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Messaggio al personale da parte dell'A.M.: "Decreto-legge n. 27/2011: misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

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Il 26 marzo scorso è stato emanato il decreto-legge in titolo, recante “misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Il provvedimento  è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  71 del 28 marzo 2011 ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il predetto decreto-legge contiene significative misure perequative degli effetti sul trattamento economico del personale militare derivanti dalle disposizioni introdotte con la manovra finanziaria correttiva di cui al decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, a suo tempo illustrato con il 39° Messaggio al Personale.

Il provvedimento, che accoglie alcune specifiche richieste formulate da tutti i dicasteri interessati, rappresenta l’apice di un’attività iniziata sin dall’emanazione del decreto-legge n. 78/2010 e finalizzata a rimuovere/attenuare gli effetti della manovra correttiva sul trattamento economico del personale militare, che risultava particolarmente penalizzato.

Di fatto, sono stati salvaguardati gli emolumenti peculiari afferenti allo status e all’impiego operativo del personale, fermo restando il blocco degli altri istituti comuni con altri settori della P.A. (ad esempio: in materia previdenziale e di buonuscita, il blocco delle procedure di concertazione, ecc …).

Soltanto dopo il completamento dell’iter legislativo del provvedimento in titolo, con la conversione in legge dello stesso, ne potranno essere definitivamente analizzati gli aspetti applicativi.       

In particolare, il predetto provvedimento prevede gli interventi di seguito descritti.

a.   Incremento della dotazione del Fondo per le misure perequative di cui all’art. 8, co. 11-bis, del DL 78/2010

Il decreto consente l’erogazione di misure perequative attraverso lo stanziamento di ulteriori 345 mln. di euro, nel triennio 2011-2013, al personale delle FF.AA., FF.PP. e VV.FF., che si aggiungono ai 160 mln. già previsti  dalla legge n. 122/2010 per il biennio 2010-2011. Di fatto la dotazione del fondo, al momento, è così ripartita: 195 mln. per l’anno 2011; 195 mln. per l’anno 2012; 115 mln. per l’anno 2013.

L’onere relativo al predetto stanziamento viene coperto mediante una riduzione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 2004 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale  non  direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, rimasti ad oggi inutilizzati.

La ripartizione delle risorse tra i diversi dicasteri interessati e l’attuazione delle misure perequative avverrà con apposito decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
 

b.   Possibilità di ulteriore alimentazione del predetto Fondo

E’ prevista la possibilità che gli stanziamenti di cui sopra possano aumentare attraverso due distinti sistemi di alimentazione, rispettivamente per FF.AA. e per FF.PP./VV.FF., previo DM del MEF di concerto con il Min. Difesa/Interno.

Per il personale delle FF.AA. la quota di competenza potrà essere incrementata, per ciascuno degli anni interessati attraverso la diminuzione delle spese per le missioni internazionali di pace.

Per il personale delle FF.PP. e dei VV.FF. la quota di competenza potrà essere aumentata attraverso la destinazione ad hoc di parte delle risorse di cui al Fondo Unico Giustizia (finanziato soprattutto con le risorse derivanti dalle operazioni antimafia).

 

c.   Corresponsione di assegni una tantum

Le predette risorse sono destinate al finanziamento di misure perequative degli effetti generati dalla manovra correttiva esclusivamente sotto forma di assegni una tantum. Tali misure sono perciò, allo stato attuale, prive di effetti sulla buonuscita e di trascinamento/consolidamento per gli anni futuri.

Tra gli effetti da compensare con le sopra citate misure perequative  sono compresi gli incrementi relativi ai seguenti istituti:

- omogeneizzazione stipendiale al trattamento dirigenziale in favore del personale direttivo, rispettivamente al compimento di 13, 15, 23 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale;

- assegno funzionale pensionabile per la remunerazione dell’anzianità di servizio, rispettivamente al compimento di 17, 27 e 32 anni di servizio, del personale non dirigente e non “omogeneizzato”;

- parametri stipendiali connessi all’anzianità nel grado, in favore del personale “parametrato”.

Tali interventi si aggiungono a quelli già previsti dalla legge n. 122/2010, relativi a:

-progressione stipendiale per classi e scatti del personale dirigente e “omogeneizzato”;

- adeguamento annuale del trattamento dirigenziale;

-effetti economici delle promozioni in favore di tutte le categorie di personale.

Il nuovo provvedimento normativo prevede altresì che il citato Fondo sia destinato alla corresponsione di assegni una tantum anche per gli effetti derivanti dall’applicazione della disposizione relativa al cd. “blocco della massa stipendiale” all’anno 2010.

In conseguenza di ciò le misure perequative - che, come detto, verranno individuate con apposito DPCM - potranno compensare anche gli effetti sui seguenti istituti, rientranti tra i cdd. “eventi straordinari della dinamica retributiva”:

- indennità operative connesse a funzioni diverse conseguite in corso d’anno;

- altre indennità operative non connesse alla progressione in carriera;

- indennità accessorie non rientranti nell’ordinaria retribuzione, quali, ad esempio, lo straordinario, l’indennità di rischio, le indennità di turno, ecc…
 

 

d.  Istituti soggetti alle misure correttive 2010 ed esclusi dalla misure perequative

Per completezza d’informazione si sottolinea che restano comunque immutati i seguenti aspetti introdotti dalle misure correttive del DL n. 78/2010:

- taglio del trattamento economico più elevato (90.000-150.000 euro);

- blocco delle procedure di concertazione per il triennio 2010-2012;

- diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per il trattamento di anzianità (cd. “finestra mobile”);

- rateizzazione fino a tre anni dell’indennità di buonuscita;

- computo dell’indennità di buonuscita, dal 1/1/2011, secondo le regole “civilistiche”.

Autore : SMA 1° Reparto

22/04/2011

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Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
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