MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e
ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
la legge 11 dicembre 1962, n. 1746 prevede l'estensione al personale
militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, dei
benefici combattentistici;
l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432,
laddove stabilisce l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali
per la nascita di figli e «per altre situazioni previste dalle norme
vigenti», usa una dizione talmente ampia da fare chiaramente
intendere che il legislatore si è voluto riferire - senza
necessariamente richiedere che si tratti di aumenti periodici
biennali (scatti) - a tutte quelle situazioni in cui la norma
contempli miglioramenti retributivi in conseguenza del verificarsi
di situazioni meritevoli, come, per l'appunto, quelle che vedono la
partecipazione alle missioni ONU e che comportano il riconoscimento
del diritto a percepire i benefici combattentistici (Consiglio di
Stato, sezione IV, 13 luglio 2007, n. 5475);
il Consiglio di Stato, con parere n. 742/1992 espresso dalla sezione
prima-Adunanza generale del 17 maggio 1993, ha ritenuto che «il
passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a
quello della retribuzione individuale di anzianità» non comporta
affatto «la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come
strumento di determinazione dell'incremento retributivo», e «non
implica l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del
particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a
determinate categorie di pubblici dipendenti»;
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis nella
sentenza 9668/2007 del 24 aprile 2007, ha ribadito ancora una a
volta il suddetto parere;
la semplice modifica della struttura della progressione stipendiale
del personale militare, recata dapprima dalla legge 11 luglio 1980,
n. 312 (classi e scatti), dopo dalla legge 14 novembre 1987, n. 468
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379 (retribuzione individuale di
anzianità/livelli) e verosimilmente adesso dal decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193 (parametri), non può comportare la perdita di
benefici che, continuano a essere riconosciuti a favore della
dirigenza militare solamente perché per i ruoli non direttivi resta
ferma la progressione economica per classi e scatti -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire presso
la Direzione generale per il personale militare affinché siano date
chiare disposizioni che consentano il pagamento del beneficio
convenzionale ONU a tutti i militari, a prescindere dal grado
gerarchico rivestito.
(4-03821)