Diritti dei militari: ogni iniziativa a favore delle vittime del dovere merita ospitalità sul nostro portale” “Partecipiamo ai nostri utenti la presente iniziativa che intende dare conoscenza del mondo militare attraverso le voci di coloro che lo vivono direttamente” Roma, 13 dic - Cittadini in divisa, le loro storie in un libro per raccontare le verità ignorate. “Una parte della società italiana vive ancora priva di quei fondamentali diritti che la Costituzione riconosce indistintamente a tutti i cittadini e fra questi i militari e gli appartenenti alle Forze di polizia possono essere considerati i “minus habentes” del terzo millennio.” Approfondisci l'argomento >>>
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
7 luglio 2011
Autorizzazione ad assumere e a trattenere in
servizio unita' di personale per le esigenze di
varie amministrazioni dello Stato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
(11A13071) (GU n. 232 del 5-10-2011 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1,
comma 47, che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in
regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante
disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
di stabilita' 2011);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008,
n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma l,
della legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza
pubblica e di
competitivita' economica;
Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n.
112 del 2008 che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni
pubbliche tra cui
quelle elencate nell'art. l, comma 523, della
predetta legge n. 296
del 2006;
Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244,
come modificato dall'art. 66, comma 7, del
decreto-legge n. 112 del
2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n.
78 del 2010 in cui
si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le
amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del
fuoco, possono procedere, per ciascun anno,
previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da
assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle
unita' cessate
nell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge
n. 296 del 2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge
25 giugno 2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari:
amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i
Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e
gli enti pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del
2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della
predetta legge n. 191
del 2009 e successivamente modificato dall'art.
9, comma 6, del
richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo
cui a decorrere
dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili dei
fuoco possono procedere, con le modalita' di' cui
al comma 10, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato,
nel limite di un
contingente di personale complessivamente
corrispondente a una spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non
superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010
il quale stabilisce che, al fine di agevolare
il processo di
riduzione degli assetti organizzativi
delle pubbliche
amministrazioni, "fermo il rispetto delle
condizioni e delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72
del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio
previsti dalle
predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite
dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con
il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie". A tal fine le
risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni
sono ridotte in
misura pari all'importo del trattamento
retributivo derivante dai
trattenimenti in servizio;
Visto il comma 11 dell'art. 9 del decreto-legge
n. 78 del 2010
secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni
effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute
nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita',
le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle
derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino
al raggiungimento
dell'unita';
Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge
n. 78 del 2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6,
7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10
dell'art. 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato
decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai
commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le
modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che
prevede come modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del
Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n.
194 del 2009 in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate
nell'art. 74, comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito
della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art.
74, provvedono,
anche con le modalita' indicate nell'art. 41,
comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
devono apportare,
entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale e delle
relative dotazioni
organiche, nonche' delle dotazioni organiche
del personale non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di
ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del
decreto-legge n. 194
del 2009 convertito, con modificazioni, in legge n.
