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 Ultimo aggiornamento: venerdì 18 novembre 2011 14.41



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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

(GU n. 265 del 14-11-2011  - Suppl. Ordinario n.234)
  note:   Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012

 

Preleva la Legge 183/2011 in formato pdf

Allegati alla legge

La mappa - Legge di stabilita'

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La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

                               Art. 1

 

                       Risultati differenziali  

  1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012

e del ricorso al mercato finanziario nonche'  i  livelli  minimi  del

saldo netto da impiegare per gli anni 2013  e  2014,  in  termini  di

competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  sono

indicati nell'allegato n. 1. I livelli  del  ricorso  al  mercato  si

intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare

prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con

ammortamento a carico dello Stato.

                    Avvertenza:

              La presente legge e' pubblicata per motivi  di  massima

          urgenza, senza note, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3  del

          Regolamento   di   esecuzione   del   Testo   unico   delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14

          marzo 1986, n. 217.

              In supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -

          Serie generale - del 23 novembre 2011  si  procedera'  alla

          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato

          delle relative note, ai sensi dell'art.  10,  comma  3  del

          D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

 

                               Art. 2

 

                       Gestioni previdenziali

 

  1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

    a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo

Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera

c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  e

dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e

successive modificazioni, per l'anno 2012;

    b) gli importi complessivamente dovuti  dallo  Stato  per  l'anno

2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);

    c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012

ai sensi del comma 4, lettera a).

  2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra  le

gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della

legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.

Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del

riparto, sono attribuiti:

    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a

completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato

dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati

anteriormente al 1° gennaio 1989;

    b) alla gestione speciale minatori;

    c) all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i

lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

  3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

    a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per

l'erogazione delle  pensioni,  assegni  e  indennita'  agli  invalidi

civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

    b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori

oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del

bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale

per l'anno 2010, trasferite alla  gestione  di  cui  all'articolo  37

della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,  in

eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni  e  provvidenze  varie,

ovvero  accantonate  presso  la  medesima  gestione,  in  quanto  non

utilizzate per i rispettivi scopi.

  4. E' istituita presso l'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i

dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione  degli

interventi assistenziali e di sostegno alla gestione  previdenziale»,

il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio

dell'INPDAP, sono istituite  apposite  evidenze  contabili,  relative

alla gestione di cui al primo periodo  del  presente  comma,  nonche'

alle  gestioni  che  erogano  trattamenti  pensionistici  e  di  fine

servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:

    a) una quota parte di ciascuna  mensilita'  di  pensione  erogata

dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente  adeguata,  con  la  legge  di

stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale  annuo  dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato

dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato  di  un   punto

percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con

il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.

241, e successive modificazioni;

    b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico  dello

Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

  5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e

successive modificazioni, dopo il  terzo  periodo,  sono  inseriti  i

seguenti:  «Al  fine  di  garantire  il  pagamento  dei   trattamenti

pensionistici e' stabilito un apporto  dello  Stato  a  favore  della

gestione di  cui  al  comma  1.  Tale  apporto  e'  erogato  su  base

trimestrale,   subordinatamente   alla   verifica   delle   effettive

necessita' finanziarie della citata  gestione,  riferite  al  singolo

esercizio finanziario». All'articolo 2, comma  499,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a:  «legge

23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.

 

       

     

                               Art. 3

 

 

          Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

 

  1. Ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  10,

comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  gli  stanziamenti

relativi alle spese rimodulabili dei  Programmi  dei  Ministeri  sono

ridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicati

nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

 

       

     

                               Art. 4

 

 

        Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

 

  1. Gli stanziamenti  relativi  alle  spese  non  rimodulabili  sono

ridotti in conseguenza delle disposizioni  contenute  nei  successivi

commi.

  2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della

spesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  ai

commi da 3 a 6.

  3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.  215,  e'

ridotta di euro 1.230.000.

  4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1  della  legge  9

ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi  dell'articolo  1,  comma

566, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  ridotta  di  euro

2.000.000 a decorrere dal 2012.

  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2,  della

legge 3 agosto  1998,  n.  299,  per  il  2012  e'  ridotta  di  euro

12.394.000.

  6. Ai medesimi fini di cui  al  comma  2,  si  applicano  altresi',

limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le  seguenti

misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico

del personale all'estero di cui alla  parte  terza  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

  a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto  ai

sensi del comma secondo dell'articolo  177  del  citato  decreto  del

Presidente della Repubblica  n.  18  del  1967,  dai  funzionari  che

occupano posti  di  Ministro  e  Ministro  Consigliere  con  funzioni

vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche'  dai  titolari

dei Consolati generali di  prima  classe  e  dai  funzionari  di  cui

all'articolo 12, comma 1, lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258,  e'

aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale;

  b) l'indennita' di  sistemazione  prevista  dall'articolo  175  del

citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,

nonche'  dall'articolo  661  del  testo  unico  di  cui  al   decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo  29

del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta,  per

i casi di trasferimento del personale da sede estera  ad  altra  sede

estera, nella misura del 15 per cento rispetto  all'importo  attuale;

inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del

40 per cento limitatamente a coloro che  fruiscono  di  residenze  di

servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 18 del 1967;

  c)  l'indennita'  di  richiamo  dal  servizio  all'estero  prevista

dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18

del 1967 e' corrisposta  nella  misura  del  20  per  cento  rispetto

all'importo attuale;

  d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con  il

Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro  quindici

giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si

provvede alla rideterminazione delle risorse relative  agli  articoli

171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  18  del

1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del  testo

unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e

successive modificazioni, anche in deroga  a  quanto  previsto  dalle

predette  disposizioni,  assicurando  comunque   la   copertura   dei

posti-funzione all'estero di assoluta  priorita',  per  un  risparmio

complessivo    pari    a    27.313.157    euro.     Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli  sopradetti

e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

  e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo

1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre,  a

decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta  ogni

anno di 7,5 milioni di euro;

  f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai  sensi

dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina

della materia del trasporto degli effetti del  personale  trasferito,

al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del  Presidente  della

Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni  possono  essere

effettuate» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  spedizione  puo'

essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del  citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole:

«le spedizioni stesse  possono  essere  effettuate»  sono  sostituite

dalle seguenti: «la spedizione puo' essere  effettuata»;  infine,  il

secondo periodo  del  citato  settimo  comma  dell'articolo  199  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' soppresso.

  7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della

spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8

a 26.

  8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese  di  vitto

per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in  servizio  di

ordine pubblico fuori sede  e  per  il  personale  della  Guardia  di

finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo  stato

di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e

2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.

  9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio  2005,

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.

43, le parole: «a decorrere dall'anno  2005»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte,  in  fine,

le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di

euro».

  10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta  in  misura  pari  ad  euro

57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno

2013.

  11.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  9  del  decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' sostituita dalla seguente:

    «a) in caso di necessita' delle strutture centrali e  periferiche

del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che  opera  il

richiamo;».

  12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

    «c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo  6,  comma

1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  non  costituiscono

rapporti di impiego con l'Amministrazione.».

  13. Ai fini  del  reclutamento  del  personale  volontario  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il  Capo

del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della

difesa civile del  Ministero  dell'interno  stabilisce,  con  cadenza

triennale e sulla  base  delle  esigenze  operative,  il  contingente

massimo dei nuovi reclutamenti a domanda,  tenendo  conto,  in  prima

applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre

2011, sia iscritto o abbia presentato  domanda  di  iscrizione  negli

appositi elenchi.

  14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di  idoneita'

psicofisica  ed  attitudinale  richiesta  per  il  reclutamento   del

personale volontario di cui all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  gli  oneri  per  gli  accertamenti

clinico-strumentali e di  laboratorio  indicati  dall'Amministrazione

sono a carico degli interessati.

  15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014,  le

disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge

13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12

luglio 2011, n. 106, si applicano anche  alle  procedure  concorsuali

per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a  capo  reparto

da espletarsi per la copertura  dei  posti  disponibili  fino  al  31

dicembre 2013.

  16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.

106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse.

  17. Il contributo compensativo annuo concesso  all'Unione  italiana

ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a

decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828.

  18. Il contributo annuo  concesso  all'Unione  italiana  ciechi  ai

sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre  1993,  n.  379,  come

modificato   dal   comma   10   dell'articolo   11-quaterdecies   del

decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  a  decorrere

dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142.

  19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per

la solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle

richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma

6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  previsti  dal

comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  e  dal

comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.

512, a decorrere dal 2012, sono  fissati,  rispettivamente,  in  euro

1.000.000 ed in euro 1.027.385.

  20.  Lo  stanziamento  per  il  miglioramento   delle   prestazioni

economiche di cui all'articolo 5 della legge  14  dicembre  1970,  n.

1088, e successive modificazioni, concesso ai  cittadini  colpiti  da

tubercolosi non assistiti dall'Istituto  nazionale  della  previdenza

sociale (INPS),  da  erogare  alle  regioni  a  statuto  speciale,  a

decorrere dal 2012, e' fissato in euro 200.000.

  21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  29

ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30

dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi  2

e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma

3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'  autorizzata  la

spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di  euro  5,6  milioni  a

decorrere dall'anno 2013 per  l'attribuzione  a  tutto  il  personale

comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento  economico

accessorio da determinare con decreto del Ministro  dell'interno,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non  piu'  dovuti  di

cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre  2009,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29  gennaio  2011,  sono  versate,

entro il 30 giugno 2012,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e

restano acquisite all'erario.

  23. La dotazione del Fondo  di  cui  all'articolo  611  del  codice

dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, e' ridotta per  l'importo  di  50  milioni  a  decorrere

dall'anno 2013.

  24. All'articolo 36, comma 5, del  decreto  legislativo  19  maggio

2000,  n.  139,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  e'

soppresso.

  25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168,  comma  3,

del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  in  materia  di

percorso di carriera del personale direttivo e  dirigente  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

  26.   Il   meccanismo   di   allineamento   stipendiale    previsto

dall'articolo 41, comma 5,  del  Contratto  collettivo  nazionale  di

lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio  2001,  per

il  quadriennio  normativo  19982001  e  per  il  biennio   economico

1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione  complessivamente

intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma  4  del

medesimo articolo 41. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge e'  fatto  divieto  di  corrispondere  somme  in

applicazione  dell'articolo  41,  comma  5,  del   citato   Contratto

collettivo nazionale  di  lavoro  del  16  maggio  2001  diversamente

conteggiate, anche se riferite a periodi  gia'  trascorsi.  E'  fatta

salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data  di  entrata  in

vigore della presente legge.

  27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni  di

cui ai commi da 28 a 51.

  28. All'articolo 1 del  decreto-legge  21  febbraio  2005,  n.  16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2005,  n.  38,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Al

relativo onere si provvede nell'ambito  dello  stanziamento  iscritto

sul  capitolo  3820  dello  stato   di   previsione   del   Ministero

dell'economia e delle finanze.»;

  b) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Agli

oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4  e

10, pari a euro 150.000.000 per l'anno  2005  e  a  euro  160.000.000

annui a decorrere dal 2006, si fa  fronte  con  le  maggiori  entrate

derivanti dal comma 9».

  29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21  novembre  2000,  n.

342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a  decorrere

dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino  all'anno

2011. A decorrere dall'anno 2012,  agli  oneri  derivanti  da  quanto

previsto dal comma 3,  si  provvede  nell'ambito  dello  stanziamento

iscritto sul capitolo 3820 dello stato di  previsione  del  Ministero

dell'economia e delle finanze.».

  30. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio

1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per  ciascuna  dichiarazione

elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti:  «di  euro  14

per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e  di  euro  26  per

l'elaborazione  e  la  trasmissione  delle  dichiarazioni  in   forma

congiunta».

  31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  in  materia  di

assistenza fiscale resa dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per  le

imprese  e  per  i  dipendenti,  dai  sostituti   d'imposta   e   dai

professionisti, le parole: «Ai  CAF-dipendenti  ed  ai  sostituti  il

compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:  «Ai

sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».

  32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012  e  2013  non  si

procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma

3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di  presentazione

delle dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi,  all'imposta

regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore

aggiunto, il comma 3-ter e' abrogato.

  34. All'articolo 39 del decreto-legge  l°  ottobre  2007,  n.  159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,

i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.

  35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32,  le  disposizioni  di

cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento  alle  attivita'

svolte a decorrere dall'anno 2012.

  36. All'articolo 13 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante

disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2:

  1)  l'alinea  e'  sostituito  dal   seguente:   «Il   Garante   del

contribuente, operante in  piena  autonomia,  e'  organo  monocratico

scelto  e  nominato  dal  presidente  della  commissione   tributaria

regionale o  sua  sezione  distaccata  nella  cui  circoscrizione  e'

compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate,  tra  gli

appartenenti alle seguenti categorie:»;

  2) la lettera b) e' abrogata;

    b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

  37. La disposizione del comma 36 ha  effetto  a  decorrere  dal  1°

gennaio 2012; conseguentemente,  dalla  medesima  data  decadono  gli

organi collegiali operanti alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge.

  38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  nell'ambito

della  propria  autonomia,   adotta   misure   di   razionalizzazione

organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento,  con

esclusione delle spese di natura obbligatoria  e  del  personale,  in

misura non inferiore ad euro 50 milioni, a  decorrere  dall'esercizio

2012,  che  sono  conseguentemente  versate  ogni  anno  ad  apposito

capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

  39. Tutti i  candidati  risultati  idonei  all'esito  del  concorso

bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,

4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti

delle  commissioni  tributarie  ed  immessi  in  servizio,  anche  in

sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta  per  prima

da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre  l'organico  della

commissione tributaria prescelta a misura che  i  relativi  posti  si

rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle

relative funzioni. Ai componenti  in  sovrannumero  il  compenso,  in

misura fissa e variabile, e'  riconosciuto  solo  in  relazione  agli

affari trattati successivamente alla data in cui  i  medesimi,  anche

per effetto di trasferimento, entrano a comporre  l'organico  di  una

sede  di  commissione  tributaria  e  sono  immessi  nelle  funzioni.

Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  comma  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

  40. I trasferimenti dei  componenti  delle  commissioni  tributarie

sono disposti  all'esito  di  procedure  di  interpello  bandite  dal

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per  la  copertura

di  posti  resisi  vacanti  a  livello  nazionale  nelle  commissioni

provinciali o regionali. Ai fini del  trasferimento  le  domande  dei

componenti delle commissioni  tributarie  sono  valutate  secondo  la

rispettiva  anzianita'  di  servizio  nelle  qualifiche  secondo   la

seguente tabella ovvero, in caso  di  parita',  secondo  l'anzianita'

anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione

delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero  di  cui  al

comma 39, se non ancora in organico, sono valutate  in  funzione  del

punteggio da loro conseguito in sede di  concorso.  Il  trasferimento

non determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del comma 1

dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  e'

abrogata;  ferme  le  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  8  del

medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria

non e' soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede

la commissione tributaria in cui presta servizio.

 

                                        Punteggio per anno o frazione

                                         di anno superiore a sei mesi

 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

  41.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2012,   all'articolo   5   del

decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 5  maggio  1989,  n.  160,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. Il coefficiente unitario di tassazione di  terminale  (CTT)  e'

calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» e'  il

costo complessivo ammesso per i servizi di  terminale  nel  complesso

degli aeroporti, al netto dei  costi  previsti  negli  aeroporti  nei

quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di

servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto  per  l'anno

di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST»  e'

il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede

saranno prodotte nell'anno di applicazione della  tassa.  Il  calcolo

delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti  di

peso degli aeromobili e del numero  dei  voli.  A  decorrere  dal  1°

luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi  di  terminale

nel complesso  degli  aeroporti  e'  calcolato  al  lordo  dei  costi

previsti negli aeroporti nei quali  si  sviluppa,  singolarmente,  un

traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento

del  totale  previsto  per  l'anno  di  applicazione  della   tariffa

sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la  sicurezza  e  la

continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale  prestato

dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi,

non soggetti ad esenzione, sono coperti  dalla  corrispondente  quota

dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto

di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della

legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate  all'entrata

del  bilancio  dello  Stato  da  parte  di  ENAV  s.p.a.  per  essere

riassegnate su apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del

Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.»;

    b) il comma 5 e' abrogato;

    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

  «10. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  comma  8  si  fa

fronte  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  destinati  ai

Contratti di  servizio  e  di  programma  dell'ENAV  s.p.a.  che  non

potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983  e,  a

decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».

  42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del

codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al

regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  dopo  l'articolo  152  e'

aggiunto  il  seguente:  «Art.  152-bis.   (Liquidazione   di   spese

processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo  91

del  codice  di   procedura   civile   a   favore   delle   pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  se

assistite da propri dipendenti ai  sensi  dell'articolo  417-bis  del

codice di procedura civile, si applica la  tariffa  vigente  per  gli

avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato

ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,

n. 600». La disposizione di cui al presente  comma  si  applica  alle

controversie insorte successivamente alla data di entrata  in  vigore

della presente legge.

  43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante

da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato  di  direttive  o

altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace,  in  ogni  caso,

alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e  decorre

dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se

la  direttiva   fosse   stata   tempestivamente   recepita,   si   e'

effettivamente verificato.

  44. Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24

della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati  dalla  legge  26

luglio  1978,  n.  417,  sono  soppressi.   L'indennita'   di   prima

sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973,  n.

836, come adeguata dalla legge 26 luglio  1978,  n.  417,  e'  dovuta

esclusivamente nel caso di effettivo mutamento  della  residenza  del

dipendente  a  seguito  del  trasferimento  da  una  ad  altra   sede

permanente di servizio.

  Sono, inoltre, soppresse le  analoghe  disposizioni  contenute  nei

contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di  cui  al

presente  comma  non  si  applica   nei   confronti   del   personale

appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

  45. Per la partecipazione  ai  concorsi  per  il  reclutamento  del

personale  dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  e

successive modificazioni, e' dovuto un diritto di  segreteria,  quale

contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e'

fissato con il bando ed e' compreso  tra  i  10  ed  i  15  euro.  La

disposizione di cui al presente comma non si  applica  alle  regioni,

alle province autonome, agli  enti,  di  rispettiva  competenza,  del

Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

  46. Allo scopo di  semplificare,  razionalizzare  e  consentire  il

pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione

dovuti dalle  amministrazioni  statali,  nonche'  di  censi,  canoni,

livelli ed altri oneri, con decreto di natura non  regolamentare  del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i  tempi  e  le

modalita' di trasferimento  alle  amministrazioni  interessate  delle

relative  risorse  finanziarie  ed  il  subentro  delle  stesse  alla

Direzione centrale dei servizi del tesoro.

  47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere

dall'anno 2012 una quota,  non  inferiore  al  10  per  cento,  delle

risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.

79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.

140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla

copertura     di     oneri     indifferibili     dell'Amministrazione

economico-finanziaria esclusi quelli di personale;  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto  della

predetta quota tra le  diverse  strutture,  incluso  il  Corpo  della

Guardia di finanza».

  48. Al personale delle amministrazioni pubbliche  come  individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo

1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive

modificazioni, in posizione di comando, distacco o in  altra  analoga

posizione  presso  le  Autorita'  amministrative  indipendenti,   non

possono  essere  erogati,  da   parte   delle   predette   Autorita',

indennita',  compensi  o  altri   emolumenti   comunque   denominati,

finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico

fondamentale piu' elevato corrisposto  al  personale  dei  rispettivi

ruoli.

  49. Le disposizioni di cui al comma  48  si  applicano  anche  alle

indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati  gia'  in

godimento alla data di entrata in vigore  della  presente  legge;  le

clausole difformi contenute nei  regolamenti  o  negli  atti  interni

concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico  del

personale delle Autorita' amministrative indipendenti di cui al comma

56 sono disapplicate.

  50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo,  della  legge  27

dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23  dicembre  1996,  n.

662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui  onere  non  potra'  essere

superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6  milioni  di

euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno

2014».

  51.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi  recati   dalle

autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2  allegato  alla  presente

legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per  gli

importi ivi indicati.

  52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali

le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.

  53.  L'Istituto  per  lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)   S.p.a.,

interamente  partecipato  dal  Ministero  delle  politiche   agricole

alimentari e forestali, e'  autorizzato  a  versare  all'entrata  del

bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di  euro  entro  il  31

gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro  entro  il  31  gennaio

2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

  54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8,  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo  2010,  di

riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250,  della  legge

23 dicembre 2009,  n.  191,  e'  ridotta  per  l'anno  2012  di  euro

1.570.659.

  55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre

1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per  l'anno

2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

  56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   le

disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.

  57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585

del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo

15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.

  58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica

economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 52 milioni di  euro  per  l'anno

2012.

  59. Per l'anno 2012 il contributo  previsto  dall'articolo  30  del

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000.

  60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5,  della  legge  17

maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro

135.000 a decorrere dall'anno 2012.

  61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore

delle ferrovie  a  gestione  commissariale  governativa,  determinate

nell'ambito delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  33,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.

  62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l,  lettera  a),  del

decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  e'  ridotto  di  euro

6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.

  63.   I   finanziamenti   autorizzati   dall'articolo   9-bis   del

decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a  decorrere  dal

2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

  64.  Per   l'anno   2012   l'autorizzazione   di   spesa   prevista

dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  e'

ridotta di euro 8.000.000.

  65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di  riduzione  della

spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   la

disposizione di cui al comma 66.

  66.  Al  fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi

programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti  l'INPS,

I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della  propria  autonomia,

adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le

proprie spese di funzionamento in misura  non  inferiore  all'importo

complessivo, in termini di saldo netto, di 60  milioni  di  euro  per

l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e  16,5  milioni  di

euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del  Ministro  del

lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, e' stabilito il  riparto  dell'importo

di cui al primo periodo tra gli  enti  sopracitati  nonche'  tra  gli

altri enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici

individuati con il  medesimo  decreto.  Le  somme  provenienti  dalle

riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate  annualmente

entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito  capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato.

  67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

le disposizioni di cui ai commi  da  68  a  83.  Le  riduzioni  degli

stanziamenti  relativi  allo  stato  di  previsione   del   Ministero

dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   previste

dall'articolo 3 e dai commi di  cui  al  primo  periodo,  operano  in

deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, e successive modificazioni.

  68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

e successive modificazioni, la parola:  «cinquecento»  e'  sostituita

dalla seguente: «trecento».

  69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, la parola: «500»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «600»  e  la

parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «400».

  70. All'articolo  19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis.  A   decorrere   dall'anno   scolastico   2012-2013,   alle

istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5  non  puo'  essere

assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali

ed  amministrativi  (DSGA);  con  decreto  del   Direttore   generale

dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in

comune con  altre  istituzioni  scolastiche,  individuate  anche  tra

quelle cui si applichi il medesimo comma 5.  Al  personale  DSGA  che

ricopra  detti  posti,  in  deroga  all'articolo  9,  comma  1,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  riconosciuta,  a  seguito  di

specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere

di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi

recati dal presente comma».

  71. Il riscontro di regolarita' amministrativa e  contabile  presso

le istituzioni di Alta  formazione  e  specializzazione  artistica  e

musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,

e' effettuato da due revisori dei  conti  nominati  con  decreto  del

Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e

designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e  uno  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai

revisori dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e

specializzazione artistica e musicale non si applica  l'articolo  26,

quarto comma, della legge 18 dicembre 1973,  n.  836.  L'incarico  di

revisore dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e

specializzazione artistica e musicale  da'  luogo  a  rimborsi  spese

secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

  72. Per l'anno 2012 si applica  l'articolo  48,  comma  1-ter,  del

decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

  73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni  di  alta

formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e' utile  ai  fini  della

maturazione delle posizioni stipendiali  e  dei  relativi  incrementi

economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

  74.  Il  personale  docente  del  comparto   dell'Alta   formazione

artistica, musicale e coreutica, con  contratto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato, puo' usufruire di permessi per attivita' di studio, di

ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno

accademico,  compatibilmente  con  le  attivita'  programmate   dalle

Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario  di

servizio definito dal Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  di

comparto.

  75. I giorni di permesso previsti dalle  disposizioni  contrattuali

relative  al  comparto  AFAM  non  goduti  entro  l'anno   accademico

2010-2011 non sono piu' cumulabili e possono essere  fruiti  fino  al

loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

  76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi

74 e 75 non puo' essere coperta  con  contratti  di  lavoro  a  tempo

determinato.

  77. I permessi eventualmente gia' autorizzati per l'anno accademico

2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di  cui  al

comma 75.

  78. Le autorizzazioni di cui  all'articolo  17,  primo  comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  di

cui all'articolo 10 della legge 18 marzo  1958,  n.  311,  e  di  cui

all'articolo 8 della legge 18 marzo  1958,  n.  349,  possono  essere

concesse al medesimo soggetto per  un  periodo  complessivamente  non

superiore ad un anno  accademico  in  un  decennio  e  non  oltre  il

compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di  servizio.  Nel

concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di

funzionamento dell'Universita'  ivi  incluso  il  contenimento  della

spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi  di  spesa

rimangono alle universita'.

  79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non  possono  essere

derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole

contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata  in

vigore della presente legge.

  80. Nel caso di esonero  dalle  attivita'  didattiche  dei  docenti

incaricati  della  Direzione,  le  Istituzioni  di  Alta   formazione

artistica,  musicale  e  coreutica  individuano,  nell'ambito   della

propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere

indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera  durata

dell'incarico.

  81. Allo scopo di evitare duplicazioni di  competenza  tra  aree  e

profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo

grado ove sono presenti insegnanti  tecnico-pratici  in  esubero,  e'

accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

  82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle  economie  di

spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81  e  non  destinate  al

conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo  10,  comma  2,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e'  iscritto  nello  stato  di

previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per

la  valorizzazione  dell'istruzione   scolastica,   universitaria   e

dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica»,  con   lo

stanziamento di euro  64,8  milioni  nell'anno  2012,  168,4  milioni

nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014,  destinato

alle    missioni    dell'istruzione    scolastica,    dell'istruzione

universitaria e della ricerca ed innovazione. Al  riparto  del  fondo

tra le relative  finalita'  si  provvede  con  decreto  del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il

Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

  83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Alle  stesse

finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad

una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia

contrattuale per il personale della scuola, senza  nuovi  o  maggiori

oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  degli

obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».

  84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   le

disposizioni di cui al comma 85.

  85. Le somme  giacenti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente  legge,  nelle  contabilita'  speciali,  aperte   ai   sensi

dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e

successive modificazioni, per la  gestione  dei  fondi  assegnati  in

applicazione dei piani di spesa approvati ai  sensi  dell'articolo  7

del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai  capi

degli Istituti del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,

accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in  conto  entrata

del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4

milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo  pari  a  10

milioni di euro entro il 30 giugno 2013,  previa  individuazione  con

decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta

del  Segretario  generale  che  provvede  alla  necessaria  attivita'

istruttoria e di verifica.

  86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  da

87 a 93.

  87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2,  del

decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e'  ridotta  di  20

milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di  cui

all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  88. Al fine di assicurare la  copertura  degli  Accordi  collettivi

nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il

personale sanitario per l'assistenza al personale navigante,  di  cui

all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,

n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato

di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a  11,3

milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni  di  euro  a  decorrere

dall'anno 2013.

  89.  A  decorrere  dall'anno  2013  le  competenze  in  materia  di

assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.  620,

sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e  di

Bolzano.

  90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui  al  comma

89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province  autonome

di Trento e di Bolzano si provvede con  regolamento  da  adottare  ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  l'osservanza  dei

seguenti principi e criteri direttivi:

  a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;

  b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle

funzioni in materia di pronto  soccorso  aeroportuale  attribuite  al

Ministero della salute con contestuale trasferimento  delle  relative

risorse;

  c)  prevedere  che  con  accordi  sanciti  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della

salute, si provvede  a  garantire  l'indirizzo  ed  il  coordinamento

finalizzato a salvaguardare il diritto  del  personale  navigante  ed

aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie  in  tutto  il

territorio nazionale e all'estero;

  d) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province

autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del

Ministero della salute attualmente in servizio presso gli  ambulatori

del Servizio di assistenza sanitaria ai  naviganti,  con  contestuale

trasferimento delle relative  risorse  finanziarie  e  corrispondente

riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche  del  medesimo

Ministero;

  e) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province

autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti  convenzionali  relativi

al personale convenzionato interno appartenente  alle  categorie  dei

medici, chimici  biologi  e  psicologi,  infermieri,  fisioterapisti,

tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e  tecnici  di  laboratorio

biomedico  con  contestuale  trasferimento  delle  relative   risorse

finanziarie;

  f) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province

autonome di Trento e di Bolzano dei  vigenti  rapporti  convenzionali

con i medici generici fiduciari con contestuale  trasferimento  delle

relative risorse finanziarie;

  g) disciplinare il conferimento alle regioni  e  province  autonome

delle relative risorse strumentali;

  h ) i criteri per la ripartizione, fra le  regioni  e  le  province

autonome,  delle  risorse  finanziarie  complessive  destinate   alle

funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

  91. A decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  abrogato  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

  92. A decorrere dall'anno 2013  il  livello  di  finanziamento  del

Servizio sanitario nazionale e'  incrementato  dell'importo  pari  ai

complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui

ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del  Ministero

della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

  93. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  89,  per  le

regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione  in  conformita'

ai rispettivi statuti di autonomia.

