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 Ultimo aggiornamento: martedì 13 marzo 2012 21.51



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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20  - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038) (GU n. 60 del 12-3-2012 )

 

Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012


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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012 , n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, recante codice dell'ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e,  in  particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, e  successive  modificazioni,  emanato  in
attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
20 a 22; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
26 luglio 2011; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  per  la
coesione  territoriale,  degli  affari  esteri,  dell'interno,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali
e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modificazioni al libro primo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in  non  piu'
di undici direzioni generali,  ovvero  nel  minor  numero  risultante
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  74,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133»
sono sostituite dalle seguenti:  «articolata  in  direzioni  generali
secondo quanto previsto dal regolamento,»; 
    b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Servizio di assistenza spirituale alle Forze  armate,  istituito  per
integrare  la  formazione  spirituale  del  personale   militare   di
religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita'
di  cappellani  militari,  fino  all'entrata  in  vigore  dell'intesa
prevista all'articolo  11,  comma  2,  dell'Accordo,  con  protocollo
addizionale,  firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che  apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo  con
la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal  presente  codice
e, in particolare, dal titolo III del libro V. »; 
    c) all'articolo 22: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis)  in  materia  di  bonifiche  da   ordigni   esplosivi
residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali  a
legislazione vigente: 
          1)  provvede  all'organizzazione  del   servizio   e   alla
formazione del personale specializzato; 
          2) esercita le funzioni di  vigilanza  sulle  attivita'  di
ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale,  possono
essere eseguiti su iniziativa e a  spese  dei  soggetti  interessati,
mediante ditte che impiegano personale  specializzato  ai  sensi  del
numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e  sorveglia
l'esecuzione dell'attivita'; 
          3)  segnala  alle  competenti  sedi  INAIL   il   personale
incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 
          4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui
al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di
ordigni sulle aree che ha in uso; 
          5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne
ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti,
attraverso personale specializzato di Forza armata; 
          6) svolge l'attivita' di cui  al  numero  n.  5)  sotto  il
coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e'  rimessa
l'adozione di  ogni  provvedimento  utile  a  tutela  della  pubblica
incolumita'.»; 
        d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e
commissioni: 
  a)  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
  b) Comitato consultivo per  l'inserimento  del  personale  militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia  di
finanza; 
  c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; 
  d) Commissione consultiva militare unica per la  concessione  e  la
perdita di ricompense al valor militare; 
  e) Commissioni consultive  per  la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valore o al merito di Forza armata; 
  f)   Commissione   tecnica   incaricata   di    esprimere    parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; 
  g) Commissione italiana di storia militare; 
  h) Comitato etico.»; 
        e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo  12,»,
sono inserite le seguenti: «comma 1,»; 
        f) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 101 (Comandi di vertice e strutture  dipendenti  dallo  Stato
maggiore dell'Esercito  italiano).  -  1.  Sono  posti  alle  dirette
dipendenze del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  italiano  i
seguenti comandi e ispettorati: 
    a) Comando delle forze operative terrestri; 
    b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
    c) Ispettorato delle infrastrutture; 
    d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    e) Comando militare della Capitale; 
    f) Centro di simulazione e validazione. 
  2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi  e  dell'Ispettorato  di
cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito italiano. 
  3.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti
con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  le
funzioni, l'ordinamento e le sedi: 
    a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; 
    b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
    c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»; 
        g) all'articolo 103: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le  forze  di
completamento, del  demanio  e  servitu'  militari  e'  definita  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che
individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio  in
materia di infrastrutture,  comunicazione,  leva  e  collocamento  al
lavoro dei militari volontari congedati.»; 
  2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e  reclutamento
nazionale» sono soppresse; 
        h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione addestrativa comprende: 
  a) i seguenti istituti di formazione: 
    1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    2) Accademia militare di Modena; 
    3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
    4) Scuola militare "Nunziatella"; 
    5) Scuola militare "Teulie'"; 
    6) Raggruppamento  unita'  addestrative  per  la  formazione  dei
volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; 
  b) i seguenti comandi d'Arma  che  assolvono  anche  alla  funzione
addestrativa: 
    1) Comando di artiglieria; 
    2) Comando del genio; 
    3) Comando logistico di proiezione; 
    4) Comando artiglieria controaerei; 
  c) le seguenti scuole di specializzazione: 
    1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
    2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
    3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»; 
        i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione logistica  dell'Esercito  italiano  fa
capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: 
  a) i dipartimenti trasporti e  materiali,  commissariato,  sanita',
veterinaria e tecnico; 
  b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; 
  c) i poli di mantenimento; 
  d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
  e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
  f) il Policlinico militare di Roma; 
  g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
  h) il Centro militare di veterinaria; 
  i) l'Istituto geografico militare.»; 
        l) all'articolo 107: 
          1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio»
sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»; 
          2) al comma l : 
  2.1) all'alinea, le parole:  «lavori  e  demanio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»; 
  2.2) alla lettera b), la  parola:  «gestire»  e'  sostituita  dalla
seguente: «mantenere»; 
        m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 108 (Armi  e  Corpi  dell'Esercito  italiano).  -  1.
L'Esercito italiano si compone  di  strutture  organizzative  a  vari
livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative,
formative,  addestrative,  di  sostegno  logistico  e   di   gestione
amministrativa dello strumento militare terrestre. 
          2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito  a
una  o  piu'  funzioni  tecnico-operative  o  tecnico-logistiche,  e'
assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle  seguenti
armi o corpi: 
  a) Arma di fanteria; 
  b) Arma di cavalleria; 
  c) Arma di artiglieria; 
  d) Arma del genio; 
  e) Arma delle trasmissioni; 
  f) Arma dei trasporti e materiali; 
  g) Corpo degli ingegneri; 
  h) Corpo sanitario; 
  i) Corpo di commissariato. 
  3. Nel regolamento sono  stabilite  le  specialita'  delle  singole
Armi.»; 
        n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo»  sono
inserite le seguenti: «allo Stato  maggiore  della  Marina  militare,
nonche'»; 
        o) all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione formativa  di  Forza  armata  fa  capo
all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
  a) L'Accademia navale; 
  b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
  c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
  d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La
Maddalena; 
  e) il Centro addestramento e formazione  del  personale  volontario
della Marina militare.»; 
        p) all'articolo 118,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi  e'
costituito dai sottufficiali, graduati e  militari  di  truppa  della
Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle  capitanerie
di porto.»; 
        q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa; 
