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Differimento di alcune giornate festive A decorrere dall'anno 2012 viene stabilito annualmente, con apposito DPCM (da emanarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento), il differimento, sulla base della più diffusa prassi europea, delle festività del Santo Patrono (ad eccezione della ricorrenza |
Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (del D.-L. 13/8/2011 NR. 138). Misure entrate in vigore anche per il personale militare
Roma, 08/11/2011 -
A.M. - 47° Messaggio al Personale.
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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Alcune delle misure introdotte con il sopra menzionato provvedimento interessano direttamente anche il personale militare. Quindi, al fine di tenere informato il personale, illustriamo brevemente le disposizioni di maggior interesse inerenti al trattamento economico di servizio e di quiescenza, nonché allo stato giuridico.
TRATTAMENTO
ECONOMICO - Differimento della liquidazione dell’indennità di buonuscita Viene introdotto il differimento della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dagli attuali sei mesi a ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio, ad eccezione del collocamento in congedo per raggiunti limiti d’età o d’ufficio per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, nonché per infermità o decesso. La predetta disposizione viene applicata a tutto il personale che, al di fuori delle sopra indicate eccezioni, matura i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138/2011 (ovvero dal 14 agosto c.a.). Rimane l’applicazione della previgente normativa per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del citato decreto.
- Interventi sugli assegni relativi al trattamento di servizio È stato ribadito il taglio dei trattamenti economici di servizio più elevati, in misura pari al 5% per gli importi superiori a 90.000 euro annui lordi e al 10%, per gli importi superiori a 150.000 euro annui lordi, già introdotto dal D.L. 78/2010. La disposizione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013.
- Istituzione del cd. “contributo di solidarietà” È stato istituito un “contributo di solidarietà”, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, in ragione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e delle prioritarie esigenze di finanza pubblica. Il contributo verrà determinato applicando la misura percentuale del 3% alla quota di reddito annuo lordo complessivo ai fini IRPeF, derivante cioè sia da lavoro dipendente, da rendite immobiliari e finanziarie ovvero da altri redditi, eccedente l’importo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Il contributo non verrà applicato alla quota
di reddito già soggetta al taglio del 10% di cui
al D.L. n. 78/2010 (taglio sopra illustrato) e
sarà comunque considerato un onere deducibile ai
fini delle imposte sul reddito. - Obbligo di utilizzare la classe economica sui vettori aerei civili I dipendenti della P.A., inclusi i dirigenti, che utilizzano il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all’interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d’Europa (che raggruppa oggi, con i suoi 47 Stati membri, quasi tutte le nazioni del continente), dovranno utilizzare la classe economica.
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - Interventi sugli assegni relativi al trattamento di quiescenza È stato ribadito il taglio delle cc.dd. “pensioni d’oro”, in misura pari al 5% del trattamento superiore a 90.000 euro annui lordi e al 10% del trattamento superiore a 150.000 euro annui lordi, già introdotto dal D.L. 98/2011. La disposizione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2014.
STATO GIURIDICO - Possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di anzianità contributiva Anche per gli anni 2012-2013-2014 viene estesa la possibilità - già prevista per gli anni 2009-2010-2011 dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 - per le Amministrazioni Pubbliche di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, anche dirigente, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Restano invariate le modalità applicative già previste dalla norma prorogata. In particolare, si evidenzia che la definizione degli specifici criteri e delle modalità applicative dei principi della sopra richiamata disposizione per il personale del comparto Sicurezza e Difesa, in ragione delle peculiarità ordinamentali, dovrà avvenire con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e della Difesa. Si rammenta, inoltre, che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 111/2011 (vds. 46° messaggio al personale), una volta emanati i decreti recanti, anche per il personale militare, i criteri applicativi relativi al collocamento in congedo del personale con almeno 40 anni contributivi, i successivi atti amministrativi finalizzati alla risoluzione del rapporto di lavoro non necessiteranno di motivazione ulteriore rispetto ai succitati criteri applicativi. |