  94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai  commi  da

95 a 98.

  95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo  il  comma  3  sono

aggiunti, in fine, i seguenti:

  «3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di

assicurare continuita' nell'alimentazione del personale  militare  in

servizio permanente, il Ministro della difesa definisce  annualmente,

con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e

in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito,  della  Marina  e

dell'Aeronautica,   eventualmente   ripartiti   per    categorie    e

specialita', che possono transitare a domanda tra le  medesime  Forze

armate. Il medesimo decreto definisce i criteri,  i  requisiti  e  le

modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo

nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito

e' disposto con decreto della Direzione  generale  per  il  personale

militare.

  3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello

Stato.».

  96. Per il triennio 2012-2014,  gli  ufficiali  fino  al  grado  di

tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali

dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica  possono  presentare

domanda di trasferimento presso altre  pubbliche  amministrazioni  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e'  condizionato

al  preventivo  parere  favorevole  del  Ministero  della  difesa   e

all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed  e'

autorizzato  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  delle   facolta'

assunzionali annuali della medesima amministrazione,  previsti  dalle

disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che  viene  inquadrato

nell'area  funzionale  del  personale  non  dirigenziale  individuata

dall'amministrazione di destinazione sulla base di  apposite  tabelle

di equiparazione approvate con decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione

e l'innovazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, si applica il trattamento giuridico ed  economico,  compreso

quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale

non  dirigente   vigenti   nel   comparto   dell'amministrazione   di

destinazione.  Alla   data   di   assunzione   in   servizio   presso

l'amministrazione  di  destinazione,  il  militare  e'  collocato  in

congedo nella posizione della riserva.

  97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e'

sostituito dal seguente:

  «4. L'indennita' di cui al  comma  1  compete  anche  al  personale

impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114,  e

dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  all'atto  del  rientro  in

Italia.».

  98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165,  e  successive  modificazioni,  in  occasione   delle   missioni

all'interno del territorio nazionale fuori della  sede  ordinaria  di

impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per  il  vitto  e

l'alloggio,  delle  apposite  strutture  delle   amministrazioni   di

appartenenza, ove esistenti e disponibili.

  99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della

spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni  di  cui

ai commi da 100 a 103.

  100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo

2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  ridotta  di

euro 100 milioni.

  101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui  all'articolo

4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un

importo  di  17  milioni  a  decorrere  dall'anno  2012.  Le  risorse

disponibili  relative  all'articolo  4,  comma  13,  della  legge  30

dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno  2012,  di

19,55 milioni.

  102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo, dopo le parole: «le  universita'  e  gli  enti

pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e  integrazioni,»  sono

aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato

e agricoltura»;

  b) al terzo periodo, dopo  le  parole:  «province  autonome,»  sono

aggiunte le seguenti: «gli enti locali».

  103. All'articolo 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 7, primo periodo, dopo  le  parole:  «i  restanti  enti

possono procedere  ad  assunzioni  di  personale»  sono  inserite  le

seguenti: «a tempo indeterminato»;

  b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

  «8-bis. Le aziende  speciali  create  dalle  camere  di  commercio,

industria, artigianato e agricoltura  sono  soggette  ai  vincoli  in

materia  di  personale  previsti  dalla  vigente  normativa  per   le

rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a

qualsiasi  titolo  devono  essere  asseverati  e  autorizzati   dalle

rispettive camere.».

 

       

     

                               Art. 5

 

        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

 

  1. Ferma restando la disciplina vigente in  materia  di  decorrenza

del trattamento pensionistico  e  di  adeguamento  dei  requisiti  di

accesso al sistema pensionistico agli incrementi  della  speranza  di

vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la

cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale

obbligatoria e delle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,

nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,

della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per

l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto

e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  b),

della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come  modificati,  per  le

lavoratrici, dall'articolo 22-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  10

luglio 2009, n.78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo  18,

comma l, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive

modificazioni, devono essere tali  da  garantire  un'eta'  minima  di

accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni,  tenuto

conto del regime delle decorrenze, per i soggetti,  in  possesso  dei

predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza

utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora,  per  effetto  degli

adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza  di

vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima  di  accesso

non fosse assicurata,  sono  ulteriormente  incrementati  gli  stessi

requisiti, con lo  stesso  decreto  direttoriale  di  cui  al  citato

articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre  2023,  al

fine  di  garantire,  per  i  soggetti,  in  possesso  dei   predetti

requisiti, che maturano il diritto alla prima  decorrenza  utile  del

pensionamento  dall'anno  2026,  un'eta'   minima   di   accesso   al

trattamento pensionistico comunque non inferiore a  67  anni,  tenuto

conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina  vigente

di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli

incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi  a

quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

 

       

     

                               Art. 6

 

               Disposizioni in materia di dismissioni

                     dei beni immobili pubblici

 

  1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a

conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a  uso  diverso  da

quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli  elenchi

predisposti o da predisporre ai  sensi  del  decreto  legislativo  28

maggio 2010, n. 85,  e  degli  enti  pubblici  non  territoriali  ivi

inclusi quelli di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu'  fondi  comuni  di  investimento

immobiliare,  ovvero  ad  una  o  piu'  societa',  anche   di   nuova

costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o piu' decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta

Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato entro il  30

aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di  proprieta'

dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento  delle  carceri

inutilizzate e delle caserme  assegnate  in  uso  alle  Forze  armate

dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  del

Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti  i

suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure  per

l'individuazione  o  l'eventuale  costituzione  della   societa'   di

gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il  collocamento

delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e  i  limiti  per

l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e

delle  societa'.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  comma  e'

autorizzata la  spesa  di  1  milione  di  euro  l'anno  a  decorrere

dall'anno 2012.

  2. Alla cessione  delle  quote  dei  fondi  o  delle  azioni  delle

societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste

dai  suddetti  decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,   che   dovranno   prioritariamente

prevedere il  collocamento  mediante  offerta  pubblica  di  vendita,

applicandosi, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 1994, n.  474.  Il  Ministero  dell'economia  e

delle  finanze  puo'  accettare  come  corrispettivo  delle  predette

cessioni  anche  titoli  di   Stato,   secondo   i   criteri   e   le

caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.

  3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono

destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di  operazioni

che abbiano ad oggetto esclusivamente  immobili  liberi,  i  proventi

della cessione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato, sono destinati al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di

Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al  comma  1

prevedono l'attribuzione di detti proventi  all'Agenzia  del  demanio

per l'acquisto sul mercato,  secondo  le  indicazioni  del  Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di

Stato da parte della medesima  Agenzia,  che  li  detiene  fino  alla

scadenza. L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di

Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di  gestione

connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad

ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto  di

terzi.

  4.  Alle  societa'  di  cui  al  comma  1  si  applica,  in  quanto

compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le  societa'  di

investimento immobiliare quotate di cui all'articolo  1,  comma  134,

della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Ai  conferimenti  ed  ai

trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni  di  investimento  ed

alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili,

le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3  del  decreto-legge  25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge  9

novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti

e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa

con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili  di  proprieta'

dello Stato dalla stessa gestiti.

  5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono  la  misura

degli eventuali canoni di locazione delle  pubbliche  amministrazioni

sulla base della  valutazione  tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del

demanio. Indicano inoltre la misura del  contributo  a  carico  delle

amministrazioni utilizzatrici in relazione  alle  maggiori  superfici

utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo

2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal   Ministero

dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad

un massimo di 5 milioni annui  rispetto  alle  previsioni,  derivanti

dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma  di

dividendi o la attribuzione di risorse  per  riduzioni  di  capitale,

possono essere utilizzate, nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza

pubblica e  secondo  criteri  e  limiti  stabiliti  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti  di  capitale  di

societa' partecipate, anche indirettamente, dal  medesimo  Ministero,

ovvero per  la  sottoscrizione  di  capitale  di  societa'  di  nuova

costituzione. Le somme introitate a  tale  titolo  sono  riassegnate,

anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle

finanze per essere  versate  ad  apposita  contabilita'  speciale  di

tesoreria.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano   a

decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

  7.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:

    «8-bis.  I  fondi  istituiti  dalla  societa'  di  gestione   del

risparmio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   possono

acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di  proprieta'   degli   enti

territoriali,  utilizzati  dagli  stessi   o   da   altre   pubbliche

amministrazioni nonche' altri immobili  di  proprieta'  dei  medesimi

enti  di  cui  sia   completato   il   processo   di   valorizzazione

edilizio-urbanistico,    qualora    inseriti    in    programmi    di

valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le  azioni  della

predetta  societa'  di  gestione   del   risparmio   possono   essere

trasferite, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con  apposita

convenzione  la  stessa  societa'  di  gestione  del  risparmio  puo'

avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio».

  8.  Allo  scopo  di  accelerare  e  semplificare  le  procedure  di

dismissione del patrimonio immobiliare  dello  Stato  all'estero,  la

vendita dei cespiti individuati nel piano  di  razionalizzazione  del

patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato  all'estero  ai  sensi

dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.

296, e' effettuata  mediante  trattativa  privata,  salve  comprovate

esigenze, anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del

Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto  del

Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La  stima  del

valore di mercato dei beni di  cui  al  presente  comma  puo'  essere

effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e'

ubicato l'immobile oggetto della vendita.  I  relativi  contratti  di

vendita sono assoggettati al  controllo  preventivo  di  legittimita'

della Corte dei conti.

  9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di

cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

 

       

     

                               Art. 7

 

 

                       Disposizioni in materia

                 di dismissioni di terreni agricoli

 

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente

legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,

con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  da  adottare

d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua  i

terreni a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre  finalita'

istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi

predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,

nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da  alienare  a

cura dell'Agenzia del demanio mediante  trattativa  privata  per  gli

immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta  pubblica

per  quelli  di   valore   pari   o   superiore   a   400.000   euro.

L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio

disponibile dello Stato.  Ai  citati  decreti  di  individuazione  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,  del

decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

  2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al

fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola

giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani

imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita'  di  incremento

di valore dei terreni alienati derivante  da  cambi  di  destinazione

urbanistica  intervenuti  nel  corso   del   quinquennio   successivo

all'alienazione medesima, e' riconosciuta allo Stato una  quota  pari

al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto  al

prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo

sono stabilite con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro

delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze.

  3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla

legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce

preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori

delle medesime aree.

  4. Le regioni, le  province,  i  comuni  possono  vendere,  per  le

finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i  beni  di  loro

proprieta' aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai

sensi del decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85;  a  tal  fine

possono conferire all'Agenzia  del  demanio  mandato  irrevocabile  a

vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia'

proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto  dei  costi

sostenuti e documentati.

  5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di

cui ai commi precedenti sono  destinate  alla  riduzione  del  debito

pubblico.

 

       

     

                               Art. 8

 

 

             Disposizioni in materia di debito pubblico

                       degli enti territoriali

 

  1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per  cento  per

l'anno 2012  e  l'8  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013»  sono

sostituite dalle seguenti: «1'8 per cento per l'anno 2012, il  6  per

cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».

  2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio  1970,  n.

281, le parole: «25 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «20

per cento».

  3. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  a

decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del

debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3

e  4  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento  della

finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e  119,

secondo  comma,  della  Costituzione.  Con  decreto  di  natura   non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la

Conferenza unificata, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo

204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  dall'articolo

10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite

le modalita' di attuazione del presente comma.  In  particolare  sono

stabilite:

    a) distintamente per regioni, province e  comuni,  la  differenza

percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre  la  quale  i

singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione

del debito;

    b) la percentuale annua di riduzione del debito;

    c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di

riduzione del debito. A tal fine, si considera  comunque  equivalente

alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla  societa'

di cui al comma 1 dell'articolo 6.

  4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel  comma  3  del

presente   articolo,   si   applicano   le   disposizioni   contenute

nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2,  lettere  b)  e

d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

       

     

                               Art. 9

 

 

            Liberalizzazione dei servizi pubblici locali

                       di rilevanza economica

 

  1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore

del  trasporto  pubblico  locale,  all'articolo  21,  comma  3,   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  le

parole: «struttura paritetica da  istituire»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della  predetta

Conferenza».