        r) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 120 (Corpo del genio  navale).  -  1.  Rientra  nelle
competenze del Corpo del genio navale: 
  a) progettare le navi dello Stato in base  ai  programmi  stabiliti
dagli organi competenti e gli  immobili  o  le  infrastrutture  della
Marina militare, nonche', con il personale in possesso  dei  previsti
titoli e requisiti professionali, progettare, seguire  e  controllare
la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli  aeromobili  di
cui agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i  relativi  allestimenti,
armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 
  b) seguire e controllare la costruzione o il  raddobbo  delle  navi
dello  Stato,  delle  macchine,  degli  impianti  e  degli   attrezzi
relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della  Marina
militare; 
  c) coprire le cariche  prescritte  dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti
per la Marina militare all'estero; 
  d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio
servizio per la direzione e l'esercizio degli  apparati  del  sistema
nave; 
  e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; 
  f) vigilare i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
  g)  provvedere  a  ogni  altro  servizio  tecnico   relativo   alle
costruzioni navali, agli immobili e  alle  infrastrutture  occorrenti
alla Marina militare; 
  h) eseguire le ispezioni generali e quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza.»; 
        s) all'articolo 121, comma 1: 
          1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, compresi gli incarichi di addetti  aggiunti  e  assistenti
per la Marina militare all'estero»; 
          2) alla lettera d) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti  titoli
e requisiti  professionali,  progettare,  seguire  e  controllare  la
costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di  cui
agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti,  armamenti,
collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»; 
          3) alla lettera e), le parole:  «dirigere,  amministrare  e
svolgere i lavori negli  arsenali  e  stabilimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»; 
        t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n.
81» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  ed  esercizio  delle
potesta' organizzative e  dei  poteri  di  vigilanza  in  materia  di
sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture  e
dei propri mezzi operativi»; 
        u) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  143  (Comando  e  controllo  operativo  delle  Forze
aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea  esercita,  altresi',  le
funzioni  di  comando  e  controllo  connesse  con  le  operazioni  o
esercitazioni aeree  d'interesse  della  Forza  armata;  il  relativo
Comandante espleta la funzione di Comandante  operativo  delle  Forze
aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze
aeree interalleate. 
          2. Il  Comando  della  squadra  aerea  si  integra  con  il
relativo comando interalleato.»; 
        v) all'articolo 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Dal Comando delle scuole dipendono: 
  a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; 
  b) l'Accademia aeronautica; 
  c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
  d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
  e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; 
  f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»; 
        z) all'articolo 155,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3  della  legge  14  maggio
2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto  militare  per
la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»; 
        aa) all'articolo 165, comma 5,  le  parole:  «del  consiglio»
sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»; 
        bb) all'articolo 181, comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «Il Servizio sanitario  militare,  di  seguito  denominato:
"Sanita' militare" provvede:»; 
        cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le  parole:  «alimenti  e
bevande, » sono inserite le seguenti: «nonche' della sanita' pubblica
veterinaria, »; 
        dd) all'articolo 188, comma 1: 
          1) alla lettera a), le parole:  «Direzione  generale  della
sanita'  militare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «struttura
organizzativa della Sanita'  militare  costituita  nell'ambito  dello
Stato maggiore della difesa»; 
          2) la lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:«c)  gli
organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»; 
        ee) all'articolo 189: 
          1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «
Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni
Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.»; 
          2) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Il Collegio medico-legale: 
    a) dipende direttamente dallo Stato  maggiore  della  difesa,  ha
sede presso il Ministero  della  difesa  e  procede  alle  visite  in
appositi locali del Policlinico militare di Roma; 
    b)  per  le  esigenze  connesse  agli  accertamenti  sanitari  da
espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle  attivita'  di
laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero
di ogni altra struttura sanitaria militare.»; 
        ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a),  dopo  la  parola:
«conti» sono inserite le  seguenti:  «e  dagli  organi  di  giustizia
amministrativa »; 
        gg) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di
ciascuna  Forza  armata  sono  individuati   organi   direttivi   che
esercitano le attribuzioni in materia di: 
  a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; 
  b) organizzazione  e  coordinamento  delle  attivita'  dei  servizi
svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 
          2. L'autorita'  preposta  alla  direzione  del  settore  e'
nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o  dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
          3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1
sono istituite: 
  a) La commissione medica di seconda  istanza  di  cui  all'articolo
194; 
  b) Una commissione medica composta da: 
    1) L'Autorita' preposta alla direzione; 
    2) un ufficiale superiore medico, membro e  segretario,  nominato
al principio di ogni anno; 
    3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta
in volta. 
  4. I membri delle commissioni di  cui  al  comma  3  sono  nominati
dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri  possono  essere
scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di  direzione  o
presso  altre  strutture  sanitarie  militari  della   stessa   Forza
armata.»; 
        hh) all'articolo 194, i commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
          «1. La commissione medica interforze di seconda istanza  e'
composta: 
  a)  dal  capo  dell'organo  direttivo  di  Forza  armata   di   cui
all'articolo 191 ovvero da un suo  delegato  in  servizio  presso  lo
stesso organo direttivo, presidente; il  delegato  deve  essere  piu'
anziano  del  presidente  della  corrispondente  Commissione   medica
ospedaliera di prima istanza; 
  b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
  2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,  presentati
al competente organo direttivo di Forza armata  di  cui  all'articolo
191, nel termine di dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  verbale
della commissione medica di prima istanza.»; 
        ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a),  dopo  la  parola:
«sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»; 
        ll)  all'articolo  196,  comma  2,  lettera  b),  la  parola:
«dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»; 
        mm) all'articolo 197: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la formazione delle infermiere  volontarie,  del  personale
del Corpo militare e del personale volontario  per  il  soccorso,  la
Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma
restando  la  possibilita'   di   formazione   attraverso   strutture
clinico-sanitarie militari o  proprie  strutture  formative  ordinate
allo scopo specifico.»; 
          2) al comma 3, le parole: «e  consente  inoltre  l'accesso,
nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo  anno  delle  scuole
delle infermiere professionali» sono soppresse; 
          3) il comma 5 e' abrogato; 
        nn) all'articolo  199,  comma  1,  le  parole:  «un  ospedale
militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie  di
cui all'articolo 195»; 
        oo) al titolo V, capo IV,  la  rubrica  della  sezione  I  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Personale   del   servizio   sanitario
militare»; 
        pp) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 208 (Categorie  di  personale).  -  1.  Il  personale
impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: 
  a)  ufficiali  e  sottufficiali,  abilitati   all'esercizio   delle
professioni sanitarie, inquadrati nei  ruoli  e  nei  Corpi  sanitari
delle Forze armate; 
  b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto
sanitario; 
  c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari  di  truppa  delle
varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; 
  d) cappellani militari,  religiose  e  altro  personale  assunto  o
convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 
          2. L'attivita' sanitaria  e'  consentita  al  personale  in
possesso dei titoli per l'esercizio  delle  professioni  sanitarie  e
alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal  Ministero  della
salute,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  213   per   i
soccorritori militari.»; 
        qq) all'articolo 209,  comma  3,  le  parole:  «la  Direzione
generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti:  «lo
Stato maggiore della difesa»; 
        rr) il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal  seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non  sono
applicabili  le  norme  relative   alle   incompatibilita'   inerenti
l'esercizio  delle  attivita'  libero   professionali,   nonche'   le
limitazioni  previste  dai  contratti  e  dalle  convenzioni  con  il
servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto  di  visitare
privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di
infermita' e di imperfezioni  fisiche  che  possano  dar  luogo  alla
riforma.»; 
        ss) al titolo V, capo IV, la  rubrica  della  sezione  II  e'
sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»; 
        tt) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  211  (Formazione  continua).  -  1.   Il   personale
sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie  agli  obblighi
di formazione continua previsti dal decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Modifiche al libro secondo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 239: 
      1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono
aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «,  classificate,  per  la  Marina
militare, in base alle caratteristiche costruttive  e  d'impiego,  in
navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e
collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del
Ministro della difesa»; 
      2)  al  comma  1,  la  parola:  «Marina»  e'  sostituita  dalla
seguente: «marina»; 
    b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unita'  che,  »
sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro  della
difesa nel ruolo del naviglio militare  dello  Stato  all'atto  della
consegna, »; 
    c)  all'articolo  247,  comma  1,  le   parole:   «   In   attesa
dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e
l'impiego di APR nel  sistema  del  traffico  aereo  generale,»  sono
soppresse e la parola: «le» e' sostituita dalla seguente:«Le»; 
    d) l'articolo 248 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 248 (APR di peso inferiore a  20  chilogrammi).  -   1.La
conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente  struttura  del  Ministero
della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro,  impiegati
dalle Forze armate entro aree identificate e  sottoposte  al  divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui
all'articolo 247, comma  4,  e'  affidata  a  personale  militare  in
possesso di idonea qualifica e  non  comporta  la  corresponsione  di
specifici emolumenti. I criteri  d'impiego  dei  medesimi  APR  e  le
modalita' per il conseguimento  della  qualifica  per  la  conduzione
degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»; 
    e) l'articolo 248-bis e' abrogato; 
    f) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I  campi  di
tiro a segno impiantati a spese dello Stato  sono  compresi  tra  gli
immobili demaniali militari. 
      2.  L'esecuzione  tecnica  dei  lavori  relativi  all'impianto,
sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a  segno  di
cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 
      3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in  uso,
a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico
dello Stato.»; 
    g) l'articolo 255 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa  in  materia
di  patrimonio  storico  della  Prima  guerra  mondiale).   -  1.  Le
competenze del  Ministero  della  difesa  in  materia  di  patrimonio
storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla  legge  7
marzo 2001, n. 78.»; 
    h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati; 
    i) all'articolo 286: 
      1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o
degli organi corrispondenti»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  adottato
d'intesa con l'Agenzia del demanio,  sentito  il  Consiglio  centrale
della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione  del
canone di  occupazione,  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento amministrativo di rideterminazione del  canone  stesso,
dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi  di
servizio del Ministero della difesa, fermo restando  per  l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato  dall'Amministrazione,
sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,  delle
quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del  reddito
dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni  del
canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal  presente  comma
affluiscono ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnate per le  esigenze  del  Ministero  della
difesa.»; 
      3) al comma 4, dopo  la  parola  «previste»  sono  inserite  le
seguenti: «ogni anno»; 
    l) all'articolo 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Ferme restando le competenze attribuite  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni,  in
materia di approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi
araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante  apposito
regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni,  gli  stemmi,
gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al  comma  1,
nonche' le specifiche modalita' attuative.»; 
    m) all'articolo 306: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  il  Ministro  della
difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo  della  Difesa,
con  l'indicazione  dell'entita',  dell'utilizzo   e   della   futura
destinazione degli alloggi di servizio,  nonche'  degli  alloggi  non
piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione  e
quindi transitabili in regime di locazione ovvero  alienabili,  anche
mediante riscatto. Il piano indica altresi' i  parametri  di  reddito
sulla base dei quali gli attuali utenti degli  alloggi  di  servizio,
ancorche'  si  tratti  di  personale  in  quiescenza  o  di   coniuge
superstite  non  legalmente   separato,   ne'   divorziato,   possono
mantenerne la conduzione, purche'  non  siano  proprietari  di  altro
alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati
i criteri e le modalita' di alienazione, nonche'  il  riconoscimento,
in favore del conduttore,  del  diritto  di  prelazione  all'acquisto
della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto  e,
in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da  parte  del
conduttore, le  modalita'  della  vendita  all'asta  con  diritto  di
preferenza in favore del personale militare e  civile  del  Ministero
della  difesa  non  proprietario  di  altra  abitazione.  I  proventi
derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio  alloggiativo  sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la
manutenzione di quelli esistenti.»; 
      b) al comma 3, le parole: «per il  conduttore  e,  in  caso  di
mancato esercizio da  parte  dello  stesso,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione  sul
diritto di  usufrutto  per  il  conduttore  e,  in  caso  di  mancato
esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con
diritto di preferenza»; 
    n) all'articolo 307, comma  9,  dopo  la  parola:  «Difesa»  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,   nonche'   quanto   disposto
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.
85»; 
    o)  all'articolo  312,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «che  ne
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; 
    p) all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma  1,»,
e' inserita la seguente: «3-ter»; 
    q) all'articolo 319, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto
dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    r) all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Limiti  di  zolfo
nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in  mare
e protezione da inquinamento marino»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra
o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per  la  raccolta
di rifiuti e di antinquinamento, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  e
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.
202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003  sono  stabilite  le
misure necessarie ad assicurare che le navi  militari  da  guerra  ed
ausiliarie  conferiscano  i  rifiuti  e  i  residui  del  carico   in
conformita' alla normativa vigente in  materia,  tenuto  conto  delle
specifiche prescrizioni tecniche previste  per  le  medesime  navi  e
delle caratteristiche di ogni classe di unita'.». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                    Modificazioni al libro terzo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro terzo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 533 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 533 (Polizze assicurative). - 1. In  materia  di  polizze
assicurative, al Ministero della difesa si applicano le  disposizioni
vigenti per le  pubbliche  amministrazioni  statali  sul  divieto  di
stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.»; 
    b) all'articolo 541 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
piani di consegna»; 
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Il
Ministro della difesa, compatibilmente con quanto  statuito  in  sede
contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati  in
materia di programmi militari di investimento,  puo'  autorizzare  il
