NOSTRA NOTA: Per dovere e correttezza d’informazione precisiamo che ancorché il citato programma riporti  tra le categorie di lavoratori selezionabili il personale delle forze armate e delle forze di polizia, riteniamo che i valori di pensione indicati possano discostarsi anche in modo rilevante rispetto ai valori effettivi e non solo per la variazione dei parametri previsionali impostabili nel medesimo programma.

Non conosciamo l’algoritmo di calcolo adottato dal programma, tuttavia possiamo affermare con certezza che, in particolare per gli appartenenti al sistema contributivo e misto, nel calcolo intervengono numerosi fattori che rendono necessaria una valutazione soggettiva e quindi la distinzione di ogni singolo caso, per l’altro vi sono degli aspetti legislativi non ancora applicati, la cui portata normativa non è ancora stata chiarita.

Riportiamo a titolo di esempio alcune nostre osservazioni relative al calcolo effettivo che dovrebbe tenere conto di :

1.       gli anni figurativi maturati fino alla data del 31/12/1995 (condizione variabile in base al tipo di incarico svolto dal soggetto);

2.       l’ammontare effettivo degli assegni accessori percepiti (straordinari missioni, c.f.i., ecc.);

3.       non è chiaro se gli anni figurativi saranno considerati solo al fine della maturazione del diritto a pensione (ossia per andare in pensione in anticipo, in tal caso il militare potrebbe andare in pensione con 40 di contributi ma con una pensione calcolata solo su 35 effettivi) oppure se verranno considerati anche nel valore figurativo dei contribuiti calcolati (ossia anche nel calcolo del valore della pensione, il militare potrebbe così andare in pensione con un calcolo effettuato sula base contributiva di  40 anni di contribuiti effettivi + figurativi); oppure se gli anni figurativi dovranno essere pagati con contributo volontario;

4.      la legge 335/1995 stabilisce un coefficiente di trasformazione del montante contributivo (ossia il valore del moltiplicatore che dà come risultato la pensione annua)  variabile in base all’età prevedendo il minimo a 57 anni ed il massimo a 65 anni (ossia per avere il valore massimo di pensione bisogna stare in sevizio fino a 65 anni); tuttavia non è chiaro come questa norma verrà coordinata con lo stato giuridico di molti militari (es. i sottufficiali e volontari) per i quali il limite di età imposto è di 60 anni;

Ci è sembrato opportuno effettuare il sopraccitato chiarimento al fine di non alimentare erronee aspettative. La redazione di Forzearmate.org

Per collegarti al programma di calcolo de Il Sole 24 Ore,
clicca qui >>>

 

Condividi