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Riceviamo e pubblichiamo alcune interrogazioni sul mondo militare

 

 

Roma, 14 gen. 2012 - Argomenti trattati dalle interrogazioni: Missione - invio in foglio di viaggio. Amianto sulle navi militari. Creazione strutture di rappresentanza sindacale. Compenso forfettario d'impiego (C.F.I.) - COIR delle forze operative terrestri. 1° Reggimento Bersaglieri - ricorso gerarchico. Servizi di caserma. Condividi

 

Missione - invio in foglio di viaggio.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:


tutti i militari delle Forze armate, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, quando si recano in missione, fuori dall'ordinaria sede di servizio, utilizzano gli alloggi e le mense esistenti presso le strutture militari. Tutti tranne, ovviamente, i delegati dei Cocer ai quali viene riservato quello che appare agli interroganti un trattamento di favore che prevede anche la corresponsione di un compenso forfettario di 110 euro al giorno perché, come ha affermato il Ministro interrogato, rispondendo all'interrogazione n. 4-04614 ed evidenziando una spesa di 5.257.925 euro all'anno, un diverso trattamento economico «potrebbe suscitare sensibilità da parte dei componenti del Cocer»;
gli interroganti, assieme al Segretario del Pdm (Partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia), hanno condotto per oltre due anni una battaglia politica di legalità ed equità che ha portato, mentre era in carica il precedente Governo, a recepire determinate proposte nell'articolo 4, comma 98, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011), dove è stabilito che «Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili»;
nel messaggio di convocazione del consiglio centrale della rappresentanza militare dell'Esercito, relativo alle assemblee del mese di gennaio 2012, si legge che i delegati del Cocer «potranno continuare a fruire del regime di missione ordinario, senza obbligo di vitto e alloggio presso le strutture dell'amministrazione»;
nella zona di Roma sono un centinaio gli alloggi liberi e a disposizione (presso l'aeroporto «Francesco Baracca» e la cittadella militare della Cecchignola) per le esigenze alloggiative del personale militare in missione e per quelle esclusive dei delegati dei consigli della rappresentanza militare (COCER, COIR e COBAR) -:
quali siano stati i motivi della mancata applicazione della norma citata in premessa e quali siano le immediate iniziative che il Ministro interrogato intende intraprendere in merito;

quale sia il stato il maggior onere per l'amministrazione della Difesa e se non ritenga opportuno segnalare i fatti alla magistratura contabile per l'accertamento dell'eventuale danno erariale da risarcirsi a carico dell'ufficiale che ha autorizzato il trattamento economico di missione ordinario senza obbligo di vitto e alloggio presso le strutture dell'amministrazione. (4-14418)

 


Amianto sulle navi militari

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della salute, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

