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Il Ministro della difesa ripristina la Marina borbonica

 

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Roma, 22 mar 2012 - Il Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012 su proposta del Ministro della difesa, Di Paola, e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Patroni Griffi, ha discusso e approvato una serie di misure correttive al Codice dell’ordinamento militare, una delle novità riguarda l’annosa disamina dello stato giuridico e dell’avanzamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare.
 

Il personale avrà un trattamento differente a secondo dell’appartenenza al Corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) o al Corpo delle capitanerie di porto (C.P.).

Dalla lettura dell’art. 4, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (GU n.60 del 12-3-2012) infatti si evince sorprendentemente la reviviscenza, solo ed esclusivamente per il C.E.M.M., del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, approvato per grazia di Dio e volontà della Nazione dal Re Vittorio Emanuele III, che aveva istituito il «Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento dei Corpi reali equipaggi marittimi (C.R.E.M.) e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina» il che equivale quasi a richiamare dal trapassato la Marina borbonica!

Che siano questi i cambiamenti strategici tanto decantati dal Ministro della difesa?

Si allega il testo dell’interrogazione proposta dal segretario del PDM, Comellini, attraverso gli OO.nn. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci e Zamparutti.

ADM



 

Al Presidente del Consiglio dei ministri. Per sapere - premesso che:


il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, approvato dal Re Vittorio Emanuele III ha previsto il «Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento dei Corpi reali equipaggi marittimi (C.R.E.M.) e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina»;
 

il Testo unico è stato modificato con il regio decreto legge 1o luglio 1938, n. 1368 e con il decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1945, n. 81;
 

l'articolo 95 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ha abrogato «nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili (...) il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni (...)»;
 

la legge 10 maggio 1983, n. 212 ha disposto le «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» e all'articolo 1, comma 3, ha reiterato che «i sottufficiali continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni» senza prevedere nessuna distinzione di sorta, negli articoli 25 e seguenti, ai fini delle procedure di avanzamento dei marinai;
 

l'articolo 2, comma 1, della legge 6 agosto 1991 n. 255 ha creato il Corpo delle capitanerie di porto separandolo dal Corpo equipaggi militari marittimi e prevedendo al successivo 8, comma 1 e 2, medesime modalità di stato giuridico e di avanzamento;
 

l'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha introdotto la delega al Governo per il riordino dei ruoli, delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea tra i ruoli del personale non direttivo dell'esercito, della marina e dell'Aeronautica senza prevedere peculiarità per il personale della marina;
 

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ha attuato l'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e previsto all'articolo 14, comma 1, che «Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo»;
 

la legge 28 novembre 2005, n. 246 all'articolo 14 comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha conferito al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati dalla lettera a) alla lettera h) e al comma successivo dell'articolo 14 ha stabilito che i decreti legislativi provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1o gennaio 1970;
 

il decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179 ha individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, individuando nell'elenco il regio decreto legge 1o luglio 1938, n. 1368 e il decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1945, n. 81 quindi ha ribadito la vigenza delle sole modificazioni citate al regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;
 

il codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha riprodotto - senza alcuna novazione - tutta la legislazione citata;

il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 ha attuato svariate modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e in particolare all'articolo 4, comma 1, lettera s), ha stabilito nell'articolo 811, comma 2, lettera b) che "I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità;

l'interrogazione a risposta scritta 4-13684 ancora priva di risposta ha già messo in risalto quella che gli interroganti ritengono l'illogicità dell'azione normativa adottata che di fatto vanifica lo sforzo del legislatore;
 

la modifica introdotta all'articolo 811 citato ha introdotto, secondo gli interroganti, nella disciplina relativa alle procedure di valutazione ai fini dell'avanzamento del personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi una sostanziale differenziazione da quella adottata per il personale del

 


Corpo delle capitaneria di porto nonché dei paritetici ruoli dell'esercito e dell'aeronautica -:
 

quali iniziative intenda adottare per armonizzare e rendere univoca la disciplina in merito alle procedure di avanzamento per il personale in premessa con quello degli altri Corpi armati dello Stato e delle Forze armate.  (4-15366)

FONTE: http://banchedati.camera.it

 

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