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il caso del 1° maresciallo della marina militare Michele Graps conferma secondo gli interroganti che l'amministrazione militare pone in essere trattamenti diversi in base al grado gerarchico rivestito dal militare coinvolto, come ad esempio è avvenuto nei confronti del Generale dell'Arma dei carabinieri Ganzer che, a seguito della condanna inflittagli di anni 14 |
MARINA MILITARE: CALPESTATE LE ELEMENTARI NORME COSTITUZIONALI
Roma, 27 ott. 2011 - Che le Forze armate sono una organizzazione gerarchica è noto, ma che deve porre in essere trattamenti nei procedimenti disciplinari in funzione del grado gerarchico è un arbitrio! Di seguito una interrogazione emblematica. Condividi
Interrogazione a risposta scritta 4-13707 presentata da MAURIZIO TURCO martedì 25 ottobre 2011, seduta n.541
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: gli articoli 1465 e seguenti del codice dell'ordinamento militare garantiscono ai militari i diritti che la Costituzione riconosce agli altri cittadini, mentre gli articoli 1352 e seguenti del medesimo codice regolamentano il potere sanzionatorio in ambito disciplinare; il tribunale militate di Napoli con le sentenze n. 51 del 2009 del 8 ottobre 2009 e n. 43 del 2010 del 22 giugno 2010, ha concluso il procedimento penale a carico del 1° maresciallo della marina militare Michele Graps, con sentenza di proscioglimento ovvero «di non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento del Comandante di corpo», per un episodio conseguente a un diverbio connesso alla circolazione stradale non ricollegabile al servizio e alla disciplina. Un diverbio relativo ad un mancato incidente stradale con una persona - che in fase del procedimento si è realizzato militare di grado inferiore - che aveva imboccato una rotatoria contromano; il capitano di vascello Giorgio Sciubba, alla richiesta datata 14 marzo 2008 del sostituto procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Bari, dottore Manfredi Dini Ciacci, ha espressamente risposto in data 27 marzo 2008 di procedere penalmente ovvero ha delegato la peculiare potestà penale - prevista per i reati non superiori a 6 mesi - alla magistratura; il comandante in capo della squadra navale, ammiraglio di squadra Luigi Binelli Mantelli, per i fatti non penalmente rilevanti, ha disposto: a) con l'ordine del giorno n. 315 in data 7 dicembre 2010, lo svolgimento di un'inchiesta formale disciplinare per l'eventuale comminazione di una sanzione di stato, al fine di verificare se sussistono responsabilità disciplinari per la «condotta gravemente lesiva dell'ordine pubblico militare e della dignità della persona, tenuto conto che la persona offesa era un militare, peraltro, inferiore in grado»; b) con l'ordine del giorno n. 340 in data 7 febbraio 2011, la sospensione dell'inchiesta formale disciplinare per 60 giorni; c) con l'ordine del giorno n. 378 in data 22 aprile 2011, la prosecuzione dello svolgimento dell'inchiesta formale disciplinare e la sostituzione dell'ufficiale inquirente e del militare difensore d'ufficio per sopravvenute esigenze operative; d) con l'ordine del giorno n. 399 in data 6 luglio 2011, la reviviscenza dell'ufficiale inquirente originario per sopravvenute cause di forza maggiore; gli ufficiali inquirenti che si sono succeduti, il capitano di corvetta Edoardo Bizzarro e il capitano di fregata Antonio Donato, hanno reiterato la notifica della contestazione degli addebiti per ben tre volte anziché seguire l'iter sequenziale della procedura disciplinare; l'inquisito non ha partecipato al procedimento disciplinare per motivi di salute poiché ricoverato in nosocomio o in licenza di convalescenza o in riposo domiciliare (ad eccezione del periodo dal 4 maggio 2011 al 17 maggio 2011), ma aveva provveduto a nominare il proprio difensore ritenendo inopportuno ed incompatibile - per le mansioni lavorative svolte - il sottotenente di vascello Gennaro Cammarota, nominato d'ufficio; l'ufficiale inquirente non ha convocato il difensore designato, poiché lo ha ritenuto «non in servizio attivo», nonostante il militare - come espressamente esplicitato negli atti - fosse un servizio permanente in posizione di aspettativa, ha quindi leso il diritto alla difesa non essendovi alcuna norma che ne impedisse espressamente o implicitamente la nomina da parte del militare inquisito; il comandante di corpo della stazione aeromobili della marina militare, capitano di vascello Alessandro Maria Dionigi, ha notificato in data 20 ottobre 2011 il provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizi per due mesi a firma del generale di corpo d'armata Mario Roggio, decreto ministeriale n. 0466/111-7/2011 del 16 settembre 2011; con riferimento ai termini perentori del procedimento disciplinare si osserva che sono decorsi oltre 90 giorni tra la data della prima contestazione degli addebiti e quella della relazione riepilogativa dell'inchiesta formale (atti di procedura), e oltre 270 giorni tra la data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale del giudicato divenuto irrevocabile e quella della conclusione dell'iter disciplinare; l'esistenza di simili comportamenti, discutibili sul piano della legalità e della funzione sanzionatoria, destano profondo sconcerto soprattutto se si considera che l'elemento fondamentale per il funzionamento dell'organizzazione gerarchica risiede nella piena consapevolezza dell'irrinunciabile necessità di operare nel rispetto delle regole, non solo per la parte inquisita ma anche per chi assolve l'attività sanzionatoria; |