sul sito internet del quotidiano La Repubblica in data 12 gennaio 2010 è stato pubblicato l'articolo dal titolo «Amianto sulle navi militari gli ammiragli alla sbarra» in cui si legge «Padova - Navi imbottite di amianto, navi killer che per mezzo secolo - dalla fine della seconda guerra mondiale al disarmo definitivo del 2005 - hanno avvelenato i polmoni di centinaia di Marinai, condannati a una morte lenta ma puntuale. Militari della Marina in servizio nelle basi di Monfalcone, La Spezia e Taranto. Almeno 500 se ne sono andati, negli ultimi dieci anni, falciati dal mesotelioma, il tumore provocato dalle fibre dell'asbesto. Per rendere giustizia a questa strage silenziosa nel tribunale di Padova si apre oggi il primo processo per le vittime dell'amianto in Marina. Gli imputati sono otto alti ufficiali - sei ammiragli, due generali (nell'udienza preliminare ne erano comparsi 14) - rinviati a giudizio con le accuse di omicidio colposo e inosservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro (le navi militari). Dovranno rispondere del decesso di un comandante, Giuseppe Calabro, e di un maresciallo, Giovanni Baglivo, morti a Padova, dopo una lunga agonia, all'età di 61 e 50 anni. Le loro famiglie sono già state risarcite dal Ministero della difesa con 850 e 800 mila euro - un indennizzo arrivato ancor prima della sentenza dei giudici, primo e finora unico caso nella storia della Marina. Ma quel che più importa è che quello celebrato a Padova diventerà una sorta di processo esemplare. Da una parte. E di maxi-processo, dall'altra. La procura padovana, su provvedimento della Cassazione, ha infatti avocato a sé tutti i casi di morti da amianto in Marina: una scia lunga dieci anni, che conta almeno 500 decessi e per la quale i PM Maurizio Block e Sergio Dini attribuiscono responsabilità precise a chi stava ai vertici della Marina militare negli anni in cui le navi - soprattutto cannoniere e dragamine di provenienza americana - solcavano i mari e intanto bombardavano la salute di chi era a bordo. Macchinari, tubature, cabine: tutto, di quelle imbarcazioni, era rivestito con il minerale tossico (...)»;
le agenzie di stampa riportano che la sentenza del processo penale che vede coinvolti alti ufficiali della Marina militare è attesa per il 22 marzo 2012;
la legge 27 marzo 1992, n. 257 ha fissato le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
l'articolo 20, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha tutelato gli alti ufficiali nel disporre che «Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni dello disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956»;
le discutibili interpretazioni richiamate incidono su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione attuativa, risultando di fatto inapplicabili e privi di effetti oltre che già abrogate espressamente dall'articolo 304, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
la risposta all'interrogazione 4-12255 del Ministro della difesa pro tempore, pubblicata il 17 novembre 2011, riporta che «tutte le navi in linea sono in possesso di mappature amianto prodotte dal RINA (Registro Italiano Navale), dalle quali risulta che non sono state rilevate situazioni di rischio per la salute del personale e che non si rendono necessari interventi urgenti di bonifica. In relazione alle suddette mappature, è in corso, da parte degli Arsenali, l'attività di bonifica delle unità navali in occasione di soste lavori pianificate ed in aderenza ai fondi resi disponibili per ogni esercizio finanziario. Contestualmente all'attività di bonifica, sulle unità vengono effettuati controlli periodici (di massima annuali) delle fibre aerodisperse secondo un protocollo tecnico-scientifico definito in collaborazione con l'università di Genova. Ad oggi, in nessun caso sono state riscontrate situazioni di inquinamento ambientale con conseguente rischio per il personale» -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno e urgente assumere un'iniziativa normativa per abrogare l'articolo 20, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
se non ritenga doveroso rendere pubblico il registro delle unità navali sottoposte a bonifica e/o controlli periodici, i risultati di detti controlli, le certificazioni, i costi e le eventuali azioni intraprese;
quali siano le unità navali che risultino ancora non completamente

bonificate, se siano ancora impiegate, per quali attività e quali siano le misure di prevenzione adottate per tutelare la salute degli equipaggi e del personale militare comunque imbarcato;
dal marzo 1992 ad oggi quanti siano i militari deceduti a causa di mesotelioma e quali siano i risarcimenti economici corrisposti agli eredi o ai familiari.(4-14374)

 