differimento del piano di  consegna  dei  relativi  mezzi  e  sistemi
d'arma,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della   finanza
pubblica.»; 
    c) l'articolo 566 e' abrogato; 
    d) all'articolo 583, comma  1,  le  lettere  da  a)  ad  o)  sono
sostituite dalle seguenti: 
      «a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; 
      b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; 
      c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; 
      d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; 
      e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; 
      f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; 
      g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; 
      h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; 
      i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; 
      l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; 
      m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; 
      n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; 
      o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                    Modificazioni al libro quarto 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di
pace» sono soppresse; 
    b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed  i),  le  parole:
«le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'Arma
dei trasporti e dei materiali»; 
    c) al comma 4  dell'articolo  633  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»; 
    d) all'articolo 641, comma 1, le parole: «a cura  dei  rispettivi
centri di selezione e reclutamento» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in base alle norme per  l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare previste  dal  regolamento.  A  tale  fine,  possono  essere
impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso  di  specifica
qualifica conferita a cura della competente struttura  del  Ministero
della difesa, previo superamento di apposito corso»; 
    e) all'articolo 653, il comma 3 e' abrogato; 
    f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «e' tratto dagli allievi
delle rispettive scuole sottufficiali.  Gli  allievi  sono  reclutati
tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e  contraggono  una
ferma biennale» sono sostituite dalle  seguenti:  «reclutato  tramite
concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso  in  ruolo
al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»; 
    g) all'articolo  701,  comma  1,  la  parola:  «quadriennali»  e'
sostituita dalla seguente: «quadriennale»; 
    h) all'articolo 707, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Gli  aspiranti  agli   arruolamenti   volontari   di   cui
all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: 
        a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite
di eta' e' elevato a ventotto anni  per  i  giovani  che  hanno  gia'
prestato servizio militare; 
        b)  diploma  di  licenza  conclusiva  del  primo   ciclo   di
istruzione; 
        c) non trovarsi in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»; 
    i) all'articolo 709, comma 1, le  parole:  «della  vacanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»; 
    l) all'articolo 711, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «al momento dell'incorporazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  31  dicembre  dell'anno   di
ammissione alla scuola militare,»; 
      2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono
anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola
militare,»; 
    m) l'articolo 718 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri). - 1.  Il
Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere personale  militare
straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole  e  altri  enti
militari, con le modalita' di cui all'articolo 573.»; 
    n) all'articolo  723,  comma  3,  lettera  a),  dopo  la  parola:
«marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»; 
    o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata  ha  facolta'  di
disporre modifiche  alle  assegnazioni  di  cui  al  comma  1  se  le
attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o  le
esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della
Marina  militare  i  provvedimenti  sono  adottati  dalla   Direzione
generale per il personale militare. 
      3. Per i sottufficiali, i  graduati  e  i  militari  di  truppa
dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di  stato
maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio,  ha
facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria,  di
specializzazione,   di   specialita',   ovvero   la   perdita   delle
specializzazioni o degli incarichi tecnici,  prevedendo  altresi'  le
necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale  della  Marina
militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione  generale  per
il personale militare.»; 
    p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono
inserite le seguenti: «, espulsione»; 
    q) all'articolo 768, comma 1, lettera d),  le  parole:  «armi  o»
sono soppresse; 
    r)  all'articolo  792,  comma  2,  le  parole:  «appartenente  al
medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»; 
    s) all'articolo 811, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: 
        a) gli ufficiali possono essere ripartiti in  specialita'  ai
fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; 
        b) i sottufficiali, i graduati e i  militari  di  truppa  del
Corpo degli equipaggi militari marittimi  (CEMM)  sono  distinti  per
categorie e specialita' e le relative procedure per l'avanzamento  al
grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito  di  ciascuna
categoria e specialita'.»; 
    t) all'articolo 826: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi
sul  lavoro,  sulla  previdenza  e  sull'assistenza   sociale,   sono
assegnati al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  i
seguenti militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  un  contingente
complessivo di 506 unita',  di  cui  463  in  soprannumero  ai  ruoli
organici dei rispettivi gradi o ruoli: 
          a) colonnelli: 1; 
          b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; 
          c) capitani: 1; 
          d) ispettori: 170; 
          e) sovrintendenti: 159; 
          f) appuntati e carabinieri: 170.»; 
        2) al comma 2,  le  parole:  «Il  contingente  dell'Arma  dei
carabinieri,  per  le  esigenze  di   cui   al   comma   1,   ammonta
complessivamente a 503 unita',  di  cui  81»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita'»; 
    u) al comma 2 dell'articolo 830 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposita
convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e  il  Governatore
della Banca d'Italia.»; 
    v) all'articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» e' sostituita
dalla seguente: «Ministero»; 
    z) all'articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia  di
provvidenze per le vittime del terrorismo di cui  all'articolo  1904»
sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
    aa) all'articolo 882, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il  servizio  permanente  effettivo  e'  la  posizione  del
militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto
di  rapporto  d'impiego  in  base  alle  disposizioni  del   presente
codice.»; 
    bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i),  e'  aggiunta,
in fine, la seguente: 
      «i-bis) applicazione dell'articolo 26 della  legge  4  novembre
2010, n. 183.»; 
    cc) all'articolo 904, comma 1, le parole: «dell'articolo 1  della
legge 12 dicembre 1966, n.  1078,  e  dell'articolo  81  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156»; 
    dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo  la  parola:  «salvo»
sono inserite le seguenti:  «un  contingente  pari  al  numero  delle
posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita'  internazionali  ai
sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con  decreto  annuale
del Ministro della difesa e salvo»; 
    ee) all'articolo 909: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Sono  esclusi  dal  provvedimento  di  collocamento   in
aspettativa: 
          a) il Capo di stato maggiore della difesa; 
          b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; 
          c) il Segretario generale del Ministero della difesa; 
          d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
          e) il  Comandante  generale  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
          f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali  di
cui al  presente  comma,  che  ricoprono  incarichi  di  livello  non
inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o  enti
internazionali.»; 
      2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In
ogni caso, agli  ufficiali  che  cessano  a  qualsiasi  titolo  dalla
posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici
di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche'  risultino  valutati  e
giudicati idonei.»; 
    ff)  all'articolo  911,  il  secondo  periodo  del   comma 1   e'
sostituito dal seguente: «Si applica  l'articolo  2  della  legge  13
agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»; 
    gg) l'articolo 912 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  912  (Durata  dell'aspettativa).  -  1.  I  periodi   di
aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono  superare
cumulativamente la durata di due anni in  un  quinquennio,  anche  in
caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.»; 
    hh) al titolo V, capo III: 
      1) dopo la sezione V, e' inserita la seguente: 
 