  2. Al fine di  realizzare  un  sistema  liberalizzato  dei  servizi

pubblici  locali  di  rilevanza   economica   attraverso   la   piena

concorrenza  nel  mercato  e   di   perseguire   gli   obiettivi   di

liberalizzazione  e  privatizzazione  dei  medesimi  servizi  secondo

quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, nonche' di assicurare, mediante un sistema di  benchmarking,  il

progressivo miglioramento della qualita' ed  efficienza  di  gestione

dei medesimi servizi,  al  predetto  articolo  4  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la

stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di  procedere

all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi

pubblici locali nei casi in cui  possa  essere  dimostrato  che  tale

scelta sia economicamente vantaggiosa.»;

    b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini  della  relazione  al

Parlamento» e' inserita la seguente: «anche»;

    c) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In

caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui  al  comma

2, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione  di  diritti  di

esclusiva ai sensi del presente articolo»;

    d) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Al

fine   di    garantire    l'unitarieta'    del    servizio    oggetto

dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento  del

medesimo servizio e del relativo affidamento»;

    e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al

comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non  conformi  a  quanto

previsto al medesimo comma»;

    f) al comma 32, lettera d),  le  parole:  «a  condizione  che  la

partecipazione  pubblica  si  riduca  anche  progressivamente»   sono

sostituite dalle seguenti: «a condizione  che  la  partecipazione  in

capo a soci pubblici detentori di azioni  alla  data  del  13  agosto

2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;

    g) dopo il comma 32, e' inserito il seguente:

      «32-bis. Al fine di verificare e assicurare il  rispetto  delle

disposizioni di cui al comma 32, il prefetto  accerta  che  gli  enti

locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al

medesimo  comma.  In  caso  di  inottemperanza,  assegna  agli   enti

inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso

inutilmente detto termine, il Governo,  ricorrendone  i  presupposti,

esercita il potere sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma

secondo,  della  Costituzione  e  secondo   le   modalita'   previste

dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

    h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero  ai  sensi  del

comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non  ai  sensi  del

comma 12»;

    i) al comma 33, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «nonche'  al

socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte  le  seguenti:

«e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite

ai sensi del medesimo comma»;

    l) al comma 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I

soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono

comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a  gare  indette

nell'ultimo anno di  affidamento  dei  servizi  da  essi  gestiti,  a

condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza

pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno,  sia  stata

adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la

predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso,  ai

sensi del comma 13»;

    m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

      «33-bis. Al fine di  assicurare  il  progressivo  miglioramento

della  qualita'  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  e   di

effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni,  gli  enti

affidatari sono tenuti a  rendere  pubblici  i  dati  concernenti  il

livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per  utente  e

il livello degli  investimenti  effettuati,  nonche'  ogni  ulteriore

informazione necessaria alle predette finalita'.

      33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le  regioni

e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31  gennaio  2012,

di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e

dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

        a) i criteri per la verifica di cui al comma 1  e  l'adozione

della delibera quadro di cui al comma 2;

        b) le modalita' attuative del  comma  33-bis,  anche  tenendo

conto delle diverse condizioni di  erogazione  in  termini  di  aree,

popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

        c) le ulteriori misure  necessarie  ad  assicurare  la  piena

attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

    n) al comma 34, e' premesso il seguente periodo: «Le disposizioni

contenute nel presente  articolo  si  applicano  a  tutti  i  servizi

pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con

esse incompatibili.»;

    o) dopo il comma 34, e' inserito il seguente:

      «34-bis. Il presente articolo, fermo restando  quanto  disposto

al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con

riguardo al  trasporto  pubblico  regionale,  sono  fatti  salvi  gli

affidamenti gia' deliberati in conformita' all'articolo 5,  paragrafo

2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 ottobre 2007».

 

       

     

                               Art. 10

 

 

                 Riforma degli ordini professionali

                    e societa' tra professionisti

 

  1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno

essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.

400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12

mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per

recepire i seguenti principi:».

  2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  sono

abrogate  con  effetto  dall'entrata  in   vigore   del   regolamento

governativo di cui al comma 5».

  3. E' consentita la costituzione di  societa'  per  l'esercizio  di

attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo

i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice

civile.

  4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le

societa' il cui atto costitutivo preveda:

    a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'  professionale  da

parte dei soci;

    b) l'ammissione in  qualita'  di  soci  dei  soli  professionisti

iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni,

nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'

in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non

professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita'  di

investimento;

    c)  criteri  e  modalita'  affinche'  l'esecuzione  dell'incarico

professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai  soci  in

possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione

professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia

compiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il

nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto

all'utente;

    d) le modalita' di esclusione dalla societa' del  socio  che  sia

stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

  5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve

contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.

  6. La partecipazione  ad  una  societa'  e'  incompatibile  con  la

partecipazione ad altra societa' tra professionisti.

  7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codice

deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa'  e'  soggetta

al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

  8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche  per

l'esercizio di piu' attivita' professionali.

  9. Restano salvi i diversi modelli  societari  e  associativi  gia'

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro

dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazione

della  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   di

disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e

7.

  11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,

e' abrogata.

  12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14

settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  le

tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anche

in deroga alle tariffe» sono soppresse.

 

       

     

                               Art. 11

 

 

             Programmazione della ricerca e premialita'

 

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca

assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e  di  attivita'

proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con  le  indicazioni

del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di  ripartizione

della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario  dei

predetti enti di ricerca, preordinata al  finanziamento  premiale  di

specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli  enti

medesimi.

 

       

     

                               Art. 12

 

 

                          Fondo nuovi nati

 

  1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui

al comma 1, primo  periodo,  dell'articolo  4  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al

relativo onere  si  provvede  mediante  utilizzazione  delle  risorse

complessivamente  disponibili  alla  data  del   31   dicembre   2011

sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria

centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in

ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

 

       

     

                               Art. 13

 

 

         Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti

       delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa

 

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti:

    «3-bis.  Su  istanza  del   creditore   di   somme   dovute   per

somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli  enti  locali

certificano, nel rispetto delle  disposizioni  normative  vigenti  in

materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di  sessanta

giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il  relativo  credito

sia certo, liquido ed esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al

creditore la cessione pro soluto a favore di  banche  o  intermediari

finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione  vigente.  Scaduto   il

predetto  termine,  su  nuova  istanza  del  creditore,  provvede  la

Ragioneria territoriale dello Stato competente per  territorio,  che,

ove necessario, nomina un commissario ad  acta  con  oneri  a  carico

dell'ente  territoriale.  La  cessione   dei   crediti   oggetto   di

certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del  codice  di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Ferma  restando

l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal  debitore  ceduto,

si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,  della  legge  21

febbraio 1991, n. 52.

    3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis  non  puo'  essere

rilasciata, a pena di nullita':

        a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Cessato il commissariamento,  la  certificazione  non  puo'  comunque

essere  rilasciata  in  relazione   a   crediti   sorti   prima   del

commissariamento stesso.  Nel  caso  di  gestione  commissariale,  la

certificazione non puo' comunque essere  rilasciata  in  relazione  a

crediti rientranti nella gestione commissariale;

        b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  deficit

sanitari».

  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  disciplinate,

nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati  in  sede

europea, le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  recate  dai

commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente  articolo.  Fino

alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo

precedente restano valide le certificazioni prodotte in  applicazione

del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  19  maggio

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

  3. All'articolo 210 del testo unico di cui al  decreto  legislativo

18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

    «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo

per il tesoriere di accettare, su  apposita  istanza  del  creditore,

crediti pro soluto certificati dall'ente ai  sensi  del  comma  3-bis

dell'articolo  9  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  4. L'obbligo di cui al comma 2-bis  dell'articolo  210  del  citato

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma

3 del presente articolo,  trova  applicazione  con  riferimento  alle

convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in  vigore

della presente legge.

  5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

    «4-ter. L'accertamento della mancanza di  copertura  assicurativa

obbligatoria del veicolo puo' essere  effettuato  anche  mediante  il

raffronto  dei  dati  relativi  alle  polizze  emesse  dalle  imprese

assicuratrici   con   quelli   provenienti    dai    dispositivi    o

apparecchiature di cui alle lettere e),  f)  e  g)  del  comma  1-bis

dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in

modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi  di

polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

    4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati

di cui al comma 4- ter, risulti che al  momento  del  rilevamento  un

veicolo munito di targa di immatricolazione  fosse  sprovvisto  della

copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente

invita il  proprietario  o  altro  soggetto  obbligato  in  solido  a

produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

    4-quinquies.   La   documentazione   fotografica   prodotta   dai

dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto

di accertamento, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  13  della

legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine  alla  circostanza  che  al

momento del rilevamento un determinato veicolo, munito  di  targa  di

immatricolazione, stava circolando sulla strada».

 

       

     

                               Art. 14

 

 

                Riduzione degli oneri amministrativi

                       per imprese e cittadini

 

  1. In via sperimentale,  fino  al  31  dicembre  2013,  sull'intero

territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia

zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122.

  2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti  di  cui

al primo periodo della lettera a) del comma 2  dell'articolo  43  del

citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando  le

altre previsioni ivi contenute, in via  esclusiva  e  all'unanimita',

dall'ufficio locale del Governo, istituito in  ciascun  capoluogo  di

provincia,  su  richiesta  della  regione,  d'intesa  con  gli   enti

interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei

documenti  previsti  dal  secondo  periodo  della  medesima  lettera,

avviene in favore del medesimo ufficio.

  3. L'ufficio locale  del  Governo  e'  presieduto  dal  prefetto  e

composto da un rappresentante della  regione,  da  un  rappresentante

della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana  ove

esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso

di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere

manifestato  nella  riunione  convocata  dal  prefetto,  deve  essere

congruamente motivato e deve recare le specifiche  indicazioni  delle

modifiche e  delle  integrazioni  eventualmente  necessarie  ai  fini

dell'assenso. Si considera acquisito  l'assenso  dell'amministrazione

il cui rappresentante non partecipa alla  riunione  medesima,  ovvero

non  esprime   definitivamente   la   volonta'   dell'amministrazione

rappresentata.

  4. Resta esclusa  l'applicazione  dei  commi  1,  2  e  3  ai  soli

procedimenti  amministrativi   di   natura   tributaria,   a   quelli

concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella  della  salute  e

della sicurezza pubblica, nonche' alle  nuove  iniziative  produttive

avviate su aree soggette a vincolo.

  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei

termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto,

da  parte  degli  enti  interessati,  l'adozione  del   provvedimento

conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo.

  6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio

locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante

«Norme integrative della disciplina vigente per  il  controllo  delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi».

  8. Il comma 1-bis dell'articolo  36  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto  di  trasferimento

delle partecipazioni  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  ivi

disciplinato e' in deroga al secondo  comma  dell'articolo  2470  del

codice civile ed  e'  sottoscritto  con  la  firma  digitale  di  cui

all'articolo 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

  9. A partire dal l° gennaio 2012,  le  societa'  a  responsabilita'

limitata che non  abbiano  nominato  il  collegio  sindacale  possono

redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono

definite le voci e la struttura che compongono lo schema di  bilancio

semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma.

  10. I soggetti in contabilita' semplificata e i lavoratori autonomi

che  effettuano  operazioni  con  incassi  e  pagamenti   interamente

tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta

delle scritture contabili.

  11. I limiti  per  la  liquidazione  trimestrale  dell'IVA  sono  i

medesimi  di  quelli  fissati   per   il   regime   di   contabilita'

semplificata.

  12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

    «4-bis. Nelle societa' di  capitali  il  collegio  sindacale,  il

consiglio di sorveglianza  e  il  comitato  per  il  controllo  della

gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza  di

cui al comma 1, lettera b)».

  13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito:

    «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei  conti).  -  L'atto

costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la

nomina di un sindaco o di un revisore.

  La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e'

inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.

  La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa':

    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei

conti;

    c) per due  esercizi  consecutivi  ha  superato  due  dei  limiti

indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

  L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera  c)  del  terzo

comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti  limiti  non

vengono superati.

  Nei casi previsti  dal  secondo  e  terzo  comma  si  applicano  le

disposizioni in tema di societa' per azioni;  se  l'atto  costitutivo

non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata

dal sindaco.

  L'assemblea che approva il  bilancio  in  cui  vengono  superati  i

limiti indicati al secondo  e  terzo  comma  deve  provvedere,  entro

trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non  provvede,

alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi  soggetto

interessato».

  14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto,  in  fine,  il

seguente comma:

    «Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori  a  1

milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo  di  controllo

sia composto da un  sindaco  unico,  scelto  tra  i  revisori  legali

iscritti nell'apposito registro».

  15. Nel caso in cui siano  entrate  in  vigore  norme  di  legge  o

regolamentari che  incidano,  direttamente  o  indirettamente,  sulle

materie regolate dallo statuto sociale, le  societa'  cooperative  di

cui al capo I del titolo VI del libro V del  codice  civile,  le  cui

azioni  non  siano  negoziate  in  mercati   regolamentati,   possono

modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste

in via generale dallo statuto per le  sue  modificazioni,  anche  nei

casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la

modifica di determinati suoi articoli.

  16. Per semplificare le procedure di rilascio delle  autorizzazioni

relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:

    «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e

di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

      a)  per  i  trasporti  eccezionali  su  gomma  sia  sufficiente

prevedere la  trasmissione,  per  via  telematica,  della  prescritta

richiesta   di    autorizzazione,    corredata    della    necessaria

documentazione,  all'ente  proprietario  o  concessionario   per   le

autostrade,  strade  statali  e  militari,  e  alle  regioni  per  la

rimanente rete  viaria,  almeno  quindici  giorni  prima  della  data

fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono  essere  rilasciate

entro quindici giorni dalla loro presentazione;

      b) le autorizzazioni periodiche  di  cui  all'articolo  13  del

citato regolamento siano valide per un numero  indefinito  di  viaggi

con validita' annuale per la circolazione a  carico  e  a  vuoto  dei

convogli indicati sull'autorizzazione;

      c) le autorizzazioni multiple di cui al  medesimo  articolo  13

siano valide per un numero definito di viaggi  da  effettuarsi  entro

sei mesi dalla data del rilascio;

      d) le autorizzazioni singole di cui  al  medesimo  articolo  13

siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla

data di rilascio;

      e) per le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  e'  prevista

l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

      f) le disposizioni contenute  all'articolo  13,  comma  5,  non

siano vincolate alla invariabilita'  della  natura  del  materiale  e

della tipologia degli elementi trasportati;

      g) i trasporti di beni della medesima  tipologia  ripetuti  nel

tempo   siano   soggetti   all'autorizzazione   periodica    prevista

dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e  che

questa sia rilasciata con  le  modalita'  semplificate  di  cui  alla

lettera a) del presente comma;

      h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta,

siano rinnovabili su domanda che deve  essere  presentata,  in  carta

semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita'  non

superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti  sia  al  veicolo

che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

      i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o

multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte,  fino  ad

un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per

il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il

veicolo  rimorchio  o  semirimorchio  e  siano   ammesse   tutte   le

combinazioni possibili tra i trattori ed i  rimorchi  o  semirimorchi

anche incrociate».

 

       

     

                               Art. 15

 

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto

  di introdurre, nel recepimento di  direttive  dell'Unione  europea,

  adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti  dalle  direttive

  stesse.

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.

445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «40.