Creazione strutture di rappresentanza sindacale
 

MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

i commi 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, stabiliscono rispettivamente che: «3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Forza armata», che «4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unità di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.», e che «4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, I Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornare sull'andamento dei lavori stessi.»;
in modo analogo i commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) - stabiliscono che: «3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.»; che «4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.», e che «4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.»;
al successivo comma 5 del medesimo articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 394/95 e articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95 si stabilisce che «5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.»;
con la nota Prot. n. DFP 0030147 - 10-09-2009 - 1.2.2.1.2 del 10 settembre 2009, avente ad oggetto «comparto Sicurezza e Difesa - biennio economico 20082009. Convocazione incontro per avvio procedure negoziali.», il dipartimento della funzione pubblica convocava per il successivo giorno 16 settembre 2009 i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della polizia di Stato e i rappresentanti degli organismi della rappresentanza militare;
risulta all'interrogante che le sezioni Cocer dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, convocate nelle rispettive sedi istituzionali ogni settimana dal lunedì al venerdì fin dall'inizio dell'attuale X mandato, non abbiano proceduto preventivamente ai sensi dei richiamati commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 394/95 e dei commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 395/95, e nonostante siano state numerose le richieste pervenute dagli organismi di rappresentanza a livello intermedio e di base;
ad avviso dell'interrogante il mancato confronto delle sezioni Cocer con gli organismi di rappresentanza subordinati - Coir e Cobar che risultano essere gli effettivi portatori delle istanze del personale rappresentato - sull'argomento oggetto dell'incontro, lede in modo irreparabile i principi democratici a cui devono uniformarsi le Forze armate;
risulta all'interrogante che possa esservi la possibilità di una proroga degli organi di rappresentanza militare il che aggraverebbe la situazione di scarsa rappresentazione in sede sindacale delle istanze del personale militare; tale possibilità peraltro non pare disgiunta dall'interesse dei rappresentanti in carica a continuare a fruire dello status connesso a tale compito che tuttavia dovrebbe trovare esclusiva legittimazione nel pronunciamento democratico degli esponenti dei corpi;
ad avviso dell'interrogante sarebbe stato più opportuno che i delegati Cocer avessero dedicato il loro tempo - durante l'attività di servizio - ad un più produttivo confronto con gli organismi di rappresentanza di livello intermedio e di base sugli argomenti di maggiore interesse per il personale, quali certamente possono essere le procedure negoziali per il biennio economico 2008-2009, la sicurezza degli ambienti di lavoro, dei mezzi e delle dotazioni, l'arbitrario e improprio uso della potestà disciplinare, la generalizzata situazione di demotivazione e sfiducia che innegabilmente pervade tutti i cittadini militari, da lungo tempo consci della più assoluta mancanza di tutele nei loro confronti -:
quanti siano stati gli incontri ufficiali, previa convocazione, effettuati dalle singole sezioni Cocer con i rappresentanti dei Consigli intermedi e di Base corrispondenti, sull'argomento oggetto della convocazione del dipartimento della funzione pubblica, e quali sono i motivi che hanno impedito la scrupolosa osservanza delle norme citate in premessa;
se il Ministro della Difesa non ritenga di dover rendere pubblici i costi sostenuti dal proprio dicastero per il funzionamento degli organismi della rappresentanza militare con particolare riferimento alle differenti sezioni dei Consigli Centrali (Cocer) e comunque a tutti quegli organismi della rappresentanza militare che risultano essere permanentemente convocati in differenti attività, anche come gruppi di lavoro;
se non ritenga opportuno disporre l'immediata adozione del trattamento economico di missione che prevede l'aggregazione per il vitto e l'alloggio, presso le strutture militari, anche per tutti i delegati dei consigli della rappresentanza, al fine di limitare le spese che attualmente gravano sulle casse del Ministero della difesa, e contestualmente eliminare le evidenti disparità di trattamento economico di missione che attualmente sussistono all'interno di ogni singola forza armata e forza di polizia ad ordinamento militare, tra il personale che svolge l'incarico di delegato della rappresentanza militare e quello che, invece, non fa parte dei predetti organismi;
se non ritenga di dover disporre degli immediati accertamenti per verificare l'esistenza della violazione delle norme in premessa, e, nel caso, quali siano gli immediati provvedimenti per ristabilire il rispetto e il libero confronto democratico degli organismi intermedi e di base con gli organi centrali della rappresentanza militare;
se non si ritenga di doversi fare carico della ormai unanime volontà del personale militare di dotarsi di strutture di rappresentanza sindacale uguali a quelle della Polizia di Stato, se non reputi di dover assumere iniziative normative per l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 e la contestuale applicazione al personale militare delle norme in tema di rappresentanza sindacale di cui agli articoli 82 e ss. della legge 1° aprile 1981, n. 121, in modo tale da garantire il massimo rispetto di quei principi costituzionali e democratici ai quali ha sempre improntato la sua azione di Governo.(4-04614)

