica, è prevista la risoluzione del rapporto lavorativo.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando la giustificazione e l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti, ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, comprese la legge 8 agosto 1995, n. 335 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Resta salva, infine, la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Fonte: http://www.innovazionepa.gov.it

 

 

 

 

 

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Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
info@sideweb.it

 
 
 
 

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