(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

      «01.    Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica

amministrazione in ordine a stati, qualita' personali  e  fatti  sono

valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con

gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici

servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti

dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

      02. Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e'

apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato

non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o

ai privati gestori di pubblici servizi"»;

    b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;

    c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1. Le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici

servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'

tutti i dati e i documenti che  siano  in  possesso  delle  pubbliche

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei

dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva

prodotta dall'interessato (L)»;

    d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e'  aggiunto  il

seguente:

      «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni)  -

1.  Le  informazioni  relative  alla  regolarita'  contributiva  sono

acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell'articolo  71,

dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della

specifica normativa di settore»;

    e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 72. (L) - (Responsabilita'  in  materia  di  accertamento

d'ufficio  e  di  esecuzione   dei   controlli).   -   1.   Ai   fini

dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli  di

cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni  quadro

di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione  digitale,  di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  amministrazioni

certificanti  individuano  un  ufficio  responsabile  per  tutte   le

attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei

dati o l'accesso diretto agli stessi da parte  delle  amministrazioni

procedenti.

  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di

cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono   note,   attraverso   la

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le  misure

organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   tempestiva

acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli

medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.

  3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta

giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni

caso presa in  considerazione  ai  fini  della  misurazione  e  della

valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili

dell'omissione»;

    f) all'articolo 74, comma 2:

    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

      «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di  atti  di

notorieta' (L)»;

  2) e' aggiunta la seguente lettera:

    «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto

all'articolo 40, comma 02 (L)».

  2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

      «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'

altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli  minimi

di regolazione comunitaria  ai  sensi  dei  commi  24-bis,  24-ter  e

24-quater»;

    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «24-bis. Gli atti di recepimento di direttive  comunitarie  non

possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di

regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive

stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

      24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli

minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

        a) l'introduzione o il mantenimento di  requisiti,  standard,

obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle

direttive;

        b)  l'estensione  dell'ambito  soggettivo  o   oggettivo   di

applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,

ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

        c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure  o

meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente

necessari per l'attuazione delle direttive.

  24-quater.   L'amministrazione   da'   conto   delle    circostanze

eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della  regolamentazione,

in relazione alle  quali  si  rende  necessario  il  superamento  del

livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non

sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di

analisi definiti dalle direttive di  cui  al  comma  6  del  presente

articolo».

 

       

     

                               Art. 16

 

 

          Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento

              in disponibilita' dei dipendenti pubblici

 

  1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'

sostituito dal seguente:

    «Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) -  1.

Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di  soprannumero  o

rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle  esigenze

funzionali  o  alla  situazione  finanziaria,  anche   in   sede   di

ricognizione annuale prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  terzo  e

quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal

presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento

della funzione pubblica.

    2.  Le  amministrazioni  pubbliche   che   non   adempiono   alla

ricognizione annuale  di  cui  al  comma  1  non  possono  effettuare

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di

contratto pena la nullita' degli atti posti in essere.

    3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al  presente

articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini

della responsabilita' disciplinare.

    4. Nei casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo  il

dirigente  responsabile  deve  dare  un'informativa  preventiva  alle

rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali

firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

    5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma  4,

l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6

agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale

o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza

nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a

forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di

solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con

le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di

quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14

settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.

    6. I contratti collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri

generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle

caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di

personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al

di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla

distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione

del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi

nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

    7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4

l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia

possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima

amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre

amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso

servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di

mobilita'.

    8. Dalla data di collocamento in disponibilita'  restano  sospese

tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore

ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e

dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi

altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata

massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita'

sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di

accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto

altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui

all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

  2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto  legislativo  31

marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente

articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai

concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di

entrata in vigore della presente legge.

 

       

     

                               Art. 17

 

 

          Semplificazione procedimento distretti turistici

 

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.

70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.

106,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Il   relativo

procedimento si intende concluso favorevolmente per  gli  interessati

se l'amministrazione competente  non  comunica  all'interessato,  nel

termine  di  novanta   giorni   dall'avvio   del   procedimento,   il

provvedimento di diniego».

 

       

     

                               Art. 18

 

 

                   Finanziamento di infrastrutture

                     mediante defiscalizzazione

 

  1. Al fine di favorire la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture

autostradali con  il  sistema  della  finanza  di  progetto,  le  cui

procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non

ancora definite alla data di entrata in vigore della presente  legge,

riducendo ovvero azzerando  l'ammontare  del  contributo  pubblico  a

fondo perduto, possono essere previste, per le societa'  di  progetto

costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  le

seguenti misure:

    a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di

concessione possono essere compensate totalmente o  parzialmente  con

il predetto contributo a fondo perduto;

    b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi

dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto

mediante compensazione con il predetto contributo  pubblico  a  fondo

perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,  del

28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in

materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

    c) l'ammontare del canone di concessione  previsto  dall'articolo

1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive

modificazioni, nonche',  l'integrazione  prevista  dall'articolo  19,

comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive

modificazioni, possono essere  riconosciuti  al  concessionario  come

contributo in conto esercizio.

  2. L'importo del contributo pubblico a  fondo  perduto  nonche'  le

modalita' e i termini delle misure previste al comma 1,  utilizzabili

anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione

del concessionario, e  successivamente  riportate  nel  contratto  di

concessione   da   approvare   con   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle  finanze.  La  misura  massima  del  contributo

pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere

il 50  per  cento  del  costo  dell'investimento  e  deve  essere  in

conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

  3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'  subordinata

all'emanazione  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico  di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

e successive modificazioni.

  4.  In  occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano

economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del  costo

medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di

rischio indicati nel contratto di concessione vigente,  nonche'  alla

rideterminazione delle misure previste al  comma  1  sulla  base  dei

valori consuntivati nel periodo regolatorio  precedente,  anche  alla

luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

 

       

     

                               Art. 19

 

 

            Interventi per la realizzazione del corridoio

                 Torino-Lione e del Tunnel di Tenda

 

  1.  Per  assicurare  la  realizzazione  della   linea   ferroviaria

Torino-Lione e garantire, a tal fine,  il  regolare  svolgimento  dei

lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree  ed  i  siti

del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere

della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di  base

della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse

strategico nazionale.

  2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce

abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di  cui  al

comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato  alle  aree

medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

  3. Le risorse finanziarie a carico dello  Stato  italiano  previste

per  la  realizzazione  del  nuovo  Tunnel  di   Tenda,   nell'ambito

dell'Accordo di Parigi  del  12  marzo  2007  tra  il  Governo  della

Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della   Repubblica   francese,

ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da  attribuire

all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della  realizzazione

dell'opera, sono da considerare quali contributi in  conto  impianti,

ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27  dicembre  2006,

n. 296.

  4. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica

francese, ai sensi degli articoli 22 e  23  dell'Accordo  di  cui  al

comma 3, della propria  quota  di  partecipazione  per  i  lavori  di

costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate  all'entrata  del

bilancio dello Stato italiano  per  essere  riassegnate  ad  apposito

capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il

contratto di programma.

  5. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica

francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto  Accordo,  della

propria quota di partecipazione dei  costi  correnti  della  gestione

unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono  versate  all'entrata

del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad  apposito

capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il

contratto di servizio.

 

       

     

                               Art. 20

 

 

               Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.

 

  1.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

  «7. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ANAS  S.p.a.  trasferisce  a

Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della

cessione tutte le partecipazioni detenute da  ANAS  S.p.a.  anche  in

societa'  regionali;  la  cessione  e'  esente  da  imposte  dirette,

indirette e da tasse».

 

       

     

                               Art. 21

 

 

                    Finanziamento opere portuali

 

  1. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,

dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente:

  «2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di  cui  al

comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione  delle  risorse

rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo  delle  risorse

del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma

6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  22  maggio  2010,  n.  73,  e  successive

modificazioni».

 

       

     

                               Art. 22

 

 

      Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time,

            telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

 

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a  decorrere  dal

1°  gennaio  2012,  per  i  contratti  di   apprendistato   stipulati

successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre  2016,  e'

riconosciuto  ai  datori  di  lavoro,  che  occupano   alle   proprie

dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno  sgravio

contributivo del 100 per cento  con  riferimento  alla  contribuzione

dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma  773,  quinto  periodo,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi  contributivi  maturati

nei primi tre  anni  di  contratto,  restando  fermo  il  livello  di

aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi  maturati  negli

anni di contratto successivi al terzo. Con  effetto  dal  1°  gennaio

2012 l'aliquota contributiva  pensionistica  per  gli  iscritti  alla

gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335, e  la  relativa  aliquota  contributiva  per  il

computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di  un  punto

percentuale. All'articolo 7, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  le  parole:  «lettera

i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

  2. A decorrere dall'anno 2012  il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali   con   proprio   decreto   destina   annualmente,

nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,  comma  4,  lettera

a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e  successive  modificazioni,

una quota non superiore a 200  milioni  di  euro  alle  attivita'  di

formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per  cento

destinato   prioritariamente   alla   tipologia   di    apprendistato

professionalizzante  o  contratto  di  mestiere  stipulato  ai  sensi

dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e

dell'articolo 4 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14

settembre 2011, n. 167.

  3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo  54,

comma l, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  la

lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi  eta'

prive di un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi

residenti in una area geografica  in  cui  il  tasso  di  occupazione

femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello

maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10

punti percentuali quello maschile.  Le  aree  di  cui  al  precedente

periodo  nonche'  quelle   con   riferimento   alle   quali   trovano

applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3,

nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del

6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze da adottare entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  con

riferimento all'anno successivo». Per gli anni  2009,  2010,  2011  e

2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54,  comma  1,  lettera

e),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come

modificata dal presente  comma,  sono  individuate  con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  adottare  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Al fine di incentivare l'uso del contratto  di  lavoro  a  tempo

parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge

24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in

materia di contratto di lavoro a tempo parziale di  cui  all'articolo

3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  nel

testo recato dall'articolo 46 del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo,  del  decreto

legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato  dalla

direzione provinciale del lavoro  competente  per  territorio,»  sono

soppresse.

  5.  Sono  introdotte  le  seguenti  misure  di  incentivazione  del

telelavoro:

    a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e  di

lavoro  attraverso  il  ricorso  allo  strumento  del  telelavoro,  i

benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a),  della  legge  8

marzo 2000, n. 53, possono  essere  riconosciuti  anche  in  caso  di

telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

    b) al fine di facilitare l'inserimento  dei  lavoratori  disabili

mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l  dell'articolo

3  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  in  tema  di   assunzioni

obbligatorie e  quote  di  riserva  possono  essere  adempiuti  anche

utilizzando la modalita' del telelavoro;

    c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le  modalita'  di

assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni  e  delle

convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo  11  della

legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con  contratto

di telelavoro;

    d) al fine di  facilitare  il  reinserimento  dei  lavoratori  in

mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9  della  legge

23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche  le  ipotesi  di  attivita'

lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

  6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di  incentivi

fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale  e  in  tema  di

sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione

agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei  contributi  di

cui  all'articolo  26  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148,  sono  riconosciuti  in  relazione  a  quanto

previsto da contratti collettivi di  lavoro  sottoscritti  a  livello

aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori

comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o

territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in

azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi

interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n.

98  del  2011,  le  parole:  «,  compresi   i   contratti   aziendali

sottoscritti ai sensi dell'accordo  interconfederale  del  28  giugno

2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.

  7. Per l'anno  2012  ciascuna  regione,  conformemente  al  proprio

ordinamento,  puo'  disporre  la  deduzione  dalla  base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate

ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di  quanto

previsto  da  contratti  collettivi  aziendali  o   territoriali   di

produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.

111. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al

presente comma  sono  esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della

regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente

legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,

nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi

delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro

dai deficit sanitari.

  8. Al fine di accelerare  la  piena  operativita'  del  credito  di

imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui  all'articolo

2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura

non  regolamentare  volto  a  stabilire  i  limiti  di  finanziamento

garantiti  da  ciascuna  delle  regioni   interessate,   nonche'   le

disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro  il  termine

di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

  9. Al fine di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  gravanti  sulle

imprese e di semplificare la gestione del  rapporto  di  lavoro  sono

introdotte le seguenti misure:

    a) l'articolo 11 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio

dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,

dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' abrogato;

    b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre

2003, n. 276, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

  «f-bis) l'Ente nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i

lavoratori dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  con

esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai

sensi della normativa vigente».

 

       

     

                               Art. 23

 

 

           Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

 

  1. Al  fine  di  consentire  il  completo  utilizzo  delle  risorse

assegnate  dall'Unione  europea  a  titolo  di   cofinanziamento   di

interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca,  il  Fondo  di

rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad

anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita'  finanziarie,  la

quota di  saldo  del  contributo  comunitario  e  di  quello  statale

corrispondente.

  2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del  comma

1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a  valere  sugli  accrediti

disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che

hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

attiva le necessarie azioni di recupero delle  somme  anticipate  dal

Fondo  di  rotazione  e  non  reintegrate   a   causa   del   mancato

riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

  4. Il Fondo di rotazione di cui  al  comma  l  destina  le  risorse

finanziarie a proprio carico, provenienti da  un'eventuale  riduzione

del tasso  di  cofinanziamento  nazionale  dei  programmi  dei  fondi

strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi  di  sviluppo

socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la Commissione

europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

 

       

     

                               Art. 24

 

 

              Disposizioni per lo sviluppo del settore

                dei beni e delle attivita' culturali

 

  1. Le  somme  corrispondenti  all'eventuale  minor  utilizzo  degli

stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi  da  325  a  337,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo

1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  per  la  copertura

degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali  per  le

attivita' cinematografiche di cui alla legge  24  dicembre  2007,  n.

244, individuate con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'

culturali  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

annualmente riassegnate, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le

attivita' culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del

Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di  dette

risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo  n.  28

del 2004 e' disposto con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le

attivita' culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,

n. 244, e successive  modificazioni,  i  commi  da  338  a  343  sono

abrogati.

  2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i

principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte

alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno

sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di

generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,

all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «alle  disposizioni  di  cui

all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30  dicembre  2009,

n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,

n. 25» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  disposizioni  di  cui

all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148»;

    b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti:  «Al  fine

di procedere alle assunzioni di personale  presso  la  Soprintendenza

speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il  Ministero

per i beni e le attivita' culturali procede,  dopo  l'utilizzo  delle

graduatorie regionali  in  corso  di  validita'  ai  fini  di  quanto

previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria  unica

nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante

dalla votazione complessiva  riportata  da  ciascun  candidato  nelle

graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di

parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La

graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire

ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la

soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non

accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella

graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i

beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al

presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e

strumentali gia' disponibili a legislazione vigente».

