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Personale Marina Militare: riesumazione di norme obsolete sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei Marinai. Lettera aperta

 

 

Roma, 2 ott. 2011 - LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE SEN. ANDREA PASTORE.  Condividi
 

RIESUMAZIONI DI NORME OBSOLETE SULLO STATO GIURIDICO E SULL’AVANZAMENTO DEI MARINAI.
 

Preg.mo Senatore,

il Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2011 - su proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa - ha approvato uno schema di decreto legislativo che apporta alcune modifiche al Codice dell’Ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

L’atto del Governo n. 404 richiede l’espressione del parere alla Commissione parlamentare per la semplificazione - entro il 21 ottobre 2011 - ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni ( LINK:   SENATO   CAMERA ). 

La relazione illustrativa ha richiamato che «Le rettifiche delle imperfezioni del testo, sin qui riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa, (…) possono riguardare meri errori materiali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie. Tra questo genere d'intervento, si possono annoverare anche quei perfezionamenti tesi ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto». 

Lo schema di decreto proposto, all’articolo 4, comma 1, lettera s), si prefigge di “riesumare” le disposizioni che regolano l’ordinamento del personale della Marina militare, con particolare riferimento alle procedure di avanzamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), ovvero di recepire il cosiddetto jus superveniens del T.U. sull’Ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914 e dell’articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212 che avevano già cessato la vigenza

A tal fine è bene richiamare sinteticamente l’evoluzione della legislazione che già disciplinava la materia:

-l’art. 95 della legge 31 luglio 1954, n. 599 «Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica» aveva disposto che «Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, (…) il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni (…)»;

-la legge 10 maggio 1983, n. 212 «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» non prevedeva nessuna peculiarità relativa alle procedure per l'avanzamento nella Marina militare (articolo 25 e seguenti) ma solo la distinzione nei ruoli per categoria e specialità (articolo 1);

-l'articolo 2, comma 1, della legge 6 agosto 1991, n. 255, aveva separato in due i Corpi della Marina militare denominandoli rispettivamente Corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) e Corpo delle capitanerie di porto (N.P.) e prevedeva al successivo articolo 8, comma 1 e 2, identiche modalità di stato giuridico e di avanzamento;

-l’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 aveva delegato il Governo ad emanare il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea e non prevedeva nessuna peculiarità di stato giuridico o di avanzamento per la Marina militare;

-il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, aveva dato attuazione alla delega del Parlamento ovvero attuato l’uniformità di trattamento giuridico tra il personale non direttivo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. 

Il Codice dell’Ordinamento militare, ha già riprodotto - senza alcuna novazione -  tutta la legislazione citata. 

 

Quindi l’operazione prospettata pone in risalto l’illogicità dell’azione legislativa non solo in raffronto tra i paritetici ruoli delle Forze armate ma addirittura nell’ambito della stessa Forza armata tra il Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché illegittima poiché comporta l’aggravio di spesa in relazione all’aumento dei

membri ordinari delle Commissioni di avanzamento conseguente alla convocazione del più anziano di tutti i ruoli – uno per ogni categoria e specialità - cui appartiene il personale da valutare (norma contemplata attualmente dall’articolo 1047, comma 3, del Codice dell’Ordinamento militare). 

Per quanto sopra si chiede un suo autorevole intervento - in conformità allo spirito della delega - per evitare l’illegittima novazione sostanziale proposta nello schema ovvero la statuizione della difformità tra lo stato giuridico e l’avanzamento del personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi e quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché rispetto ai paritetici ruoli dell’Esercito e dell’Aeronautica. 

Nell’auspicio di un suo autorevole interessamento porgo distinti saluti.

Antonio De Muro

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66

Testo attuale

Testo proposto dal Governo

Art. 811

Militari della Marina militare

 

1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

 

2. All'interno di ciascun ruolo i militari della Marina militare

possono essere ripartiti in specialità.

 

 

 

 

 

 
 

  3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 811

Militari della Marina militare

 

1. IDENTICO

 
 

 
2.
All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:

a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;

b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.

 
3. IDENTICO

 

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Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
info@sideweb.it

 
 
 
 

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