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Altra novità introdotta riguarda il caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. L’assenza potrà essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla Struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione: quindi anche medici o Strutture |
Roma, 18 ott. 2011 - A seguito di alcuni quesiti posti da lettori di italiainformazioni, allarmati e perplessi per non aver ricevuto la visita fiscale durante la malattia, ritengo utile tornare sull’argomento per focalizzare le importanti novità introdotte dalla L. 111 del 2011. Uno dei punti fondamentali e più innovativi della riforma attuata dal Ministro Brunetta tra il 2008 ed il 2010, era la obbligatorietà della visita fiscale “fin dal primo giorno di malattia”. Il provvedimento faceva parte di un pacchetto di iniziative, dalla vasta eco sociale, tendenti a ridurre l’assenteismo nel pubblico impiego. Tra alterne vicende, che hanno coinvolto anche le fasce orarie in cui effettuare le visite, si è pervenuti ora, con la Legge sopra citata, ad una ulteriore sostanziale riforma dell’istituto della visita fiscale. Uno dei motivi principali della nuova impostazione, espresso nel testo, è l’esigenza di contemperare diversi interessi pubblici, ivi compreso quello economico, che non avevamo mancato di evidenziare, visto che l’effettuazione di una visita fiscale ha comunque costi elevati, sia che tale onere rimanga a carico della PA che dispone la visita, come ha deciso la Corte Costituzionale, sia che resti a carico del SSN … sempre di denaro pubblico si tratta. Il Ministro con una sua nota ha spiegato e difeso il provvedimento sostenendo che la nuova disciplina “Responsabilizza il dirigente ed estende il controllo a tutto il pubblico impiego” e che non è vero che detta normativa “allenta la morsa sui malati immaginari”. Effettivamente la normativa ora introdotta “estende anche al personale a ordinamento pubblicistico, quali magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera prefettizia e diplomatica, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, la disciplina delle visite fiscali, in particolare delle nuove fasce di reperibilità introdotte due anni fa”. Ampliata quindi la platea dei soggetti cui si applica la nuova disciplina, “relativamente alla obbligatorietà della visita fiscale sin dal primo giorno si è deciso di intervenire in maniera più efficace, concentrando l'obbligo nei giorni in cui statisticamente c'è un tasso di assenza più alto, cioè quelli precedenti o successivi ai giorni non lavorativi. Negli altri casi sarà il dirigente che dovrà valutare la necessità di una visita fiscale tenendo presente l'esigenza generale di contrastare e prevenire l'assenteismo nonché la condotta complessiva del dipendente". Pertanto la nuova circolare estende a tutto il pubblico impiego la normativa sul controllo delle assenze, concentra l'azione nei giorni in cui si concentra il maggior numero delle assenze brevi e, soprattutto, responsabilizza il dirigente nell'azione di repressione del fenomeno dell'assenteismo." Astraendo da una ardua valutazione sulla coerenza politica di quanto accaduto, resta il fatto che contrariamente a quanto fin qui da più parti ampiamente sostenuto e perseguito, ovvero la necessità di meccanismi automatici e non discrezionali per il contrasto dell’assenteismo, la nuova normativa sorprendentemente rivoluziona l’istituto rimettendo alla discrezionalità del Dirigente la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo fiscale, salvo che per le assenze che si verifichino nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative o festive, per le quali rimane invariato l’obbligo di richiedere la visitata fiscale fin dal primo giorno. Certamente non si tratta di una discrezionalità “assoluta” poiché la decisione di richiedere la visita deve tener conto della “condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita”. Nel merito, nella Circolare susseguente all’introduzione della nuova normativa (N° 10 del 1.8.2011) il Ministro Brunetta precisa che “Nel valutare la condotta del dipendente il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico”. Sappiamo, per comune esperienza, quanto nella pratica sia difficile prescindere da valutazioni personali e che la discrezionalità spesso mal si concilia con l’equità. Forse sarebbe più opportuno delineare una casistica di massima e soprattutto stabilire comunque chiaramente il principio che a casi uguali si applicano uguali soluzioni. Per esempio: se il Dirigente dispone la visita fiscale perché il dipendente Tizio si è assentato due volte nello stesso mese, deve fare altrettanto col dipendente Caio. In ordine all’aspetto economico, la Circolare evidenzia che l’introduzione di questo elemento di valutazione “Consente di tener conto anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente, ma che in realtà rappresentano un problema molto risalente) connesse alla copertura finanziaria per l’effettuazione delle visite”. La Legge 111 ribadisce inoltre che le fasce di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Resta vigente per il pubblico dipendente che debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato, durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche o per altri giustificati motivi (documentabili a richiesta), l’obbligo di darne preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza. |