Risposta. - Attesa la molteplicità degli aspetti e delle problematiche evidenziate con l'atto in argomento, ritengo opportuno affrontare subito il merito dei quesiti posti.
Relativamente al primo di essi, riguardante gli incontri ufficiali «effettuati dalle singole sezioni Cocer con i rappresentanti dei Consigli intermedi e di base corrispondenti, sull'argomento oggetto della convocazione del Dipartimento della Funzione Pubblica...», faccio presente che i capi di Stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica hanno autorizzato rispettivamente 2, 8 e 1 incontro.
Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, contrariamente a quanto asserito nell'atto, il Cocer ha partecipato alla riunione del 16 settembre 2009, in quanto formalmente e legittimamente invitato dal dipartimento della funzione pubblica. Peraltro, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1995 non reca un esplicito obbligo, per il Cocer, di inviare i propri rappresentanti durante le diverse fasi della concertazione.
Relativamente, infine, alla Guardia di finanza, il comandante generale ha autorizzato il Cocer a svolgere riunioni congiunte con Coir e Cobar, così come specificamente richiesto dalla sezione Cocer del corpo.
Con riferimento al secondo dei quesiti relativo alla pubblicità dei costi sostenuti «per il funzionamento degli organismi della rappresentanza militare con particolare riferimento alle differenti sezioni dei Consigli Centrali (Cocer)...», non si ravvisano controindicazioni alla pubblicizzazione dei dati e, al riguardo, si allega un prospetto sinottico dei costi della rappresentanza militare, relativo agli oneri di missione, distinto per singola Forza armata/comando generale.
Con riferimento al terzo quesito, relativo all'opportunità di «disporre l'immediata adozione del trattamento economico di missione che prevede l'aggregazione per il vitto e l'alloggio, presso le strutture militari, anche per tutti i delegati dei consigli della rappresentanza... e contestualmente eliminare le evidenti disparità di trattamento economico di missione che attualmente sussistono all'interno di ogni singola Forza armata e Forza di polizia ad ordinamento militare», faccio presente che il trattamento di missione forfettario è stato introdotto con il provvedimento di concertazione per il quadriennio normativo 2002-2005 (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002), al fine di contenere le spese di missione e realizzare forti economie sui relativi capitoli del bilancio della Difesa.
La problematica del trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare, peraltro, da sempre alla costante attenzione da parte della Difesa, è stata anche oggetto dei lavori di uno specifico tavolo tecnico interforze, al termine del quale è emerso che:
qualsiasi iniziativa volta a modificare, anche parzialmente, l'attuale sistema potrebbe suscitare sensibilità da parte dei componenti del Cocer;
le esigenze e le attività dei delegati Cocer non sono in alcun modo assimilabili a quelle dei frequentatori di corsi o di altre categorie di personale militare per i quali vige il sistema dell'aggregazione;
la diversa articolazione sul territorio propria di ogni singola Forza armata/comando generale e, di conseguenza, la differente distribuzione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento della rappresentanza militare, potrebbero provocare una difformità di trattamento tra delegati.

In ragione di tali considerazioni, si è ritenuto di non far ricorso all'istituto dell'aggregazione (e quindi alle strutture logistiche della Difesa) esclusivamente per il personale delegato Cocer e limitatamente ai periodi di missione per impegni consiliari nella capitale; ciò in considerazione della tipologia delle attività normalmente svolte, nonché delle peculiari caratteristiche della città di Roma, ivi compresa la dispersione e la diversità di disponibilità sul territorio di strutture militari idonee per l'accasermamento.