25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano
adempiuto nei tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello
stesso art. 2, il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di
procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto, prevedendo
che fino all'emanazione dei relativi
provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo
salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta
data;
Visto il comma 8-quinquies del ripetuto art. 2,
del decreto-legge
n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione
dall'applicazione dei commi
da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le
amministrazioni che
abbiano subito una riduzione delle risorse ai
sensi dell'art. 17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
del comma 6 del
medesimo art. 17, per il personale amministrativo
operante presso gli
Uffici giudiziari, il Dipartimento della
protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il
Corpo della polizia
penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia
italiana del farmaco,
nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' per le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del
personale indicato
nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio
2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha
fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione
del fabbisogno di
personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad
assumere per l'anno
2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Viste le note con le quali ciascuna
amministrazione, chiede le
relative assunzioni, nonche' i trattenimenti
in servizio, con
specifica degli oneri da sostenere, dando
analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle
risorse finanziarie
che si rendono disponibili;
Vista la richiesta dell'Autorita' di bacino fiume
Liri-Garigliano e
Volturno, di avvalersi della facolta' prevista
dall'art. 9, comma 11
del decreto-legge 78/2010 di cumulare le
risorse da cessazioni
intervenute negli anni 2008 e 2010, per il
raggiungimento dell'onere
finanziario necessario ad assumere l'unita' di
personale in relazione
alla qualifica corrispondente al proprio fabbisogno;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed
in particolare
l'art. 1 che proroga al 31 marzo 2011 la
possibilita' per le
amministrazioni interessate di effettuare le
assunzioni di cui
all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e
successive e modificazioni, fatta salva l'adozione
di uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui puo'
essere disposta
l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del
predetto termine del
31 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28
marzo 2011, registrato alla Corte dei conti il
31 marzo 2011,
registro n. 7, foglio n. 293 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
Serie Generale, n. 74 del 31 marzo 2011, di proroga
dei termini per
le assunzioni sopra richiamate;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
Tenuto conto che le richieste relative a
progressioni verticali si
considerano legittime solo se riguardanti assunzioni
di vincitori di
procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009,
in conformita' a
quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto
legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, ferme restando le
autorizzazioni a bandire
concesse entro la medesima data del 31 dicembre
2009, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,
nel limite numerico autorizzato, nonche' il
principio del rispetto
dell'adeguato accesso dall'esterno;
Visto l'art. 74, comma 3, del richiamato decreto
legislativo n. 150
del 2009 che rinvia a uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio
dei Ministri la determinazione dei limiti e
delle modalita' di
applicazione delle disposizioni dello stesso decreto
legislativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo
restando che fino alla
data di entrata in vigore di ciascuno di tali
decreti, alla medesima
Presidenza del Consiglio dei Ministri continua
ad applicarsi la
normativa previgente;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 235 ed in
particolare l'art. 57, comma 21, secondo cui
con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati
i limiti e le
modalita' di applicazione delle disposizioni dei
titoli II e III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
al personale del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle
Agenzie Fiscali;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione
delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono
determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'
di personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di
livello dirigenziale;
Considerato che per le amministrazioni che
non hanno fornito
informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche
di diritto e sui
presenti in servizio, in relazione all'iter
procedurale in corso di
definizione delle loro dotazioni organiche, le
autorizzazioni si
considerano concesse soltanto nel rispetto del
principio del divieto
di soprannumerarieta';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13
giugno 2008 concernente "Delega di funzioni
del Presidente dei
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof.
Renato Brunetta";
Su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Fermi restando, per le amministrazioni che non
hanno provveduto,
gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito in legge,
con modificazioni.
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010,
n. 25, nonche' il
conseguente divieto sanzionatorio di effettuare
assunzioni in
soprannumero, le amministrazioni, di cui alla
Tabella allegata, che
e' parte integrante del presente provvedimento,
possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato e ai
trattenimenti in servizio,
delle unita' di personale per ciascuna indicate,
per un onere a
regime corrispondente all'importo accanto
specificato, ai sensi
dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dell'art. 9, comma
31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Per ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite
massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare delle
risorse disponibili
per le assunzioni riguardanti l'anno 2011,
sulla base delle
cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Per
l'Autorita' di bacino
fiume Liri-Garigliano e Volturno, le assunzioni
autorizzate sono a
valere sulle risorse da cessazioni intervenute
negli anni 2008 e
2010, ai sensi dell'art. 9, comma 11, del
decreto-legge n. 78 del
2010.
2. Le richieste relative a progressioni verticali
si considerano
autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del
presente decreto.
3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata
sono tenute a
trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2012
per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per il personale
delle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
IGOP, i dati
concernenti il personale assunto, la spesa annua
lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento
delle procedure di
assunzione va altresi' fornita da parte
dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente
decreto.
4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui
al comma 1 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei
pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa dei singoli
Ministeri e dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte
della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 7 luglio 2011
p. Il
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e
l'innovazione
Brunetta
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
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