Il Ministro della difesa ripristina la Marina borbonica
Condividi
Roma, 22 mar 2012
- Il Consiglio dei Ministri del
14
febbraio 2012
su proposta del Ministro della
difesa, Di Paola, e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la
semplificazione, Patroni Griffi, ha
discusso e approvato una serie di
misure correttive al Codice
dell’ordinamento militare, una delle
novità riguarda l’annosa disamina
dello stato giuridico e
dell’avanzamento dei sottufficiali,
graduati e militari di truppa della
Marina militare. Il personale avrà un trattamento differente a secondo dell’appartenenza al Corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) o al Corpo delle capitanerie di porto (C.P.). Dalla lettura dell’art. 4, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (GU n.60 del 12-3-2012) infatti si evince sorprendentemente la reviviscenza, solo ed esclusivamente per il C.E.M.M., del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, approvato per grazia di Dio e volontà della Nazione dal Re Vittorio Emanuele III, che aveva istituito il «Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento dei Corpi reali equipaggi marittimi (C.R.E.M.) e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina» il che equivale quasi a richiamare dal trapassato la Marina borbonica! Che siano questi i cambiamenti strategici tanto decantati dal Ministro della difesa? Si allega il testo dell’interrogazione proposta dal segretario del PDM, Comellini, attraverso gli OO.nn. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci e Zamparutti. ADM
Al Presidente del Consiglio dei ministri. Per sapere - premesso che:
decreto 18 giugno
1931, n. 914, e successive
modificazioni (...)»;
la legge 10
maggio 1983, n. 212 ha disposto le
«Norme sul reclutamento, gli
organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza» e all'articolo
1, comma 3, ha reiterato che «i
sottufficiali continuano ad essere
iscritti nei rispettivi ruoli
distinti per gradi e, per la Marina,
anche per categorie e specialità
secondo quanto stabilito nel testo
unico sull'ordinamento del Corpo
equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.)
approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 914, e successive
modificazioni» senza prevedere
nessuna distinzione di sorta, negli
articoli 25 e seguenti, ai fini
delle procedure di avanzamento dei
marinai;
l'articolo 2,
comma 1, della legge 6 agosto 1991
n. 255 ha creato il Corpo delle
capitanerie di porto separandolo dal
Corpo equipaggi militari marittimi e
prevedendo al successivo 8, comma 1
e 2, medesime modalità di stato
giuridico e di avanzamento;
l'articolo 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha
introdotto la delega al Governo per
il riordino dei ruoli, delle
attribuzioni e dei trattamenti
economici allo scopo di conseguire
una disciplina omogenea tra i ruoli
del personale non direttivo
dell'esercito, della marina e
dell'Aeronautica senza prevedere
peculiarità per il personale della
marina;
il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196
ha attuato l'articolo 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216 e previsto
all'articolo 14, comma 1, che «Per
le procedure d'avanzamento del
personale appartenente ai ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio
permanente dell'Esercito (esclusa
l'Arma dei carabinieri), della
Marina e dell'Aeronautica si
applicano o continuano ad applicarsi
le norme della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e le altre disposizioni
previste dalla normativa vigente non
in contrasto con il presente decreto
legislativo»;
la
legge 28 novembre 2005, n. 246
all'articolo 14 comma 14, così come
sostituito dall'articolo 4, comma 1,
lettera
a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69,
ha conferito al Governo la delega ad
adottare, con le modalità di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, i decreti legislativi
che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1o
gennaio 1970, anche se modificate
con provvedimenti successivi, delle
quali si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore, secondo i
principi e criteri direttivi fissati
dalla lettera
a)
alla lettera
h)
e al comma successivo dell'articolo
14 ha stabilito che i decreti
legislativi provvedono, altresì,
alla semplificazione o al riassetto
della materia che ne è oggetto, nel
rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59,
anche al fine di armonizzare le
disposizioni mantenute in vigore con
quelle pubblicate successivamente
alla data del 1o gennaio
1970;
il decreto
legislativo 1o dicembre
2009, n. 179 ha individuato le
disposizioni legislative statali,
pubblicate anteriormente al 1o
gennaio 1970, anche se modificate
con provvedimenti successivi, delle
quali è indispensabile la permanenza
in vigore, individuando nell'elenco
il regio decreto legge 1o
luglio 1938, n. 1368 e il decreto
legislativo luogotenenziale 1o
febbraio 1945, n. 81 quindi ha
ribadito la vigenza delle sole
modificazioni citate al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 914; il codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha riprodotto - senza alcuna novazione - tutta la legislazione citata; il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 ha attuato svariate modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e in particolare all'articolo 4, comma 1, lettera s), ha stabilito nell'articolo 811, comma 2, lettera b) che "I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità;
quali iniziative intenda adottare per armonizzare e rendere univoca la disciplina in merito alle procedure di avanzamento per il personale in premessa con quello degli altri Corpi armati dello Stato e delle Forze armate. (4-15366) FONTE: http://banchedati.camera.it |