Tale trattamento differenziato rispetto al restante personale, ivi compreso quello dei consigli di base ed intermedi di rappresentanza, si è reso necessario anche in ragione delle particolari caratteristiche degli impegni consiliari con i diversi organismi dello Stato e per le peculiari attività istituzionali del Consiglio centrale stesso, intense, continuative e protratte nel tempo, nonché per garantire la necessaria omogeneità di trattamento tra i membri del Consiglio centrale di rappresentanza militare interforze; tanto che, in caso di missione per riunioni svolte in località nazionali diverse da Roma, e sempreché vi sia la disponibilità d'idonee strutture logistiche della Difesa, anche per i delegati Cocer si fa ricorso all'aggregazione.
Voglio comunque sottolineare che, a fronte di ciò, le competenti autorità della Difesa hanno sensibilizzato il presidente del Cocer interforze affinché siano razionalizzate, al massimo possibile, le convocazioni della rappresentanza militare al fine di realizzare un risparmio nei costi di missione.
Con il quarto quesito l'interrogante chiede «se non ritenga di dover disporre degli immediati accertamenti per verificare l'esistenza della violazione delle norme in premessa...».
A tal riguardo, posso assicurare l'interrogante che nella materia in argomento, di cui non disconosco l'importanza e la delicatezza, non risultano essersi mai verificate violazioni delle norme sostanziali citate nell'atto.
Con l'ultimo quesito, infine, viene chiesto «se non si ritenga di doversi fare carico della ormai unanime volontà del personale militare di dotarsi di strutture di rappresentanza sindacale uguali a quelle della Polizia di Stato, se non reputi di dover assumere iniziative normative per l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382...».
Al riguardo, desidero precisare che sulla specifica questione dell'abrogazione del citato articolo 8, ho già fornito adeguato riscontro in risposta ad un'interrogazione dello stesso interrogante (precisamente l'interrogazione n. 4-05023), che ripropongo nelle linee essenziali: «... ritengo assolutamente condivisibile quanto sopra enunciato dai giudici costituzionali e sono fermamente convinto che l'articolo 8 della legge citata costituisca uno strumento necessario per consentire alle Forze armate di operare con efficienza, specialmente nei contesti di teatro operativo in cui coesione e compattezza della compagine militare costituiscono un requisito indefettibile per la sicurezza collettiva e l'incolumità dell'operatore militare.
Proprio attraverso l'articolo 8 il legislatore ha inteso salvaguardare le ragioni delle Forze armate e, al tempo stesso, dare concreta attuazione al precetto costituzionale secondo cui l'ordinamento militare s'informa allo spirito democratico della Repubblica.
Alla luce di quanto esposto, non ritengo esistano i presupposti per porre in essere quelle iniziative richieste nell'atto e finalizzate "all'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 382"».
Sulla contestuale applicazione al personale militare delle norme in tema di rappresentanza sindacale, di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, ribadisco che il citato articolo 8 è stato oggetto di sindacato di costituzionalità e in tale sede la Corte costituzionale, con la sentenza n. 449/99, ne ha riconosciuta la piena legittimità alla luce della specificità della compagine militare.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.



Compenso forfettario d'impiego (C.F.I.) - COIR delle forze operative terrestri
 

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

il Consiglio intermedio di rappresentanza militare (COIR) delle forze operative terrestri con delibera n. 16 del 7 giugno 2011 ha chiesto al COCER Esercito di attivare la procedura prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 per addivenire alla corretta applicazione della norma istituita del compenso forfettario d'impiego (C.F.I.) per il personale delle forze armate di cui all'articolo 9, comma 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 e seguenti decreti di recepimento delle concertazioni.
Il COIR in tale delibera evidenzia che lo S.M.E. con la direttiva sull'istituto dello straordinario ed istituti connessi (4° serie aggiunte e varianti) ha stabilito che il C.F.I. «[...] inoltre, tenuto conto della natura del C.F.I. che è giornaliero, non frazionabile e da corrispondere per l'intera giornata calendariale, qualora l'inizio/termine dell'attività non coincida con l'inizio/termine del giorno calendariale, il maggiore impiego del personale in tali giornate deve essere remunerato con lo straordinario/recupero compensativo. [...]»;
l'articolo 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 stabilisce «A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86 è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro» e «il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impiegato in esercitazioni od operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione»;
alcuni enti dell'Esercito italiano stanno procedendo a carico del personale dipendente al recupero forzato delle somme corrisposte per il primo e l'ultimo giorno di esercitazioni effettuati negli scorsi anni -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali siano i reparti e quale il totale delle somme per le quali è stata disposta la ripetizione nei confronti del personale militare, per ogni singola forza armata;
se il Ministro non ritenga di dover disporre la sospensione delle procedure di recupero e nel contempo di richiedere al Consiglio di Stato la corretta interpretazione della normativa in premessa, diversamente quale sia l'uso delle somme recuperate e se non ritenga di doverle destinare al finanziamento dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.(4-12390)

