Chi puo' e chi no! Le problematiche
vissute dai Marinai della Marina
Militare Italiana
CHI PUÒ E CHI NO! Roma, 8 apr 2012 - Se ad una cena tra amici qualcuno ci raccontasse che i parlamentari italiani hanno intenzione di ridursi il trattamento economico, con o senza l'ausilio di una legge ad hoc, probabilmente faremmo fatica a crederci. Vi sembrerà incredibile ma nei confronti dei marinai della Marina Militare invece è in atto una vera e propria austerità priva dei supporti di legge. Di seguito un’interessante interrogazione al Ministro della difesa, proposta dal PDM attraverso il primo firmatario l’on. Maurizio Turco, per sapere quali immediate azioni intenda porre in essere per dare compiuta attuazione alle norme di legge dello Stato! Secondo i lettori risponderà? ADM
Atto Camera Presentata da MAURIZIO TURCO lunedì 2 aprile 2012, seduta n.615 cofirmata da BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI
Al Ministro della difesa.- Per sapere - premesso che: l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 convertito con la legge 4 aprile 1935, n. 808 prevede al comma 1 che «Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonché agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è dovuta, qualora abbiano obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 240 mensili», al comma 2 che «Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo, l'indennità di volo di lire 180 mensili», al comma 3 che «Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto (...)» e al comma 4 che «Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono soppresse nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'articolo 5 (...)»;
nell'annessa tabella C è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima»; l'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 365 dispone al comma 1 che «L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III» e al comma 3 che «L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze»; la legge 23 marzo 1983, n. 78 reca «l'aggiornamento la legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare» e all'articolo 6 prevede l'indennità di volo al personale in possesso del brevetto militare di specialista - facente, o non facente, parte degli equipaggi fissi di volo - e all'articolo 13 prevede l'indennità supplementare per pronto intervento aereo ai destinatari degli equipaggi fissi di volo, se impiegati in particolari condizioni operative; il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 all'articolo 2270, comma 1, ha stabilito che «(...) restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni» e individua nell'elenco al punto 4) il «regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302 e la legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10»; l'evoluzione legislativa del citato articolo 11 del regio decreto-legge, ha abrogato l'indennità di volo cosiddetta «generica» e con la richiamata tabella C sin dal 1953, reiterata successivamente con la citata tabella III dal 1970, ha introdotto le dizioni di «facenti parte degli equipaggi fissi di volo» e di «non facenti parte degli equipaggi fissi di volo» ma vi è molto di più del lessico, infatti ha abrogato espressamente per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i graduati e per i militari di truppa - facenti, o non facenti, parte degli equipaggi fissi di volo - l'obbligo continuativo di volo e il minimo dei voli. In altri termini la legislazione è stata collimata con la situazione sostanziale, si pensi ad esempio agli «specialisti di aeromobili monoposto» ove il pilota può effettuare regolarmente i voli mentre gli equipaggi di volo sono impossibilitati;
con tale atto amministrativo il personale non incluso nell'elenco dei percettori è solo formalmente escluso dalle attività di volo in quanto, in effetti, lo stesso è impiegato sempre nelle medesime condizioni nell'arco dell'anno, svolgendo la medesima attività di volo e/o l'attività connessa al volo in funzione degli ordini giornalieri di volo e/o di servizio impartiti dai reparti di volo; il tenore della citata circolare appare evidentemente elusivo dell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, laddove è esplicitata la modalità legale per sospendere o ridurre il trattamento spettante; l'interrogazione a risposta scritta 4-14667, ancora priva di risposta nonostante sollecitata, ha già messo in risalto la disamina -: quali immediate azioni intenda porre in essere per dare compiuta attuazione alle norme di legge citate in premessa. |