 

       

     

                               Art. 25

 

 

             Impiego della posta elettronica certificata

                         nel processo civile

 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a)  all'articolo  125,  primo  comma,  le  parole:  «il   proprio

indirizzo di posta elettronica  certificata»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al

proprio ordine»;

    b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato;

    c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato;

    d) all'articolo 136:

      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  «Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne

rilascia  ricevuta,  ovvero  trasmesso  a  mezzo  posta   elettronica

certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei

documenti informatici»;

      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

  «Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'  possibile

procedere  ai  sensi  del  comma  che  precede,  il  biglietto  viene

trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per

la notifica»;

      3) il quarto comma e' abrogato;

    e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da:  «Il  giudice

puo' autorizzare per singoli atti»  sino  a:  «l'indirizzo  di  posta

elettronica presso cui dichiara di voler ricevere  le  comunicazioni»

sono soppresse;

    f) all'articolo 176, al secondo comma, le  parole  da:  «anche  a

mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica  presso  cui

dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;

    g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato;

    h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

  «L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti

private a comparire in udienza puo' essere effettuata  dal  difensore

attraverso l'invio di copia dell'atto mediante  lettera  raccomandata

con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a

mezzo telefax.»;

    i) all'articolo 366:

      1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente  non  ha

eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero  non  ha

indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata  comunicato  al

proprio ordine»;

      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

  «Le comunicazioni  della  cancelleria  e  le  notificazioni  tra  i

difensori di cui agli articoli 372 e 390  sono  effettuate  ai  sensi

dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

    l) all'articolo 518,  al  sesto  comma,  il  secondo  periodo  e'

sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del

processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo

posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a

mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».

  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura

civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18

dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da:  «a  mezzo

di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite  dalle

seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'

non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;

    b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole  da:  «a

mezzo di telefax» sino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle

seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'

non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le

indicazioni prescritte dai predetti articoli».

  3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio

postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre  1982,

n. 890,» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  a  mezzo  della  posta

elettronica certificata»;

    b) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

  «3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della  posta  elettronica

certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da  pubblici

elenchi.  Il  notificante   procede   con   le   modalita'   previste

dall'articolo 149-bis del  codice  di  procedura  civile,  in  quanto

compatibili, specificando nella relazione di notificazione il  numero

di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

    c) all'articolo 4:

      1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni  in

materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,»  sono

inserite  le  seguenti:  «a  mezzo  posta  elettronica   certificata,

ovvero»;

      2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso  albo

del notificante» sono soppresse;

      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. La notifica puo' essere eseguita  mediante  consegna  di  copia

dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il  notificante

sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e  la  copia

dell'atto devono essere previamente vidimati e datati  dal  consiglio

dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

    d) all'articolo 5:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4  l'atto  deve  essere

trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  di

posta elettronica certificata che il destinatario  ha  comunicato  al

proprio ordine, nel rispetto della  normativa,  anche  regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei

documenti informatici.»;

      2) al comma 2,  al  primo  periodo  e'  premesso  il  seguente:

«Quando la notificazione viene effettuata ai sensi  dell'articolo  4,

comma 2,  l'atto  deve  essere  consegnato  nelle  mani  proprie  del

destinatario.»;

      3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1

e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

  4. All'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,

dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

  «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato  previsto  dal

comma 7, ovvero il rifiuto reiterato  di  comunicare  alle  pubbliche

amministrazioni i dati previsti  dal  medesimo  comma,  costituiscono

motivo  di  scioglimento  e  di  commissariamento  del   collegio   o

dell'ordine inadempiente».

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

       

     

                               Art. 26

 

Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente

  davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

  1.  Nei  procedimenti  civili  pendenti  davanti  alla   Corte   di

cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce  pubblicate

prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,  n.

69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da  oltre  due

anni prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  la

cancelleria avvisa  le  parti  costituite  dell'onere  di  presentare

istanza di trattazione del  procedimento,  con  l'avvertimento  delle

conseguenze di cui al comma 2.

  2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle  parti,

con  istanza  sottoscritta   personalmente   dalla   parte   che   ha

sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse  alla

loro trattazione entro  il  termine  perentorio  di  sei  mesi  dalla

ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

  3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del  collegio  dichiara

l'estinzione con decreto.

 

       

     

                               Art. 27

 

Modifiche al codice  di  procedura  civile  per  l'accelerazione  del

  contenzioso civile pendente in grado di appello

 

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «Se l'istanza prevista dal comma che  precede  e'  inammissibile  o

manifestamente infondata il giudice, con ordinanza  non  impugnabile,

puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non

inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza  e'

revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

    b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione

dell'appello e'  collegiale»,  sono  inserite  le  seguenti:  «ma  il

presidente del collegio puo'  delegare  per  l'assunzione  dei  mezzi

istruttori uno dei suoi componenti»;

    c) all'articolo 351:

      1) al primo comma, dopo le parole:  «il  giudice  provvede  con

ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;

      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma,  se  ritiene  la

causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo

281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione  e'  stata  fissata

l'udienza di cui al terzo comma, il giudice  fissa  apposita  udienza

per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

    d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono,  il  giudice

puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;

    e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto  comma

e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza

non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha  proposta  ad  una

pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e  non  superiore  ad  euro

10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza  che  definisce  il

giudizio»;

    f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «La  sentenza  che  definisce  il  giudizio  previsto   dal   comma

precedente e' inappellabile».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

       

     

                               Art. 28

 

 

             Modifiche in materia di spese di giustizia

 

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e'  aumentato  della  meta'

per i giudizi di  impugnazione  ed  e'  raddoppiato  per  i  processi

dinanzi alla Corte di cassazione»;

    b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. La parte di cui al  comma  1,  quando  modifica  la  domanda  o

propone domanda riconvenzionale o  formula  chiamata  in  causa,  cui

consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa

dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.  Le

altre parti,  quando  modificano  la  domanda  o  propongono  domanda

riconvenzionale o formulano chiamata in causa o  svolgono  intervento

autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al

contestuale  pagamento   di   un   autonomo   contributo   unificato,

determinato in base al valore della domanda proposta».

  2.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle

disposizioni di cui al presente articolo e' versato  all'entrata  del

bilancio dello Stato,  con  separata  contabilizzazione,  per  essere

riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare

il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento

ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei

rapporti finanziari con le  autonomie  speciali  il  maggior  gettito

costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica  anche

alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato  e'

stato pubblicato  ovvero,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista  la

pubblicazione, depositato successivamente alla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge.

 

       

     

                               Art. 29

 

Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.

  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.

  122.

  1. All'articolo  55  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al

comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «per  l'anno  2012»  sono

inserite le seguenti: «nonche' euro 1.000.000 a  decorrere  dall'anno

2013» e le  parole:  «in  via  sperimentale  per  un  triennio»  sono

soppresse.

 

       

     

                               Art. 30

 

 

                     Patto di stabilita' interno

 

  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 12, primo periodo,  le  parole:  «puo'  essere»  sono

sostituite dalla seguente: «e'»;

    b) al comma 12, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:

«La  riduzione  e'  distribuita  tra  i  comparti  interessati  nella

seguente  misura:  760  milioni  di  euro  alle  regioni  a   statuto

ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni  di  euro  alle

province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore  a

5.000 abitanti»;

    c) al comma 12-quater, le parole:  «Le  disposizioni  di  cui  ai

commi 12, primo periodo,  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le

disposizioni di cui al comma».

  2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il  contributo

degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95

milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni  di

euro per le province e di  65  milioni  di  euro  per  i  comuni  con

popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per

un importo  di  20  milioni  di  euro,  l'obiettivo  degli  enti  che

partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36  del  decreto

legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  Le  predette  riduzioni  sono

attribuite ai singoli enti con il decreto  di  cui  al  comma  2  del

presente articolo».

  3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi,  sulla  base  dei»

sono sostituite dalle seguenti: «in  due  classi,  sulla  base  della

valutazione ponderata dei»;

    b)  alla   lettera   a),   prima   delle   parole:   «prioritaria

considerazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno

2013,»;

    c) alla lettera c), prima delle parole:  «incidenza  della  spesa

del personale» sono inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno

2013,»;

    d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono

inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

    e) alla  lettera  g),  prima  delle  parole:  «rapporto  tra  gli

introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

    f)   alla   lettera   h),   prima   delle   parole:    «effettiva

partecipazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno

2013,»;

    g)  alla  lettera  l),  prima  delle   parole:   «operazione   di

dismissione»  sono  inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno

2013,».

  4.  All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il

comma 2-ter e' abrogato.

  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, nell'alinea, le parole: «,  ai  fini  della  collocazione  nella

classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui  all'articolo  20,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al  rispetto

dei  parametri  gia'  previsti  dal  predetto  articolo  20,  debbono

adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».

  6. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

il comma 4 e' abrogato.

  7. I  mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in  essere  con

istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli

investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da  cui

risulti il conseguimento degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'

interno   per   l'anno   precedente.   L'istituto   finanziatore    o

l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o  al

collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

 

       

     

                               Art. 31

 

 

            Patto di stabilita' interno degli enti locali

 

  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le

province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  e,  a

decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001

e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione  degli  obiettivi  di

finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al  presente

articolo, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento

della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e

119, secondo comma, della Costituzione.

  2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di  saldo

finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000

abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata  negli

anni  2006-2008,  cosi'  come  desunta  dai  certificati   di   conto

consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le

percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a  19,7  per

cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per  cento

per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c)

per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,  le

percentuali per gli anni 2013 e  successivi  sono  pari  a  15,4  per

cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e  c)  si  applicano

nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma

2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato

in termini di competenza mista e' costituito  dalla  somma  algebrica

degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,

per la parte corrente, e dalla differenza tra  incassi  e  pagamenti,

per la parte in conto capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti

dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalla

concessione di crediti,  come  riportati  nei  certificati  di  conto

consuntivo.

  4. Ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza

pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per  ciascuno

degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario  in  termini

di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi  del

comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti

di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122.

  5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma

2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   risultano

collocati  nella  classe  piu'   virtuosa,   conseguono   l'obiettivo

strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in  termini  di

competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a  un

valore   compatibile   con    gli    spazi    finanziari    derivanti

dall'applicazione del comma 6.

  6. Le province ed  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000

abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali

di cui al  comma  2  come  rideterminate  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro

dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la

coesione territoriale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  in

attuazione dell'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono

essere superiori:

    a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per

cento per gli anni 2013 e successivi;

    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a

16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e

successivi;

    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000

abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

  7.  Nel  saldo  finanziario  in  termini   di   competenza   mista,

individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica

del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le

risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente

e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per

l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei

ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu'

anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche'

relative a entrate registrate successivamente al 2008.

  8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al

comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri - Dipartimento della protezione civile,  entro  il  mese  di

gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal  patto

di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte

in conto capitale.

  9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti  locali  in

relazione allo  svolgimento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  5

dell'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,

sono equiparati, ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  agli

interventi di cui al comma 7.

  10.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,

individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica

del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le

risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea

ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute

dalle province e dai comuni. L'esclusione  non  opera  per  le  spese

connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera

anche se esse sono  effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti

complessivi delle medesime  risorse  e  purche'  relative  a  entrate

registrate successivamente al 2008.

  11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori  a

quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto  previsto  dal

comma 10, l'importo corrispondente alle  spese  non  riconosciute  e'

incluso tra  le  spese  del  patto  di  stabilita'  interno  relativo

all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la

comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero

puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.

  12.  Per  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale   di

censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n.  122,  come  affidatari  di  fasi  delle  rilevazioni

censuarie,  le  risorse   trasferite   dall'Istituto   nazionale   di

statistica (ISTAT)  e  le  relative  spese  per  la  progettazione  e

l'esecuzione  dei  censimenti,  nei  limiti  delle   stesse   risorse

trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita'  interno.

Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti

locali   individuati   dal   Piano   generale   del   6°   censimento

dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre

2009, e  di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  dell'articolo  50  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  13. I comuni della  provincia  dell'Aquila  in  stato  di  dissesto

possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto

di stabilita' interno relativo  all'anno  2012  gli  investimenti  in

conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche  a  valere

sui contributi  gia'  assegnati  negli  anni  precedenti,  fino  alla

concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del  Ministro

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si  provvede  alla

ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano

conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da

ciascun ente locale.

  14.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,

individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica

del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le

risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute  dal  comune  di

Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  I

dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,  n.  164,  e  per  la

realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  3

agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di  14

milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

  15. Alle procedure di spesa relative ai beni  trasferiti  ai  sensi

delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non

si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto  di  stabilita'

interno, per un importo  corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute

dallo Stato per la gestione e la manutenzione  dei  beni  trasferiti.

Tale importo e' determinato secondo i  criteri  e  con  le  modalita'

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma

3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

  16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in  termini  di

competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini

della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono

considerate le spese per  investimenti  infrastrutturali  nei  limiti

definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13  agosto  2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148.

  17. Sono abrogate le disposizioni  che  individuano  esclusioni  di

entrate o di  uscite  dai  saldi  rilevanti  ai  fini  del  patto  di

stabilita' interno non previste dal presente articolo.

  18. Il bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si

applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere

approvato iscrivendo le previsioni di entrata e  di  spesa  di  parte

corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di

cassa di entrata e  di  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle

riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto

delle regole che disciplinano il patto medesimo.  A  tale  fine,  gli

enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio  di  previsione  un

apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di  cassa

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.

  19. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di

stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili

per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione

debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore  a  5.000

abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con  popolazione  compresa

tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di

riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il

patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web

«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»  le  informazioni  riguardanti  le

risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e

con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita

la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto

e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo  determinato  ai

sensi del presente articolo. La mancata  trasmissione  del  prospetto

dimostrativo  degli  obiettivi  programmatici  entro   quarantacinque

giorni  dalla  pubblicazione  del  predetto  decreto  nella  Gazzetta

Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.