                           «Sezione V-bis 
 
 
                     Riammissione in servizio»; 
 
      2) dopo l'articolo 935, e' inserito il seguente: 
        «Art. 935-bis (Norma di rinvio). - 1. Al  personale  militare
si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4  e  6,  del  decreto-legge  16
marzo 2004, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2,  comma
32, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»; 
    ii) all'articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in  congedo»
sono soppresse; 
    ll) all'articolo 957, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre  che  per
le cause previste per il personale  in  servizio  permanente  di  cui
all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: 
        a) domanda presentata dall'interessato; 
        b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco; 
        c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per  l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
        d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di
convalescenza; 
        e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1,
lettera c); 
        f)         perdita         permanente          dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto
previsto dall'articolo 955; 
        g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.»; 
    mm) al comma 1 dell'articolo  970  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di eta'»; 
    nn) all'articolo 981, comma 2, la lettera d) e' sostituita  dalla
seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159;»; 
    oo)  all'articolo  1008,  comma  1,  lettera   b),   le   parole:
«dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»; 
    pp) all'articolo 1014, comma 3: 
      1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «di personale non dirigente»; 
      2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti:
«anche al termine o durante le rafferme»; 
    qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera  c),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, nonche' dal Sottocapo di stato  maggiore
della Marina e dal Capo dell'ufficio  generale  del  personale  della
Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli  e  in  possesso  del
grado di ammiraglio di squadra»; 
    rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in  ruolo
che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto
le funzioni di Sottocapo di stato  maggiore  dell'Aeronautica  o  che
sono o sono stati preposti a comandi di grande unita' ovvero ad  alto
comando  di  vertice  nei  settori  operativo,  tecnico  logistico  o
addestrativo,   nonche'   dal    Sottocapo    di    stato    maggiore
dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso
del grado di generale squadra aerea;»; 
    ss) all'articolo 1053: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «tenenti  colonnelli»  sono
inserite le seguenti: «e corrispondenti»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e
corrispondenti»; 
        2.2) dopo la parola: «speciali» sono  inserite  le  seguenti:
«dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare»; 
    tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si  applicano,  con  le
stesse  modalita',   a   favore   degli   ufficiali   che,   divenuti
permanentemente inabili al servizio  incondizionato  o  deceduti  per
ferite, lesioni o infermita'  provenienti  da  causa  di  servizio  o
riportate o aggravate per causa di servizio di  guerra,  cessano  dal
servizio  nell'anno  in  cui,  pur   avendo   maturato   l'anzianita'
necessaria per  essere  compresi  nelle  aliquote  di  ruolo  per  la
formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi  per
non avere  raggiunto  le  condizioni  di  scrutinio,  previste  dalle
disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa
di servizio.»; 
    uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole:  «dei  ruoli  normali»
sono soppresse; 
    vv) all'articolo 1097, comma 1: 
      1) alla lettera a), le  parole:  «,  secondo  quanto  stabilito
dall'» sono sostituite dalle seguenti: «per gli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri e nel caso di cui all'»; 
      2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono  inserite
le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,»; 
    zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati  per
almeno due anni provvisti d'incarico» sono soppresse; 
    aaa) l'articolo 1193 e' abrogato; 
    bbb) all'articolo 1229: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Gli anni di anzianita' minima nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a  scelta,
sono i seguenti: 
          a) tenente colonnello: 
  1) 5 anni, per la 1^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado; 
  2) 7 anni, per la 2^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado; 
  3) 13 anni, per la 3^ aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  13
anni; 
          b) colonnello: 6 anni; 
          c) generale di brigata: 4 anni; 
          d) generale di divisione: 3 anni.»; 
      2) al comma 2, lettera c), il numero:  «9»  e'  sostituito  dal
seguente: «7»; 
    ccc) all'articolo 1232, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le promozioni annuali a  scelta  al  grado  superiore  sono
cosi' determinate: 
        a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di
valutazione; 
        b) 10 o 11  da  attribuire  a  tenenti  colonnelli  della  2^
aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10
promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno; 
        c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota  di
valutazione; 
        d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni,  a
partire dal 2005: 8 promozioni  nel  primo  anno;  7  promozioni  nel
secondo anno; 
        e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre
anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno;  3
promozioni nel secondo anno; 
        f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con  ciclo  di
quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo,  secondo  e
terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»; 
    ddd) all'articolo 1234: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'anzianita' minima  nel  grado  di  tenente  colonnello,
richiesta  per  l'inserimento  degli   ufficiali   nell'aliquota   di
valutazione a scelta, e' di anni 7.»; 
        2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» e' sostituito  dal
seguente: «10»; 
    eee) all'articolo 1236, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il numero  delle  promozioni  annuali  a  scelta  al  grado
superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, e' determinato  in  7
unita'.»; 
    fff)  all'articolo  1264,  comma  2,  lettera  a),   la   parola:
«maggiore:» e' soppressa; 
    ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di  idoneita',»
sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»; 
    hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la  parola:  «articoli»  la
parola: «articolo» e' soppressa; 
    iii) all'articolo 1359: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  richiamo  non
da'   luogo   a   trascrizione   nella    documentazione    personale
dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione  scritta  o
pubblicazione.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Si  tiene  conto
del  richiamo,  limitatamente  al   biennio   successivo   alla   sua
inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze  per
le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.»; 
