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Manovra bis approvata dal Parlamento e pubblicata in gazzetta ufficiale. Intanto nella notte arriva un nuovo taglio Rating Debito Italia: Declassamento da parte di Standard & Poor’s


 

 

Mentre e' entrata in vigore la legge finanziaria, la scure di Standard and Poor’s si abbatte sull’Italia, declassando ancora il nostro paese.   Condividi 
 

La manovra è legge

E’  in vigore, con le modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare, la manovra bis. La legge di conversione del decreto legge 138/2011 recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2011 (Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).

Il testo del provvedimento presenta diverse e sostanziali novità rispetto al decreto legge varato dal governo il 13 agosto scorso. Una decisa spinta alla lotta contro l’evasione fiscale viene dall’inasprimento dei controlli e dall’introduzione del reato penale per chi evade somme anche notevolmente inferiori a quelle previste dalle leggi finora vigenti. Per quanto riguarda i controlli, oltre a quelli mirati che gli agenti del fisco potranno fare sulle categorie economiche e sociali, per i comuni che partecipano all’accertamento è previsto il pieno mantenimento nelle casse degli enti locali delle somme recuperate.

Tra le entrate segnaliamo l’aumento di un punto percentuale dell’IVA, l’imposta sui consumi. Mentre dal lato della riduzione dei costi, viene confermato il contributo di solidarietà per i redditi da lavoro pubblico superiori ai 90 mila euro. Per gli altri redditi da lavoro, il contributo di solidarietà è del 3% e scatta al di sopra dei 300 mila euro l’anno.

Sotto la lente di osservazione della spesa pubblica ricade il monitoraggio – introdotto dalla manovra bis – sugli effettivi risultati della riforma della pa sull’efficienza e i costi dell’apparato pubblico: il Governo adotta “misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 (riforma della pubblica amministrazione) per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa”. Per tale settore è previsto un taglio degli stanziamenti ed, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, la norma che prevedeva il “differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” è stata sostituita con la “riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento".
 


LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (11G0190) (GU n. 216 del 16-9-2011 )

testo in vigore dal: 17-9-2011
       

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti; d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti; i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo; l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare; o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del personale amministrativo; p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Palma LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2887): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 13 agosto 2011. Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 18 e 23 agosto 2011. Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 23, 24, 25, 30 e 31 agosto 2011; il 1°, 2, 3 e 4 settembre 2011. Esaminato in aula il 5 e 6 settembre 2011 ed approvato il 7 settembre 2011. Camera dei deputati (atto n. 4612): Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'8 settembre 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, l'8, 9, 10 e 12 settembre 2011. Esaminato in aula il 12 e 13 settembre 2011 ed approvato il 14 settembre 2011.

CLICCA QUI PER LEGGERE GLI ALLEGATI ALLA LEGGE >>>

 


          
                      Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 13  agosto 2011,  n.  138, e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          188 del 13 agosto 2011. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 89.    

 

 

 

 

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