  20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto

di stabilita' interno, ciascuno degli enti  di  cui  al  comma  1  e'

tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  dell'anno

successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,

una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza

mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal

responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione

economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'

definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La  mancata  trasmissione

della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo

costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in

cui la certificazione,  sebbene  trasmessa  in  ritardo,  attesti  il

rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma

2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto  legislativo  6  settembre

2011, n. 149. Decorsi  quindici  giorni  dal  termine  stabilito  per

l'approvazione del  conto  consuntivo,  la  certificazione  non  puo'

essere rettificata.

  21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali  si

registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni  in  materia  di

obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed

autonomie  locali,  adotta  adeguate  misure  di   contenimento   dei

prelevamenti.

  22. In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale

capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione  di  quanto

previsto dall'articolo 24  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e

successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il  Ministro

dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le

modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di

finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno,  il

sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e

delle finanze.

  23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno  2009  sono

soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal  terzo  anno

successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale  base  di

calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le   risultanze   dell'anno

successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti  negli

anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su  cui  applicare  le

regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009  e

le risultanze dell'anno 2009.

  24. Gli enti locali commissariati ai sensi  dell'articolo  143  del

testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,

sono soggetti alle regole del patto di stabilita'  interno  dall'anno

successivo a quello della rielezione degli organi  istituzionali.  La

mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le

indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19

determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle  regole  del

patto di stabilita' interno.

  25. Le informazioni previste  dai  commi  19  e  20  sono  messe  a

disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione

nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  da  parte   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'   e   contenuti

individuati tramite apposite convenzioni.

  26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2  e

seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  27.  Dopo  il  primo  periodo  della  lettera  a)   del   comma   2

dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  e'

inserito il seguente: «Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e

della  regione  Sardegna  sono  assoggettati   alla   riduzione   dei

trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.».

  28. Agli enti locali  per  i  quali  la  violazione  del  patto  di

stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a

quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno

successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del

patto di stabilita' interno, le sanzioni  di  cui  al  comma  26.  La

rideterminazione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di

presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui

all'articolo 82 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18

agosto  2000,  n.  267,  e  successive   modificazioni,   in   carica

nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la  violazione  del  patto  di

stabilita' interno.

  29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a  comunicare

l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione

del patto di stabilita' interno al Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dagli

enti locali che si configurano elusivi  delle  regole  del  patto  di

stabilita' interno sono nulli.

  31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei

conti accertino che il rispetto del patto di  stabilita'  interno  e'

stato  artificiosamente  conseguito   mediante   una   non   corretta

imputazione delle entrate o delle uscite ai  pertinenti  capitoli  di

bilancio  o  altre  forme   elusive,   le   stesse   irrogano,   agli

amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole

del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione

pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica

percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile

del servizio economico-finanziario, una sanzione  pecuniaria  fino  a

tre mensilita' del trattamento  retributivo,  al  netto  degli  oneri

fiscali e previdenziali.

  32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono

essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla

disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli

adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla

certificazione del patto di stabilita' interno.

 

       

     

                               Art. 32

 

 

     Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province

                   autonome di Trento e di Bolzano

 

  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle

disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli

articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

  2. Il  complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza

finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere

superiore, per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  agli  obiettivi  di

competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto

del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  15   giugno   2011,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  28  giugno  2011,

concernente  il  monitoraggio  e  la  certificazione  del  Patto   di

stabilita' interno 2011 per le regioni  e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni

che  nel  2011  hanno  ridefinito  i  propri   obiettivi   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 135, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,

attraverso il modello 6OB/11,  ridotti  degli  importi  di  cui  alla

tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il  complesso  delle

spese finali in termini di competenza di ciascuna regione  a  statuto

ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di  competenza  per

l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

  3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di  ciascuna

regione a statuto ordinario non puo' essere superiore,  per  ciascuno

degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi

ai  sensi  dell'articolo  1  del   citato   decreto   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  15  giugno  2011,  concernente   il

monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011

per le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel  2011  hanno

ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1,  comma  135,

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il  modello  6OB/11,

ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014

e successivi il complesso delle spese finali in termini di  cassa  di

ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere  superiore

all'obiettivo di cassa per  l'anno  2013  determinato  ai  sensi  del

presente comma.

 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

  4. Il complesso delle spese finali  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'

determinato, sia in termini di competenza sia in  termini  di  cassa,

dalla somma delle spese correnti e in conto capitale  risultanti  dal

consuntivo al netto:

    a) delle spese per  la  sanita',  cui  si  applica  la  specifica

disciplina di settore;

    b) delle spese per la concessione di crediti;

    c) delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  per  interventi

cofinanziati correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  con

esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi

in  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori,  l'importo

corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso  tra  le  spese

del  patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  in  cui   e'

comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la  comunicazione  sia

effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il   recupero   puo'   essere

conseguito anche nell'anno successivo;

    d) delle spese relative ai  beni  trasferiti  in  attuazione  del

decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,   per   un   importo

corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione

e la manutenzione dei medesimi  beni,  determinato  dal  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3,

del decreto legislativo n. 85 del 2010;

    e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di

immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del  decreto  legislativo

28 maggio 2010, n. 85;

    f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali  soggetti

al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di  parte

corrente, a  fronte  di  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti

locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa

si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali

risultanti nei consuntivi delle regioni per  gli  anni  2007  e  2008

corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali,

ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

    g) delle spese concernenti i censimenti di cui  all'articolo  50,

comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei  limiti  delle

risorse trasferite dall'ISTAT;

    h) delle spese conseguenti  alla  dichiarazione  dello  stato  di

emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti  dei

maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui  all'articolo  5,

comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992,  acquisiti  in  apposito

capitolo di bilancio;

    i)  delle  spese  in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme

effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,

relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero  fiscale  ai

sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,

acquisite in apposito capitolo di bilancio;

    l) delle spese finanziate dal  fondo  per  il  finanziamento  del

trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo  21,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

    m) per gli  anni  2013  e  2014,  delle  spese  per  investimenti

infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5  del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

    n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e

la  coesione  sociale,  sui  cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi

comunitari a finalita' strutturale e  sulle  risorse  individuate  ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133,  subordinatamente  e  nei  limiti  previsti  dal

decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui

all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148.

  5. Sono abrogate le  disposizioni  che  individuano  esclusioni  di

spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni

a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

  6.  Ai  fini  della  determinazione  degli  obiettivi  di  ciascuna

regione, le  spese  sono  valutate  considerando  le  spese  correnti

riclassificate secondo la  qualifica  funzionale  «Ordinamento  degli

uffici. Amministrazione generale ed organi  istituzionali»  ponderate

con un coefficiente inferiore a  l  e  le  spese  in  conto  capitale

ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione  di  cui

al  presente  comma  e'  determinata   con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre  di

ogni anno, assumendo a riferimento i dati  comunicati  in  attuazione

dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,

valutati su base omogenea. Le  disposizioni  del  presente  comma  si

applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

  7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012,  2013  e

successivi, sia in termini di competenza finanziaria  che  di  cassa,

delle regioni a statuto ordinario che, in  esito  a  quanto  previsto

dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

risultano collocate nella  classe  piu'  virtuosa,  non  puo'  essere

superiore alla media delle corrispondenti spese finali  del  triennio

2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.

  8. Ai fini dell'applicazione del comma  7,  le  regioni  a  statuto

ordinario  calcolano  la  media  della  spesa  finale  del   triennio

2007-2009, sia in termini di competenza che di  cassa,  rettificando,

per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra  il  relativo

obiettivo programmatico e  il  corrispondente  risultato,  e  con  la

relativa quota del  proprio  obiettivo  di  cassa  ceduta  agli  enti

locali.

  9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma

7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,  applicano  le  tabelle

rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze

da emanare, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il

Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione

territoriale, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  in  attuazione

dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  10. Il concorso alla manovra finanziaria delle  regioni  a  statuto

speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di  cui

all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14,

comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'

indicato, per ciascuno degli anni  2012,  2013  e  successivi,  nella

seguente tabella.

 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

  11. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza

pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione

Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,

concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,

2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti  e  in

conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo

gli obiettivi  programmatici  del  2011  della  somma  degli  importi

indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30

novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente

trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle

finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente

trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di

mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le

regioni a statuto ordinario.

  12. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza

pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun  anno

precedente, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per

ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il  saldo  programmatico

calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando  il

saldo programmatico dell'esercizio 2011  della  somma  degli  importi

indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30

novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente

trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle

finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente

trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di

mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le

regioni a statuto ordinario.

  13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento

e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia

di finanza locale definiscono per  gli  enti  locali  dei  rispettivi

territori, nell'ambito degli accordi di cui ai  commi  11  e  12,  le

modalita' attuative del patto di stabilita' interno,  esercitando  le

competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia

e dalle relative norme di attuazione  e  fermo  restando  l'obiettivo

complessivamente determinato in  applicazione  dell'articolo  31.  In

caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui  al

presente comma, le disposizioni  previste  in  materia  di  patto  di

stabilita' interno  per  gli  enti  locali  del  restante  territorio

nazionale.

  14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel  rispetto  degli

statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

  15.  Le  regioni  cui  si  applicano  limiti  alla  spesa   possono

ridefinire   il   proprio   obiettivo   di   cassa   attraverso   una

corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte

corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari  diversi,

alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e  continuativi  a

imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali

private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di

servizi  e  forniture  calcolati  con  riferimento  alla  media   dei

corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio  di

ogni anno le regioni comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  per

ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014,  l'obiettivo

programmatico di cassa rideterminato,  l'obiettivo  programmatico  di

competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico

di competenza relativo alle spese  non  compensate,  unitamente  agli

elementi informativi necessari a verificare le modalita'  di  calcolo

degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione

dei risultati del patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  che

chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con  il

decreto di cui al comma 18.

  16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento

e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre

che nei modi stabiliti dai commi  11,  12  e  13,  anche  con  misure

finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,

mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso

l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di

specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione

precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello

Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'

definite.

  17. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli

obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la

componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano

e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo

Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in

sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con  i

rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'

si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione

delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il

patto di stabilita' interno. Le regioni e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del  mancato

rispetto degli obiettivi di  cui  al  primo  periodo,  attraverso  un

maggior concorso delle stesse nell'anno  successivo  in  misura  pari

alla  differenza  tra  l'obiettivo   complessivo   e   il   risultato

complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti  sanzioni  a  carico

degli enti responsabili del  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del

patto di stabilita' interno e  il  monitoraggio,  con  riferimento  a

ciascun ente, a livello centrale, nonche' il termine  perentorio  del

31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli  obiettivi,

con riferimento a ciascun  ente.  La  Conferenza  permanente  per  il

coordinamento della finanza pubblica, con il supporto  tecnico  della

Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo

fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto  del

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012,  sono  stabilite

le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma,  nonche'   le

modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione  dall'ambito  di

applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni

precedenti  siano  risultate  inadempienti  al  patto  di  stabilita'

interno e delle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  deficit

sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le  disposizioni  di  cui  ai

commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.

220.

  18. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di

stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la

finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono

trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -

Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta

giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il  sistema

web appositamente previsto per il patto  di  stabilita'  interno  nel

sito   web   «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»    le    informazioni

riguardanti sia la  gestione  di  competenza  sia  quella  di  cassa,

attraverso i prospetti e con le modalita' definiti  con  decreto  del

predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano.

  19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto

di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'

tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno

successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato

una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal

responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le

modalita' definite dal  decreto  di  cui  al  comma  18.  La  mancata

trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31

marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel

caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti

il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui

all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 149.

  20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio

provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un  prospetto  che

evidenzi  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  con   riferimento

all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

  21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e  20  sono  messe  a

disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

nonche'  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle

province autonome, da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, secondo modalita' e contenuti individuati  tramite  apposite

convenzioni.

  22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7,  comma  l,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6

settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:

«La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il  superamento  degli

obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla

maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di

finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione

europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio

considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della

percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',

in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,

dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli

obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

  24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si

trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo  periodo  dell'articolo

7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.

149, si considerano adempienti al  patto  di  stabilita'  interno,  a

tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

    a) impegnare le spese correnti,  al  netto  delle  spese  per  la

sanita', in misura  non  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei

corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.  A  tal  fine

riducono l'ammontare complessivo  degli  stanziamenti  relativi  alle

spese correnti, al netto delle spese per la sanita',  ad  un  importo

non superiore a quello  annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni

dell'ultimo triennio;

    b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

    c) non procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo

con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di

collaborazione  continuata   e   di   somministrazione,   anche   con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'

divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come

elusivi della presente disposizione. A tal  fine,  il  rappresentante

legale  e  il  responsabile  del  servizio  finanziario   certificano

trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e

b) e di cui alla presente lettera. La  certificazione  e'  trasmessa,

entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun  trimestre,  al

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato.  In  caso  di  mancata  trasmissione

della certificazione le regioni si considerano inadempienti al  patto

di stabilita'  interno.  Lo  stato  di  inadempienza  e  le  sanzioni

previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  hanno  effetto

decorso  il   termine   perentorio   previsto   per   l'invio   della

certificazione.

  25. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano

per le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia

accertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la

violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello

in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'

interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  22.  In  tali  casi,   la

comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della

violazione da parte degli uffici dell'ente.

  26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dalle

regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si

configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono

nulli.

  27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono

essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla

disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli

adempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di

Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di

stabilita' interno.

 

       

     

                               Art. 33

 

 

                        Disposizioni diverse

 

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,

del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di

1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e'  ripartita,  con  decreti

del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita'  indicate

nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari  a  100

milioni di euro del fondo di cui al primo periodo  e'  destinata  per

l'anno 2012 al finanziamento di  interventi  urgenti  finalizzati  al

riequilibrio socio-economico, ivi compresi  interventi  di  messa  in

sicurezza del territorio,  e  allo  sviluppo  dei  territori  e  alla

promozione  di  attivita'  sportive,  culturali  e  sociali  di   cui

all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre

2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50  milioni  di  euro,  per

l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13,  comma

3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Alla  ripartizione

della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza

con  apposito  atto  di  indirizzo  delle  Commissioni   parlamentari

competenti per i profili di carattere finanziario.

