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Già in atto al Quirinale la riforma del regime previdenziale. E saranno introdotti ulteriori necessari adeguamenti
Roma, 14 dic. 2011 - In relazione alle notizie
riportate nei giorni scorsi da numerosi
quotidiani in merito al regime pensionistico dei
dipendenti del Quirinale, si ritiene opportuno
fornire le seguenti precisazioni per una
informazione più puntuale e completa.
Si ricorda innanzitutto che dal 1° gennaio 2008 è stato introdotto il regime previdenziale contributivo per il personale assunto a partire da tale data. Tale regime sarà generalizzato, pro-quota, a tutto il personale in servizio non appena saranno convertite in legge le disposizioni introdotte in materia dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Si è inoltre autonomamente provveduto a bloccare ogni forma di indicizzazione per le pensioni di qualsiasi importo maturate al 31 dicembre 2007 fino a tutto il 2013, nonché a riformare i requisiti necessari per il collocamento in quiescenza di tutto il personale in servizio, anche anticipando per alcuni aspetti quanto stabilito successivamente dall'ordinamento generale. Si è, infatti, previsto per uomini e donne il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età o di 40 anni di contribuzione, salva la possibilità per l'amministrazione di autorizzare la permanenza in servizio fino al compimento del 71° anno di età; si è disposto che il collocamento anticipato in pensione possa essere richiesto a regime al compimento del 60° anno di età congiuntamente a 35 anni di anzianità utile a pensione (cosiddetta quota 95) con riduzioni del trattamento pensionistico nella fase transitoria nella misura dell'1,25% per ogni punto mancante rispetto alla quota suindicata; si è previsto inoltre che per tutto il personale assoggettato al regime retributivo l'importo della pensione venga calcolato in quarantesimi. Infine, sono già applicati per il versamento al bilancio dello Stato i contributi di solidarietà del 5 e del 10% sui trattamenti pensionistici superiori rispettivamente a 90.000 e 150.000 euro ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Naturalmente anche per queste parti si provvederà agli ulteriori adeguamenti che si rendessero necessari dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2011. Fonte: http://www.quirinale.it
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