Risposta. - Il compenso forfettario di impiego (CFI) è stato istituito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, così come integrato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007, che ne prevede la corresponsione in favore del personale impiegato in esercitazioni/operazioni in territorio nazionale contraddistinte da:
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro; o durata minima di 48 ore senza soluzione di continuità;
obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o dell'area di esercitazione.

Nel merito, al fine di uniformare le modalità attuative in ambito interforze di detta normativa, il competente Stato maggiore della difesa ha emanato specifiche «linee di indirizzo», volte a:

far rispettare pienamente il dettato normativo, apparendo evidente la natura forfettaria e giornaliera del compenso;
garantire al personale un equo compenso, direttamente commisurato alla durata della prestazione resa nelle giornate «incomplete».

In particolare, tali linee di indirizzo hanno previsto che il compenso forfettario di impiego, non essendo frazionabile, sia corrisposto soltanto per l'intera giornata calendariale e che, pertanto, qualora l'inizio/termine delle esercitazioni/operazioni non coincida con l'inizio/termine del giorno calendariale (00.00 - 24.00), il maggiore impegno del personale in quella giornata di attività venga compensato con gli ordinari strumenti della normativa sull'orario di lavoro (straordinario/recupero compensativo).

Sulla specifica questione sollevata nell'atto, i competenti organi tecnico-militari dell'Esercito hanno precisato di non essere a conoscenza di casi di errata corresponsione del compenso forfettario di impiego per la giornata iniziale/finale di esercitazioni/operazioni, rilevati in occasione di ispezioni amministrativo-contabili presso gli enti e reparti della Forza armata.
Al contempo, si ritiene verosimile che le procedure di recupero siano state avviate autonomamente a livello periferico, ovvero siano riferite ad altre irregolarità nei pagamenti, in particolare a seguito di ispezione amministrativo-contabile.
Infine, per ciò che concerne le somme recuperate, peraltro, di importo modesto, esse vengono direttamente introitate dall'erario quali «proventi non riassegnabili» e quindi sottratte alla disponibilità del dicastero della Difesa.
Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.