    lll) all'articolo 1361 comma 1, lettera  b),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «gia' sanzionate con il rimprovero»; 
    mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  l'autorita'  militare   da   lui
delegata,»; 
    nnn) all'articolo 1373, comma 1, dopo le parole:  «a  seguito  di
autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»; 
    ooo) all'articolo 1378, comma 1: 
      1) all'alinea, la parola: «militari» e' soppressa; 
      2) alla lettera a), il numero 3) e'  sostituito  dal  seguente:
«3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa  Forza  armata,
ma dipendenti da autorita' diverse;»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al  Capo  di
stato maggiore della difesa, nell'area di competenza,  nei  confronti
del personale militare dipendente;»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ai  Capi  di
stato maggiore, sul personale militare in servizio presso  reparti  e
uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi  centrali  di  Forza
armata;»; 
      5)  la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «f)   ai
rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico  pari  a
generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali,
i sottufficiali e i volontari in servizio  dell'Esercito  italiano  e
dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della  Marina
militare, per  gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in
servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti
competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato  se  in
congedo;»; 
      6)  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)   al
comandante militare competente a provvedere per  il  sottufficiale  o
per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi
e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa  della
stessa Forza armata  dipendenti  da  comandanti  militari  diversi  o
residenti in territori di competenza di diversi  comandanti  militari
territoriali, tra quelli sopra considerati;»; 
    ppp) all'articolo 1380, comma 3: 
      1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i militari»; 
      2) alla lettera l) la parola: «consiglio» e'  sostituita  dalla
seguente: «commissione»; 
    qqq) all'articolo 1398, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il procedimento disciplinare deve essere  instaurato  senza
ritardo: 
        a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
        b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; 
        c) ovvero dal  provvedimento  irrevocabile  che  conclude  il
processo penale; 
        d) ovvero dal rinvio degli atti al  comandante  di  corpo  al
termine di inchiesta formale.»; 
    rrr)  all'articolo  1440,  comma  1,  la  parola:  «medaglia»  e'
sostituita dalla seguente: «medaglie»; 
    sss) all'articolo 1454, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fatti salvi i riconoscimenti  in  favore  dei  partecipanti
alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti,  insigniti  dell'Ordine
di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al  merito
di guerra e' concessa a coloro che  hanno  tenuto  nello  svolgimento
delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta
militare che li rende degni di pubblico encomio.»; 
    ttt) all'articolo 1464, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense: 
        a) medaglia al merito di lungo comando; 
        b) medaglia d'onore per lunga navigazione; 
        c) medaglia di lunga navigazione aerea; 
        d) croce per anzianita' di servizio; 
        e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; 
        f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; 
        g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; 
        h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; 
        i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; 
        l) distintivo d'onore per feriti in servizio; 
        m) distintivo d'onore dei Volontari della  liberta'  previsto
dal decreto luogotenenziale  3  maggio  1945,  n.  350,  concesso  ai
militari deportati nei campi  di  concentramento  tedeschi  dopo  1'8
settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando
comunque volontariamente ne' con  i  tedeschi  ne'  con  i  fascisti,
contribuirono alla lotta di Resistenza.»; 
    uuu) all'articolo 1472, comma 1, le  parole:  «,  di  servizio  o
collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»; 
    vvv) all'articolo 1483, comma 2: 
      a) le parole:  «di  cui  all'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  2
dell'articolo»; 
      b) le parole: «, sindacati » sono soppresse; 
    zzz) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole:  «lettere
b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con  esclusione
del caso di domanda presentata dall'interessato»; 
    aaaa) all'articolo 1515: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
archivisti»; 
      2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei musicisti»; 
    bbbb) all'articolo 1516, comma 2, la parola: «La»  e'  sostituita
dalla seguente: «Le»; 
    cccc) al comma 2 dell'articolo 1524  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per particolari discipline sportive  indicate  dal
bando di  concorso,  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono
fissati, rispettivamente, in  diciassette  e  trentacinque  anni.  Il
personale reclutato ai sensi del presente articolo  non  puo'  essere
impiegato in attivita' operative fino al compimento del  diciottesimo
anno di eta'.». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Modifiche al libro quinto 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono
sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»; 
    b) all'articolo 1594, comma 1, e' anteposto il seguente  periodo:
«Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva  al
compimento del 55° anno di eta'.»; 
    c) all'articolo  1617,  comma  1,  dopo  le  parole:  «cappellani
militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; 
    d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le  parole:  «promozione  dei
cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; 
    e) all'articolo 1622,  comma  1,  dopo  il  numero:  «1621»  sono
inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»; 
    f) all'articolo 1689: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) essere  dirigente  responsabile  di  struttura  sanitaria
complessa o essere stato primario o aiuto di  ospedale,  regolarmente
assunto mediante pubblico concorso;»; 
      2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «o equipollenti»; 
    g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) e' sostituita  dalla
seguente: « a) il  personale  del  servizio  sanitario  di  cui  agli
articoli 208 e 209;»; 
    h) al comma  6  dell'articolo  1737  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e
nel rispetto dell'ordinamento universitario,  consente  l'accesso  ai
corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi
crediti formativi acquisiti.»; 
    i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il  numero:  «19°»  e'
sostituito dal seguente: «18°»; 
    l) all'articolo 1742: 
      1) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste
dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie  della
Croce rossa italiana.»; 
      2) al comma 4, dopo la  parola:  «pratiche»  sono  inserite  le
seguenti: «di quattro ore ciascuna»; 
    m) all'articolo 1759, comma 1,  dopo  la  parola:  «servizio»  e'
inserita la seguente: «volontario». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15  marzo  2010,
                                n. 66 
 
