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Interrogazioni in Commissione sull'indennità supplementare di fuori sede e sullo straordinario in misura corrispondente alla durata del servizio di navigazione per l'equipaggio delle unità navali interessate


 

Roma, 13 set. 2011

Indennità supplementare di fuori sede

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
 

la legge 23 marzo 1983, n. 78, disciplina le indennità delle Forze armate in relazione al peculiare tipo di rischio, disagio e responsabilità;

l'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78 prevede che: «Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata»;

l'articolo 9, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a seguito delle procedure di concertazione, ha disposto che «a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo n. 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica»;

il contenuto della risposta fornita dal Ministro interrogato all'interrogazione a risposta scritta 4-11488, evidenzia un'interpretazione sistematica in contrasto con la ratio della legge che è quella di garantire l'indennità supplementare non solo per il disagio dovuto alla navigazione superiore alle 8 ore, ma anche per il disagio dovuto alla sosta fuori dalla sede di assegnazione dell'unità navale senza soluzione di continuità tra i due disagi richiamati. Il legislatore non a caso ha usato la dizione «è corrisposta altresì (...)» e non ad esempio la dizione «continua altresì (...)» -:

se il Ministro non ritenga di dover riesaminare l'interpretazione adottata affinché agli equipaggi navali sia corrisposta l'indennità supplementare connessa alle condizioni di rischio, disagio e responsabilità come disposto dal legislatore.
(4-13085)

 



Straordinario in misura corrispondente alla durata del servizio di navigazione per l'equipaggio delle unità navali interessate


MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:


l'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, il decreto ministeriale del 25 settembre 1990 e il decreto interministeriale n. 192436 del 10 dicembre 1990 hanno introdotto nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica l'articolazione dell'orario delle attività giornaliere e dei connessi istituti dello straordinario e del recupero compensativo;

i successivi provvedimenti di concertazione continuano a disciplinare gli istituti dello straordinario e del recupero compensativo, da ultimo con l'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52: «Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio»;

il provvedimento concertato non ammette nessuna forma di forfettizzazione a differenza delle «Disposizioni applicative sull'orario di servizio e sul compenso per il lavoro straordinario», edizione 2006, e successive varianti, ove al punto 3, lettera C, lo Stato maggiore della Marina - 1o reparto personale - ufficio 2o - sezione 3a ha disposto che «nell'arco di una giornata (00.00-23.59) le ore di navigazione eccedenti l'orario lavorativo in vigore (36 ore settimanali) danno luogo alle eccedenze massime di 4,5 ore lavorative per i giorni feriali e 12,00 festivi e che le ore di navigazione di durata inferiore all'arco di una giornata (00.00-23.59) svolte in eccedenza all'orario di lavoro, sono compensate proporzionalmente alle suddette eccedenze massime»;

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, a seguito delle procedure di concertazione, rende legale l'unica forma di forfetizzazione ove dispone che «al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno»;

 

i contenuti delle risposte fornite dal Ministro interrogato alle interrogazioni a risposta scritta 4-12121 e 4-11251 mettono ad avviso degli interroganti in luce la difformità di applicazione degli istituti rispetto alla concertazione richiamata -:

se non ritenga necessario e urgente assumere le

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Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
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