1° Reggimento Bersaglieri - ricorso gerarchico
 

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

con il foglio prot. MD-E24244 18414 del 5 settembre 2011 il comandante del 1° Reggimento Bersaglieri, colonnello Cosimo Orlando, su invito del generale Antonio Vittiglio, ha chiesto al caporal maggiore capo Antonio Mandarino di fornire chiarimenti su alcune frasi contenute nell'atto di ricorso gerarchico con il quale aveva a suo tempo impugnato una sanzione disciplinare di corpo ritenendola ingiusta, e gli ha altresì comunicato l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare. Il medesimo ricorso gerarchico non era stato comunque accolto;
nella nota di richiesta di chiarimenti e di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare di corpo si richiedono chiarimenti in merito alle specifiche affermazioni rese dal caporal maggiore capo nell'atto di ricorso: «il provvedimento impugnato, inoltre, è viziato anche sotto il profilo dello sviamento di potere avendo l'Amministrazione posto in essere un atto ed esercitato la potestà disciplinare per fini diversi da quelli per i quali la legge gli ha in astratto attribuito tale potere, al solo scopo di sostenere, in ipotesi, che il fatto contestato sia verosimilmente accaduto, ovvero rendere credibile la descrizione dei fatti così come enunciata nella relazione redatta dal Comandante di Compagnia, capitano Gianfilippo Cambera il 27 aprile 2011»;
«il Comandante del Corpo ha, evidentemente, acquisito agli atti del procedimento solo le errate convinzioni/dichiarazioni degli altri militari coinvolti, apparentemente rese per giustificare i comportamenti di altri»;
posto che il diritto di difesa è indefettibile, anche nei procedimenti finalizzati a irrogare ai militari sanzioni disciplinari, e si esplica in tutte le sue forme normativamente consentite nell'ambito del princìpio sancito dall'articolo 24 della Costituzione, agli interroganti appare certamente fuori luogo, illegittima se non addirittura illecita, l'azione posta in essere dai due alti ufficiali;
apprendere dell'esistenza di simili comportamenti discutibili sul piano della legalità e della funzione di comando che dovrebbe caratterizzare ogni ufficiale delle Forze armate, ancor più se trattasi di ufficiale superiore e generale lascia profondamente sconcertati gli interroganti -:
quali immediati provvedimenti intenda adottare in relazione a quanto descritto in premessa;
se ritenga opportuno informare la competente autorità giudiziaria dei fatti in premessa.(4-13147)

Risposta. - Confermo, in premessa, che effettivamente il comandante della brigata «Garibaldi» ha chiesto al comandante del 1° reggimento bersaglieri i necessari chiarimenti al fine di verificare se le asserzioni del caporale maggiore Mandarino, contenute nel ricorso gerarchico, configurassero violazioni disciplinari sanzionabili a norma del codice dell'ordinamento militare.
Dal tenore letterale della missiva del comandante di brigata, peraltro, appare evidente la natura dubitativa della richiesta, volta ad accertare se ed in quale misura si sia prodotto un vulnus all'ordinamento militare.
Ciò premesso, l'asserita illegittimità della condotta dei due ufficiali è priva di fondamento in quanto il caporale maggiore Mandarino ha potuto esercitare il diritto di difesa, manifestando liberamente il suo pensiero, nell'ambito del ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare che gli era stata comminata.

Osservo che altrettanto legittimamente la competente linea gerarchica ha ritenuto di valutare se le espressioni usate dal militare concretizzassero violazioni dell'ordinamento disciplinare, considerato anche che l'esercizio corretto del diritto di difesa va contemperato con il senso del dovere, proprio dello
status di militare, di improntare i propri comportamenti ad una condotta leale.
Invero, i comandanti a tutti i livelli sono investiti della prerogativa e responsabilità di conseguire e mantenere la disciplina, ai sensi dell'articolo 1346 del codice dell'ordinamento militare.
Ribadisco, in conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, che nessun addebito è dato riscontrare nel comportamento dei superiori gerarchici del militare nell'espletamento delle specifiche attribuzioni nel campo disciplinare.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.



Servizi di caserma
 

 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

la pubblicazione SMD-G-011 edizione 1992, e successive modificazioni, all'articolo 20 prevede i criteri di impiego del personale nei servizi armati e non armati;

i limiti di età previsti per i servizi armati sono differenti tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a differenza di quelli per i servizi non armati che sono univocamente stabiliti in 50 anni;

l'Esercito con messaggio telegrafico protocollo n. 64222 COD. ID. 163 REG. IND. CL. 1.6/3 del 7 dicembre 2011 ha disposto che il limite di età per i servizi armati è di 40 anni;
 

  la Marina e l'Aeronautica rispettivamente con dp. protocollo nr. 80011818/H/2/I del 16 febbraio 2011 e con dp. protocollo n. SMA 111/G1-1 (data illeggibile) hanno disposto che il limite di età per i servizi armati è di 50 anni -:

se il Ministro sia a conoscenza del diverso trattamento e quali

 immediate iniziative intenda assumere per rendere omogenea la disciplina di cui in premessa. (4-14408)

 

 

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Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
info@sideweb.it

 
 
 
 

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