  1. Al libro sesto del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 1777: 
      1) dopo le parole: «in materia di trattamento  economico»  sono
inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Al  medesimo
personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico  delle
amministrazioni utilizzatrici gli  oneri  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio  del  personale  in  posizione  di  comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco.»; 
    b) all'articolo  1783,  comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»; 
    c) all'articolo 1791, comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2,
ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che
prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile
di cinquanta euro.»; 
    d) all'articolo 1792: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «per  le»  sono  inserite  le
seguenti: «singole»; 
      2)  al  comma  3,  la  parola:  «spetta»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «spettano le indennita' operative in misura  fissa  di  cui
alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»; 
    e)  all'articolo   1795,   nella   rubrica,   dopo   la   parola:
«Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»; 
    f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole  e  delle
accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
    g) all'articolo 1805, comma l: 
      1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di
competenze accessorie»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  indennita'
operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della  legge  23
marzo 1983, n. 78, sono  interamente  computabili  nella  tredicesima
mensilita'.»; 
    h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b),  le  parole:  «con  le
modalita' di cui all'articolo 14 della legge  27  dicembre  1973,  n.
838» sono sostituite dalle  seguenti:  «in  misura  da  fissarsi  con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione
permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; 
    i) all'articolo 1821, comma 1, dopo  le  parole:  «in  servizio,»
sono inserite le seguenti: 
      «comprensivi delle sole  indennita'  fisse  e  continuative  in
godimento il giorno antecedente il  collocamento  in  aspettativa  in
relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»; 
    l) all'articolo 1822, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4,  5,  6  e  7
della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili  nella
tredicesima mensilita', secondo le  misure  stabilite  dalle  vigenti
disposizioni.»; 
    m) all'articolo 1825, comma 3: 
      1) dopo le parole: « Ministro della difesa»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il
personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»; 
      2) le parole: «,  nonche'  alle  particolari  situazioni  delle
Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse; 
    n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministero». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010,
                                n. 66 
 
  1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1841, comma 1: 
      1) dopo la parola: «militare» e' inserita la seguente: «che»; 
      2) dopo  le  parole:  «causa  di  servizio»  sono  inserite  le
seguenti: «ha diritto alla pensione normale»; 
    b) all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole:  «della  pensione»
sono inserite le seguenti: «, dell'indennita' di ausiliaria»; 
    c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la  parola:
«personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole:  «  trattenuto
in servizio ovvero»; 
    d) al  comma  1  dell'articolo  1877  e'  anteposto  il  seguente
periodo: «Al  militare  cessato  dal  servizio  permanente  ai  sensi
dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un  periodo  di  tre
mesi  gli  interi  assegni  spettanti  al  pari  grado  del  servizio
permanente.»; 
    e) all'articolo 1878, comma 1, dopo le  parole:  «n.  461,»  sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214,»; 
    f) all'articolo 1880, comma 1: 
      1) le parole: «dell'ospedale militare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  una  delle  strutture  sanitarie  militari   di   cui
all'articolo 195»; 
      2) le parole: «un  ospedale  militare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «una delle citate strutture»; 
    g) all'articolo 1911,  comma  2,  dopo  il  numero:  «1076»  sono
inserite le seguenti parole: «, comma 1,»; 
    h) all'articolo 1916, comma 2, le  parole:  «,  in  relazione  al
beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse; 
    i) all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b),
le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo  2010,
                                n. 66 
 
  1. All'articolo 2081, comma 3, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, le parole: « -  nei  casi  e  nei  limiti  previsti  dal
regolamento -» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  se  ricorrono  i
presupposti per l'autotutela,». 

        
      
                               Art. 9 
 
 
Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
                                 66 
 
