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Distacco in comando presso le segreterie della Commissioni
tributarie
Al fine di incrementare l’efficienza delle Commissioni tributarie regionali, il personale in esubero delle Forze armate, in possesso di adeguate esperienze professionali e titoli di studio, previo accordo |
Lo SMA illustra le nuove disposizioni di maggior interesse in merito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011, recante misure urgenti di stabilizzazione finanziaria
Roma, 9 ago. 2011 - Il 15 luglio scorso la Camera dei Deputati ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. La legge, n. 111 del 15 luglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011. La maggior parte della misure introdotte, che tra l’altro interessano direttamente anche il personale militare, perseguendo lo scopo del pareggio deficit-PIL nell’anno 2014, producono effetti a decorrere dal biennio 2013-2014. Pertanto, allo scopo di tenere adeguatamente informato il personale, con particolare riferimento al trattamento economico e previdenziale nonché allo stato giuridico e all’impiego, illustriamo brevemente le disposizioni di maggior interesse.
TRATTAMENTO ECONOMICO Trattamento economico delle cariche politiche e della dirigenza di vertice A decorrere dalle prossime nomine, il trattamento economico
omnicomprensivo annuo di ministri, sottosegretari, segretari generali,
capi dipartimento, dirigenti generali e titolari di uffici equiparati
non potrà superare l’importo individuato da un’apposita commissione,
presieduta dal presidente dell’ISTAT, che provvederà alla ricognizione e
all’individuazione della media ponderata dei trattamenti economici
corrisposti nell’anno precedente al personale paritetico dei sei
maggiori Paesi aderenti all’euro. Tale media sarà poi rivalutata in base
all’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente. Blocco del trattamento economico dei pubblici dipendenti anche per l’anno 2014 Al fine di assicurare il consolidamento delle misure finanziarie correttive già introdotte con la legge n. 122/2010 (vds. “39° messaggio al personale”), nonché il raggiungimento dei “risparmi-obiettivo” di cui alla legge n. 111/2011, viene fornita una delega al Governo a disporre l’attuazione di ulteriori misure. In particolare, è prevista la possibilità di prorogare, con un apposito regolamento governativo, il blocco del trattamento economico dei pubblici dipendenti, riferito sia al congelamento della massa stipendiale 2010 sia alle disposizioni relative a promozioni, classi/scatti e adeguamento annuale - precedentemente previsto per il triennio 2011/2013 - fino al 2014. La normativa approvata non prevede l’estensione anche all’anno 2014
del fondo perequativo per il personale delle FF.AA./FF.PP./VV.F.. Ulteriori aspetti retributivi Per le predette finalità e sempre attraverso l’emanazione di uno o più regolamenti governativi, è prevista la possibilità di definire la misura percentuale dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017, nonché di differenziare le misure relative al blocco delle retribuzioni in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori. Con le stesse modalità, è prevista altresì la possibilità di
estensione delle misure anti-assenteismo anche al personale militare:
nei primi dieci giorni di ciascuna assenza per malattia viene
corrisposto il solo trattamento economico fondamentale (stipendio e
indennità integrativa speciale), con esclusione di ogni altro emolumento
avente carattere fisso e continuativo o accessorio, fatto salvo quanto
previsto dalla concertazione in caso di infermità dipendente da causa di
servizio o per terapie salvavita; sono comunque escluse le infermità
connesse a ricovero ospedaliero o day hospital. In ogni caso, per
il personale militare gli emolumenti continuativi connessi allo
status e alle condizioni d’impiego (indennità operative) sono
equiparati al trattamento economico fondamentale. Recupero dei minori effetti finanziaria per gli anni 2011, 2012 e 2013
Qualora, per qualsiasi ragione, non siano conseguiti gli effetti finanziari previsti per il triennio 2011-2013, l’intero ammontare del differenziale tra economie previste e risparmi effettivi sarà recuperato con misure di carattere generale nell’anno successivo e nei riguardi delle medesime categorie di personale destinatari delle misure correttive.
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Interventi sugli assegni relativi al trattamento
di quiescenza E’ previsto il blocco per il biennio 2012-2013 del meccanismo di rivalutazione automatica annuale (adeguamento ISTAT) del trattamento pensionistico di importo pari o superiore a ca. 2.400 euro mensili, con esclusione della fascia fino a 1.400 euro mensili, per la quale l’adeguamento è applicato in modo ridotto alla misura del 70 %. Viene introdotto il taglio delle cc.dd. “pensioni d’oro”: in misura
pari al 5% del trattamento superiore a 90.000 euro annui lordi, e al 10%
del trattamento superiore a 150.000 euro annui lordi. Decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità Il collocamento in congedo a domanda, con diritto al trattamento
pensionistico di anzianità, è posticipato di un mese, per l’anno 2012,
di due mesi, per l’anno 2013, e di tre mesi, per l’anno 2014, dalla data
di maturazione dei requisiti prescritti. Tale proroga si aggiunge alla
cd. “finestra mobile” introdotta dalla citata legge n. 122/2010. STATO GIURIDICO E IMPIEGO Mobilità È prevista la possibilità di introdurre disposizioni, a mezzo
regolamento governativo, finalizzate alla semplificazione, al
rafforzamento e all’obbligatorietà delle procedure di mobilità. Per il
personale militare potrebbero essere emanate disposizioni attuative in
merito alla gestione delle eccedenze. Visite fiscali in caso di assenza per malattia
Si applicano anche al personale militare le disposizioni che impongono l’obbligo della visita fiscale sin dal primo giorno di assenza per malattia nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (ad es., inizio della malattia il venerdì o il lunedì). Negli altri casi la visita fiscale deve essere disposta discrezionalmente valutando la condotta del dipendente, gli oneri connessi e la rilevanza dell’assenteismo. Le fasce orarie di reperibilità ed il regime delle esenzioni sono
stabiliti con decreto dalla Funzione Pubblica. Semplificazione del collocamento in congedo del personale con almeno 40 anni contributivi Dopo l’emanazione dei decreti recanti, anche per il personale militare, i criteri applicativi relativi al collocamento in congedo del personale con almeno 40 anni contributivi, ai sensi della legge n. 133/2008, i successivi atti amministrativi finalizzati alla risoluzione del rapporto di lavoro non necessiteranno di motivazione ulteriore rispetto alla mera indicazione del rispetto dei criteri come sopra determinati. |