  2. Le risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  sono

assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle

risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di  bilancio  si

applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del  decreto-legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111.

  3. Al Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una

dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo

di  programmazione  2014-2020,  da  destinare  prioritariamente  alla

prosecuzione di interventi  indifferibili  infrastrutturali,  nonche'

per la messa in  sicurezza  di  edifici  scolastici,  per  l'edilizia

sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per  interventi  a  favore

delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati  alla  data

del 30  settembre  2011,  gia'  previsti  nell'ambito  dei  programmi

nazionali per  il  periodo  2007-2013.  I  predetti  interventi  sono

individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione

economica,  sociale  e  territoriale,  su   proposta   del   Ministro

interessato al singolo intervento.

  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica

economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre  2004,  n.  307,  e',   fermo   restando   quanto   previsto

dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro

per l'anno 2012.

  5. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' rideterminata in  termini  di

sola cassa negli importi di 950  milioni  per  l'anno  2012,  di  587

milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per  l'anno  2014  e  di  450

milioni a decorrere dall'anno 2015.

  6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative  a

rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti  presso  la

contabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di

Bilancio», pari a 263 milioni di euro per  l'anno  2013,  e'  versata

all'entrata del bilancio dello Stato.

  7. All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,

come  modificato  dall'articolo  25,  comma  1,   lettera   c),   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo

periodo sono sostituiti dal  seguente:  «Eventuali  maggiori  entrate

rispetto all'importo di 3.150 milioni di  euro  sono  riassegnate  al

fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato».  Il  presente  comma

entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella

Gazzetta Ufficiale.

  8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione

di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni  di  euro  al

Ministero della difesa per il potenziamento ed  il  finanziamento  di

oneri indifferibili del comparto difesa e  sicurezza,  quanto  a  220

milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed  il

finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia   di   Stato,

dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni

di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed  il

finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la

messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni  di

euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare  per  interventi  in  materia  di  difesa  del  suolo  ed  altri

interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al  Ministero  dello

sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di  cui

all'articolo 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo  di

cui al presente comma.

  9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, le  parole:  «2.300  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in  vigore

alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta

Ufficiale.

  10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno  2012

da destinare a  misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto

merci. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza  con  gli

interventi gia' previsti a legislazione vigente e con le esigenze del

settore.

  11. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a

4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto

della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano

anche relativamente all'esercizio finanziario  2012  con  riferimento

alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le  disposizioni  contenute  nel

decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  aprile  2010,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2010,  si

applicano anche  all'esercizio  finanziario  2012  e  i  termini  ivi

stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono

aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da  2011  a

2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota

del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro

400 milioni.

  12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.

111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate

le misure  sperimentali  per  l'incremento  della  produttivita'  del

lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,   lettera   c),   del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di  cui  al  primo

periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni

nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze, al fine del rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al

secondo  periodo,  e'  stabilito  l'importo  massimo   assoggettabile

all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27

maggio 2008, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre

il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di  cui  al

presente articolo.

  13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.

2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni  2009,  2010  e

2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011  e

2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di

reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da  riferire

all'anno 2011.

  14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di

lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31  dicembre  2012,

con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi  67  e  68,

della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  nei  limiti  delle  risorse

stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai  sensi  del  quarto

periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.  247  del

2007.

  15. Per il  finanziamento  di  interventi  in  favore  del  sistema

universitario e per le finalita' di cui al Fondo per il finanziamento

ordinario delle universita' e' autorizzata la spesa, per il 2012,  di

400 milioni di euro.

  16. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della  legge

27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge  22

dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro

per l'anno 2012.

  17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n.  243,  e'

autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

  18.  Ai  fini  della  proroga  fino  al  30   giugno   2012   della

partecipazione italiana a missioni internazionali, la  dotazione  del

fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.

  19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  di  cui

all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

a decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  il  piano  di  impiego  di  cui

all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23

maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2012.

Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi

1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive

modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di

euro per l'anno 2012, con specifica destinazione  di  67  milioni  di

euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di

cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del

decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 102 del 2009.

  20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di

euro 1.000 milioni per l'anno 2012.

  21. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  ed  in

attuazione dell'intesa Stato  regioni  e  province  autonome  sancita

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano il 20  aprile  2011,  per

l'anno 2012 e nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  26,  il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di

specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici

mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza

soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione

guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con

riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito

delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga  alla

normativa  vigente,  anche  senza  soluzione   di   continuita',   di

trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di

disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi

dell'articolo 1, comma 30, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,

possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi

e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto  del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al

periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel  caso  di  prima

proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e  del  40  per

cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del

reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere

erogati esclusivamente nel caso di frequenza di  specifici  programmi

di reimpiego,  anche  miranti  alla  riqualificazione  professionale,

organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del  lavoro  e

delle politiche sociali invia  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle  risorse

destinate agli ammortizzatori in deroga.

  22. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le

forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori

destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga

e di mobilita' in deroga, rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e

di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.

Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del

calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della

legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali

mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,

n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per

i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un

reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette

mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e

successive modificazioni, al comma 3,  le  parole:  «2009-2011»  sono

sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per

gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli

anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

  23.  E'  prorogata,   per   l'anno   2012,   l'applicazione   delle

disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni  di

euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui

all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008

e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa  di  15  milioni  di

euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e

successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»

sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  2009,  2010,  2011  e

2012».

  24.  L'intervento  di  cui  al  comma   6   dell'articolo   1   del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2012  nel

limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1  del

predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009,

2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli  anni  2009,

2010, 2011 e 2012». L'intervento  a  carattere  sperimentale  di  cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l°  luglio  2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'

prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30  milioni  di  euro

con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle

finanze.

  25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo  2,

commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e

successive proroghe, sono prorogati per  l'anno  2012  con  modalita'

definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,  e  nel

limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito  del

monitoraggio degli effetti conseguenti  dalla  sperimentazione  degli

interventi  per  l'anno  2011  e  comunque  non  superiori  a  quelli

stabiliti per l'anno 2010.

  26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono  posti  a  carico

del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo

18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,

come rifinanziato dalla presente legge.

  27. La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la

concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio

da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.

147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

  28. Per consentire il rientro dall'emergenza  derivante  dal  sisma

che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009,  la  ripresa

della riscossione di  cui  all'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e

3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  avviene,  senza

applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,  mediante  il

pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal

mese di gennaio  2012.  L'ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo  o

contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle

sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al  40

per cento.

  29. Le somme versate entro  il  31  ottobre  2011  all'entrata  del

bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate

nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore  della  presente

disposizione, non  sono  state  riassegnate  alle  pertinenti  unita'

previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.

Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione  della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e'

disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina  e  sulla

benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa  sul  gasolio

usato come carburante di cui all'allegato I  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al

decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive

modificazioni, in  misura  tale  da  determinare,  per  l'anno  2012,

maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.

  31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011,  stipulato

tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, e'

approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in

materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti

di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma  entra

in vigore alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella

Gazzetta Ufficiale.

  32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente  da

universita' non statali di cui all'articolo 8, comma l,  del  decreto

legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  e'  disposto,  a  titolo  di

concorso  statale  al  finanziamento  degli   oneri   connessi   allo

svolgimento delle attivita' strumentali necessarie  al  perseguimento

dei fini istituzionali  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato

articolo 8, comma l, il finanziamento  di  70  milioni  di  euro  per

l'anno 2012, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei

protocolli  d'intesa,  tra  le  singole  universita'  e  la   regione

interessata, comprensivi della  regolazione  condivisa  di  eventuali

contenziosi  pregressi.  Il  riparto  del  predetto  importo  tra   i

policlinici universitari  gestiti  direttamente  da  universita'  non

statali e' stabilito  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  33. Il fondo istituito ai sensi  dell'articolo  22,  comma  6,  del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30  milioni  di

euro per l'anno 2012.

  34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  26-ter,

del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e'  ridotta  di

18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno

2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter e' soppresso.

  35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n.  379,  e'

fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di  euro

per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per

la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per

il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la  riabilitazione  e  la

formazione ANMIL onlus e per il restante 15  per  cento  all'Istituto

europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento  professionale

- I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli  adempimenti

di rendicontazione  come  previsti  dall'articolo  2  della  medesima

legge. Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione

della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori  oneri  di

cui al presente comma si provvede a valere sulle  risorse  del  fondo

sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma

1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  36.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,

individuato ai sensi  dell'articolo  l,  comma  89,  della  legge  13

dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del  rispetto

del Patto di  stabilita'  interno,  non  sono  considerate  le  spese

sostenute  dal  comune  di  Barletta  per  la   realizzazione   degli

interventi  conseguenti  al  crollo  del  fabbricato  di  Via   Roma.

L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione  di  euro  per

l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo

6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'  ridotta  di 1

milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma  entra  in  vigore

alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta

Ufficiale.

  37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia  ed  il

comune di Milano, coinvolti  nell'organizzazione  del  grande  evento

EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),

dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  si

intendono cosi' ridefinite:

    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di

riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza

tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico

predeterminato e comunque per un importo non  superiore  all'1,5  per

cento delle entrate correnti registrate  nell'ultimo  consuntivo.  In

caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono  tenuti  a

versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue.  La

sanzione non  si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli

obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla

maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di

finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione

europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio

precedente;

    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore

all'importo  dei  corrispondenti   impegni   registrati   nell'ultimo

consuntivo;

    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti,  ad

eccezione  dell'indebitamento  legato   esclusivamente   alle   opere

essenziali   connesse   al   grande   evento   EXPO   Milano    2015,

ricomprendendovi    altresi'    eventuali     garanzie     accessorie

all'indebitamento principale; i mutui  e  i  prestiti  obbligazionari

posti in essere con  istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il

finanziamento degli investimenti devono essere corredati da  apposita

attestazione da cui risulti  il  conseguimento  degli  obiettivi  del

patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  precedente.   L'istituto

finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al

finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della

predetta  attestazione,  salvo  quanto   sopra   previsto   per   gli

investimenti indispensabili per la realizzazione  del  grande  evento

EXPO Milano 2015.

  38.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,   del

decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la

spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

 

       

     

                               Art. 34

 

 

       Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti

                     di distribuzione carburanti

 

  1. Per tenere conto dell'incidenza  delle  accise  sul  reddito  di

impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il

reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un

importo pari  alle  seguenti  percentuali  dell'ammontare  lordo  dei

ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del  testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

    a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

    b) 0,6 per cento dei ricavi oltre  1.032.000,00  euro  e  fino  a

2.064.000,00 euro;

    c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I

soggetti di cui al comma 1 nella determinazione  dell'acconto  dovuto

per ciascun periodo di imposta assumono  quale  imposta  del  periodo

precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della

deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

  3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.

10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di  24  milioni

di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.

  4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla  benzina  con  piombo

nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui

all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto  legislativo  26

ottobre   1995,   n.   504,   e   successive   modificazioni,    sono

rispettivamente fissate:

    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad  euro  614,20  e  ad  euro

473,20 per mille litri di prodotto:

    b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad  euro  614,70  e  ad  euro

473,70 per mille litri di prodotto.

  5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si

applica l'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662. Il maggior  onere  conseguente  agli  aumenti,

disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa  sul  gasolio  usato

come  carburante   e'   rimborsato,   con   le   modalita'   previste

dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui

all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attivita' di

trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o

superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28  dicembre

2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2002, n. 16.

  6. All'onere derivante dalle disposizioni  dei  commi  da  1  a  3,

valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in  65  milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2013, si  provvede  mediante  le  maggiori

entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,

le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di

distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100  euro,  sono

gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.

 

       

     

                               Art. 35

 

 

                      Fondi speciali e tabelle

 

  1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui  all'articolo

11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il

finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano

essere approvati nel  triennio  2012-2014  restano  determinati,  per

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle  misure  indicate  nelle

Tabelle A e B allegate alla presente legge,  rispettivamente  per  il

fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale

destinato alle spese in conto capitale.

  2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati  di  previsione  del

bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di  spesa

permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di

stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della

legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C

allegata alla presente legge.

  3. Gli importi delle riduzioni  di  autorizzazioni  legislative  di

spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  2014,

con le relative aggregazioni per programma e per missione,  ai  sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre  2009,

n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

  4. Gli importi delle quote destinate a gravare  su  ciascuno  degli

anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a  carattere

pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per

programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione

dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,

n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

  5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella  Tabella

di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni   pubbliche,   ai   sensi

dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,

possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri,

nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna

disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,

ivi compresi gli impegni gia' assunti  nei  prece  denti  esercizi  a

valere sulle autorizzazioni medesime.

 

       

     

                               Art. 36

 

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e

36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 12 novembre 2011

 

                             NAPOLITANO

 

 

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

                    Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 

 

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

 

                         LAVORI PREPARATORI

 

 Senato della Repubblica: (atto n. 2968)

    Disegno di legge risultante dallo Stralcio, deliberato  dall'Aula

nella seduta del 20 ottobre 2011, dell'art. 4, comma 32 a formare  il

S.2968-bis; dell'art. 4, commi 42  e  43  a  formare  il  S.2968-ter;

dell'art. 4, comma 45 a formare il S.2968-quater; dell'art. 4,  comma

46 a formare il S.2968-quinquies;  dell'art.  4,  commi  49  e  50  a

formare  il  S.2968-sexies;  dell'art.  4, comma  92  a  formare   il

S.2968-septies, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(On. Giulio Tremonti) il 18 ottobre 2011.

    Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede  referente,  il

20 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª,  7ª,

8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

    Esaminato dalla 5ª Commissione, in  sede  referente,  il  20,  25

ottobre 2011 e 2, 3, 7, 8, 9, 10 novembre 2011.

    Esaminato in Aula ed approvato l'11 novembre 2011.

Camera dei deputati: (atto n. 4773)

    Assegnato alla V Commissione (bilancio. tesoro e programmazione),

in sede referente, 1'11 novembre 2011 con pareri delle Commissioni I,

II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.  XIII,  XIV  e  Questioni

regionali.

    Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 12  novembre

2011.

    Esaminato in Aula ed approvato il 12 novembre 2011.

             Parte di provvedimento in formato grafico 

 

 

 

 

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