  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2133, comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «A tale fine si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del regolamento,  a  norma  del  comma  2  dell'articolo
545.»; 
    b) all'articolo 2136, comma 1: 
      1) alla lettera e), le parole: «l'articolo 878» sono sostituite
dalle seguenti: «gli articoli 878 e 879»; 
      2) alla lettera  l),  il  numero:  «908»  e'  sostituito  dalla
seguente parola: «900»; 
      3) alla lettera o), dopo il  numero:  «938»  sono  inserite  le
seguenti parole: «, nonche' l'articolo 992, per la  cui  disposizione
prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e'  da
intendersi all'articolo 2145, comma 5»; 
      4) alla lettera p), dopo  le  parole:  «l'articolo  1008»  sono
inserite le seguenti: «, per la cui disposizione prevista al comma 1,
lettera  b),  il  riferimento  all'articolo  909,  comma  4,  e'   da
intendersi all'articolo 2145, comma 5»; 
      5) alla lettera r), dopo il numero:  «1091»  sono  inserite  le
seguenti parole: «, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri  o
contingenti massimi i volumi organici  dei  colonnelli  previsti  dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»; 
  c) l'articolo 2145 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento  riguardanti
gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Ai  fini  del
collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui  all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica
il seguente ordine: 
        a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
        b) ufficiali che si trovano a non piu'  di  cinque  anni  dai
limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; 
        c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; 
        d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
      2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in  aspettativa
l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale. 
      3. Per gli ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,  nei
gradi in cui le  promozioni  a  scelta  al  grado  superiore  non  si
effettuano tutti gli  anni,  l'articolo  30,  comma  4,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni  in  cui
si forma il quadro di  avanzamento.  Gli  ufficiali  che  sono  stati
iscritti nel predetto quadro non sono computati  negli  organici  del
grado di appartenenza fino alla promozione. 
      4. Gli ufficiali collocati  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n.  69,  secondo  l'ordine  stabilito  dal  comma  1  del
presente   articolo,   permangono   in   tale   posizione   fino   al
raggiungimento del limite di eta' per essi  stabilito  dalle  vigenti
norme sullo stato giuridico. 
      5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per
riduzione  di  quadri  possono  chiedere  di  cessare  dal   servizio
permanente a domanda. 
      6. Il personale  collocato  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede  di
servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e'  ammesso  una  sola
volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e  non  puo'  piu'
essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo.  Si
applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  il
termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo
decorre dalla data del definitivo  collocamento  in  congedo.  Nessun
beneficio e' riconosciuto al personale per  il  raggiungimento  della
sede di servizio a seguito di successivi richiami. 
      7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa  per  riduzione
di quadri sono a disposizione del Governo per  essere  all'occorrenza
impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze  o
di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli
993 e 995. 
      8. Fermo restando quanto previsto dal comma  7,  il  Comandante
generale della Guardia di finanza, in relazione a  motivate  esigenze
di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda,
gli ufficiali in servizio permanente  collocati  in  aspettativa  per
riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
      9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per  riduzione
di quadri e a quelli richiamati ai  sensi  del  comma  8  compete  il
trattamento economico di cui all'articolo 1821. 
      10. Il comma 8 non si applica  nei  confronti  degli  ufficiali
che, all'atto  del  collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 
      11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri direttamente dal servizio  permanente  effettivo,
in  caso  di  richiamo  in  servizio  non  sono  piu'  valutati   per
l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano  a  qualsiasi
titolo  dalla  posizione  di  aspettativa  per  riduzione  di  quadri
competono i benefici di cui all'articolo 1076,  comma  1,  sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.»; 
    d) all'articolo 2152, comma 1, le parole: «all'articolo 909» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»; 
    e)   alla   rubrica   dell'articolo   2156,   dopo   la   parola:
«Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»; 
    f) all'articolo 2160, comma 1, le parole:  «non  dirigenti»  sono
soppresse; 
    g) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    h) all'articolo 2236, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo  1100  si  applicano  a
partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione,
successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»; 
    i) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse: 
      1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»; 
      2) al terzo  periodo,  le  parole:  «e  il  numero  massimo  di
promozioni annuali»; 
    l) all'articolo 2248, il comma 2 e' abrogato; 
    m) all'articolo 2253: 
      1) al comma 6, le parole: «dall'articolo» sono soppresse; 
      2) al comma 7, le parole:  «dall'articolo  dall'articolo  1324»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1324»; 
    n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: «724» e' sostituito dal
seguente: «966»; 
    o) all'articolo 2267, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice,  le  abrogazioni
previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto  le  leggi  di
conversione  di  decreti-legge  con  approvazione   complessiva,   si
riferiscono esclusivamente ai rispettivi  decreti-legge  abrogati  ai
medesimi numeri.»; 
    p) all'articolo 2268, comma 1: 
      1) il numero 268) e' soppresso; 
      2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 68»; 
      3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 32»; 
      4) il numero 552) e' soppresso; 
      5) il numero 596) e' soppresso; 
      6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono  aggiunte  le
seguenti: «, escluso l'articolo 1»; 
      7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17»
sono soppresse; 
      8) al numero  723),  le  parole:  «escluso  articolo  18»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «esclusi  gli   articoli   18   e   26,
quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di
polizia ad ordinamento militare»; 
      9) il numero 993) e' soppresso; 
      10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, a esclusione dell'articolo 1-bis»; 
      11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono  inserite
le seguenti: «3, comma 10,»; 
      12) al numero 1083), dopo le parole  «36,»,  sono  inserite  le
seguenti: «47,»; 
      13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  e  legge  di
conversione 30 luglio 2010,  n.  122:  articolo  6,  commi  21-ter  e
21-quater; 
        1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27,  commi
1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "delle  Forze
armate,".»; 
  q) all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) e' soppresso  e,  per
l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n.  43,  riprende
vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213; 
  r) all'articolo 2269, comma 1: 
      1) dopo il numero 213),  e'  inserito  il  seguente:  «213-bis)
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»; 
      2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «394-bis) decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile
2010, n. 117; 
        394-ter) decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
2010, n. 115; 
        394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010,
n. 112.». 

        
      
                               Art. 10 
 
 
         Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31
e'  sostituito  dal  seguente:  «31.  Ferme  restando  le  competenze
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e  disciplinate
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28  gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011,
e successive modificazioni, in materia di  approvazione  e  procedure
per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore  del  Corpo
della Guardia  di  finanza,  con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  della
difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi  e
gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche
modalita' attuative.». 
  2. Con  effetti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre
ai familiari delle vittime del disastro aereo  di  Ustica  del  1980,
nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti  della  cosiddetta
"banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno  compensate  le  somme
gia' percepite.». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato,  concernenti  i
requisiti dei familiari delle  vittime  di  atti  di  terrorismo  per
l'accesso  ai  benefici  di  legge,  ricomprendono  le  pensioni   di
reversibilita' o indirette. 
  4. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8  e'
sostituito dal seguente: «8. I  soggetti  interessati  devono  essere
informati della necessita' dell'accertamento nei  loro  confronti  e,
con esclusione del personale per il  quale  il  rilascio  costituisce
condizione necessaria per l'espletamento del  servizio  istituzionale
nel  territorio   nazionale   e   all'estero,   possono   rifiutarlo,
rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le  quali  esso
e' richiesto.». 
  5. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  562,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
difesa, dell'interno e della giustizia, e  destinati  agli  stati  di
previsione della spesa dei Ministeri interessati. 
  6. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il  comma  8
e' abrogato. 
  7. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1,  lettera
s),  del  presente  decreto,  si  applica  anche  alle  procedure  di
avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011. 
  8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera
p), numeri 1), 4), 6), 9) e  10),  nonche'  2),  3),  5)  e  8),  del
presente decreto: 
    a) riprendono vigore: 
      1) l'articolo 7 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263; 
      2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758; 
      3) l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967; 
      4) la legge 7 marzo 2001, n. 78; 
      5) l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68; 
    b) al comma 1 dell'articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: 
      1) dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti: 
        «30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68; 
        30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»; 
      2) dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti: 
        «33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263; 
        33-ter) legge 5 maggio  1976,  n.  187:  articoli  18  e  26,
quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di
polizia ad ordinamento militare;»; 
    c) sono comunque fatti salvi gli  effetti  giuridici,  nonche'  i
provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e 
                                Ministro   dell'economia   e    delle
                                finanze 
 
                                Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                Patroni  griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica 
                                amministrazione e la semplificazione 
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, 
                                il turismo e lo sport 
 
                                Barca, Ministro per la 
                                coesione territoriale 
 
                                Terzi di Sant'Agata, Ministro degli 
                                affari esteri 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico, 
                                delle infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Catania, Ministro delle politiche 
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e 
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Fornero, Ministro del lavoro 
                                e delle politiche sociali 
 
                                Profumo, Ministro dell'istruzione, 
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Ornaghi, Ministro per i beni 
                                e le attivita' culturali 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
   
 

 

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